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Numero d'incarto:
12.1995.162
Data decisione, Autorità:
18.07.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00162
Lugano
18 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cocchi,
presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente
per statuire nella causa per mercedi e salari -inc. no. 156/94 della
Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con petizione (recte: istanza) 23
dicembre 1993 da
rappr.
dallo studio legale __________
contro
rappr.
dallo studio legale __________
con cui l’istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di fr. 17’400.- oltre interessi, nonché di un’indennità
ex art. 337c cpv. 3 CO (pretese per licenziamento in tronco ingiustificato);
domande avversate dalla convenuta che ha postulato
l’integrale reiezione dell’istanza e sulle quali il Pretore con sentenza 2
maggio 1995 si è così pronunciato:
-
In
parziale accoglimento dell’istanza l’__________ in __________ è condannata a
pagare a __________ in __________ la somma di fr. 8’198.40 oltre interessi al
5% a far tempo dal 25 maggio 1991.
-
Tasse
e spese a carico dello Stato.
-
La convenuta rifonderà
all’istante la somma di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
Appellante la parte istante che con atto di appello
del 15 maggio 1995 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere l’istanza per la somma di fr. 17’080.- oltre interessi, nonché di
riconoscerle un’indennità per licenziamento ingiustificato; il tutto,
protestando spese e ripetibili di primo e secondo grado;
mentre la convenuta con osservazioni 29 maggio 1995 ha
postulato la reiezione del gravame con la protesta di spese e ripetibili.
Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Ritenuto
in fatto
A. Con contratto 1° luglio 1990 __________ venne assunto dall’__________
(in seguito: __________) in qualità di collaboratore tecnico della prima
squadra per la durata del campionato 1990-1991 (doc. A). Quale allenatore del
sodalizio, grazie anche all’intermediazione di __________, venne in seguito
designato il signor __________.
B. Il 17 ottobre 1990, dopo che l’11 ottobre __________,
d’accordo con il club, aveva rassegnato le proprie dimissioni con effetto
immediato a favore del signor __________, la società decise di sollevare il
signor __________ dal suo incarico.
Di
qui la presente causa.
C. Con istanza 23 dicembre 1993 , ritenendo di
essere stato licenziato in tronco senza un valido motivo, ha chiesto la
condanna dell’ al pagamento di quanto egli avrebbe guadagnato col
decorso normale della durata determinata del contratto (art. 337c cpv. 1 CO),
cioè di fr. 17’400.- oltre interessi, somma che corrispondeva alla
remunerazione pattuita di lire 24’000’000 al cambio medio di allora (fr. 11.83
per 10’000 lire), dedotti gli acconti di fr. 11’000.- già versati. Egli ha
inoltre rivendicato un’indennità per licenziamento ingiustificato (art. 337c
cpv. 3 CO), il cui ammontare è stato lasciato al prudente giudizio del Pretore.
D. In sede di risposta l’__________ si è opposta
integralmente alle pretese di controparte, protestando spese e ripetibili.
La
convenuta ritiene innanzitutto che il contratto concluso con l’istante fosse
condizionato o comunque subordinato a quello concluso con l’allenatore
__________: ora, venendo meno quest’ultimo, era a suo parere evidente che anche
quello relativo all’istante prendeva automaticamente fine. In via subordinata,
se anche non fosse risultato che i due contratti erano collegati tra loro, la
convenuta in ogni caso non doveva assolutamente nulla all’istante, dato che
quest’ultimo si era reso responsabile di un abbandono ingiustificato del posto
di lavoro, non avendo ritenuto di prestare la sua collaborazione al nuovo
allenatore.
Quanto
alla somma richiesta, l’istante in ogni caso avrebbe dovuto lasciarsi imputare
quanto aveva guadagnato o aveva omesso di guadagnare nel periodo di validità
del contratto (art. 337c cpv. 2 CO), atteso comunque che a dipendenza del
cambio lira/fr. il credito complessivo della controparte, pagabile in lire
italiane, poteva tutt’al più ammontare a fr. 11’600.-, con riserva di una sua
ulteriore riduzione.
E. In replica e in duplica, come pure in sede
conclusionale, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro
precedenti allegazioni ed impugnative, contestando quelle di controparte.
