AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2004.89
Data decisione, Autorità:
30.08.2004, ICCA
Incarto n.
11.2004.89
Lugano,
30 agosto
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2001.849 (protezione dell'unione coniugale) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 6 dicembre
2001 da
APPO1
(patrocinata RAPP2)
contro
APPE1
(patrocinato. RAPP1);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 12 agosto 2004 presentato da APPE1 contro la sentenza emessa il 3
agosto 2004 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore del Distretto
di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. APPE1 (1968), cittadino spagnolo, e APPO1 (1973), cittadina
dominicana, si sono uniti in matrimonio ad __________ il 23 dicembre 1998.
Giunta in Svizzera pochi mesi prima, il 23 agosto 1998, la sposa aveva già due
figlie nate da una precedente relazione: J__________ Z____________________
G__________ R____________________ (28 settembre 1991) e J__________ S__________
G__________ __________ (11 marzo 1993). Dal matrimonio non sono nati figli. Il
marito lavora dal 1° agosto 2001 per “__________ ” Assicurazioni, agenzia di
__________, come consulente professionale. La moglie ha sempre esercitato a
tempo pieno l'attività di cameriera, anche dopo il matrimonio. Le figlie di lei
sono arrivate nel Ticino il 23 ottobre 2001, così autorizzate dalla Sezione
cantonale dei permessi e dell'immigrazione su istanza dei coniugi. I quali si
sono separati definitivamente il 2 dicembre 2001, allorché APPE1APPE1è stato
arrestato in seguito a una denuncia sporta il giorno prima della moglie per presunti
abusi sulla di lei figlia maggiore.
B. Il 6
dicembre 2001 APPO1 ha introdotto davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, un'istanza a protezione dell'unione coniugale, chiedendo
l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione dell'alloggio coniugale, la
condanna del marito a lasciare il domicilio e a versarle un contributo
alimentare di fr. 1000.– mensili per lei medesima, oltre a un contributo di fr.
700.– mensili per le sue due figlie. Contestualmente essa ha postulato una
provvigione ad litem di fr. 2500.– entro il 10 gennaio 2002 o il conferimento
dell'assistenza giudiziaria. Il Pretore ha convocato le parti all'udienza del
20 dicembre 2001 per la discussione. Il 10 dicembre 2001 APPE1 ha instato
anch'egli per il beneficio dell'assistenza giudiziaria e alla discussione del
20 dicembre 2001 ha proposto di respingere le richieste pecuniarie della moglie,
senza opporsi alle altre. Entrambe le parti hanno offerto prove, sulla cui
ammissibilità il Segretario assessore ha statuito in luogo e vece del Pretore
con ordinanza del giorno dopo. Terminata l'istruttoria, nel suo memoriale
conclusivo del 21 agosto 2002 l'istante ha confermato le proprie richieste,
salvo aumentare l'ammontare del contributo rivendicato per sé a fr. 1810.–
mensili indicizzati e rinunciare a quello per le figlie. Il convenuto ha
ribadito la sua posizione.
C. APPO1
ha inviato al Pretore il 27 giugno e il 31 luglio 2002 documentazione aggiornata
sui redditi e i fabbisogni delle parti, da cui risulta – tra l'altro – ch'essa
è stata licenziata per il 30 giugno 2002 e che da allora riscuote indennità di
disoccupazione. Il convenuto non ha formulato osservazioni al riguardo.
Statuendo il 3 agosto 2004 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore
ha ordinato anzitutto l'assunzione dei documenti prodotti dall'istante. Ciò
posto, egli ha autorizzato le parti a vivere separate retroattivamente dal 1°
giugno 2000 (data in cui la moglie aveva lasciato una prima volta il domicilio
di __________, tranne riconciliarsi poi con il marito che si era trasferito a
__________), ha assegnato l'abitazione coniugale alla moglie, ha condannato il
marito a versare un contributo alimentare per l'istante di
fr.
