AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.1995.168
Data decisione, Autorità:
16.10.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00168
Lugano
16 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella causa inc. no. 103/1993 (OA.94.257) della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1,
promossa con petizione 13 agosto 1993 da
contro
rappr.
dall’avv. __________
con cui l’attore ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 2’263’039.35 oltre interessi a titolo di
risarcimento del danno.
Ed ora sulla domanda di assistenza giudiziaria
(esonero dall'anticipo delle tasse e spese di giudizio), formulata dall’attore
nell’allegato petizionale ed avversata dalla convenuta, che il Pretore ha
respinto con decreto 8 maggio 1995.
Appellante la parte attrice con atto di appello con
domanda di assistenza giudiziaria del 18 maggio 1995 con cui si chiede la
riforma della querelata decisione nel senso di accogliere la domanda di
assistenza giudiziaria, con la protesta di spese e ripetibili di primo e
secondo grado.
Appello nei confronti del quale la banca convenuta non
ha preso posizione.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto in fatto
che
nel maggio 1988 la __________ (in seguito __________), società di proprietà di
__________ e di __________ (doc. A), già titolare di un conto corrente presso
la succursale di __________ della __________ (in seguito __________), aveva
ottenuto una linea di credito in conto corrente di fr. 80’000.- garantita da un
vaglia cambiario di fr. 150’000.- emesso dalla società stessa ed avallato dal
signor __________, nonché da una cessione globale dei crediti presenti e futuri
della società (doc. B);
che
nel dicembre 1988 tramite le sue società __________ e __________ si era
occupato dell’intermediazione e del finanziamento di un contratto per la
costruzione e la vendita di 15 pescherecci concluso tra la società __________
di __________ e la __________ di __________;
che
tale operazione avrebbe dovuto essere finanziata mediante crediti bancari
garantiti da due serie di 15 “promissory notes”, ognuna del valore di US$
44’903’000.- nonché da due garanzie bancarie di US$ 465’000’000.- cadaune,
avallate dal __________ (in seguito __________);
che
nel febbraio 1989 è stato avviato un procedimento penale nei confronti di
__________, in quanto gli inquirenti ipotizzavano che ci si trovava di fronte
ad un tentativo di truffa, ritenendo la __________ una società fittizia e le
firme apposte sulle cambiali false;
che
il procedimento penale nei suoi confronti si è concluso il 24 febbraio 1993 con
un decreto di abbandono;
che
con petizione 13 agosto 1993 __________ ha chiesto la condanna della __________
al pagamento di fr. 2’263’039.35 oltre interessi a titolo di risarcimento del
danno;
che
l’attore afferma di aver incaricato l’11 novembre 1988 la convenuta, tramite la
__________, di ricevere un telex dal __________ di __________, con cui quest’ultimo
avrebbe dovuto confermare la validità o meno delle firme apposte dalla banca
avallante in merito alle “promissory notes” menzionate;
che,
a suo dire, ancor prima di comunicare l’esisto della verifica, la __________
notificò alla __________ un presunto coinvolgimento dell’attore in un’azione
illegale;
che
il rappresentante della convenuta a __________ avrebbe di conseguenza messo a
disposizione della __________ e delle autorità di polizia peruviane tutta una
serie di informazioni riservate concernenti la società __________ e lo stesso
attore;
che
a seguito di tali informazioni, sempre a suo dire, sarebbero state aperte nei
suoi confronti delle azioni penali in Svizzera e in Perù, con gravi danni alla
sua persona;
che
nel frattempo e meglio nel dicembre 1988, la __________ avrebbe chiesto alla
__________ il rientro immediato dello scoperto in conto corrente, che
presentava a quel momento un saldo negativo di fr. 88’767.- (doc. E);
che
l’impossibilità di coprire lo scoperto e la conseguente procedura per l’incasso
del vaglia cambiario (doc. C) avrebbero portato al fallimento della TLT (doc.
