AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.1995.125
Data decisione, Autorità:
20.03.1995, IICCA
Incarto n.
12.95.00125
Lugano
20 marzo 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente
Chiesa e Zali
segretario:
Petrini
sedente per statuire nella
causa inc. no. 686 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, dipendente la petizione 21 febbraio 1989 di
rappr. dall'avv. __________
Contro
rappr. dall'avv. __________
chiedente la condanna della convenuta al pagamento di
fr. 11'239.15 oltre interessi a titolo di prezzo di vendita, nonché al ritiro
della merce acquistata e al pagamento delle spese di deposito;
Domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato la
reiezione della petizione con protesta di spese e ripetibili, e che il Pretore
con sentenza 27 aprile 1992 ha accolto;
Appellante la parte convenuta che con atto di appello
del 13 luglio 1992 ha postulato la riforma del querelato giudizio nel senso di
respingere la petizione.
Gravame che questa Camera ha accolto con sentenza 15
giugno 1993, riformando la sentenza pretorile nel senso di respingere la
petizione:
Decisione che l'attrice ha impugnato con ricorso per
riforma avanti al Tribunale federale, il quale ha parzialmente ammesso il
gravame, annullando la sentenza di questa Camera e rinviandole la causa per un
nuovo giudizio al senso dei considerandi.
Ritenuto
in fatto
A. Il 22 settembre 1987 le parti hanno firmato il
documento denominato "ordinazione" (doc. D) recante a tergo delle
"condizioni di contratto e di pagamento" (doc. E).
Già
il giorno successivo la convenuta ha inviato all'attrice la raccomandata doc__________nella
quale ha subordinato la validità dell'accordo e il pagamento degli articoli
"__________ " ordinati alla condizione di essere l'unica
distributrice autorizzata per il Ticino.
La
convenuta non ha preso posizione su questo scritto.
Il
1° ottobre 1987 essa ha però emesso a carico della convenuta la fattura di fr.
11'239.15 doc. F, e il 5 ottobre 1987 ha provveduto alla spedizione della merce
di cui al doc. D, mai ritirata dalla convenuta e pertanto depositata presso la
__________ di __________o.
B. Con la petizione in rassegna l'attrice ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento dell'importo fatturato, nonché al ritiro
della merce acquistata e al pagamento delle spese di deposito, il tutto in
adempimento del contratto sottoscritto dalle parti e in conseguenza della mora
della convenuta.
C. Nella risposta del 24 aprile 1989 la convenuta si è
opposta alla petizione.
Essa
ha affermato che con il rappresentante dell'attrice sarebbe stato raggiunto un
accordo verbale, derogante alle condizioni scritte, secondo il quale alla
convenuta sarebbe stata garantita l'esclusiva per il Ticino per i prodotti
__________.
L'attrice
avrebbe inoltre assicurato di aver già provveduto a pubblicizzare il prodotto
presso il corpo medico ticinese.
Tutto
ciò risulterebbe dalla lettera di conferma inviata dalla convenuta all'attrice
il giorno successivo alla firma dell'ordinazione, lettera rimasta incontestata.
Non
avendo l'attrice ottemperato a tali condizioni, la convenuta potrebbe sottrarsi
agli effetti del contratto sulla base delle norme che regolano l'errore
essenziale o in conseguenza dell'ina-dempienza di controparte.
D. Il Pretore ha condannato la convenuta al pagamento di
fr. 11'239.15 oltre interessi e al ritiro della merce acquistata dai magazzini
della __________ di __________, ritenendo che tra le parti si sia perfezionato
un contratto di compravendita alle condizioni stabilite sul retro
dell'ordinazione doc. D.
Non
sarebbe per contro stata sufficientemente provata la tesi della convenuta,
secondo la quale le parti avrebbero derogato verbalmente a tale contenuto,
atteso che le contrastanti testimonianze assunte al proposito si eliderebbero a
vicenda.
Nemmeno
la lettera del 23 settembre 1987 fornirebbe prova sufficiente sul tema, in
quanto essa, derogante agli accordi scritti, non potrebbe senz'altro valere
quale lettera di conferma.
