Modification of child maintenance after divorce

11.2004.125Übriges Gericht02.12.2005Partially Granted

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The Court of Appeal partly upheld the father's appeal in a divorce-modification case concerning maintenance for his minor son. It confirmed that the parents’ financial situation had changed substantially and that support had to be recalculated. The court included regular extra income, then adjusted the father's income and minimum subsistence level over time as standby duties, overtime, bonus payments, car lease, and debt repayments changed. As a result, the child support was reduced in stages from the first-instance amounts and fixed at different monthly sums for successive periods. Appeal costs were mostly borne by the appellant, who also had to pay reduced party compensation.

Omnilex-Regeste

Art. 134 cpv. 2 CC in Verbindung mit Art. 285 und 286 cpv. 2 CC; Abänderung einer Scheidungsregelung über Kindesunterhalt. Eine Anpassung setzt eine erhebliche und dauernde Veränderung der bei Erlass der ursprünglichen Entscheidung massgebenden Verhältnisse voraus; die Vorhersehbarkeit des Wandels ist unerheblich. Bei unselbständig Erwerbenden ist grundsätzlich das aktuelle Nettoeinkommen massgebend; dazu zählen regelmässig zufliessende Zulagen, Gratifikationen und Überstundenentschädigungen. Das betreibungsrechtliche Existenzminimum kann von Amtes wegen korrigiert werden; Kindesunterhalt geht Drittgläubigerforderungen vor, doch können zeitlich begrenzte Verpflichtungen vorübergehend berücksichtigt werden. Die Bemessung hat sich nach den Bedürfnissen des Kindes und den wirtschaftlichen Verhältnissen beider Eltern zu richten, wobei der Bedarf proportional nach der verfügbaren Leistungsfähigkeit zu verteilen ist (consid. 1–7).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2004.125

Data decisione, Autorità: 02.12.2005, ICCA

Titolo: Modifica di sentenza di divorzio: contributo alimentare per figlio minorenne

Incarto n. 11.2004.125

Lugano 2 dicembre 2005/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Lardelli

segretaria:

Chietti Soldati, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa DI.2003.297 (modifica sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con istanza del 1° dicembre 2003 da

AO 1 (1991), (rappresentato dalla madre e patrocinato dall' PA 2)

contro

AP 1 (patrocinato da PA 1);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello del 7 ottobre 2004 presentato da AP 1 contro la sentenza emessa il 28 settembre 2004 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 21 dicembre 2000 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra AP 1 (1960) e __________ (1965), omologando una convenzione che prevedeva l'affidamento del figlio AO 1 (nato il 31 gennaio 1991) alla madre, con obbligo per il padre di versare un contributo di mantenimento indicizzato di fr. 800.– mensili complessivi (compreso l'assegno familiare) fino al 12° anno di età, di fr. 900.– mensili fino al 16° anno di età e di fr. 1000.– mensili fino al termine della formazione. Il contributo era stato fissato sulla base di un reddito annuo lordo di fr. 74 193.– (padre), rispettivamente di fr. 35 000.– (madre). Il 21 settembre 2001 __________ si è risposata con __________. AP 1 è tecnico elettronico alle dipendenze della __________ di . __________ lavora come cameriera alla “” di __________.

B. AP 1 ha promosso causa davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per ottenere – previo conferimento dell'assistenza giudiziaria – il seguente aumento del contributo alimentare:

fr. 800.– sino al 31 ottobre 2003,

fr. 1500.– sino al compimento del 12° anno di età,

fr. 1690.– mensili dal 12° anno di età fino all’ultimazione della sua formazione.

All'udienza del 4 febbraio 2004, indet­ta per il contraddittorio, AP 1 ha proposto di respingere l'azione. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, inoltrando conclusioni scritte. Nel suo allegato del 22 giugno 2004 il convenuto ha offerto un contributo di fr. 1100.– mensili fino al 16° anno di età e di fr. 1200.– mensili in seguito. Nel proprio memoriale del 28 giugno 2004 l'istante ha ribadito le sue richieste.

C. Statuendo il 28 settembre 2004, il Pretore ha parzialmente accolto l'azione, nel senso che ha fissato il contributo litigioso in fr. 1320.– mensili dal 1° novembre 2003 e in fr. 1450.– mensili dal 1° febbraio 2004 fino al termine della formazione del figlio. Le spese, con un tassa di giustizia di fr. 1000.–, sono state poste per un terzo a carico dell'istante e per il resto a carico di AP 1, tenuto a rifondere all'istante fr. 2500.– per ripetibili ridotte. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata da AO 1 è stata respinta.

