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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.195
Data decisione, Autorità:
04.04.1996, IICCA
Incarto n.
12.95.00195
Lugano
4 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per giudicare sull’appello 16 giugno 1995 presentato da
rappr.
dall’avv. __________
contro
il
dispositivo N. 6 della sentenza 8 maggio 1995 della Corte delle Assise
correzionali di Bellinzona (inc. no. 72.95.00031), con cui è stato ordinato a
carico del qui appellante un risarcimento compensativo ex art. 59 cifra 2 CP
per US dollari 6’393’060.-, somma poi assegnata in virtù dell’art. 60 CP alla
parte civile
rappr.
dall’avv. __________
con il
quale si chiede la riforma del dispositivo N. 6 nel senso che il signor
__________ non sia tenuto a versare alcun risarcimento compensativo alla
__________;
visto l’art. 313bis CPC;
ritenuto
in fatto e in diritto
che
con sentenza 8 maggio 1995 la Corte delle Assise correzionali di Bellinzona ha
ritenuto __________ coautore colpevole con __________ (sentenza d’assise,
dispositivo 1 p. 72) di truffa, per avere, agendo in concorso tra di loro e a
scopo di indebito profitto, __________ quale amministratore unico della
__________, __________ quale amministratore di fatto, ingannato con astuzia
rappresentanti del governo dello __________, operanti per conto o tramite enti
e società dello Stato dello __________, in particolare per avere ingannato con
astuzia organi e rappresentanti della __________ di __________, falsamente
prospettando e promettendo di procurare loro, attraverso la __________, un
prefinanziamento di 50 Mio di US$, dietro consegna e cessione di contratti di
fornitura di metalli di analogo importo e dietro versamento di una riserva di
garanzia di US$ 14’625’000.-, falsamente prospettando e promettendo loro
altresì che la __________ avrebbe utilizzato l’importo del citato
prefinanziamento per acquistare obbligazioni del tesoro e titoli analoghi (Zero
Bonds) per un valore nominale di US$ 231 Mio per conto della Banca __________,
sottacendo invece la loro volontà di non dar seguito ai suddetti impegni,
inducendo in tal modo fraudolentemente le suddette persone rispettivamente i
suddetti enti, in particolare i rappresentanti della __________, a far
pervenire alla __________ US$ 14’625’000.-, che __________ e __________ (fatto salvo l’importo di US$
1’838’680.- restituito) si spartirono in ragione di metà ciascuno, danneggiando
per l’importo di US$ 12’786’320.- il patrimonio degli enti __________ suddetti
(sentenza d’assise, dispositivo 1.1 p. 72 e 73); nonché di falsità in
documenti, per avere, per nascondere la truffa suddetta e per migliorare la
situazione loro e della __________, rispettivamente per danneggiare quella
della __________, fatto uso, a scopo d’inganno, nella causa pendente presso il
Tribunale arbitrale di Ginevra che doveva giudicare sulla questione della
restituzione della riserva di garanzia di cui al punto che precede dalla
__________ alla __________, di un documento falso, fatto confezionare da
__________, tramite __________, dal responsabile della __________ di
__________, un documento attestante -contrariamente al vero- l’acquisto e la
rivendita, con forte perdita, di titoli cosiddetti “Zero Bonds” per un importo
di US dollari 50 milioni e per un valore facciale di US dollari 272’044’000.-
(sentenza d’assise, dispositivo 1.2 p. 73);
che
di conseguenza __________ è stato condannato (in contumacia) alla pena di 3
anni di detenzione, nella quale era computato il carcere preventivo sofferto,
come pure all’espulsione dal territorio svizzero per anni 10 (sentenza
d’assise, dispositivo 3, 3.1.1 e 3.1.2 p. 73 e 74);
che
al punto 6 del dispositivo è stato altresì ordinato nei confronti di __________
il risarcimento compensativo ex art. 59 cifra 2 CP per US dollari 6’393’060.-,
assistito ai fini della sua esecuzione dall’importo di US dollari 4 milioni
(più interessi maturati) già sequestrati dal Giudice istruttore sopracenerino:
detto risarcimento è stato quindi assegnato ex art. 60 CP alla __________,
deduzion fatta della tassa di giudizio e delle spese processuali in quanto non
incassate dai condannati (sentenza d’assise p. 74);
che
con atto di appello 16 giugno 1995 __________ ha chiesto la riforma del
dispositivo N. 6 della sentenza d’assise nel senso di non dover versare alcun
risarcimento compensativo alla __________, protestando spese e ripetibili;
che
l’appellante, dopo aver preliminarmente postulato la sospensione della
procedura d’appello nell’attesa dell’evasione di un ricorso per cassazione alla
CCRP, di un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale e di un ricorso
per cassazione allo stesso Tribunale federale, tutti inoltrati in pari data,
nel merito ha osservato che la riforma del querelato dispositivo si imponeva in
quanto da un lato non era stata provata la qualità di parte civile della
__________, né la validità dei poteri di rappresentanza da lei conferiti
all’avv. __________ e dall’altro non era dato a sapere, né in ogni caso era
stato minimamente provato se quella società (e non invece altri soggetti
giuridici, ed in particolare lo Stato dello __________) fosse effettivamente
stata danneggiata dalla __________;
che
la procedura d’appello, dapprima sospesa con ordinanza 19 giugno 1995, è stata
riattivata il 14 dicembre 1995, atteso che da una parte con decisione 1°
settembre 1995 il ricorso per cassazione alla CCRP era stato respinto siccome
irricevibile e dall’altra il conseguente ricorso di diritto pubblico 6 ottobre
1995 al Tribunale federale non aveva effetto sospensivo, né lo stesso era stato
domandato e/o concesso;
che
in data 13 dicembre 1995 la __________ ha inoltrato una domanda di prestazione
di cauzione per la procedura d’appello, domanda cui l’appellante si è opposto
il 7 febbraio 1996 formulando a sua volta nei confronti di controparte
un’analoga richiesta;
che,
per il principio dell’economia processuale, il giudizio in merito alle domande
di prestazione di cauzione formulate dalla __________ e da __________ può
tuttavia rimanere irrisolto, in quanto già all’esame preliminare dell’art.