E. Con l’appello del 13 luglio 1992 la convenuta ha
postulato la riforma del giudizio del Pretore nel senso di respingere la
petizione.
Il
Pretore avrebbe a torto ritenuto che la lettera del 22 settembre 1987 non
facesse riferimento ad accordi realmente intervenuti tra le parti e che non
fosse perciò uno scritto di conferma.
Questo
in particolare in presenza di condizioni generali stampate a retro di un
bollettino di ordinazione, alle quali non potrebbe essere data importanza
giuridica determinante laddove esse, come nella specie, derogassero in modo
rilevante alle norme di legge dispositive in materia.
Ciò
sarebbe pure confermato dalla teste __________ la cui testimonianza non
potrebbe non essere considerata solo perché contrastante con quella rilasciata
in via rogatoriale dal teste __________.
Egli,
contrariamente alla __________, sarebbe infatti interessato alla lite in quanto
vicedirettore dell'attrice e perciò esposto a ritorsioni in caso di soccombenza
nella causa.
Pure
la deposizione del teste __________, anche se attinente ad altra fattispecie,
dovrebbe essere considerata, in quanto essa riferirebbe con chiarezza sui modi
di agire della ditta attrice.
Ne
conseguirebbe la validità degli accordi intervenuti in forma orale tra le parti
e, stante la loro inadempienza da parte dell'attrice, la reiezione della
petizione.
F. Con sentenza 15 giugno 1993 questa Camera ha accolto
l'appello della convenuta e ha riformato la sentenza impugnata nel senso di
respingere la petizione, ritenendo che a seguito della riunione del 22
settembre 1987 la convenuta potesse ritenere in buona fede raggiunto un accordo
verbale -non ossequiato dall'attrice- derogante alle clausole prestampate,
accordo i cui contenuti sarebbero stati ribaditi nella lettera di conferma del
23 settembre della stessa convenuta, rimasta incontestata.
G. Il giudizio di rinvio ha invece stabilito che alla
lettera del 23 settembre 1987 non poteva essere attribuita efficacia
costitutiva nel senso della modifica delle clausole contrattuali sottoscritte
dalle parti.
Non
essendo ancora state decise dall'autorità cantonale le eccezioni di dolo e di
errore essenziale sollevate a titolo subordinato dalla convenuta, la causa le è
stata rinviata per pronunciarsi in merito alle stesse dopo l'effettuazione dei
necessari accertamenti di fatto.
Considerato
in
diritto
- Il giudizio federale ha chiarito la situazione in
ordine alla principale censura dell'appellante, nel senso che non vi è spazio
per ritenere concluso un accordo derogante alle condizioni riportate nel testo
prestampato sottoscritto dalla convenuta.
In
questa sede deve ancora trovare risposta il quesito a sapere se essa può
impugnare il contratto in applicazione delle disposizioni sul dolo (art. 28 CO)
o sull'errore essenziale (art. 23 e 24 CO), così come da lei sostenuto a titolo
subordinato nel proprio gravame (pag. 8).
- Il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da
errore essenziale (art. 23 CO).
L'errore
è essenziale in particolare anche quando concerne una determinata condizione di
fatto che la parte in errore soggettivamente considerava come necessario
elemento del contratto secondo la buona fede nei rapporti in affari, e la cui
importanza è riconoscibile anche dal profilo oggettivo (art. 24 cpv. 1 cifra 4
CO; DTF 118 II 62, 114 II 139; Schmidlin, Berner Kommentar, n. 45
e segg. ad art. 23/24 CO; Von Thur/Peter, Allgemeiner Teil des Schweizerischen
Obligationenrechts, 3. edizione, vol. 1, pag. 308 e 309; Guhl, Das Schweizerische
Obligationenrecht, 8. edizione, pag. 131 e segg.; Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, ad art. 24 CO n. 20-23).
-
Nel caso di specie la ditta convenuta sostiene di
essersi trovata in errore sulle circostanze di fatto consistenti nell'esistenza
di un accordo di esclusiva in suo favore -in deroga al contenuto delle
condizioni generali- per la distribuzione e commercializzazione in Ticino dei
prodotti __________ e nella presentazione di detti prodotti a medici ticinesi
da parte dell'attrice.
