Appeal withdrawn; case struck from the docket

11.2005.94Übriges Gericht07.09.2005Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In a second-instance personality-protection case, all appellants ultimately withdrew their appeal after a settlement with the respondents. The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the withdrawal amounted to desistance under Art. 352 CPC and struck the case from the docket. It ordered reduced procedural costs of CHF 150, to be borne jointly and severally by the appellants, and awarded no party compensation because one appeal had been withdrawn before service and the respondents had waived any indemnity for the remaining appeal.

Omnilex-Regeste

Art. 352 cpv. 1-2 CPC; withdrawal of an appeal as desistance and costs consequences: the withdrawal of an appeal is equivalent to desistance and terminates the proceedings ex lege, leading to the case being struck from the docket. As a rule, the withdrawing party bears the costs caused; however, where the proceedings end without judgment, the court fee is to be reduced appropriately. In the presence of joint appellants, the costs may be imposed jointly and severally. Party compensation is not awarded where the appeal is withdrawn before service or where the opposing party expressly waives any indemnity (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2005.94

Data decisione, Autorità: 07.09.2005, ICCA

Titolo: stralcio della causa per desistenza

Incarto n. 11.2005.94

Lugano 7 settembre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2004.222 (protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione del 13 aprile 2004 da

AP 5 AP 1 AP 4 AP 2 , e AP 3 (patrocinati dallRA 1 )

contro

AO 1 AO 2 , e AO 3 (patrocinati dall' RA 2 );

premesso che il 13 aprile 2004 AP 5, AP 1, AP 4, AP 2 e AP 3 hanno chiesto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, di accertare l'avvenuta lesione della loro personalità in seguito ad alcuni articoli apparsi sul __________ il 14 febbraio 2004, di condannare la AO 1, AO 2 e AO 3 al versamento in beneficenza di fr. 10 000.– come indennità per torto morale e di ordinare la rimozione di ogni scritto dal sito Internet del giornale che rievocasse l'articolo del 14 febbraio 2004;

ricordato che con sentenza del 20 giugno 2005, emanata in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha parzialmente accolto la petizione nella misura in cui era introdotta da AP 5, AP 1, AP 4 e AP 2, ha accertato l'avvenuta lesione della loro personalità e ha ordinato alla AO 1 di togliere un articolo dal sito Internet del quotidiano, mentre ha respinto la petizione nella misura in cui era introdotta dall' AP 3;

preso atto che contro tale sentenza AP 5, AP 1, AP 4, AP 2 e AP 3 hanno presentato un appello dell'11 luglio 2005 tendente a ottenere l'accertamento relativo alla violazione della personalità anche per quanto riguarda lo stesso AP 3;

stabilito che il 5 agosto 2005 AP 5, AP 1, AP 4 e AP 2 hanno comunicato di ritirare il loro appello, mentre l' AP 3 ha dichiarato di mantenere il proprio;

rilevato che in simili circostanze il memoriale comune di ricorso è stato intimato ai convenuti per eventuali osservazioni;

considerato che il 30 agosto 2005 l' AP 3 ha comunicato a sua volta di ritirare l'appello “a seguito di un accordo intervenuto con la controparte, nei termini che risultano dalla lettera odierna dell' RA 2 che si allega in copia";

ritenuto che in tale lettera i convenuti dichiarano di “rinunciare ad ogni indennità a loro favore e a carico dell' AP 3 stabilita dalla sentenza del Pretore” e a “ogni reciproca pretesa per spese e/o indennità legali (ripetibili) d'appello”;

rammentato che il ritiro di un appello equivale a desistenza e pone fine alla lite, sicché il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);

precisato che, di regola, il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri cagionati (Rep. 1990 pag. 284, 1978 pag. 375 seg.), ma che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza sentenza (art. 24 lett. b LTG);

osservato che nella fattispecie non v'è motivo di scostarsi da tale principio, i litisconsorti essendo per altro solidalmente responsabili dei costi provocati (art. 10 cpv. 1 LTG);

posto che, per quanto attiene alle ripetibili, non è il caso di assegnarne in esito all'appello AP 5, AP 1, AP 4 e AP 2 (ritirato prima dell'intimazione), ma nemmeno in esito all'appello dell' AP 3, i convenuti medesimi avendo dichiarato di rinunciare a indennità;

richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia ridotta fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

desistanceappeal withdrawalcostsparty compensationjoint and several liabilitypersonality rights

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal should be struck from the docket after withdrawal (desistance).

Extrahierter Entscheid

The withdrawal of the appeal amounted to desistance and ended the dispute; the case was struck from the docket.

Extrahierte Begründung

Under Art. 352(1)-(2) CPC, withdrawal of an appeal is equivalent to desistance and terminates the proceedings, requiring the court to remove the case from the docket.

Kernrechtsfrage

How the procedural costs should be allocated after the appeal was withdrawn.

Extrahierter Entscheid

Reduced court fees and costs were charged to the appellants jointly and severally.

Extrahierte Begründung

As a rule, a party withdrawing from litigation bears the costs caused; since the case ended without judgment, the court reduced the justice fee. Joint appellants are solidarily liable for the costs.

Kernrechtsfrage

Whether appeal costs should include party compensation (ripetibili).

Extrahierter Entscheid

No party compensation was awarded.

Extrahierte Begründung

The first group of appellants withdrew before service on the respondents, and for the remaining appeal the respondents expressly waived any indemnity and reciprocal appeal costs.

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