F. Con sentenza 2 maggio 1995 il Pretore, in parziale
accoglimento dell’istanza, ha condannato la convenuta al pagamento di fr.
8’198.40 oltre interessi, nonché a rifondere alla parte istante fr. 400.- a
titolo di ripetibili.
Il
giudice di prime cure, dopo aver preliminarmente escluso che il contratto di
lavoro tra le parti fosse subordinato a quello concluso tra la convenuta e
l’allenatore __________, ha parimenti escluso l’eventualità che l’istante
avesse abbandonato ingiustificatamente il proprio impiego successivamente alle
dimissioni dell’allenatore. Egli è pertanto giunto alla conclusione che
l’esonero dell’istante, deciso in assenza di motivi gravi, era da ritenersi del
tutto ingiustificato ai sensi dell’art. 337c CO.
Stando
così le cose, il giudice ha condannato la convenuta a risarcire alla
controparte il mancato guadagno fino al termine del contratto, pari a lire
24’000’000, somma da cui andavano dedotti lire 3’000’000 per spese risparmiate
e fr. 11’000.- per acconti già versati: tenuto conto del cambio lira/fr. al
momento della sentenza (7.- fr. per 10’000 lire), l’importo dovuto ammontava
quindi complessivamente a fr. 8’198.40. Quanto all’indennità per licenziamento
ingiustificato, la stessa non è stata concessa per la durata relativamente
breve del contratto e per il fatto che con le dimissioni del signor __________
le prestazioni dell’istante erano divenute pressoché inutili.
G. Con appello 15 maggio 1995 l’istante chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza nella misura di fr.
17’080.- oltre interessi e di riconoscergli un’indennità per licenziamento
ingiustificato; il tutto, protestando spese e ripetibili di primo e secondo
grado.
L’appellante,
contrariamente al parere del Pretore, ritiene innanzitutto che il suo credito
in lire andava trasformato in franchi applicando il tasso di cambio in vigore
al momento del licenziamento (fr. 11.70 per 10’000 lire); nell’ipotesi in cui
tuttavia fosse confermato il tasso fatto proprio dal Pretore, egli rivendica la
differenza di cambio quale risarcimento danni a seguito della mora del debitore
(art. 106 CO); a suo dire, inoltre, la deduzione dal suo credito di lire
3’000’000 per spese risparmiate non era giustificabile, tale circostanza non
essendo mai stata asserita, né tanto meno provata dalla controparte. Per quanto
riguarda infine la mancata concessione dell’indennità per licenziamento
ingiustificato, la stessa non appariva difendibile, non potendosi riscontrare
nella fattispecie dei risvolti di carattere eccezionale, che potrebbero
ragionevolmente escluderne l’attribuzione.
La
riforma del primo giudizio comporta -sempre a suo dire- la modifica del
pronunciato relativo alle ripetibili, che l’appellante postula ora in misura di
fr. 2’000.-.
H. Delle osservazioni 29 maggio 1995 della convenuta con
cui si chiede la reiezione del gravame con la protesta di spese e ripetibili si
dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
Considerando
in
diritto
-
Mentre a questo stadio della lite non è più contestato
ed è anzi pacifico che la convenuta abbia licenziato in tronco l’istante senza
un valido motivo, le parti non sono tuttora d’accordo sull’ammontare del
risarcimento dovuto al lavoratore (cons. 2) e sull’eventuale riconoscimento a
suo favore di un’indennità per licenziamento ingiustificato (cons. 3).
-
In virtù dell’art. 337c cpv. 1 CO il lavoratore
licenziato immediatamente senza una causa grave ha diritto a quanto avrebbe
guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato alla scadenza del termine di
disdetta o col decorso della durata determinata del contratto. Giusta il
capoverso 2 della medesima norma, il lavoratore deve tuttavia lasciar dedurre
quanto ha risparmiato in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro e ha
guadagnato con altro lavoro o omesso intenzionalmente di guadagnare.
2.1 L’appellante contesta innanzitutto la legittimità
della deduzione di lire 3’000’000 operata dal primo giudice e relativa a
presunti risparmi da parte del lavoratore in conseguenza della cessazione del
rapporto contrattuale.
La
censura è del tutto infondata.