145.50 mensili dal 6 dicembre 2001 al 30 giugno 2002, rispettivamente di fr.
445.50 mensili dopo di allora, e ha respinto la domanda di provvigione ad
litem. La tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese sono state poste a
carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
Entrambi i coniugi sono stati ammessi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Contro
la sentenza appena citata APPE1 ha presentato un appello del 12 agosto 2004 per
ottenere che – accordatogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in
appello – il contributo di mantenimento in favore della moglie sia annullato e
il giudizio del Segretario assessore riformato di conseguenza. L'appello non è
stato intimato a APPO1.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4 n. 5 LAC e art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 5 LAC), nell'ambito del
quale l'esame dei fatti è limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432
consid. 4a) e in esito al quale il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368
cpv. 2 CPC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
-
L'art.
176 cpv. 1 n. 1 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione
domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari
dell'uno in favore dell'altro. Il criterio per la definizione di tali
contributi riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC inerente alle
cause di stato. Il relativo ammontare si calcola quindi in base al riparto
dell'eccedenza mensile – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 II 302
consid. 5b, 123 III 1; Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I,
2ª edizione, n. 4 ad art. 176). In caso di ammanco al debitore del contributo
va lasciato, in ogni modo, l'equivalente del suo fabbisogno minimo (DTF 127 III
70 consid. 2c con rinvii). L'opinione dell'appellante, secondo cui “se il matrimonio
è stato di breve durata i coniugi non possono aver diritto ad alcun reciproco
alimento” (memoriale, pag. 6 in basso) non è di alcuna pertinenza. Quanto al
fabbisogno dei coniugi, esso è determinato in base al minimo esistenziale del
diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in
particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come
pure – di massima – gli oneri fiscali.
-
Nella
fattispecie il Segretario assessore ha calcolato il reddito dell'istante in fr.
2900.– netti mensili più gli assegni familiari (quota di tredicesima compresa)
fino al 30 giugno 2002 (attività di cameriera) e in fr. 2300.– netti mensili
dopo di allora (indennità di disoccupazione), a fronte di un fabbisogno minimo
di fr. 2650.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–,
locazione con spese accessorie fr. 1100.–, premio della cassa malati fr.
200.–, imposte stimate fr. 100.–). Per quel che è del marito, egli ha accertato
un guadagno di fr. 3153.80 mensili netti (più
fr. 900.–
mensili di rimborso spese) sino al febbraio del 2002, di fr. 2700.– netti
mensili (più fr. 900.– mensili di rimborso spese) nel marzo-aprile del 2002 e
di fr. 3300.– netti (più fr. 900.– di rimborso spese) nel maggio successivo,
onde una media prudenziale di fr. 3000.– netti mensili. Il fabbisogno minimo di
lui è stato determinato in fr. 2459.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, locazione con spese accessorie fr. 780.–, premio della
cassa malati fr. 262.–, posteggio fr. 50.–, assicurazione dell'automobile fr.
42.–, imposta di circolazione fr. 25.–, onere fiscale stimato fr. 200.–).
Ciò
premesso, il Segretario assessore ha ricordato che “i coniugi si devono vicendevole
e adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo verso i figli nati prima
del matrimonio” (art. 278 cpv. 2 CC). E siccome, nel caso in cui i figli siano
della moglie, il patrigno adempie il suo dovere di assistenza verso la moglie
esonerando quest'ultima dalla cura dell'economia domestica nella misura di
quanto occorre per il sostentamento dei figli, oppure versando alla moglie il
guadagno ch'essa conseguirebbe se fosse adeguatamente sgravata dalle mansioni
di casa, egli ha inserito nel fabbisogno minimo dell'istante una maggiorazione
di fr. 370.– mensili per ogni figlia, pari all'entità della posta per cura e
educazione che le raccomandazioni pubblicate nel 2003 dall'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo (tabella in:
www.ajb.zh.ch) prevedono nell'ipotesi di due fratelli o sorelle in età compresa
fra 7 e 12 anni. Onde un fabbisogno dell'istante “allargato” a fr. 3390.–
mensili. Nelle condizioni descritte il primo giudice ha fissato in favore della
moglie un contributo alimentare di fr. 145.– mensili dal 6 dicembre 2001
(data dell'istanza) fino al 30 giugno 2002 e di fr. 445.50 mensili dopo di
allora.
