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Numero d'incarto:
12.1995.166
Data decisione, Autorità:
01.06.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00166
Lugano
- giugno 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente,
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire sull’istanza di assistenza giudiziaria 8 maggio 1995 -inc. no. 12'442 della
Pretura del distretto di Bellinzona- di
volta ad ottenere la
concessione dell’assistenza giudiziaria e la nomina di un avvocato d’ufficio
allo scopo di promuovere un’azione di risarcimento danni contro i legali che lo
hanno patrocinato in precedenti cause giudiziarie;
istanza che il Pretore con
decreto 9 maggio 1995 ha respinto, senza prelevare tassa di giustizia o spese;
appellante l’istante, che
con atto di appello 15 maggio 1995 chiede nuovamente la concessione
dell’assistenza giudiziaria e la nomina di un avvocato d’ufficio;
letti ed esaminati gli atti ed i
documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto e in diritto
che
con istanza 8 maggio 1995 __________, dichiarandosi indigente, ha chiesto di
essere ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria allo scopo di
promuovere un’azione di risarcimento danni contro i legali che lo avevano
successivamente patrocinato nella causa di divorzio, segnatamente per presunti
errori da loro commessi nella difesa dei suoi interessi e per il fatto che
contro la sentenza 13 gennaio 1995 della Pretura del distretto di Bellinzona è
stata inoltrata appellazione tardiva;
che
con l’istanza egli ha altresì postulato la nomina di un avvocato d’ufficio per
provvedere all’inoltro di tali cause, asserendo che nonostante le sue ricerche
non gli era stato possibile trovarne uno di fiducia;
che
con decreto 9 maggio 1995 il Pretore ha integralmente respinto l’istanza di
assistenza giudiziaria, rilevando come l’azione che l’istante intendeva
promuovere difettasse del presupposto della parvenza di buon fondamento
previsto dall’art. 157 CPC;
che
infatti, a suo parere, l’appello, se anche fosse stato tempestivamente
inoltrato, non avrebbe avuto probabilità di essere accolto, stante le ragioni
esposte nella sentenza 13 gennaio 1995, segnatamente ai considerandi da 4 a 6;
che
per l’art. 155 CPC le persone fisiche che giustifichino di non essere in grado
di sopperire alle spese della lite possono ottenere l’assistenza giudiziaria;
che
giusta l’art. 156 cpv. 1 CPC quest’ultima può essere chiesta, con domanda
motivata, in ogni stadio della causa (Cocchi/Trezzini, CPC, N. 6 ad art.
155);
che
l’inoltro di una domanda di assistenza giudiziaria non crea ancora la
litispendenza per la relativa azione di merito (Favre, L’assistance judiciaire
gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, p. 75), la quale interviene
unicamente al momento della consegna della petizione alla cancelleria del
giudice adito o ad un ufficio postale (art. 167 CPC);
che
di conseguenza nella fattispecie non ci si trova ancora in uno “stadio della
causa” ai sensi del menzionato art. 156 cpv. 1 CPC, per cui la domanda di
assistenza giudiziaria risulta senz’altro prematura;
che
del resto, in virtù del capoverso 2 della stessa norma, alla controparte deve
essere data possibilità di esprimersi sulla domanda di assistenza giudiziaria,
pena la nullità della decisione in merito alla sua concessione (art. 142 cpv. 1
lett. b CPC);
che
nel caso di specie le controparti, cioè le persone contro cui dovrebbero essere
introdotte in futuro le azioni di risarcimento danni, non sono state neppure
espressamente designate nell’istanza e di conseguenza non sono state
evidentemente poste in condizione di prendere posizione in merito alla
richiesta di assistenza giudiziaria;
che
pertanto, a maggior ragione, l’istanza di assistenza giudiziaria non può essere
accolta;
che
per i medesimi motivi anche la domanda volta alla nomina di un avvocato
d’ufficio, il quale proceda ad inoltrare le cause giudiziarie postulate
dall’istante, non può, per il momento, trovare accoglimento;
che
a questo proposito va inoltre aggiunto che in base all’art. 38 cpv. 1 CPC, di
principio ogni persona avente l’esercizio dei diritti civili può procedere in
lite con atti propri, ritenuto che la capacità processuale comprende quella di
compiere personalmente tutti gli atti processuali (art. 39 cpv. 1 CPC);
che
tuttavia secondo l’art. 39 cpv. 2 CPC, quando il giudice ritiene che una
persona non è capace di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la
propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine di un patrocinatore,
con la comminatoria di stralcio della causa, se attrice, e della nomina di un
avvocato d’ufficio, se convenuta;
che
il capoverso 3 dello stesso art. 39 CPC modera le drastiche conseguenze della
menzionata comminatoria per l’attrice, disponendo per il giudice l’obbligo di
designazione di un patrocinatore d’ufficio, quando la parte non ne abbia
trovato personalmente uno di fiducia (ICCA 3 dicembre 1979 in re R. e
R./W.);
che
nel caso concreto l’istante non può quindi direttamente chiedere la nomina di
un avvocato d’ufficio sulla base di quest’ultima normativa, non essendo stato
in precedenza diffidato dal Pretore a munirsi di un patrocinatore (cfr. Cocchi/Trezzini,
op. cit., N. 5, 8 ad art. 39);
che
la reiezione dell’istanza 8 maggio 1995 non impedirà tuttavia all’istante di
far valere, se del caso, i suoi eventuali diritti in futuro;
che
ciò tuttavia presuppone che egli, nel caso in cui ancora non trovasse alcun
avvocato disposto a patrocinarlo, inoltri personalmente in Pretura una
petizione (o un’istanza) contro le presunte controparti, secondo le formalità e
le modalità imposte dall’art. 165 CPC (rispettivamente 292 CPC), con una
succinta motivazione e con, già a questo momento, una domanda di assistenza;
che
in tale occasione egli dovrà far rilevare la difficoltà della causa e
l’impossibilità di trovare un patrocinatore, chiedendo nel contempo
l’assegnazione del termine di cui all’art. 39 cpv. 2 CPC per poterne cercare
uno;
che
il Pretore, nell’ambito del potere di apprezzamento che gli compete per quanto
concerne la capacità processuale della parte (Cocchi/Trezzini, op. cit.,
N. 7,8, 10, 12 ad art. 39), dovrà valutare se la stessa non sia eventualmente
in grado di portare avanti la causa da sola, e nella negativa dovrà procedere
alla diffida di cui all’art. 39 cpv. 2 CPC;
che,
se risulterà che nel termine assegnato la parte non è riuscita -nonostante gli
sforzi profusi in tal senso- a trovare un avvocato di fiducia, il giudice dovrà
procedere alla nomina del patrocinatore d’ufficio ai sensi dell’art. 39 cpv. 3
CPC;
che
il presente appello deve per contro essere respinto ai sensi dei considerandi;
che
per evidenti motivi di opportunità (art. 148 cpv. 2 CPC), stante la condizione
di indigenza dell’appellante, non si ritiene di caricare a quest’ultimo né la
tassa di giustizia, né le spese;
Per i quali motivi,
viste le norme citate
e l’art. 313 bis CPC
dichiara e pronuncia
I. L’appello 15 maggio
1995 di __________ è respinto.
II. Non si prelevano né
tassa di giustizia, né spese.
III. Intimazione a: -
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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