La
dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che di regola
l’esistenza di un motivo di deduzione debba essere provata dal datore di lavoro
(Rehbinder, Commentario bernese, 1992, N. 5 ad art. 337c CO; Streiff/Von
Känel, Arbeitsvertrag, Zurigo 1992, N. 6 e 7 ad art. 337c CO; Decurtins,
Die fristlose Entlassung, Muri 1981, p. 68; DTF 78 II 444, 96 II 57; IICCA
9 giugno 1987 in re S./F. SA, 23 dicembre 1991 in re C./C.), ritenuto però che
non si deve esigere da lui una prova rigorosa; nel limite del possibile anche
il lavoratore dovrà pertanto prestarsi per chiarire la situazione (Rehbinder,
op. cit., ibidem; Streiff/Von Känel, op. cit., ibidem; IICCA 22
aprile 1994 in re S./I. e S. SA).
Nel
caso tuttavia il giudice sia convinto dell’esistenza di un motivo di deduzione,
senza che sia oggettivamente possibile determinarne l’effettivo ammontare,
quest’ultimo potrà essere stabilito in via equitativa, applicando per analogia l’art.
42 cpv. 2 CO, avuto riguardo all’ordinario andamento delle cose.
Nel
caso di specie è evidente che l’istante, una volta licenziato, non era più
tenuto ad effettuare le trasferte dal suo domicilio di __________ a __________,
ciò che ha sicuramente comportato un notevole risparmio da parte sua sia per
quanto riguarda le spese di viaggio (IICCA 11 febbraio 1994 in re G./B.
SA; Rehbinder, op. cit., ibidem), sia per quanto riguarda il vitto: agli
atti non risulta infatti che tali spese dovessero essere a carico della
convenuta, tale circostanza non essendo nemmeno notoria. L’ammontare del
risparmio, difficilmente documentabile (in particolare le spese di viaggio cfr.
IICCA 13 giugno 1995 in re L./E.O.C.), non è neppure facilmente ed
oggettivamente quantificabile.
In
tali circostanze ed applicando implicitamente i principi sopraesposti, il
giudice di prime cure aveva valutato in lire 3’000’000 il risparmio
dell’istante: a giudizio di questa Camera, nel caso concreto il riconoscimento
di una deduzione per risparmio è senz’altro giustificato e la valutazione
quantitativa operata dal Pretore appare tutto sommato equa ed adeguata alle
particolarità della fattispecie. Non può che discenderne la sua integrale
conferma.
2.2 L’appellante ritiene quindi che nel caso di specie il
suo credito in lire avrebbe dovuto essere convertito in franchi al tasso di
cambio in vigore al momento del licenziamento e non a quello al momento
dell’emanazione della sentenza, come deciso dal Pretore. Nel caso tuttavia
quest’ultimo tasso dovesse venir confermato, egli rivendica in via subordinata
la differenza di cambio quale risarcimento del danno a seguito della mora del
debitore (art. 106 CO).
Entrambe
le censure, come vedremo, devono essere respinte.
2.2.1 È vero che nella sentenza pubblicata in Rep.
1978 p. 247 cons. 3 è stato affermato il principio, secondo cui la conversione
in valuta svizzera di un credito stipulato in valuta straniera deve essere
fatta al giorno della scadenza del credito conformemente all’art. 84 cpv. 2 CO,
se il pagamento deve aver luogo in Svizzera. Contrariamente a quanto ritenuto
dall’appellante, il Tribunale federale in quella sentenza ha tuttavia precisato
che quel principio si applica unicamente nell’ambito esecutivo (cfr. art. 67
cpv. 1 no. 3 LEF), non ha portata materiale ed in particolare non comporta la
novazione in franchi svizzeri di un debito che le parti hanno liberamente
stipulato in valuta straniera (Rep. 1978 p. 247, 1980 p. 70; IICCA
23 giugno 1995 in re C./F. SA, 9 luglio 1991 in re C./C.). La regola rimane
infatti pur sempre quella per cui il creditore non può esigere che il pagamento
di ciò che il debitore effettivamente gli deve; il debitore di un debito
stipulato in valuta straniera può pertanto liberarsi anche durante l’esecuzione
versando direttamente al creditore l’importo dovuto in valuta straniera (DTF
46 II 406, 68 III 94, 72 III 106; Rep. 1978 p. 247, 1980 p. 70; IICCA
23 giugno 1995 in re C.F. SA, 13 febbraio 1995 in re C.M. srl/L. SA, 18 marzo
1994 in re C.N. snc/S. SA).
