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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.190
Data decisione, Autorità:
12.06.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00190
Lugano
12 giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no LA 95.00066
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 4 promossa con istanza 19 maggio
1995 da
contro
rappr.
da __________
in materia di contratto di locazione (azione di disconoscimento
di debito) che il Pretore, con sentenza 29 maggio 1995 ha respinto perché
irricevibile siccome tardiva.
Appellante l’istante, con scritto 5 giugno 1995 -
erroneamente intitolato “ricorso per cassazione”-, il quale chiede la riforma
del primo giudizio nel senso di ritenere tempestivo il suo ricorso al Pretore a
seguito della mancata conciliazione;
Potendosi decidere sul gravame, stante la sua chiara
infondatezza, ai sensi dell’art. 313bis CPC;
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti dell’incarto
Considerato
in
fatto ed in diritto
che
__________ ha presentato un’istanza di disconoscimento di debito nei confronti
di due sentenze di rigetto provvisorio dell’opposizione riguardanti canoni di
locazione impagati per Fr. 1’830.- (sentenza RO 28 ottobre 1994, inc. 2605/94)
e per Fr. 2’745.- (sentenza RO 28 ottobre 1994, inc. 2604/94) al Pretore di
Lugano il quale le ha trasmesse, per competenza, all’Ufficio di conciliazione
in materia di locazione di Breganzona;
che
l’udienza di conciliazione, infruttuosa, é stata tenuta il 4 aprile 1995;
che
con “ricorso” spedito il 29 maggio 1995 l’istante, proprio traendo spunto dalla
mancata conciliazione, chiedeva al Pretore il disconoscimento del debito
riguardante le già cennate procedure esecutive di rigetto dell’opposizione ed
inoltre chiedeva la condanna della parte convenuta al pagamento dell’importo
di Fr. 11’690.80 per danni e spese causati da inadempienze, negligenze e varie
violazioni;
che
le domande dell’istante superano, complessivamente, l’importo limite superiore
di Fr. 8’000.- che trasforma i mezzi di ricorso contro una sentenza del Pretore
da ricorso in cassazione in appello (art. 13 OG, art. 327 e art. 411 CPC) e di
conseguenza il suo ricorso va inteso quale appello per il quale é competente a
decidere la Seconda camera civile;
che
la decisione di irricevibilità prolata dal Pretore é senz’altro corretta;
che
infatti, per quanto riguarda la domanda di inesistenza del debito, il termine
di trenta giorni dalla mancata conciliazione dev’essere imperativamente
osservato per poter convalidare, con riferimento alla sua tempestività,
l’inoltro nei termini di cui all’art. 83 cpv. 2 LEF dell’azione di inesistenza
alla preventiva conciliazione dell’Ufficio;
che
quindi, in tali casi, come in quelli in cui il diritto materiale della
locazione prevede l’obbligatoria conciliazione (modifica del canone di
locazione ad esempio) il termine di trenta giorni é un termine di perenzione;
che,
come termine di diritto materiale, non é sospeso dalle ferie giudiziarie che si
riferiscono unicamente ai termini del diritto procedurale (Rep. 1990,
228; Rep. 1985, 126 e con riferimento al nuovo diritto della locazione Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 404, n. 2);
che
l’istanza inoltrata il 29 maggio 1995 a fronte di un esperimento di
conciliazione fallito il precedente 4 aprile 1995 - non potendosi tener conto
delle sospensioni dei termini di diritto procedurale - é sicuramente tardiva e
toglie la possibilità all’istante di far valere il disconoscimento di debito
verso le decisioni di rigetto provvisorio dell’opposizione,
che,
per quanto riguarda la richiesta di veder condannata la controparte a pagargli
degli importi per danni, la domanda dell’istanza é irricevibile anche se non,
per questa parte del petitum, per tardività;
che
infatti ogni e qualsiasi domanda giudiziale riferita a problematiche
riguardanti la locazione deve essere necessariamente preceduta dalla domanda di
conciliazione al competente Ufficio (DTF 118 II 307) percui la richiesta
di risarcimento danni formulata al Pretore é prematura non avendo fatto oggetto
di discussione avanti all’Ufficio di conciliazione e come tale pure
irricevibile;
che,
in ogni caso, quest’ultima domanda, fatte salve le regole della prescrizione
dei crediti, potrà essere ripresentata al Pretore dopo l’eventuale fallimento
dell’esperimento di conciliazione che al proposito l’istante, se vi insiste,
deve chiedere all’Ufficio competente in materia di locazione;
che
l’appello deve così essere respinto;
per i
quali motivi
visti per
le spese l’art. 148 CPC e la vigente TG
dichiara
e pronuncia
-
L’appello (ricorso per cassazione) 5 giugno 1995 di
__________ é respinto.
-
Le spese della procedura d’appello in complessivi Fr.
200.- (tassa di giustizia Fr. 180.- e spese Fr. 20.-), da anticiparsi dal
ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sez. 4
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
Presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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