Minimum reasoning required for judgment; remand on joint parental authority

11.2006.134Übriges Gericht01.12.2006Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In a divorce case, the appellate court found that the first-instance judgment gave no reasons for ordering joint parental authority over the daughter despite the mother's opposition. Because the minimum requirement of reasoning was not met, the appellate court could not review the legality of that part of the judgment. It therefore partially upheld the appeal, annulled dispositive item 3, and remanded the file to the Pretura for a new reasoned decision. The appellant was granted legal aid and free counsel, and no costs or party compensation were awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 285 cpv. 1 lett. e CPC; minimum reasoning of a judgment and reviewability on appeal; a judgment must contain reasons sufficient for the addressee to understand the decision and for the appellate court to verify its conformity with federal law. The judge may limit the exposition to the decisive circumstances, but a total absence of reasons on a contested central point violates the duty to state reasons. Where the deficient reasoning prevents appellate review, the appellate court cannot decide the merits itself and must annul the affected dispositive item and remit the case for a reasoned new decision (consid. 2). In family matters, joint parental authority under Art. 133 cpv. 3 CC requires compatibility with the child’s welfare and a convention submitted by the parents; if the prerequisite reasoning is lacking, the appellate court need not examine the substantive correctness. Legal aid is granted where indigence and a sufficiently favourable prospect of success are shown (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2006.134

Data decisione, Autorità: 01.12.2006, ICCA

Titolo: Requisiti minimi di motivazione di una sentenza

Incarto n. 11.2006.134

Lugano 1° dicembre 2006/lw

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretario:

Annovazzi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa OA.2004.827 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 28 settembre 2004 da

AP 1 (patrocinata dall’avv. RA 1 )

e

AO 1 (patrocinato dall’avv. dott. RA 2 );

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 16 novembre 2006 presenta­to da AP 1 contro la sentenza emessa il 6 novembre 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1;

  1. Se dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;

  2. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. AO 1 (1956), cittadino italiano, e AP 1 (1971), cittadina portoghese, si sono sposati a __________ () il 14 dicembre 1991. Dal matrimonio è nata G, il 17 luglio 2000. Il 28 settembre 2004 i coniugi hanno introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, un'istanza comune di divorzio con accordo parziale, litigiosa essendo in particolare l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta sulla figlia (affidata alla madre), chiesta dal padre e avversata dalla madre. Sentiti il 30 maggio 2006, i coniugi hanno confermato l'intenzione di divorziare e hanno demandato al Pretore la decisione sulle conseguenze litigiose del divorzio, compresa la disciplina relativa al diritto di visita paterno. Quello stesso giorno il Pretore ha assegnato così alle parti il termine di riflessione. Scaduti due mesi, i coniugi hanno ribadito la volontà di divorziare e si sono confermati nella convenzione firmata a suo tempo.

B. Statuendo con sentenza del 6 novembre 2006, il Pretore ha sciolto il matrimonio e ha omologato la convenzione sugli effetti del divorzio, attribuendo l'autorità parentale sulla figlia congiuntamente ai genitori. La tassa di giustizia di fr. 800.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.

C. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 16 novembre 2006 per ottenere che, accordatole il beneficio dell'assistenza giudiziaria, l'autorità parentale sia attribuita esclusivamente a lei e che la sentenza impugnata sia riformata di conseguenza. L'appello non ha formato oggetto di intimazione.

Considerando

in diritto: 1. Il principio del divorzio, l'affidamento della figlia alla madre, il diritto di visita paterno, l'ammontare del contributi alimentari per la figlia e per la moglie, il riparto delle prestazioni d'uscita maturate dai coniugi presso i rispettivi istituti di previdenza professionale in costanza di matrimonio e la liquidazione del regime dei beni, non impugnati, sono passati in giudicato (art. 148 cpv. 1 CC; RtiD II-2004 pag. 576 seg. consid. 1). Litigiosa rimane l'attribuzione dell'autorità parentale congiunta sulla figlia, rivendicata dal padre e avversata dalla madre.