Lo
stesso ragionamento è valido per l’istanza che ci occupa. In effetti è chiaro
che il fatto di avere iniziato una causa traducendo le lire italiane in franchi
svizzeri ad un cambio favorevole per la creditrice non comporta novazione. Per
il resto l’introduzione di una causa mediante istanza ed immissione nella
stessa del credito originario in franchi svizzeri non modifica il diritto del
debitore di sdebitarsi pagando il debito nella valuta nella quale era stato
contratto con i relativi interessi di mora, anche se la valuta estera nel
frattempo si è svalutata (Rep. 1980 p. 70, 1983 p. 288): ammettere la
tesi dell’appellante significherebbe introdurre alla base dei rapporti
commerciali intercorsi fra le parti la clausola-oro, ciò che esse non hanno
evidentemente inteso fare (Rep. 1980 p. 70).
A
ragione, quindi, il Pretore ha fatto capo al corso del cambio di cui al giorno
di emissione del giudizio (cfr. Praxis Schwyz 1976/75; Rep. 1980
p. 72; IICCA 18 marzo 1994 in re C.N. snc/S. SA) in luogo di quello al
momento dell’insinuazione dell’istanza o ancora di quello al momento del
licenziamento in tronco.
2.2.2 Quanto all’eventuale applicazione dell’art. 106 CO, il
Tribunale federale nella medesima sentenza pubblicata in Rep. 1978 p.
250 cons. 6 ha avuto modo di precisare che il danno legato alla differenza tra
il corso della valuta straniera al giorno della scadenza del debito ed il corso
del giorno del pagamento è considerato dalla giurisprudenza come una
conseguenza della mora del debitore che quest’ultimo, responsabile anche del
caso fortuito ai sensi dell’art. 103 CO, può essere chiamato a risarcire in
applicazione dell’art. 106 CO (DTF 46 II 408, 47 II 194, 48 II 79, 51
III 186, 52 III 134, 60 II 340, 76 II 376): tale danno consiste non tanto nella
perdita del potere d’acquisto della moneta oggetto del contratto, quanto nel
deterioramento del rapporto esistente con un’altra moneta (DTF 46 II 409
in alto, 47 II 302; Von Büren, Allgemeiner Teil des OR, Zurigo 1964, p.
37 e 369), ossia nella circostanza che il mancato pagamento alla scadenza ha
impedito il creditore di trasformare tempestivamente la somma di denaro
incassata in una somma equivalente di moneta non svalutata.
La
nostra massima Autorità giudiziaria ha tuttavia considerato una presunzione
troppo assoluta quella secondo cui dal solo fatto del deterioramento dei
rapporti di cambio il creditore patirebbe un danno: il creditore deve pertanto
concretamente provare che, in caso di corretto e tempestivo adempimento da parte
del debitore, egli avrebbe trasformato il proprio credito in moneta non
svalutata, la mera e teorica possibilità che il creditore avesse potuto farlo
non essendo ancora sufficiente di per sé per caricare al debitore ogni e
qualsiasi perdita legata alla variazione del cambio (Rep. 1980 p. 71 e
seg.).
Nel
caso di specie l’appellante non ha minimamente provato che in caso di
tempestivo pagamento degli importi in lire egli avrebbe provveduto a
trasformali in franchi: tale circostanza è stata del resto asserita per la
prima volta e quindi irritualmente -in chiaro contrasto con l’art. 321 cpv. 1
lett. b CPC- con l’atto di appello.
Già
per questo motivo l’applicazione dell’art. 106 CO sarebbe esclusa.
Gli
argomenti a sostegno di questa tesi, oltre che formulati irritualmente per la
prima volta con il gravame (art. 321 CPC), appaiono inoltre del tutto
destituiti di fondamento.
