Recusal not justified by collaboration with co-judge

11.2005.10Übriges Gericht26.01.2005Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In a recusal dispute arising out of a negatory action pending before the Pretura of Blenio, the substitute Pretore announced that he would abstain because the defendant AO 2 had become the court secretary-assessor. The First Civil Chamber of the Court of Appeal held that the announcement was not a valid exclusion decision and that neither statutory exclusion nor recusal was established. Mere professional collaboration, without concrete indications of bias or an objective appearance of partiality, is insufficient. The case file was sent back to the Pretore for continuation, with no court costs and no compensation awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 26, 27, 28, 29 et 30 CPC; recusal of a pretore and appearance of impartiality in light of collaboration with a secretary-assessor who is a party to the proceedings. The pretore cannot himself definitively decide exclusion or recusal; that question belongs to the Court of Appeal. Exclusion requires one of the statutory grounds of Art. 26 CPC. Recusal under Art. 27 let. b CPC is exceptional and presupposes concrete circumstances capable of creating, objectively, a legitimate doubt as to impartiality; subjective impeccability alone is not enough, but neither are mere normal collegial relations within the same judicial body. The statutory substitute role of the secretary-assessor under Art. 11 LOG militates against treating ordinary collaboration as a ground of recusal. Costs and party compensation may be refused where no observations are filed.

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2005.10

Data decisione, Autorità: 26.01.2005, ICCA

Titolo: ricusazione del Pretore chiamato a giudicare una causa che vede coinvolto il Segretario assessore in qualità di parte?

Incarto n. 11.2005.10

Lugano, 26 gennaio 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Locatelli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa OA.2000.14 (azione negatoria) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione del 18 settembre 2000 da

AP 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )

contro

AO 1 AO 2 , e AO 3 (patrocinati dall'avv. PA 2 ),

giudicando ora sulla “sentenza” del 3 gennaio 2005 con cui il Pretore supplente ha dichiarato di ravvisare un caso di esclusione, subordinatamente di ricusazione nei propri confronti;

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accertato il caso di esclusione, subordinatamente di ricusazione;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Nel quadro di un'azione negatoria promossa il 18 settembre 2000 da AP 1 per ottenere da AO 1, AO 2 e AO 3 che provvedano ad allontanare una condotta d'acqua, che sistemino un terreno smosso, che ripristinino una cinta a confine con il relativo muro e sostituiscano alberi da frutta danneggiati sulla particella n. 4015 RFD di __________, con “sentenza” del 3 gennaio 2005 il Pretore supplente del Distretto di Blenio ha deciso di sospendere la causa e di astenersi dal proprio ufficio “a motivo di esclusione subordinatamente di ricusazione”. Egli ha rilevato che “il rapporto di collaborazione fra lo scrivente giudice ed il segretario assessore AO 2, __________, con effetto a far tempo dal 1° gennaio 2005 è tale da mettere in discussione la garanzia di assolute imparzialità ed indipendenza del primo nell'ambito della procedura (...), la quale vede coinvolto il secondo nelle vesti di convenuto”.

B. Chiamate a esprimersi dal Pretore supplente nel termine di cinque giorni sull’“esclusione subordinatamente ricusazione”, le parti hanno scritto di rinunciare a esprimersi, AP 1 l’11 gennaio 2005 e i convenuti il 14 gennaio successivo. Il Pretore supplente ha quindi trasmesso il fascicolo del processo alla Camera civile d'appello. Le parti non avendo motivo di replicare o duplicare, la Camera ha rinunciato a indire un dibattimento orale. Nelle condizioni descritte nulla osta, di conseguenza, all'emanazione del giudizio.

Considerando

in diritto: 1. Ogni Pretore è escluso dall'esercizio delle proprie funzioni nelle ipotesi enunciate dall'art. 26 CPC. Il Pretore che ravvisa in sé un caso di esclusione comunica la sua astensione alle parti (art. 28 cpv. 1 CPC). Se omette di astenersi, le parti possono chiedere esse medesime l'esclusione (art. 28 cpv. 3 CPC). Le parti possono inoltre ricusare il Pretore nelle ipotesi previste dall'art. 27 CPC. A sua volta, il Pretore che riconosce in sé un caso di ricusazione ha l'obbligo di astenersi e di avvertire immediatamen­te le parti (art. 29 cpv. 1 CPC). Che le parti contestino l'astensione annunciata dal Pretore o la approvino, gli atti vanno sempre trasmessi – contrariamente a quanto sembra evincersi in materia di esclusione dall'art. 28 cpv. 2 CPC – alla Camera civile di appello per il giudizio (Rep. 1997 pag. 212 n. 51).

  1. Nella fattispecie il Pretore supplente ha comunicato di astenersi dal proprio ufficio perché il suo rapporto di collaborazione con AO 2, divenuto Segretario assessore della stessa Pretura il 1° gennaio 2005, “è tale da mettere in discussione la garanzia di assolute imparzialità ed indipendenza del primo nell'ambito della procedura”. Tale annuncio non costituisce manifestamente una sentenza, nonostante la fallace designazione del dispositivo (pag. 3: “dichiara e pronuncia”). Accertare l'esistenza di una pertinente esclusione o ricusazione compete infatti alla Camera civile di appello, non al Pretore (art. 30 cpv. 1 CPC). Ciò posto, è di tutta evidenza che la giustificazione addotta dal primo giudice non ha alcun nesso – nemmeno lontano – con l'uno o l'altro titolo di esclusione previsto dall'art. 26 CPC. Nella misura in cui si fonda su tale istituto, quindi, il Pretore supplente reputa a torto di doversi astenere dal trattare la causa.

