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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2007.40
Data decisione, Autorità:
19.04.2007, ICCA
Titolo:
Stralcio di un appello per mancato versamento dell'anticipo
Incarto n.
11.2007.40
Lugano
19 aprile 2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2007.13
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di Locarno
Campagna promossa con istanza del 23 gennaio 2007 da
AP 1 ,
(patrocinata dall'avv. PA 1, )
contro
AO 1 ;
premesso
che con sentenza del 2 marzo 2007 il Pretore della giurisdizione di Locarno
Campagna ha autorizzato AP 1 (1959) e AO 1 (1975) a vivere separati, ha
assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, cui ha affidato la figlia M__________
(nata il 30 ottobre 1995), riservato il diritto di visita del padre, e ha
rinunciato a fissare un contributo alimentare a carico del marito, condannando
nondimeno quest'ultimo a versare alla moglie e alla figlia le eventuali rendite
completive ricevute dall'Assicurazione Invalidità o dalla cassa pensione;
ricordato
che per tale procedura l'istante è stata ammessa al beneficio dell'assistenza
giudiziaria;
accertato
che il 4 marzo 2007 AP 1 ha inoltrato al Pretore una lettera in cui dichiarava
di contestare e rifiutare “nel
modo più assoluto” la sentenza
del 2 marzo 2007;
appurato
che, su invito del Pretore, egli ha precisato l'11 marzo 2007 doversi trattare
quello scritto alla stregua di un “ricorso assoluto sulla forma e su quanto sentenziato”;
rilevato
che il “ricorso” è quindi stato trattato come appello, e che il 20 marzo 2007 l'appellante
è stato invitato a depositare entro il 12 aprile 2007, a titolo di anticipo per
le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 250.– sul conto corrente postale
69-10370-9 del Tribunale d'appello, introiti agiti,
con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato
stralciato dai ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
preso
atto che con lettera del 3 aprile 2007 AP 1 ha dichiarato di non essere in grado
di versare “nemmeno l'esigua
somma di fr. 250.– per tasse e spese concernenti il mio appello del 4 marzo
2007”, dichiarando di essere
costretto perciò ad accettare lo stralcio del ricorso dai ruoli;
constatato
che, in effetti, nessun versamento risulta essere finora intervenuto;
ritenuto
che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;
rammentato
che gli oneri processuali dello stralcio andrebbero a carico di chi li ha
provocati (art. 148 cpv. 3 CPC), ovvero dell'appellante;
stabilito
che appare nondimeno equo rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, viste
le verosimili difficoltà finanziarie in cui l'appellante si trova;
considerato
che non si pone problema di ripetibili, l'appello non avendo formato oggetto di
intimazione alla controparte, la quale non ha sopportato dunque alcun costo
presumibile;
richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,
decreta: 1. L'appello è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anti-cipo.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile entro
trenta giorni dalla notificazione delle decisioni previste dagli art. 90 a 93
LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle
cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo
se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000
franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in
materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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