Il
fatto che i cittadini italiani hanno la tendenza di lasciare le somme incassate
in Svizzera presso i relativi istituti bancari in tutte le valute meno che in
lire, anche se fosse notorio, non significa automaticamente che nel caso
concreto l’appellante abbia a sua volta agito nello stesso modo; la circostanza
per cui gli acconti sulla somma dovuta gli sono stati versati in franchi e
quella per cui l’istanza è pure stata formulata in moneta elvetica (Rep.
1980 p. 72) non bastano evidentemente per ammettere l’intenzione dell’istante
di trasformare in tale valuta il capitale.
Al
contrario, l’esistenza della presunzione naturale secondo cui un creditore
trasforma in valuta nazionale rispettivamente in valuta del paese di
provenienza la somma ricevuta in moneta straniera (DTF 76 II 375, 376; Rep.
1980 p. 71), come pure il fatto che l’istante ha continuato ad abitare in
Italia, che egli è solito svolgere la sua attività professionale in Italia (è
là che egli ha cercato nuovi posti di collaboratore; cfr. interrogatorio
formale, p. 3) e non da ultimo il fatto che gli importi di cui al contratto
fossero relativamente esigui, inducono questa Camera a ritenere che la somma
complessivamente dovuta sarebbe stata tosto convertita in lire ed utilizzata
dall’istante per far fronte alle necessità quotidiane e che la stessa in ogni
caso non sarebbe certo stata lasciata in deposito presso banche in valuta
elvetica, al solo scopo di evitarne la svalutazione.
- L’appellante contesta infine la mancata concessione da
parte del giudice di prime cure di un’indennità per licenziamento
ingiustificato ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO.
Questa
norma di legge è stata introdotta con la modifica del 18 marzo 1988 ed è in
vigore dal 1° gennaio 1989. La sua introduzione è derivata dalla considerazione
che il licenziamento con effetto immediato costituisce il provvedimento più
incisivo nella vita del lavoratore. Esso reca grave offesa alla sua personalità
e, anche nel caso i motivi gravi per la sua pronuncia non siano dati, riduce
considerevolmente le sue possibilità sul mercato del lavoro, argomento
quest’ultimo di particolare rilevanza alla luce dello sfavorevole momento
congiunturale. Si è perciò inteso dare a questa norma un carattere penale e
riparatore nel desiderio di ottenere un effetto di prevenzione, volto a far sì
che i licenziamenti con effetto immediato siano pronunciati solo come ultima
ratio, in casi veramente eccezionali (Rehbinder, op. cit., N. 8 ad art.
337c CO; IICCA 31 dicembre 1992 in re A./G. SA, 22 aprile 1994 in re
S./I. SA e S. SA, 7 novembre 1994 in re F./A. SA, 26 giugno 1995 in re A./E.L.
AG).
In
caso di licenziamento con effetto immediato privo di giustificazione il giudice
è pertanto di regola tenuto a condannare il datore di lavoro al pagamento
dell’indennità, eccettuati casi del tutto particolari, ad esempio quando,
nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato, non sia ravvisabile un
comportamento censurabile da parte del datore di lavoro (Rehbinder, op.
cit., ibidem; Honsell/Vogt/Wiegand, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
OR I, Basilea 1992, N. 3 ad art. 337c CO; DTF 116 II 300, 120 II 247; JAR
1991, p. 276; IICCA 31 dicembre 1992 in re A./G. SA, 24 gennaio 1994 in
re G. e D. G./L., 7 novembre 1994 in re F./A. SA, 26 giugno 1995 in re A./E.L.
AG).
Nella
commisurazione dell’indennità, che non può superare l’equivalente di sei salari
mensili del lavoratore (art. 337c cpv. 3 CO), il giudice dispone di un ampio
margine di apprezzamento: egli dovrà prendere in considerazione tutte le
circostanze del caso ed in particolare la situazione sociale e le possibilità
delle parti, la gravità dell’offesa alla personalità della parte che ha
ricevuto la disdetta, la natura e la durata delle relazioni di lavoro anteriori
al licenziamento, nonché il modo in cui lo stesso è stato dato (Rehbinder,
op. cit., N. 9 ad art. 337c CO; IICCA 7 novembre 1994 in re F./A. SA).
Nel
caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto del Pretore, la convenuta non
può essere considerata priva di responsabilità circa l’ingiustificato
licenziamento in tronco dell’istante.
