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Numero d'incarto:
11.2005.84
Data decisione, Autorità:
15.06.2007, ICCA
Titolo:
Azione possessoria
Incarto n.
11.2005.84
Lugano,
15 giugno
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Ermotti
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2000.806 (azione
possessoria) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, promossa con istanza del 22 novembre 2000 da
AO 1
(patrocinata dall' PA 2 )
contro
, , cui sono subentrati gli eredi
, , e
,
(patrocinati dall' , )
AP 1 AP 1
(patrocinati dall' PA 1 ),
visto
l'appello del 22 giugno 2005 introdotto da AP 1 e AP 2 contro il decreto del 17
giugno 2005 con cui il Pretore ha parzialmente accolto una loro istanza di
restituzione in intero del 12 dicembre 2002 per produrre nuovi mezzi di
difesa;
preso
atto che nelle sue osservazioni del 14 luglio 2005 AO 1 ha proposto di respingere
l'appello;
ricordato
che con decisione del 16 aprile 2007, motivata in fatto e in diritto, questa
Camera ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta nell'appello;
accertato
che il 18 aprile 2007 gli appellanti sono stati invitati a depositare entro venerdì
11 maggio 2007, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma
di fr. 500.– sul conto corrente postale 69-10 370-9 del Tribunale d'appello,
introiti agiti, con l'avvertenza
che, decorso infruttuoso il termine, l'appello sarebbe stato stralciato dai
ruoli (art. 312 cpv. 2 CPC);
preso
atto che nessun versamento risulta essere intervenuto finora, né gli appellanti
constano avere chiesto un'eventuale restituzione del termine (art. 137 CPC);
ritenuto
che nelle circostanze descritte l'appello sfugge a qualsiasi esame;
considerato
che gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che la
tassa di giustizia dev'essere adeguatamente ridotta, la procedura di appello
terminando senza sentenza (art. 25 cpv. 2 con rinvio all'art. 21 LTG);
stabilito
che l'istante ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili, avendo presentato
un memoriale di osservazioni per il tramite di un patrocinatore;
rammentato
che il valore litigioso dell'azione supera di gran lunga la soglia dei fr. 30 000.– per un
eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, ove appena si pensi
alle opere di premunizione o di consolidamento prospettate dal perito nel suo
referto del 13 febbraio 2002 (pag. 33 seg.);
richiamato l'art. 12 cpv. 1 LTG,
decreta: 1. L'appello
è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
- Gli, oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno a AO 1, sempre con
vincolo di solidarietà,
fr. 1500.–
complessivi per ripetibili.
- Intimazione:
– o;
– .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, è ammissibile entro trenta giorni dalla notificazione delle
decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95
a 98 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in
materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il
ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 e 100 cpv. 1 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile
il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario
in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso
dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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