-
L’esame della fattispecie, così come essa risulta in
base agli atti istruttori, ha mostrato che non può essere ammessa l’esistenza
effettiva dei suddetti accordi.
Vi
sono però sufficienti elementi per ritenere che la convenuta abbia erroneamente
creduto di avere, col consenso del partner contrattuale, derogato al tenore
delle clausole prestampate.
In
effetti, anche se il raffronto delle deposizioni __________ e __________ non
consente di concludere per l’esistenza di un accordo derogante alle condizioni
scritte, esso, prescindendo appunto dal differente senso dato dalle parti al
colloquio, consente nondimeno di ammettere che i temi dell’esclusiva e della
propaganda presso il corpo medico furono oggetto di trattativa tra le parti: la
teste __________ ammette esplicitamente l’esistenza di una discussione sul tema
e l’insistenza della convenuta sul medesimo, precisando di averne tratto il
medesimo errato convincimento della convenuta, ovvero quello del verbale
assenso dell’attrice ad un accordo di esclusiva. Il teste __________per sua
parte (risposta a domande rogatoriali 6 e 7), non smentisce l’esistenza della
discussione su questi punti -che è al contrario esplicitamente ammessa per
riguardo alla pubblicità presso il corpo medico-, ma solo il rilascio da parte
sua del consenso necessario a modificare il contenuto del contratto
prestampato.
Un
ulteriore elemento che depone in favore dell’esistenza del vizio nella volontà
della convenuta è costituito dalla sua lettera raccomandata del 23 settembre
1987 (doc. I), ovvero il giorno successivo alla contrattazione, in cui essa
giungeva a condizionare la propria adesione al contratto alla concessione
dell’esclusiva e all’effettuazione della propaganda presso i medici.
Sebbene
detta lettera costituisca per principio una semplice affermazione di parte, essa
concorre a certificare l’esistenza di un’errata nozione da parte della
convenuta dell’estensione del consenso contrattuale, e questo in epoca non
sospetta, ovvero in un momento in cui secondo l’ordinario andamento delle cose
si deve ritenere che la convenuta avesse in buona fede interesse al regolare
svolgimento del contratto testé firmato (così espressamente il doc. I, pag. 2),
piuttosto che a costruirsi ad arte una futura eccezione di errore essenziale.
La
stessa ditta attrice, del resto, nel proprio scritto del 3 novembre 1987 non
esclude che vi siano state delle incomprensioni tra le parti sui temi in
questione asserendo che “il suo mandante ha interpretato le cose diversamente
da come sono state spiegate dal nostro signor __________ ” (doc. R).
Un
altro indizio ancora viene fornito dalla deposizione del teste __________, la
quale, pur non fornendo alcun apporto diretto in merito alle relazioni tra le
parti, è comunque significativa nella misura in cui permette di dedurre che
anche in almeno un altro caso trattato dal rappresentante dell’attrice
__________ è sorto un increscioso equivoco riguardo alla presunta pattuizione
di un accordo di esclusiva.
Questa
Camera valuta perciò le prove in atti nel senso di ritenere esistente un errore
della convenuta circa la concessione dell’esclusiva per il Ticino dei prodotti
dell’attrice e le modalità della propaganda presso il corpo medico.
- Ci si deve di conseguenza chiedere se questo dissenso
su punti oggettivamente non essenziali del contratto di compravendita possa
costituire errore essenziale ai sensi degli art. 23 e 24 CO.
La
risposta deve essere affermativa.
L’errore
riguarda in primo luogo ben determinate condizioni di fatto ai sensi dell’art.
24 cpv. 1 cifra 4 CO, ovvero la concessione alla convenuta di determinate
facoltà in deroga al testo scritto del contratto.
Si
può inoltre ammettere che dette circostanze erano soggettivamente determinanti
per la convenuta, e che esse hanno avuto un’influenza decisiva sulla volontà di
acquistare i prodotti della ditta attrice (cfr. deposizione __________; doc.
