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12.1995.204 ΓÇó Appeal inadmissible for defective appellate prayer
12.1995.204Übriges Gericht10.07.1995Inadmissible
In a second-instance civil appeal, the defendant challenged a first-instance judgment ordering payment of CHF 25,000 for architectural services. The Court of Appeal held that the appeal was inadmissible because it did not contain specific requests for modification of the judgment and merely sought annulment without identifying concrete annulment grounds. The court also noted that new factual allegations were largely inadmissible on appeal, including for a party defaulted at first instance. The appeal was decided under the simplified procedure of Art. 313 bis CPC, and the appellant was ordered to pay the appeal costs of CHF 200.
Art. 309 cpv. 2 lett. e e cpv. 5 CPC; art. 313 bis CPC; admissibility of appeal: the statement of appeal must contain precise requests aimed at the modification of the challenged judgment and must enable the appellate court to review and, if necessary, reform the decision; a mere prayer for annulment, unsupported by specific grounds, is formally defective and entails inadmissibility. New allegations not made in first instance are, in principle, not receivable even against a party that defaulted below. Procedural leniency is not warranted where the appellant is represented by counsel (consid. 1). Costs follow the outcome under art. 148 CPC (consid. 2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 12.1995.204
Data decisione, Autorità: 10.07.1995, IICCA
Incarto n. 12.95.00204
Lugano 10 luglio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per giudicare nella causa ordinaria appellabile inc. n. 2748 della Pretura del Distretto di Riviera, promossa con petizione 17 agosto 1994 da
rappr. dall'avv. __________
contro
rappr. dall'avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto, fattosi precludere, al pagamento di fr. 25’000.-- oltre accessori a titolo di onorario dell’architetto;
Domanda che il Pretore con sentenza 14 giugno 1995 ha accolto;
Appellante il convenuto, che con atto di appello datato 23 giugno 1995 chiede l’annullamento della decisione pretorile;
Letti ed esaminati gli atti,
Considerato
in fatto ed in diritto
che l’attore procede contro il convenuto per una mercede di fr. 25’000.-- oltre interessi per opere di progettazione;
che il convenuto si è lasciato precludere dalla causa;
che il Pretore ha accolto la petizione;
che nel presente gravame, basato peraltro in somma parte su fatti non addotti dal convenuto in prima sede e perciò irricevibili -l’art. 321 cpv. 1 lit. b CPC si applica anche alla parte preclusa in prima sede (II CCA 16 gennaio 1995 in re S. SA/C. SA e llcc.)-, il convenuto si limita a chiedere l’annullamento della decisione del Pretore;
che siffatto petitum non è ammissibile senza l’indicazione di specifici motivi di annullamento della sentenza, in quanto impedisce all’autorità di ricorso di verificare il giudizio impugnato e di riformarlo, se del caso, con altro e diverso giudizio;
che infatti l’art. 309 cpv. 2 lit. e CPC impone che l’atto di appello, pena la nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), contenga le precise domande intese alla modifica della sentenza impugnata, alfine di ottenere un giudicato favorevole alla parte stessa che appella (per tante: II CCA 14 ottobre 1994 in re P. SA/P. e G. e riferimenti);
che l’appellante non indica alcun motivo di annullamento della sentenza, ma si limita a invece a contestare la qualità dell’adempimento dell’attrice e l’entità della sua pretesa, criticando in proposito l’apprezzamento delle prove effettuato dal Pretore;
che la conseguenza della carenza formale dell’atto di appello è la sua inammissibilità (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 309, n. 4);
che un minor rigore procedurale non è giustificato allorché la parte, come nella specie, è patrocinata da un avvocato (Cocchi/Trezzini, ibidem);
che il gravame può così essere evaso facendo capo alla procedura di cui all’art. 313 bis CPC;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi, richiamati gli art. 146, 148, 309, 313 bis CPC e la TG
dichiara e pronuncia
L’appello 23 giugno 1995 di __________ è inammissibile.
Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 180.--
b) spese fr. 20.--
T o t a l e fr. 200.--
sono a carico di __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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