- L'appellante
sostiene anzitutto che alla moglie va imputato un reddito ipotetico uguale
all'ultimo stipendio conseguito, ossia
fr.
3150.– netti mensili, assegni familiari compresi (interrogatorio formale del 26
giugno 2002, act. IV, pag. 2, risposta n. 4). A tale entrata devono poi essere
cumulati gli assegni integrativi per le figlie, che al momento del suo
interrogatorio formale l'istante non risultava ancora percepire, ma il cui incasso
andava ragionevolmente presunto. Ora, da quest'ultima argomentazione va subito
sgombrato il campo. Mentre l'assegno di base e quello per giovani in formazione
o per invalidi sono riconosciuti infatti a ogni genitore che svolge un'attività
lucrativa dipendente, senza riguardo all'ammontare del reddito (art. 6 e
art. 21 della legge), gli assegni integrativi sono meramente sussidiari, stanziati
cioè nella sola misura in cui il reddito disponibile del genitore sia inferiore
ai minimi previsti dalla legislazione sulle prestazioni complementari AVS/AI
(art. 24 cpv. 1 lett. c della legge sugli assegni di famiglia: RL 6.4.1.1). L'importo
dell'assegno, “incluso l'eventuale assegno di base nonché gli eventuali
obblighi alimentari”, corrisponde in altri termini “alla differenza tra il
reddito disponibile ai sensi della legislazione sulle prestazioni complementari
AVS/AI e i limiti minimi” (art. 27 cpv. 1 della legge). Ciò vale anche per
l'assegno di prima infanzia (art. 31 lett. c della legge). E per sapere se il
reddito disponibile del genitore sia inferiore ai minimi previsti dalla
legislazione sulle prestazioni complementari AVS/AI l'autorità deve conoscere
anzitutto l'ammontare del contributo per il figlio. Prima, quindi, il giudice
fissa il contributo per il figlio e poi l'autorità amministrativa decide se
erogare assegni integrativi, rispettivamente di prima infanzia (analogamente: I
CCA, sentenza inc. 11.2001.5 del 14 febbraio 2002, consid. 6).
A ragione
l'appellante fa valere invece che alla moglie non può essere imputato un
reddito di soli fr. 2300.– mensili, equivalente alla mera indennità di
disoccupazione. Certo, il reddito di un coniuge è per principio quello
effettivo. Se però tale coniuge ha obblighi di mantenimento – come l'istante,
che deve provvedere alle sue due figlie – e, dando prova di buona volontà,
avrebbe la concreta e ragionevole possibilità di guadagnare di più, fa stato
il reddito ipotetico (DTF 128 III 5 consid. 4a con rinvii, 67 consid. 4). Le
entrate potenziali devono essere alla concreta portata dell'interessato,
considerata l'età di lui, la formazione professionale e lo stato di salute,
oltre che la situazione sul mercato del lavoro (DTF 128 III 8 consid. 4c/cc),
la fissazione di un reddito virtuale non avendo carattere di penalità (DTF 128
III 6 prima frase). Sta di fatto che in concreto l'istante ha sempre
esercitato l'attività di cameriera a tempo pieno, anche dopo il matrimonio. È
vero che nel giugno del 2002 essa è rimasta senza lavoro, ma ciò non significa
che vada considerata ormai come una disoccupata a lungo termine. Né la sua età
(31 anni) né il suo stato di salute fisico o psichico (il quale non risulta men
che buono) appaiono di ostacolo all'esercizio della professione. E il mercato
dell'impiego nel campo della ristorazione, ancorché in lieve calo rispetto agli
anni scorsi, ha notoriamente risentito meno del ristagno congiunturale rispetto
ad altri settori economici. Nulla induce a ritenere per concludere che, compiendo
un accettabile sforzo, dopo il giugno del 2002 l'interessata non potesse ritrovare
un'attività analoga a quella già svolta. Sulla circostanza ch'essa debba
accudire alle due figlie minorenni (di 12 e 10 anni) si tornerà in seguito (consid.