I).
Non
può in seguito essere disconosciuto, secondo la buona fede nei rapporti
d’affari, che almeno la pattuizione di una clausola di esclusività per
l’introduzione di un nuovo prodotto in un determinato territorio ha una
relazione tale con il contenuto del contratto (ordinazione di notevole
quantitativo di merce destinata all’installazione presso l’eventuale futura
clientela) da giustificare oggettivamente che l’acquirente voglia far dipendere
la stipulazione del contratto dall’esistenza di tale clausola di esclusività (Schmidlin,
opera citata, n. 71 ad art. 23/24 CO).
Infine,
l’attrice -alla luce della deposizione __________ - poteva senz’altro
riconoscere l’importanza per la convenuta dell’ottenimento dell’esclusiva per
il Ticino (Schmidlin, opera citata, n. 75 e segg. ad art. 23/24 CO),
importanza del resto prontamente ribadita con la lettera del giorno successivo
alla contrattazione (doc. I), così che risultano realizzate tutte le condizioni
per l’ammissione di una situazione di errore essenziale da parte della
convenuta.
- La convenuta già il 21 ottobre 1987 (doc. N) ha
dichiarato di non volersi attenere al contratto viziato, così che non si può
ritenere che esso sia stato da lei ratificato (art. 31 cpv. 1 CO).
Ci
si potrebbe poi chiedere se la convenuta non invochi l’errore in urto con la
buona fede (art. 25 cpv. 1 CO), ma la risposta deve essere negativa.
Premesso
che l’eventuale negligenza della convenuta per essersi trovata in errore non
costituisce di per sé abuso di diritto ai sensi dell’art. 25 CO (Schmidlin,
opera citata, n. 4 e 10 ad art. 25 CO e riferimenti), nella specie non risulta
che essa abbia sconvenientemente atteso nell’impugnare il contratto allo scopo
di danneggiare l’attrice, e nemmeno che l’attrice subisca per l’annullamento
del contratto un pregiudizio sproporzionato rispetto al vantaggio che ne trae
la convenuta (Schmidlin, opera citata, n. 8 e 9 ad art. 25 CO), così da
non poter ammettere abuso di diritto da parte sua.
- Dovendosi ammettere l’errore essenziale, ne consegue
che la convenuta non è vincolata al contratto (art. 23 CO), indipendentemente
dal fatto che l’errore sia o meno stato causato dal dolo dell’attrice (art. 28
CO), questione che può perciò rimanere irrisolta in questa sede.
Ne
discende comunque che la petizione, intesa dall’attrice come azione di
adempimento contrattuale, deve necessariamente essere respinta.
- Ciò non mette però fine alla disputa tra le parti,
ritenuto che l’attrice, fatto salvo il caso di dolo da parte sua, potrà ai
sensi dell’art. 26 CO -sempre che ne siano date le condizioni- rivalersi sulla
convenuta chiedendole il risarcimento del danno dovuto dal mancato contratto.
Non
è invece possibile per questa Camera procedere direttamente in tal senso,
mancando da una parte elementi in atti per la valutazione di siffatto danno, e
non potendosi d’altra parte mutare d’ufficio la domanda e il genere dell’azione
da azione di adempimento in azione di risarcimento danni (art. 74 CPC; II
CCA 5 agosto 1993 in re R./B.).
Ne
conseguono l’accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata nel
senso di respingere la petizione.
Tassa
di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza.
Per i
quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC la TG
dichiara
e pronuncia
I. L'appello 13 luglio 1992 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 22 giugno 1992 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 3 è riformata nel modo seguente:
-
La
petizione è respinta.
-
La tassa
di giustizia di fr. 800.-- e le spese, da anticipare dalla parte attrice,
restano a suo carico. L'attrice rifonderà inoltre alla convenuta fr. 1'200.-- a
titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura di appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 580.--
b)
spese fr. 20.--
T
o t a l e fr. 600.--
già
anticipati dall'appellante, sono a carico, dell'attrice, la quale rifonderà
alla convenuta fr. 800.-- per ripetibili d'appello.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la
seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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