313bis CPC risulta che il gravame deve essere respinto;
che
se in un procedimento penale vengono formulate dalla parte lesa pretese di
diritto civile, le stesse possono essere decise dal giudice penale nella
sentenza di condanna (art. 219 v.CPP);
che
l’art. 222 v.CPP stabilisce che contro il dispositivo di una sentenza penale
che decide le pretese di risarcimento, tanto la parte lesa quanto il condannato
possono ricorrere al tribunale di seconda istanza nei modi e forme stabiliti
dalla legge di procedura civile;
che
scopo dell’appellazione, secondo i termini e le modalità previste da tale
norma, è quello di mettere le parti nelle condizioni di impugnare presso un’istanza
superiore quel dispositivo del giudizio penale che considera o integralmente o
parzialmente degna di tutela un’eventuale pretesa pecuniaria presentata dalla
parte lesa nell’ambito del procedimento penale: si tratta in sostanza di
un’impugnativa che deve essere diretta contro il merito della sentenza di primo
grado, relativamente ai dispositivi di natura civile, alla stessa stregua
dell’impugnazione di una decisione pretorile (IICCA 6 marzo 1985 in re
V./D.; Rep. 1988 p. 421 e seg.);
che
nel caso di specie l’appellante ha contestato il dispositivo N. 6 della
sentenza d’assise, che ordinava la confisca di determinati beni ex art. 59
cifra 2 CP e la loro assegnazione alla parte civile in virtù dell’art. 60 CP;
che
tuttavia già sotto l’egida del precedente diritto (art. 60 v.CP) era stato
deciso che eventuali contestazioni sull’applicazione di detta norma dovevano
essere dedotte davanti alla Corte di cassazione e revisione penale e non alle
istanze civili (Rep. 1984 p. 424);
che
in effetti la confisca quale misura ai sensi dell’art. 58 v.CP poteva essere
contestata con il rimedio della cassazione penale, ma non con l’appello alla
Camera civile, lo stesso essendo dato solo contro i dispositivi che decidevano
le pretese di risarcimento (Rep. 1984 p. 424);
che
lo stesso Tribunale federale aveva a sua volta confermato che le pretese
fondate sull’art. 58 v.CP, inerente la confisca a favore dello Stato dei beni
profitto di reato, e quelle fondate sull’art. 60 v.CP, che invece regolava la
pretesa della parte lesa, non erano assolutamente di natura civile: da un
parte, infatti, la confisca pronunciata in virtù dell’art. 58 v.CP costituiva
una misura presa nell’interesse dell’ordine pubblico e dei buoni costumi e non
era perciò finalizzata a soddisfare una pretesa di diritto privato; dall’altra,
la pretesa fondata sull’art. 60 v.CP tendeva al versamento di una prestazione
da parte dello Stato ed assumeva quindi inequivocabilmente il carattere di
diritto pubblico (DTF 118 Ib 266, 104 IV 71 cons. 3c con rif.);
che
con l’introduzione dei nuovi art. 58, 59 e 60 CP, in vigore dal 1° agosto 1994
e pacificamente applicabili anche alla presente fattispecie (cfr. sentenza
d’assise p. 69), le considerazioni appena esposte non hanno in alcun modo perso
la loro validità (cfr. Piotet, Les effets civils de la confiscation
pénale, Berna 1995, p. 50 N. 120, il quale inoltre esclude espressamente
l’applicazione dell’art. 60 CP da parte dei tribunali civili ordinari);
che
il fatto che la Corte d’assise abbia ordinato un risarcimento compensativo non
significa evidentemente che essa abbia statuito su un “risarcimento” ai sensi
dell’art. 222 v.CPP, il quale -come accennato in precedenza- presuppone
l’esistenza di una pretesa di diritto civile (art. 219 v.CPP);
che,
al contrario, il risarcimento compensativo di cui all’art. 59 cifra 2 CP altro
non è che una particolare forma di confisca a favore dello Stato nel caso in
cui i beni proventi del reato non siano più reperibili (cfr. FF 1993
Vol. III p. 221; DTF 119 IV 20 e segg., come pure sentenza d’assise p.
70-71) e costituisce quindi una pretesa di diritto pubblico;
che
l’appello in questione deve pertanto essere dichiarato irricevibile (Rep.
1984 p. 424; DTF 118 Ib 266), nei confronti del dispositivo impugnato
potendosi esclusivamente interporre gravame di natura penale;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre
non si assegnano ripetibili alla parte __________, cui per altro l’appello non
era ancora stato intimato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
16 giugno 1995 di __________ è irricevibile.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 4’950.-
b)
spese fr. 50.-
Totale fr.
5’000.-
già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Presidente delle Assise Correzionali di Bellinzona, giudice Agnese
Balestra-Bianchi
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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