  1. L'appellante rileva che l'autorità parentale congiunta può essere attribuita solo su istanza comune dei genitori e si duole che al riguardo la sentenza impugnata sia priva di motivazione, il Pretore non avendo spiegato minimamente perché abbia sorvolato sulla sua opposizione.

a) Secondo l'art. 285 cpv. 1 lett. e CPC le sentenze devono contenere, “a pena di nullità”, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto. Senza disattendere i requisiti minimi di motivazione che discendono dal diritto federale il giudice può anche limitarsi a enunciare le circostanze significative, atte a influire in qualche modo sull'esito del giudizio. Essenziale è che il destinatario della sentenza possa capire perché il giudice abbia deciso in un sen­so piuttosto che in un altro e che l'autorità di ricorso sia in grado di verificare se la decisione sia conforme al diritto (DTF 132 I 198 consid. 3, 131 I 20 consid. 3, 129 I 236 consid. 3.2 con richiamo).

b) A istanza comune dei genitori, il giudice dispone la prosecuzione dell'esercizio in comune dell'autorità parentale, purché ciò sia compatibile con il bene del figlio e i genitori gli sottopongano per omologazione una convenzione che stabilisca la loro partecipazione alla cura del figlio e fissi la ripartizione delle spese del suo mantenimento (art. 133 cpv. 3 CC). È quanto ha fatto il Pretore nel caso in esame. Se non che, come afferma l'appellante, tutto si ignora sui motivi che hanno indotto il Pretore a disporre l'autorità parentale congiunta sulla figlia G__________ (unico punto rimasto litigioso in esito al divorzio) nonostante il palese disaccordo della madre. Invano si cercherebbe nella sentenza un benché minimo accenno alla questione, data apparentemente per pacifica. L'interessata non aveva dunque alcun elemento per capire come mai il Pretore abbia deciso in tal senso, né la Camera civile di appello può esaminare la conformità di tale dispositivo con il diritto federale. Nelle circostanze descrit­te non rimane quindi che annullare il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata e rinviare gli atti al primo giudice perché adduca i motivi che lo sorreggono.

  1. Le evidenti particolarità del caso inducono a non intimare l'appello a AO 1, giacché la notifica si esaurirebbe in un vuoto esercizio di giurisdizione. Non è il caso dunque di prelevare tasse o spese (art. 148 cpv. 2 CPC). Quanto alle ripetibili, l'interessata non ne otterrebbe nemmeno se l'ex marito postulasse a torto la reiezione dell'appello, il quale può essere accolto solo in parte, questa Camera non essendo in grado di giudicare se il Pretore abbia disposto l'autorità parentale congiunta a ragione o a torto. Lo Stato del Cantone Ticino, a suo turno, non è parte in causa e non può essere tenuto al versamento di indennità (Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante, infine, merita accoglimento, data la situazione d'indigenza in cui versa l'interessata (art. 3 Lag) e il fatto che, almeno sul principio, l'appello appariva provvisto sin dal­l'inizio di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag).

Per questi motivi,

in applicazione analogica dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, il dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è annullato e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei considerandi.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.

  2. AP 1 è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio RA 1.

  3. Intimazione a:

– ; .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

minimum reasoningparental authoritydivorceremandlegal aidcourt costsfamily lawappeal

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the first-instance judgment lacked the minimum reasoning required for the order on joint parental authority.

Extrahierter Entscheid

Yes. The judgment gave no discernible reasons for ordering joint parental authority despite the mother's opposition, so the appellate court could not review its legality.

Extrahierte Begründung

Under Art. 285(1)(e) CPC and federal minimum-reasoning standards, the judgment must allow the addressee to understand the decision and the appeal court to review it. Here, the dispositive point was treated as if uncontested, leaving no reasoning on the decisive issue.

Kernrechtsfrage

Whether the appellate court should itself decide the parental-authority dispute.

Extrahierter Entscheid

No. Because the first-instance reasoning was missing, the appellate court could only annul the challenged dispositive item and remit the case for a reasoned new decision.

Extrahierte Begründung

Without stated reasons, the court could not assess whether joint parental authority complied with federal law.

Kernrechtsfrage

Whether the appellant was entitled to legal aid and free counsel in the appeal.

Extrahierter Entscheid

Yes. Her indigence and the appeal's initial prospect of success justified legal aid, including free counsel.

Extrahierte Begründung

The court found the financial need established and noted that the appeal appeared likely to succeed at least in principle.

Kernrechtsfrage

How costs and party compensation should be allocated in the appeal.

Extrahierter Entscheid

No court fees, expenses, or party compensation were awarded.

Extrahierte Begründung

Given the special features of the case and the fact that service on the respondent would have been pointless, no costs were charged and no compensation was awarded.

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