4);
che
la successiva escussione nei suoi confronti del vaglia cambiario da lui
avallato (doc. C) gli avrebbe causato un danno notevole, avendo comportato la
messa agli incanti della sua casa (doc. 6) e il rilascio di un attestato di
carenza beni a suo nome per un importo lievitato a fr. 98’070.- (doc. 7);
che
egli ha pertanto ritenuto di far valere in causa le seguenti posizioni di danno
(cfr. doc. L): fr. 350’474.95 a titolo di risarcimento dei danni derivanti
dalla compromissione dei crediti nei confronti di terzi, vantati a suo tempo
dalla __________, e non incassati dalla convenuta; fr. 3’357.- quale
risarcimento delle spese di rifondazione della società; fr. 220’000.- all’anno
indicizzati (per ora circa fr. 1’100’000.-) per danni provocati all’attore per
la compromissione della fonte di guadagno; fr. 253’000.- per il minor ricavo
dalla vendita all’asta della casa di sua proprietà, rispetto al valore
peritale; fr. 14’395.40 per le spese relative all’incanto di cui sopra; fr.
440’000.- quale risarcimento dei danni materiali e morali per la compromissione
del buon nome della __________;
che
con la petizione l’attore ha altresì chiesto di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria, facendo notare come a seguito delle vicende in cui
era stato coinvolto fosse privo dei mezzi necessari per poter far fronte alla
presente causa;
che
nel corso dell’udienza del 21 settembre 1993 la __________ si è opposta alla
concessione dell’assistenza giudiziaria;
che
la convenuta rileva innanzitutto come controparte non abbia provato di esser
indigente, come del resto lo dimostrerebbe il suo tenore di vita, e che in ogni
caso, se anche lo fosse, ciò sarebbe imputabile a sua colpevole cattiva
volontà,
che
in ogni caso la causa difetterebbe di un altro requisito per la concessione
dell’assistenza giudiziaria, non avendo, già a questo stadio della lite, serie
possibilità di essere accolta,
che
infatti, sempre a suo dire, la causa difetterebbe dei presupposti della
legittimazione attiva e passiva, sarebbe prescritta e anche nel merito sarebbe
destituita di qualsiasi fondamento;
che
con decreto 8 maggio 1995 il Pretore ha respinto la domanda di assistenza
giudiziaria, caricando all’attore la tassa di giustizia di fr. 150.- e le
spese;
che
il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che le pretese fatte valere in
petizione apparivano, di primo acchito, infondate, non potendosi evincere l’esistenza
di un eventuale nesso causale adeguato tra le presunte violazioni del segreto
bancario da parte della convenuta ed il danno subito dall’attore a seguito del
fallimento della __________;
che
inoltre, a suo parere, la convenuta ben poteva, a norma dei contratti che la
legavano con quest’ultima, chiedere il rientro dello scoperto in conto;
che
le procedure di fallimento della __________ e quella per l’incasso del vaglia
cambiario nei confronti dell’attore avallante erano pertanto giustificate, nulla
impedendo alla banca di chiedere l’escussione del vaglia cambiario prima nei
confronti dell’emittente e quindi nei confronti dell’avallante;
che
d’altro canto, la banca, per contratto, non era obbligata a procedere
preventivamente all’incasso dei crediti a lei ceduti dalla __________, tanto
più se gli stessi apparivano di dubbia fondatezza;
che
di conseguenza per le prime 5 posizioni di danno il giudice ha concluso per la
mancanza di serie possibilità di esito favorevole;
che
inoltre non si ravvisavano a prima vista violazioni contrattuali da parte della
banca, né violazioni del segreto bancario, atteso pure che con tutta
probabilità l’operazione peruviana altro non era che una mega-truffa;
che
infine la pretesa di risarcimento di fr. 440’000.-, oltre che sproporzionata
rispetto alla giurisprudenza, era difficilmente ammissibile, in quanto la
__________ venne dichiarata fallita già nel maggio 1989;
che
con atto di appello con domanda di assistenza giudiziaria per la procedura
ricorsuale del 18 maggio 1995 l’attore chiede la riforma della querelata
decisione nel senso di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, con la
protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;
che
l’appellante contesta innanzitutto gli assunti pretorili secondo cui da un lato
l’operazione peruviana altro non sarebbe stata che un tentativo di truffa e