8). La sua capacità di guadagno è, comunque sia, pari al reddito ch'essa
conseguiva fino al giugno del 2002, ossia fr. 3150.– mensili netti (assegni
familiari inclusi).
-
Nel
fabbisogno minimo dell'istante il primo giudice ha computato, come detto, una
locazione con spese accessorie di fr. 1100.– mensili. L'appellante chiede di
ridurla a fr. 470.– mensili, togliendo il costo dell'alloggio che le citate
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo stimano nel caso di due fratelli in età compresa
fra 7 e 12 anni (fr. 315.– ognuno). In realtà le menzionate raccomandazioni
prevedono che, in casi del genere, il costo della locazione va ridotto di un
terzo per il primo figlio e di un altro quarto per il secondogenito (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, pag. 13 in alto). Sia come sia, la richiesta dell'appellante nulla
muta all'esito del giudizio. E nulla muta all'esito del giudizio nemmeno
sopprimendo l'onere fiscale di fr. 100.– mensili, come chiede il convenuto.
Anche dipartendosi dal presupposto che l'istante abbia un fabbisogno minimo di
soli fr. 1920.– mensili (appello, pag. 5), in effetti, come si vedrà in
appresso nel risultato la sentenza impugnata resiste alla critica.
-
Per
quel che è delle sue entrate, l'appellante contesta il reddito di fr. 3000.–
netti mensili accertato dal primo giudice, asserendo di non poter ricavare
dalla sua attività lucrativa più di fr. 2000.–. L'argomentazione sfiora il
pretesto, ove appena si consideri ch'egli non nega di avere guadagnato fr.
3153.80 netti mensili sino al febbraio del 2002, fr. 2700.– netti mensili in
marzo e aprile 2002 e fr. 3300.– netti mensili a decorrere dal maggio successivo
(per tacere dei fr. 900.– mensili ricevuti dal datore di lavoro come rimborso
spese: sentenza impugnata, pag. 4 a metà). Mal si comprende perciò come la sua
capacità di reddito possa essere valutata in soli fr. 2000.– netti mensili,
tanto meno se si pensa che la moglie è in grado di guadagnare, senza
particolare formazione professionale, fr. 2900.– netti mensili (fr. 3150.– con
gli assegni familiari). Sostenere che a 36 anni un consulente nel ramo delle assicurazioni
private con debita esperienza, senza impedimenti di salute, non abbia modo di
guadagnare più di fr. 2000.– netti mensili è una tesi inattendibile già secondo
il normale andamento delle cose. Al proposito l'appello non merita ulteriore disamina.
-
Afferma
l'appellante che il suo fabbisogno minimo non è di soli
fr.
2459.– mensili, ma corrisponde a quello esposto nel riassunto scritto da lui prodotto
alla discussione del 20 dicembre 2001 (appello, pag. 6). Così com'è formulata,
la critica è irricevibile. Chi impugna una sentenza deve spiegare come e perché
quest'ultima sarebbe censurabile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il
cpv. 5), non limitarsi a ribadire le argomentazioni addotte davanti al
Segretario assessore, rinviando per di più al contenuto di memoriali di prima
sede (Cocchi/Trezzini, CPC
massimato e commentato, Lugano 2000, n. 21 ad art. 309). Il Segretario assessore
ha precisato, da parte sua, che i debiti verso terzi fatti valere dal convenuto
erano “da postergare rispetto agli obblighi alimentari familiari”, che il costo
della benzina doveva considerarsi incluso nell'indennità mensile di fr. 900.–
elargita dal datore di lavoro a titolo di rimborso spese, che le rette di
università non potevano essere riconosciute, siccome pagate solo irregolarmente,
e che il supplemento per pasti fuori casa doveva ritenersi compreso anch'esso
nell'indennità di fr. 900.– mensili appena citata (sentenza, pag. 4 verso il
basso). Nulla l'appellante obietta a tale riguardo.