Va
in particolare rettificato l’assunto pretorile secondo cui a seguito delle dimissioni
dell’allenatore __________ e con la successiva assunzione dell’allenatore
__________ le prestazioni dell’istante fossero divenute pressoché inutili: il
giudice di prime cure non ha infatti minimamente tenuto conto del fatto,
tutt’altro che trascurabile, che l’istante disponeva di un valido contratto per
tutta la stagione agonistica. Ne discende che se anche la sua collaborazione
con il nuovo allenatore non fosse stata più indispensabile in quanto
quest’ultimo già conosceva a sufficienza il calcio svizzero, ciò non toglieva
che la stessa in ogni caso avrebbe potuto senz’altro essere utile al club:
l’istante avrebbe infatti potuto ancora visionare i futuri avversari dell’__________
-come del resto aveva già iniziato a fare anche con il nuovo allenatore (il
teste __________, a p. 8 del verbale, ricorda che l’istante gli consegnò una
relazione inerente il __________, seconda squadra affrontata dopo il cambio di
allenatore)- oppure visionare eventuali talenti che giocavano in altre squadre
(teste __________ p. 8); nulla impediva inoltre alla convenuta, se del caso, di
utilizzare l’istante all’interno della società con altre mansioni.
Nella
fattispecie è quindi evidente che il licenziamento è avvenuto con estrema
leggerezza e che la convenuta -violando clamorosamente gli accordi assunti- ha
in pratica voluto sbarazzarsi del suo collaboratore, a cui per altro non poteva
essere rimproverato nulla, se non -ma ciò non costituisce evidentemente una sua
colpa- di aver a suo tempo presentato alla società l’allenatore __________
(teste __________ p. 8). Tale comportamento non può non essere sanzionato.
Tenuto
conto di tutte le circostanze del caso, ed in particolare della responsabilità
della convenuta, della brevità del rapporto di lavoro, del fatto che non si può
rimproverare nulla al lavoratore, pare pertanto adeguato a questa Camera, in
riforma del primo giudizio, condannare la convenuta al pagamento di
un’indennità di fr. 5’000.- per l’ingiustificato licenziamento, somma non
soggetta a trattenute per oneri sociali (IICCA 22 aprile 1994 in re
S./I. SA e S. SA, 31 dicembre 1992 in re A./G. SA).
Come
si evince dal tenore dell’art. 337c cpv. 3 CO, la sentenza giudiziale è
costitutiva del credito dell’istante. Dato che la norma di legge non prevede
l’automatica attribuzione di interessi sull’importo assegnato, e che nemmeno la
convenuta può essere ritenuta in mora nel pagamento, sull’importo di fr.
5’000.- non vengono accordati interessi di sorta (IICCA 31 dicembre
1992 in re A./G. SA, 2 marzo 1993 in re R./C. SA, 7 novembre 1994 in re F./A.
SA).
- L’appello è pertanto parzialmente accolto ai sensi dei
considerandi.
Atteso
che il giudizio di appello si è limitato a riconoscere un’indennità per il
licenziamento ingiustificato -il cui ammontare non era per altro stato indicato
dall’appellante- mentre ha respinto le ulteriori richieste già formulate in
prima sede, non si ritiene di modificare il giudizio sulle ripetibili di prima
istanza, che prevedeva un importo di fr. 400.- a favore dell’istante: tale somma
tiene infatti già sufficientemente conto della rispettiva soccombenza in prima
sede.
La
reciproca soccombenza nella procedura di appello induce questa Camera a
compensare le ripetibili d’appello (art. 148 cpv. 2 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la TG
dichiara
e pronuncia
I. L’appello 15 maggio 1995 di __________ è
parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 2 maggio 1995 della Pretura del distretto di Bellinzona
è così riformata:
-
In
parziale accoglimento dell’istanza l’__________ in __________ è condannata a
pagare a __________ in __________ la somma di fr. 13’198.40 oltre
interessi al 5% a far tempo dal 25 maggio 1991 su fr. 8’198.40.
-
Tasse
e spese a carico dello Stato.
-
La
convenuta rifonderà all’istante la somma di fr. 400.- a titolo di ripetibili.
II. Non si prelevano tasse e spese di giustizia per la
procedura di appello, compensate le ripetibili.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per
la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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