dall’altro che le succursali estere di banche svizzere non sottostarebbero al
segreto bancario;
che
inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, la petizione si
fonderebbe sui danni arrecati al ricorrente per la violazione del segreto
bancario da parte della convenuta, nonché per altri danni conseguenti alla
violazione del CO;
che
in sostanza la convenuta ben poteva certamente chiedere alla __________ il
rientro sul conto corrente, ma prima doveva adempiere al suo dovere di
diligenza in ossequio all’art. 172 CO e provvedere all’incasso dei crediti che
la __________ vantava verso terzi;
che
tali violazioni delle norme sul mandato e sul segreto bancario si configurano
chiaramente come un atto illecito, per cui la banca è senz’altro tenuta a
risarcire il danno che ne è conseguito, non potendo quest’ultima per altro
appellarsi disposizioni di legge a suo favore;
che,
a suo dire, la sua situazione di indigenza è incontestabile, stante anche il
preavviso favorevole da parte dell’autorità comunale (doc. K);
che
la convenuta non ha ritenuto di presentare osservazioni all’appello;
considerato in
diritto
che
giusta l’art. 155 CPC le persone che giustifichino di non essere in grado di
sopperire alle spese della lite possono ottenere l’assistenza giudiziaria;
che
per costante giurisprudenza esiste indigenza, requisito per ottenere
l’assistenza giudiziaria, quando i mezzi di cui dispone la parte interessata
non bastano manifestamente alle esigenze elementari della normale sussistenza
del richiedente e delle persone che sono a suo carico, tenendo conto della
situazione economica dell’obbligato nel suo complesso, senza operare
distinzioni aprioristiche tra reddito e patrimonio (DTF 119 Ia 12; Rep.
1983 p. 118, 1970 p. 67; IICCA 19 giugno 1995 in re F./B., 26 ottobre
1994 in re G. SA/S., 10 gennaio 1994 in re F./U.);
che
dagli atti di causa risulta che l’attore nel marzo 1993, poco prima di inoltrare
la petizione, aveva chiesto alla convenuta se, in presenza di una garanzia di
primaria banca svizzera che coprisse l’intero credito da lei vantato (fr.
98’070.-), sarebbe stata disposta a sottoporre la vertenza ad un tribunale
arbitrale (doc. 1);
che
ci si potrebbe pertanto ragionevolmente chiedere se l’attore, che asserisce di
avere una tale disponibilità finanziaria -o comunque di essere in grado di
disporre di tali importi- sia ancora indigente ai sensi della normativa,
rispettivamente non sia in grado di anticipare le spese relative alla presente
procedura;
che
tale questione può tuttavia restare indecisa, atteso che l’appello deve essere
respinto per altri motivi;
che
in effetti giusta l’art. 157 CPC l’assistenza deve essere rifiutata se la causa
non presenta probabilità di esito favorevole;
che
per giurisprudenza il requisito della probabilità di esisto favorevole difetta
quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona
ragionevole e di condizione agiata rinuncerebbe al processo in considerazione
delle spese a cui si esporrebbe (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 4 ad art. 157;
IICCA 8 agosto 1995 in re C./F.);
che
nell’ambito di un giudizio forzatamente sommario -che non vuole, né può
anticipare quello di merito (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 6 ad art.
157)- la fondatezza delle posizioni di danno fatte valere con la petizione
appare tutt’altro che scontata;
che
invero il fallimento della __________ e i danni a carico dell’attore che ne
sono conseguiti non sembrano aver nulla a che fare con le eventuali violazioni
del segreto bancario commesse dalla convenuta a seguito dell’operazione
peruviana;
che
inoltre, per quanto riguarda la cessione globale dei crediti della TLT, l’art.
172 CO non dovrebbe trovare applicazione, dato che non si era in presenza di
una cessione in pagamento, bensì di una cessione in garanzia (sulla sua natura
giuridica, cfr. DTF 113 II 163 e segg.; SJZ 1986 p. 356 e segg.; Spirig,
Commentario zurighese, 1993, N. 124 e segg. alle note preliminari agli art.
164-174 CO; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, OR I, Basilea 1992, N. 40 e segg. ad art. 164 CO; Guhl/Merz/Koller,
Das schweizerische Obligationenrecht, 8. ed., Zurigo 1991, p. 126; Von
Tuhr/Escher, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts, vol.
