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Numero d'incarto:
11.2004.139
Data decisione, Autorità:
22.06.2006, ICCA
Titolo:
Stralcio della causa per desistenza
Incarto n.
11.2004.139
Lugano
22 giugno
2006/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Lardelli
segretario:
Annovazzi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2004.1097 (vicinato:
misure provvisionali) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa
con istanza del 16 settembre 2004 da
AP 1 Gentilino
(patrocinato dall' PA 2
contro
AO 1 e AO 2,
Gentilino
(patrocinati dall' PA 1 );
premesso che il 14 ottobre 2003 AO 1 ha ottenuto dal Municipio di __________
una licenza edilizia per riattare e ampliare uno stabile posto sulla particella
n. 8 RFD di __________, proprietà di AO 2;
ricordato
che l'8 marzo 2004 AP 1,
proprietario della contigua particella n. 9, si è rivolto al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendo di ordinare l'assunzione di una prova
a futura memoria e di ingiungere cautelarmente a AO 1 e AO 2 di non iniziare i
citati lavori edili (inc. DI.2004.190);
rammentato
che con petizione del 24 giugno 2004 AP 1 ha chiesto al
medesimo Pretore di vietare a AO 1 e AO 2 di eseguire i lavori di costruzione (inc.
OA.2004.411);
constatato
che con istanza del 15 settembre 2004 AP 1 ha postulato nuovamente l'emanazione
di provvedimenti cautelari (inc. DI.2004.1097);
rilevato che
con decreto cautelare del 19 ottobre
2004 il Pretore ha respinto tali domande;
assodato che
contro il decreto predetto AP 1 è insorto con un appello del 2 novembre 2004 per
ottenere l'accoglimento dell'istanza cautelare;
ritenuto che loro nelle osservazioni del 29
novembre 2004 AO 2 e AO 1 hanno concluso per il rigetto dell'appello;
preso atto
che l'11 maggio 2006 AP 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare l'appello, riservandosi
di continuare la tutela dei suoi diritti nella causa di merito tuttora pendente;
stabilito
che nelle circostanze descritte la causa va tolta dai ruoli;
appurato
che, di regola, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il
recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di
rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375
seg.);
considerato
che nella fattispecie non v'è ragione di scostarsi da tale principio, né l'appellante
pretende il contrario;
precisato
che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, la causa terminando senza
sentenza (art. 21 LTG), mentre l'indennità per ripetibili
va commisurata alla stringatezza delle osservazioni all'appello;
richiamato l'art. 352 cpv. 1 e 2 CPC,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per
desistenza.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono posti a carico dell'appellante che rifonderà alla controparte
fr. 500.– per ripetibili.
- Intimazione
a:
– ;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
terzi implicati
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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