Appeal rejected for lack of procedural capacity

12.1995.188Übriges Gericht16.10.1995Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The defendant appealed a Lugano district court judgment that had upheld the plaintiff's petition and ordered payment of CHF 18,177.35 plus interest. During the appeal, the appellant had been provisionally suspended from civil rights by the tutelary authority and assigned a representative. The Court of Appeal held that the appeal had been filed without the required tutelary consent, which was necessary at every procedural stage. The appeal was therefore rejected as inadmissible, and costs of CHF 100 plus CHF 100 in party compensation were charged to the appellant.

Omnilex-Regeste

Art. 386 CC, 38 cpv. 2 CPC, 421 n. 8 CC; appellare senza il necessario consenso dell’autorità tutoria da parte di persona provvisoriamente sospesa nell’esercizio dei diritti civili comporta difetto di legittimazione processuale e irricevibilità del gravame. La sospensione provvisionale dei diritti civili produce gli stessi effetti dell’interdizione definitiva e impone, per tutta la durata del processo e in ogni stadio, assistenza o autorizzazione secondo lo stato personale dell’interessato (consid. 2-4). Il consenso tutorio è quindi requisito processuale essenziale anche per l’atto d’appello; la sua mancanza non è sanabile con la sola pendenza della procedura di interdizione.

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.1995.188

Data decisione, Autorità: 16.10.1995, IICCA

Incarto n. 12.95.00188

Lugano 13 ottobre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente Chiesa e Zali

segretario:

Petrini

sedente per statuire nella causa inc. no. OA.94.635 (161/1991) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1 promossa con petizione 28 novembre 1991 da


rappr. dall’avv. __________

contro

avv.


che il Pretore, con sentenza 10 maggio 1995, ha integralmente accolto condannando il convenuto a versare all’attore l’importo di Fr. 18’177.35 oltre interessi al 5% dal 5 ottobre 1990.

Appellante il convenuto che, con atto d’appello 6 giugno 1995, chiede la riforma del primo giudizio nel senso di respingere le domande di petizione mentre l’attore, con osservazioni 8 agosto 1995, postula la reiezione del gravame.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

Considerato

in fatto ed in diritto

che nei confronti dell’appellante dott. __________ pende presso la Divisione degli interni del Dipartimento delle Istituzioni una procedura di interdizione nel corso della quale, con risoluzione 13 aprile 1995, la Delegazione tutoria di Lugano ha, in applicazione dell’art. 386 CC, provvisoriamente sospeso dall’esercizio dei diritti civili l’interdicendo e gli ha nominato un rappresentante nella persona della lic. jur. __________;

che la sospensione provvisionale dell’esercizio dei diritti civili ha le stesse conseguenze come nel caso di definitiva interdizione (Berner Kommentar, ad art 386 CC n. 85) e comporta per una parte al processo la necessità di essere assistita od autorizzata a norma delle leggi che regolano il suo stato (art. 38 cpv. 2 CPC);

che il dott. __________, presentando l’appello che ci occupa, ha agito invece senza il necessario consenso dell’autorità tutoria (art. 421 n. 8 CC) che deve essere esatto in ogni stadio processuale compreso l’atto d’appello (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 38 n. 2; Rep. 1991, 380);

che all’appellante fa così difetto la legittimazione processuale con la conseguenza che l’appello deve essere respinto siccome irricevibile;

Per i quali motivi

visti gli art. 386 CC, 38, 97 cifra 4 e 99 cpv. 2 CPC

dichiara e pronuncia

  1. L’appello 6 giugno 1995 del dott. __________ é respinto.

  2. La tassa di giustizia di Fr. 80.- e le spese in Fr. 20.- (totale Fr. 100.-) già anticipate dall’appellante rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a controparte Fr. 100.- per ripetibili d’appello.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

procedural capacitytutelary consentinterdictionappeal admissibilitycivil rights suspensioncosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appellant had procedural capacity to file the appeal without tutelary consent

Extrahierter Entscheid

The appellant lacked procedural standing because the appeal was filed without the required consent of the tutelary authority.

Extrahierte Begründung

A provisional suspension of civil rights has the same effects as a definitive interdiction; therefore the party must be assisted or authorized under the rules governing that status. The required tutelary consent is necessary at every procedural stage, including the filing of an appeal.

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