II, Zurigo 1974, p. 339 e seg.), tanto più che in ogni caso le parti
sembrerebbero aver derogato a quel disposto di legge -di natura dispositiva (Spirig,
op. cit., N. 26 ad art. 172 CO; Bucher, Schweizerisches
Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Zurigo 1988, p. 575)- sottoscrivendo le
condizioni generali relative ai crediti contro cessioni (doc. 2);
che
in particolare il danno di fr. 350’474.- per la compromissione dei crediti che
__________ vantava verso terzi e ceduti in garanzia alla convenuta non può
essere effettivamente considerato un danno;
che,
stante il carattere di garanzia della cessione globale, l’eventuale
retrocessione di quei crediti avrebbe potuto avvenire solo a dipendenza del
pagamento del saldo negativo sul conto corrente;
che
tuttavia giusta l’art. 2 e 3 delle condizioni generali relative ai crediti
contro cessioni (doc. 2), la banca aveva la facoltà, ma non l’obbligo, di
provvedere all’incasso dei crediti ceduti in garanzia, specialmente nel caso in
cui la loro sussistenza ed il loro ammontare fossero dubbi;
che
pertanto, a ragione, la convenuta ha preferito dapprima escutere l’altra
garanzia di cui disponeva, ovvero il vaglia cambiario emesso dalla __________
ed avallato dall’attore;
che,
giustamente, a dipendenza del mancato pagamento del vaglia cambiario si è da un
lato giunti al fallimento della __________ e dall’altro all’incanto della casa
di proprietà dell’attore e della signora __________, con il conseguente
rilascio di un attestato di carenza beni a nome dell’attore;
che
in ogni caso, a prescindere da quanto precede, è pacifico che ad essere
danneggiato dal mancato incasso dei crediti ceduti non sarebbe certo l’attore,
bensì la società __________, che di tali crediti era la titolare e a cui gli
stessi se del caso sarebbero stati retrocessi, per cui la relativa pretesa
dovrebbe essere comunque respinta per carenza di legittimazione attiva;
che
le spese di fondazione o di rifondazione della società fallita di fr. 3’357.-
sono a loro volta di spettanza della società stessa e non dell’attore, ancorché
azionista (tanto è vero che tale posizione viene attivata nel bilancio della
società alla voce “Organisationskosten”, cfr. Von Steiger, Das Recht der
Aktiengesellschaft in der Schweiz, Zurigo 1966, p. 254);
che
gli importi di circa fr. 220’000.- annui chiesti dall’attore per compromissione
della fonte di guadagno a seguito del fallimento della __________, sua datrice
di lavoro, non costituiscono un danno, in quanto -come già accennato- il
fallimento della società è stato la conseguenza della sua mancanza di liquidità
-per altro a lei imputabile-, che ha fatto sì che la società stessa non fosse
più in grado di onorare un vaglia cambiario da lei emesso;
che
la procedura di realizzazione nei confronti dell’attore ed il minor ricavo
nella vendita all’asta dell’abitazione dell’attore -se ciò fosse effettivamente
accertato- è dovuta alla mancanza di liquidità dell’attore, che a sua volta non
è stato in grado di onorare il vaglia cambiario da lui avallato;
che
per i medesimi motivi le spese esecutive e relative all’incanto non
costituiscono un danno risarcibile all’attore;
che
infine anche l’eventuale danno per la compromissione del nome della __________
non sarebbe di spettanza dell’attore, bensì della società stessa;
che
le probabilità di accogliere la petizione appaiono pertanto di gran lunga
inferiori a quelle di un suo eventuale accoglimento (DTF 109 Ia 9);
che
l’appello deve pertanto essere respinto, siccome del tutto infondato;
che
a dipendenza dell’esito del presente giudizio non vi è motivo per concedere
all’appellante il beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura
ricorsuale, anche se le affermazioni pretorili, secondo cui da un lato
l’operazione peruviana rappresenterebbe una truffa e le succursali all’estero
di banche svizzere non sottostarebbero al segreto bancario, appaiono
francamente un po’ affrettate;
che
la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
18 maggio 1995 di __________ è respinto.
II. L’istanza
di assistenza giudiziaria di __________ per la procedura di appello è respinta.
III. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 190.-
b)
spese fr. 10.-
Totale fr.
200.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.
IV. Intimazione
a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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