Le uniche
doglianze motivate vertono sulla cassa malati, l'appellante dolendosi che il
primo giudice non gli abbia riconosciuto il premio dell'assicurazione
complementare (fr. 44.60 mensili: doc. 24), e i debiti verso terzi, che
l'appellante reputa non dover essere “postergati” rispetto a pretese fondate
sull'art. 278 cpv. 2 CC. Il problema dell'assicurazione complementare è,
all'atto pratico, senza influsso ai fini del giudizio. Anche ammettendo che il
fabbisogno minimo dell'appellante sia di fr. 2503.60 mensili anziché di fr.
2459.–, per vero, la sentenza impugnata sfugge a riforme, come si illustrerà
nei considerandi che seguono. La questione dei debiti verso terzi (soprattutto
pigioni arretrate: doc. 6, 7 e 8) è stata risolta dal primo giudice in modo
corretto, il mantenimento di un coniuge essendo prioritario per rapporto al
rimborso di mutui, ancorché contratti per l'economia domestica (DTF 127 III
292 in alto). E che nel caso specifico il sostentamento della moglie sia lungi
dall'essere garantito risulta da quanto segue.
- I
coniugi si devono vicendevole e adeguata assistenza nel mantenimento dei figli
nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). L'obbligo del patrigno – o
della matrigna – discende dall'art. 159 cpv. 3 CC e sussiste nella misura in
cui, per gli impegni che derivano dal matrimonio, il genitore non sia in grado
di sopperire – o di sopperire appieno – al fabbisogno del proprio figlio. Ove
quest'ultimo viva nella comunione domestica dei coniugi e la madre del bambino
accudisca alle faccende di casa, il patrigno assolve il suo dovere di
assistenza garantendo al ragazzo il fabbisogno che la moglie non può assicurare
per il fatto di dedicarsi all'economia domestica, fermo restando che la madre
deve riscuotere dal padre biologico adeguati contributi di mantenimento (art.
276 cpv. 2 e 285 cpv. 1 CC), deve far sì che il figlio riceva gli eventuali
assegni familiari, oltre alle “rendite d'assicurazioni sociale e analoghe
prestazioni” (art. 285 cpv. 2 CC), e deve attingere ai possibili redditi della
sostanza del figlio (art. 319 cpv. 1 CC), come pure incassare versamenti a
tacitazione, risarcimenti e analoghe prestazioni (art. 320 cpv. 1 CC). Il
patrigno deve, in sostanza, finanziare quanto manca per coprire il fabbisogno
del ragazzo, sopportando il rischio relativo al mancato incasso dei contributi
alimentari dal padre biologico (DTF 120 II 288 in alto).
Dandosi
sospensione della comunione domestica (art. 175 CC, rispettivamente art. 137
cpv. 1 CC), la moglie è liberata dal governo della casa per quanto riguarda il
patrigno. Può dunque provvedere essa medesima – in tutto o in parte – al mantenimento
del figlio (Hegnauer in: Berner
Kommentar, edizione 1997, n. 39 ad art. 278 CC con richiami), eventualmente
dopo un congruo periodo per reinserirsi in una professione mai esercitata o non
più esercitata da tempo. Quanto manca al debito sostentamento del figlio
rientra nel fabbisogno minimo di lei (Hausheer/
Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 470 n. 08.90; Susanne Bachmann, Die Regelung des
Getrenntlebens nach Art. 176 und 179 ZGB sowie nach zürcherischem Verfahrensrecht, tesi, San Gallo 1995, pag. 106 seg.). Non è escluso che, dovendo
sopperire al fabbisogno del figlio, essa non riesca a mantenere sé stessa. In
tali circostanze subentra una volta ancora l'obbligo sussidiario del coniuge a
norma dell'art. 278 cpv. 2 CC. Il fatto che la madre debba prestare cura e
educazione al ragazzo non può invece essere opposto al patrigno come impedimento
al lavoro, poiché la presenza del figlio non è una conseguenza del matrimonio.
