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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2005.76
Data decisione, Autorità:
22.12.2005, ICCA
Titolo:
stralcio della procedura per mancato pagamento dell'anticipo
Incarto n.
11.2005.76
Lugano
21 dicembre
2005/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Giani, vicepresidente,
Lardelli e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 132-05.2005/16/2004
(iscrizione nel registro fondiario) del Dipartimento delle istituzioni, Sezione
del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza,
AP 1
alla
Sezione del registro fondiario e di commercio
quale autorità di vigilanza sul registro fondiario;
e all'
Ufficiale del registro fondiario del Distretto di
Locarno;
premesso che
l'11 maggio 2000 il __________ (Baden-Württemberg) ha certificato
le firme apposte da __________ e AP 1, cittadini tedeschi domiciliati in Germania,
su “un'istanza di trapasso per
via divisione” con la quale il primo cedeva alla seconda per “via divisione” la sua quota di un mezzo della proprietà per piani n. 3271 della particella n. 225 RFD di __________;
rammentato
che con decisione del 3 novembre 2004 l'ufficiale del registro fondiario del
Distretto di Locarno ha respinto la richiesta di AP 1 volta all'iscrizione a
suo nome della citata proprietà per piani, poiché “si tratta di un'operazione
mista (divisione e cessione) per la quale l'iscrizione della cessione deve
essere constatata mediante atto pubblico da parte di un notaio del Cantone
Ticino a norma dell'art. 657 pto. 1 Codice civile Svizzero e art. 2 Legge sul
notariato”;
ricordato
che un ricorso presentato da AP 1 contro la decisione predetta è stato respinto
il 20 aprile 2005 dalla Sezione del registro fondiario e di commercio, autorità
di vigilanza;
preso atto che contro la decisione appena citata AP 1 insorta
a questa Camera con un ricorso del 19 maggio 2005 nel quale ne chiede l'annullamento;
richiamato
il decreto del 21 giugno 2005 con cui il presidente di questa Camera ha fissato
alla ricorrente un termine di 15 giorni sia per versare, a titolo di anticipo per le spese giudiziarie presunte, la somma di fr. 800.– con
l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il ricorso non sarebbe stato
trattato (art. 28 cpv. 3 LPAmm), sia per indicare alla Camera un recapito in
Svizzera ove possano essere eseguite le notificazioni, con l'avvertenza che,
decorso infruttuoso il termine, le notificazioni non avverranno e la ricorrente
riceverà semplice comunicazione degli atti per plico postale;
osservato
che un ricorso “per diritto amministrativo” del 4 agosto 2005 presentato da AP 1 contro
tale decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con
sentenza del 22 novembre 2005;
posto che
secondo l'art. 28 cpv. 3 LPAmm l'autorità di ricorso può esigere dal ricorrente
non dimorante in Ticino un adeguato importo a titolo di garanzie per le tasse
di giustizia e gli assegna un congruo termine, non sospeso dalle ferie, per il
pagamento con la comminatoria dell'irricevibilità del ricorso;
accertato
che l'anticipo spese richiesto il 21 giugno 2005 non è stato versato, senza che
l'interessata abbia postulato – per altro – un'eventuale restituzione del
termine (art. 12 LPAmm) né alcuna richiesta intesa all'ottenimento
dell'assistenza giudiziaria;
rilevato che,
invero, contro il citato decreto la ricorrente ha presentato ricorso di diritto
amministrativo al Tribunale federale, convertito dal Tribunale medesimo in
ricorso di diritto pubblico;
ritenuto che
un ricorso di diritto pubblico, di natura straordinaria, non ha effetto sospensivo,
ma il ricorrente può chiedere al Tribunale federale di accordarlo (art. 94 OG);
visto che,
benché il ricorso contenesse una richiesta in tale senso, il Tribunale federale
non ha giudicato sull'effetto sospensivo;
considerato
che, pertanto, non beneficiando degli effetti della sospensività, i termini
fissati nella decisione 21 giugno 2005 sono continuati a decorrere;
appurato che,
comunque sia, quand'anche si ritenesse che i termini sono ricominciati a
decorrere l'indomani della sentenza del Tribunale federale, essi sono decorsi
senza esito;
stabilito
che in assenza del pagamento dell'anticipo spese, il ricorso non può, come
preannunciato nella citata decisione, essere esaminato (art. 28 cpv. 3 LPAmm);
disposto che
in tal caso gli oneri processuali vanno a carico di chi li ha provocati, ma che
la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la procedura terminando senza
sentenza (art. 21 LTG);
concluso che,
come preannunciato, la sentenza non è notificata ma la ricorrente ne riceverà
semplice comunicazione per plico postale;
richiamato l'art. 28 cpv. 3 LPAmm,
decreta: 1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
c)
spese di traduzione fr. 60.–
fr. 210.–
sono
posti a carico della ricorrente.
- Comunicazione
a:
– Ufficiale del registro fondiario di Locarno;
–
Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di vigilanza.
terzi implicati
e controparti
- CO 1
- CO 2
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale entro 30 giorni dalla sua intimazione (art. 97 segg.
OG).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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