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Numero d'incarto:
11.2005.158
Data decisione, Autorità:
27.07.2006, ICCA
Titolo:
Stralcio di causa per desistenza.
Incarto n.
11.2005.158
Lugano
27 luglio
2006/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretaria:
Verda, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 327.1997 (protezione
del figlio: privazione dell'autorità parentale) della Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
AP 1(patrocinata dall'avv. PA 1)
alla
Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona
riguardo al figlio S__________ (1997);
premesso
che il 22 luglio 1997 AP 1 (1971) ha dato alla luce un figlio, S__________;
rilevato
che __________ __________ (1966) ha riconosciuto il 16 marzo 1998 la paternità
su S__________;
ricordato
che __________ __________ e AP 1 si sono sposati il 9 marzo 1999;
rammentato
che la Commissione tutoria regionale 14 ha instato il 19 luglio 2005 davanti
alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, perché __________
e AP 1 fossero privati dell'autorità parentale;
posto
che, statuendo il 24 ottobre 2005, la Sezione degli enti locali ha accolto l'istanza,
ha privato entrambi i genitori dell'autorità parentale e ha invitato la Commissione
tutoria regionale a istituire una tutela in favore del bambino;
constatato
che contro tale decisione AP 1 è insorta con un ricorso (recte: appello)
del 14 novembre 2005 per ottenere la revoca del provvedimento;
precisato
che nel memoriale AP 1 postula il beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. PA 1;
considerato
che all'appello non ha presentato osservazioni né __________ __________ né la
Commissione tutoria regionale;
esaminata
ora la lettera del 7 luglio 2006 con cui AP 1 dichiara di ritirare l'appello;
ribadito
che la desistenza di una parte pone fine alla lite e che in simili circostanze
il giudice stralcia la causa dai ruoli (art. 352 cpv. 2 CPC);
richiamato
il principio per cui il ritiro di un appello equivale a desistenza, onde l'obbligo
di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità
per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);
osservato
nondimeno che, data la particolarità del caso, in concreto si giustifica di
rinunciare a ogni prelievo, mentre non è il caso di attribuire ripetibili,
all'appello non essendo state formulate osservazioni;
appurato che,
per quanto riguarda la richiesta di assistenza giudiziaria in appello, tale
diritto è di natura altamente personale: decade quindi ove il richiedente venga
meno come parte al processo, poco importa per quale motivo (sentenza del Tribunale
federale 5P.164/2005 del 29 luglio 2005, consid. 1.3, citata in: Anwaltsrevue/Revue
de l'avocat 11-12/2005 pag. 456 con richiamo alla sentenza 5P.220/2003 del 23
dicembre 2003, consid. 3.1 e 3.2; sentenza 4P.314/2004 del 24 febbraio 2005,
consid. 3.1, citata in: Anwaltsrevue/Revue de l'avocat 6-7/2005 pag. 275 in
alto e commentata da Arroyo in: Jusletter
del 25 aprile 2005);
ritenuto
che nella fattispecie l'appellante, desistendo dal processo, ha perduto la
qualità di parte, di modo che la richiesta va dichiarata senza interesse
(analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2004.54 del 3 aprile 2006, pag. 2 in
fondo);
richimato l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è dichiarata senza interesse.
-
Intimazione:
– ;
– Commissione tutoria regionale 14, Bellinzona.
Comunicazione
alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele.
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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