La regola secondo cui una donna con figli può essere tenuta a cominciare – o a
ricuperare – un'attività lucrativa solo al momento in cui il figlio minorenne a
lei affidato avrà raggiunto i 10 anni di età, mentre un'attività a tempo pieno
potrà esserle imposta solo quando tale figlio avrà compiuto i 16 anni (DTF 115
II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91) vale solo per
discendenti comuni.
- Nella
fattispecie il Segretario assessore, accertata la presenza di due figlie avute
dalla moglie prima del matrimonio, ha conteggiato nel fabbisogno minimo di lei
– come detto – una maggiorazione di fr. 370.– mensili per ogni figlia, pari
all'entità della posta per cura e educazione prevista dalle raccomandazioni
pubblicate nel 2003 dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo nell'ipotesi di due fratelli o sorelle in età
compresa fra 7 e 12 anni. A tal fine il primo giudice si è ispirato alla
giurisprudenza di questa Camera, secondo cui, qualora il figlio non viva
nell'economia domestica del patrigno (o della matrigna) il genitore biologico è
chiamato a fornire prestazioni pecuniarie. Egli deve quindi poter conseguire un
reddito che gli permetta di contribuire al mantenimento del figlio (minorenne
o, ricorrendo i presupposti dell'art. 277 cpv. 2 CC, maggiorenne). Nel caso in
cui il figlio sia della moglie, in particolare, il patrigno adempie il suo
dovere di assistenza verso la moglie esonerando quest'ultima – nella misura del
necessario – dalla cura dell'economia domestica, oppure versando alla moglie il
guadagno ch'essa conseguirebbe se fosse adeguatamente sgravata dalle mansioni
di casa (I CCA, sentenza inc. 11.1999.19 del 28 dicembre 1999, consid. 5b,
ripreso nella sentenza inc. 11.2003.121 del 3 maggio 2004, consid. 5).
La
giurisprudenza testé evocata è corretta. Merita nondimeno una precisazione, nel
senso che torna applicabile – appunto – qualora il figlio non viva
nell'economia domestica comune, benché di tale economia domestica la madre
continui a occuparsi (il che non osta a misure per la protezione dell'unione
coniugale: art. 173 cpv. 1 e 2 CC). Verificandosi invece una sospensione della
comunione domestica (art. 175, rispettivamente art. 137 cpv. 1 CC) – come nel
caso specifico – la moglie è automaticamente liberata dal governo della casa
per quanto riguarda il patrigno. Non avrebbe senso perciò che questi debba
corrisponderle quanto essa potrebbe guadagnare trovandosi sgravata dalle
mansioni domestiche, tale reddito potendo essere da lei effettivamente
conseguito. In realtà, una volta sospesa la vita in comune, l'obbligo dell'art.
278 cpv. 2 CC si configura – per il patrigno – come il dovere di assistere finanziariamente
la moglie nella misura in cui questa, dovendo sovvenire al fabbisogno del
proprio figlio (dedotto il contributo alimentare del padre biologico, gli assegni
familiari, le rendite di assicurazioni sociali e analoghe prestazioni, i
redditi della sostanza del figlio, i versamenti a tacitazione, risarcimenti e
analoghe prestazioni), non sia in grado di mantenere sé stessa. In concreto il
primo giudice non avrebbe dovuto quindi inserire nel fabbisogno minimo della
moglie il solo equivalente della spesa per la cura e l'educazione delle figlie,
bensì tutto il fabbisogno in denaro delle figlie che rimaneva scoperto.
- Riassumendo,
nel caso in oggetto il reddito complessivo delle parti ammonta a fr. 5900.–
netti mensili (fr. 3000.– il marito, fr. 2900.– la moglie), il fabbisogno
minimo del marito a fr. 2500.– mensili arrotondati (sopra, consid. 7), il
fabbisogno proprio della moglie a fr. 1920.– (sopra, consid. 5) e il fabbisogno
scoperto delle due figlie a circa fr. 2700.– mensili complessivi (fr. 1540.–
ciascuna, meno gli assegni familiari, secondo l'edizione 2000 delle raccomandazioni
edite dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo, i dati considerati dal primo giudice essendo tutti anteriori al 2003).
Che il padre biologico delle ragazze contribuisca in qualche modo al sostentamento
di loro o che queste beneficino di rendite o dispongano – per avventura – di
sostanza propria il convenuto non pretende. Il fabbisogno “allargato” della
moglie ascende così a fr. 4620.– mensili. Ne risulta un ammanco di fr. 1220.–
mensili. L'appellante ha diritto di conservare il provento del proprio reddito
fino a concorrenza del suo fabbisogno minimo (sopra, consid. 2). Dovrebbe
quindi versare alla moglie la differenza (fr. 500.– mensili). Il giudizio
impugnato, che prevede un contributo a suo carico di
fr.
145.50 mensili dal 6 dicembre 2001 al 30 giugno 2002 e di
fr.
445.50 dopo di allora, gli si rivela dunque favorevole. Che il calcolo in base
al quale il Segretario assessore è giunto a tale risultato sia del tutto incomprensibile,
il dispositivo n. 3 non trovando alcun riscontro coerente nella motivazione
esposta a pag. 5 e 6 della sentenza, poco giova. Di ciò avrebbe potuto dolersi,
se mai, la controparte.
-
Obietta
l'appellante che il dovere d'assistenza enunciato dall'art. 278 cpv. 2 CC non
gli è applicabile, sia perché egli non ha mai contributo al mantenimento delle
figliastre, le cui necessità sono sempre state assicurate dalla madre con il
proprio lavoro a tempo pieno, sia perché le ragazze hanno vissuto soltanto un
mese o poco più nell'economia domestica comune (memoriale, pag. 6 segg.). Le
argomentazioni sono manifestamente infondate. Le due ragazze sono giunte in
Svizzera il 23 ottobre 2001 proprio perché l'appellante era disposto ad
accoglierle nella comunione domestica, come del resto egli ammette (memoriale,
pag. 7 in basso). Che ciò sia durato solo alcune settimane per circostanze
intervenute successivamente (a lui imputabili o no) poco importa. Impegnandosi
ad accettare le figliastre nel nucleo familiare, il convenuto si è fatto carico
per legge di assistere la moglie a titolo sussidiario, ovvero nella misura in
cui – dovendo provvedere alle ragazze – essa non avrebbe potuto sopperire alle
necessità di sé medesima. E tale dovere non si estingue per il solo venir meno
dell'economia domestica comune, l'obbligo del patrigno o della matrigna
sussistendo per tutta la durata del matrimonio (tant'è che discende, come si è
accennato, dall'art. 159 cpv. 3 CC).
-
Se ne
conclude che, inconsistente, l'appello è destinato alla reiezione. Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di
attribuire ripetibili all'istante, cui l'appello non è stato intimato e non ha
causato costi apprezzabili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria,
essa non può essere accolta. Il beneficio dell'art. 3 cpv. 1 Lag presuppone che
la procedura non sia sfornita per il richiedente di esito favorevole (art. 14
cpv. 1 lett. a Lag). In concreto l'appello appariva senza probabilità di buon
diritto fin dall'inizio, tant'è che non è stato notificato alla controparte. Il
conferimento dell'assistenza giudiziaria non può quindi entrare in
considerazione. Della difficile situazione in cui l'appellante versa si terrà
conto, nondimeno, moderando volutamente l'ammontare della tassa di giustizia.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione:
–.;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
terzi
implicati
Per la prima Camera
civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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