  2. Rimane da esaminare se il citato “rapporto di collaborazione” con il nuovo Segretario assessore sorregga una ricusazione.

Ora, l'art. 27 CPC impone al giudice di astenersi dalle proprie funzioni – oltre che in caso di “grave inimicizia” tra lui e una parte (lett. a), ipotesi estranea alla fattispecie – “in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni” (lett. b). Per sapere se soccorrano gravi ragioni è necessario appurare anzitutto, dal profilo soggettivo, se il convincimento o il comportamento personale del singolo giudice in quella determinata occasione offra ancora garanzie sufficienti per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità. Dal profilo oggettivo occorre appurare inoltre se, indipendentemente dal contegno del giudice, si diano circostanze che potrebbero far sorgere dubbi sull'imparzialità del tribunale. Al proposito anche le apparenze assumono una certa importanza. Determinante è la fiducia che i tribunali devono ispirare al pubblico in una società democratica (sentenza n. 33958/96 del 21 dicembre 1998 della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Wettstein c. Svizzera, riassunta in: SJ 123/2001 pag. 455).

  1. Nel caso specifico non risulta che, dal lato soggettivo, il Pretore supplente abbia dato adito a qualsivoglia sospetto di pregiudizio o di scarsa indipendenza. Egli postula bensì la propria ricusazione, ma non afferma di sentirsi particolarmente ben disposto né, tanto meno, di avere preso partito in un modo o nell'altro per il convenuto AO 2. La questione è di sapere pertanto se, nonostante il comportamento incensurabile del Pretore supplente, si ravvisino circostanze concrete idonee a suscitare l'apparenza di prevenzione e a destare sospetti di parzialità (DTF 126 I 168 consid. 2a, 125 II 541 consid. 4a e 4b, 125 I 119 consid. 3a). Senza dimenticare, comunque sia, che le “gravi ragioni” dell'art. 27 lett. b CPC non vanno interpretate estensivamente, la ricusazione avendo carattere eccezionale (DTF 116 Ia 19 consid. 4, 115 Ia 175 consid. 3).

  2. La mera circostanza che un Pretore abbia a sindacare una causa nella quale il Segretario assessore è coinvolto in qualità di parte non è ancora, di per sé, un motivo di ricusazione. Si rammenti che, giusta l'art. 11 cpv. 1 LOG, nel caso in cui un Pretore versi in stato di esclusione o di ricusazione, la sostituzione incombe proprio al Segretario assessore. Se il rapporto di collaborazione tra l'uno e l'altro bastasse a “mettere in discussione la garanzia di assolute imparzialità ed indipendenza del primo nell'ambito della procedura”, la norma citata risulterebbe finanche inapplicabile. A parte ciò, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che semplici e normali rapporti di amichevole stima e collegialità tra membri di un medesimo corpo giudiziario non sono sufficienti per connotare “gravi ragioni” nel senso dell'art. 27 lett. b CPC (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 18 ad art. 27). Da tale prassi non si intravede la necessità di scostarsi.

  3. Diverso sarebbe il caso qualora l'amicizia fra il Pretore supplente e il Segretario assessore fosse tanto stretta e intensa da suscitare oggettivamente l'impressione che, nel suo foro interno, il primo non conservi più sufficiente distacco e autonomia di giudizio verso il secondo. Per tacere del fatto nondime­no che un simile comportamento risulterebbe inopportuno ai fini di una corretta distinzione di ruolo, il Pretore dovendo pur sempre mantenere un'adeguata autorità nelle cause in cui chiami il Segretario assessore a sostituirlo – come funzionario giudiziario – sotto propria responsabilità (art. 11 cpv. 2 LOG), nulla di tutto ciò traspare dagli atti. E nulla di tutto ciò è adombrato dal Pretore supplente, che in ultima analisi scorge estremi per una ricusazione senza fondamento. Ne segue che, per finire, l'incarto della causa va ritornato al Pretore perché continui con indipendenza e imparzialità nell'assolvimento del proprio compito.

  4. Nessuna delle parti avendo postulato l'astensione del magistrato, non è il caso di prelevare oneri processuali. Nessuna per altro avendo formulato osservazioni all'annuncio del Pretore supplente, non si pone il problema di statuire su eventuali indennità a titolo di ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC).

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Non sussistono estremi di esclusione né di ricusazione verso il Pretore supplente del Distretto di Blenio nella causa OA.2000.14 pendente fra le parti. Il fascicolo processuale è ritornato al Pretore supplente perché continui la trattazione del procedimento.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

– –

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

recusalimpartialityjudicial independenceappearance of biascourt collaborationcivil procedure

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the substitute Pretore was excluded or had to recuse himself because of his working relationship with the secretary-assessor who was a party to the case.

Extrahierter Entscheid

No grounds for exclusion or recusal were established; ordinary collaboration with the secretary-assessor does not suffice.

Extrahierte Begründung

The judge's announcement was not a judgment on exclusion. Exclusion under Art. 26 CPC did not apply. For recusal under Art. 27 CPC, neither subjective bias nor objective circumstances capable of creating a legitimate appearance of partiality were shown. Normal collegial relations are not enough, especially given the statutory role of the secretary-assessor in replacing a disqualified Pretore.

Kernrechtsfrage

Costs and party compensation for the recusal proceedings.

Extrahierter Entscheid

No court fees and no compensation were awarded.

Extrahierte Begründung

No party requested the judge's recusal, and no observations were filed on the judge's announcement.

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