AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2005.93
Data decisione, Autorità:
02.08.2006, ICCA
Titolo:
Stralcio dai ruoli per transazione
Incarto n.
11.2005.93
Lugano,
2 agosto 2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Pellegrini
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. 277.1994/R.40.2004
(mercede del curatore) della Divisione
degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle
tutele, che oppone l'
AP 1
alla
CO 1
in merito
alla sua rimunerazione come ex curatrice di
CO
2 attualmente di ignota
dimora
(rappresentato
dal curatore avv. __________ __________,;
esaminati gli atti.
Ritenuto
in fatto: A. Interpellata
dall'avv. dott. AP 1 come ex curatrice di CO 2, il 29 aprile 2004 la CO 1 ha
comunicato alla legale che avrebbe dovuto incassare la mercede di fr. 15 420.65 presso il curatelato personalmente, l'autorità tutoria anticipandone l'ammontare solo in caso di
escussione infruttuosa (art. 19 cpv. 2 della legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele, RL 4.1.2.2).
B. Contro
tale comunicazione l'avv. dott. AP 1 è insorta il 10 maggio 2004 all'autorità
di vigilanza sulle tutele, sostenendo che CO 2 non avrebbe mai saldato il
debito, anche perché ormai era partito all'estero. Con decisione del 7 giugno
2005 l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso, senza prelevare tasse né
spese, rilevando che l'ex curatrice avrebbe potuto procedere nei confronti di CO
2 per il tramite del nuovo curatore.
C. L'avv.
dott. AP 1 ha appellato il 28 giugno 2005 la decisione dell'autorità di
vigilanza, chiedendone la riforma nel senso di condannare la CO 1 a versarle
l'ammontare della mercede. Preliminarmente essa ha postulato il beneficio
dell'assistenza giudiziaria, nel senso di vedersi esonerare dal pagamento di
tasse e spese. La CO 1 non ha formulato osservazioni. Il nuovo curatore di CO 2
ha comunicato il 14 luglio 2005 di essersi sempre attenuto alle indicazioni
dell'autorità tutoria.
D. Il
14 luglio 2006 l'avv. dott. AP 1 ha informato questa Camera di avere stipulato
un accordo con la CO 1, sicché la causa può essere stralciata dai ruoli. La CO
1 ha trasmesso a questa Camera, il 27 luglio 2006, copia dell'intesa raggiunta
con la legale.
Considerando
in diritto: 1. Nel Cantone Ticino la transazione, l'acquiescenza e la desistenza
pongono esse medesime fine alla lite e hanno forza di giudicato, sicché il decreto
con cui il tribunale prende atto di ciò e stralcia la causa dai ruoli ha mera
portata dichiarativa (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC). Ne segue che in concreto la
transazione conclusa il 30 giugno 2006 ha posto termine essa medesima alla lite
(Cocchi/Trezzini, CPC ticinese
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 4 ad art. 352 con richiamo), sostituendo
per volontà delle parti la sentenza impugnata.
-
Rimane
da statuire sugli oneri processuali e le ripetibili di appello. Nella
transazione le parti hanno convenuto che l'appellante
avrebbe ritirato il ricorso “con
richiesta dal prescindere dall'incasso di tasse e spese o con eventuali spese
di giudizio di I e II grado a carico della CO 1” (clausola n. 3). Nel caso specifico nulla giustificherebbe, in sé,
di soprassedere alla riscossione di una tassa di giustizia ridotta (art. 21
LTG) e delle spese. Se non che, tali oneri andrebbero per finire a carico della
CO 1, come hanno pattuito le parti medesime. E così sarebbe, del resto, anche
senza accordo, giacché in seguito alla transazione la legale ottiene causa sostanzialmente
vinta, pur rinunciando a interessi moratori sul capitale e a ripetibili per la
procedura davanti all'autorità di vigilanza. Nelle condizioni descritte appare pertanto
equo, questa volta, rinunciare all'addebito di tasse e spese a un organismo con
compiti di diritto pubblico come l'autorità tutoria. Quanto a ripetibili di
appello, la transazione non ne prevede e nemmeno l'appellante più ne rivendica.
Non si pone problema, invece, per gli oneri processuali di seconda sede,
l'autorità di vigilanza non avendone prelevati.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dall'appellante va dichiarata
senza oggetto, nulla riscuotendosi per l'emanazione dell'odierno decreto.
Per questi motivi,
decreta: I. Si
prende atto della seguente transazione:
In
riferimento all'inc. 11.2005.93 pendente davanti al Tribunale d'appello con
ricorso del 28 giugno 2005 le parti convengono quanto segue:
-
La
CO 1 versa immediatamente (oggi stesso) all'avv. dott. AP 1 la somma di fr. 15 420.65.
-
L'avv.
dott. AP 1 cede alla CO 1 ogni sua pretesa nei confronti di CO 2, in
particolare la nota d'onorario del 30 aprile 2003 di fr. 22 029.50 più interessi e spese. A fronte di tale cessione, quando lo
riterrà opportuno, la CO 1 potrà ritirare i precetti esecutivi che sono stati
fatti spiccare nei confronti di CO 2.
-
A
seguito dell'accordo transattivo l'avv. dott. AP 1 provvede a ritirare il ricorso
pendente con richiesta di prescindere dall'incasso di tasse e spese o con
eventuali spese di giudizio di I e II grado a carico della CO 1.
-
Dopo
lo stralcio della causa dai ruoli l'avv. dott. AP 1 provvederà a ritirare il
precetto esecutivo che è stato fatto spiccare nei confronti della CO 1 rispettivamente
del Comune di Mendrisio in relazione alla nota d'onorario.
Lugano, 30
giugno 2006
II. Si prende
atto che in seguito alla transazione sopra riprodotta l'avv. dott. AP 1 dichiara
di ritirare l'appello, il quale è stralciato dai ruoli.
III. Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
IV. La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è dichiarata
senza oggetto.
V. Intimazione:
–;
–;
–.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster