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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.188
Data decisione, Autorità:
16.10.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00188
Lugano
13 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa inc. no. OA.94.635 (161/1991) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con
petizione 28 novembre 1991 da
rappr.
dall’avv. __________
contro
avv.
che
il Pretore, con sentenza 10 maggio 1995, ha integralmente accolto condannando
il convenuto a versare all’attore l’importo di Fr. 18’177.35 oltre interessi al
5% dal 5 ottobre 1990.
Appellante
il convenuto che, con atto d’appello 6 giugno 1995, chiede la riforma del primo
giudizio nel senso di respingere le domande di petizione mentre l’attore, con
osservazioni 8 agosto 1995, postula la reiezione del gravame.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in
fatto ed in diritto
che nei confronti
dell’appellante dott. __________ pende presso la Divisione degli interni del
Dipartimento delle Istituzioni una procedura di interdizione nel corso della
quale, con risoluzione 13 aprile 1995, la Delegazione tutoria di Lugano ha, in
applicazione dell’art. 386 CC, provvisoriamente sospeso dall’esercizio dei
diritti civili l’interdicendo e gli ha nominato un rappresentante nella persona
della lic. jur. __________;
che la sospensione
provvisionale dell’esercizio dei diritti civili ha le stesse conseguenze come
nel caso di definitiva interdizione (Berner Kommentar, ad art 386 CC n.
85) e comporta per una parte al processo la necessità di essere assistita od
autorizzata a norma delle leggi che regolano il suo stato (art. 38 cpv. 2 CPC);
che il dott. __________,
presentando l’appello che ci occupa, ha agito invece senza il necessario
consenso dell’autorità tutoria (art. 421 n. 8 CC) che deve essere esatto in
ogni stadio processuale compreso l’atto d’appello (cfr. Cocchi/Trezzini,
CPC, ad art. 38 n. 2; Rep. 1991, 380);
che all’appellante fa così
difetto la legittimazione processuale con la conseguenza che l’appello deve
essere respinto siccome irricevibile;
Per i quali motivi
visti gli art. 386 CC, 38, 97 cifra 4 e 99 cpv. 2 CPC
dichiara e pronuncia
-
L’appello
6 giugno 1995 del dott. __________ é respinto.
-
La tassa di
giustizia di Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) già
anticipate dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
a controparte Fr. 100.- per ripetibili d’appello.
-
Intimazione a: - __________
Comunicazione alla
Pretura di Lugano, sez. 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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