D. Contro la sentenza appena citata AP 1 è insorto con un appello del 7 ottobre 2004 per ottenere che, in riforma del giudizio impugnato, il contributo di mantenimento sia fissato in

fr. 1100.– mensili fino al 16° anno del figlio e in fr. 1200.– mensili fino al termine della formazione. Nelle sue osservazioni del 15 novembre 2004 AO 1 conclude per il rigetto dell'appello. Con ordinanza del 21 settembre 2005 il giudice delegato di questa Camera ha acquisito agli atti i documenti prodotti con l'appello e ha invitato l'appellante ad aggiornare i dati sul suo reddito. Sulla documentazione prodotta le parti hanno avuto mo­do di esprimersi.

Considerando

in diritto: 1. La modifica di una sentenza di divorzio, trattandosi di contributi per il mantenimento del figlio, è retta dalle disposizioni sugli effetti della filiazione (art. 134 cpv. 2 CC, che rinvia agli art. 285 e 286 cpv. 2 CC). La procedura è quella degli art. 425 segg. CPC, governata dal principio inquisitorio illimitato (Wull­schleger in: FamKommentar Scheidung, Ber­na 2005, n. 18 e 20 delle osservazioni generali agli art. 276–293 CC), nella quale il giudice non è vincolato alle allegazioni delle parti, né alle prove offerte, né alle richieste di giudizio e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 128 III 413 in alto, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 294; Rep. 1995 pag. 146). La sentenza è appellabile entro dieci giorni a norma dell'art. 428 CPC.

  1. Quanto ai requisiti che giustificano una modifica del contributo, l'art. 286 cpv. 2 CC richiede che le circostanze considerate al momento della decisione siano mutate in maniera rilevante e duratura, senza riguardo alla prevedibilità del cambiamento (DTF 128 III 310 consid. 5b, 120 II 292 consid. 4b, 178 consid. 3a; Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 82 segg. ad art. 286 CC; Wullschleger, op. cit., n. 5 ad art. 286 CC). Nella sua entità il contributo va poi commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori, come pure alla sostanza e ai redditi del minorenne, sen­za trascurare le eventuali prestazioni fornite in natura dal genitore non affidatario (art. 285 cpv. 1 CC). Esso non può eccedere in ogni modo la disponibilità del debitore, il quale non può essere ridotto a vivere con una somma inferiore al proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid. 2c con rinvii).

  2. In concreto il Pretore ha accertato il guadagno netto del convenuto in fr. 6604.60 mensili per rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 4335.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, pigione fr. 1220.–, spese accessorie fr. 150.–, assicurazione dell'economia domestica fr. 29.60, premio della cassa malati fr. 206.30, assicurazione RC dell'automobile fr. 84.45, imposta di circolazione fr. 56.70, leasing dell'automobile fr. 570.35, debito bancario fr. 500.–, assicurazioni sulla vita fr. 148.95, imposte fr. 242.25). Quanto a __________, egli ne ha constatato il reddito in fr. 3367.20 a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2685.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, quota di pigione fr. 930.–, premio della cassa malati 227.20, leasing dell'automobile fr. 282.–, imposte 145.–). Dedotti dai redditi i rispettivi fabbisogni minimi, egli ha appurato una disponibilità di fr. 2269.60 mensili da parte del padre e di fr. 682.20 da parte della madre, onde un contributo (ripartito proporzionalmente) a carico del primo di fr. 1320.– mensili dal 1° novembre 2003 al 31 gennaio 2004 e di fr. 1450.– mensili fino al termine della formazione del figlio.

  3. Dalla sentenza di divorzio si evince che a quel tempo (dicembre del

  1. il convenuto guadagnava fr. 5385.– netti mensili (certificato di salario allegato alla dichiarazione d'imposta 2001/02, richiamo “I”) e aveva un fabbisogno minimo di fr. 3670.– mensili (doc. N nell'inc. DI.2000.212, richiamo “II”), che gli lasciava un margine utile di fr. 1715.– mensili. Sulla base di tale situazione egli si era impegnato a versare contributi alimentari per il figlio di fr. 800.– mensili fino al 12° anno di età, di fr. 900.– mensili fino al 16° anno e di fr. 1000.– fino al termine della formazione. La madre del bambino, per contro, non disponeva di alcun agio: anzi, il suo reddito di fr. 2650.– mensili netti non bastava nemmeno a coprire il fabbisogno minimo di fr. 3708.40. Non fa dubbio che da allora la situazione economica dei genitori sia mutata in modo rilevante e duraturo. La questione è di sapere, ciò premesso, se e in che modo la nuova situazione si rifletta sul contributo alimentare per il figlio dovuto dal padre.
  1. Per quel che è del suo reddito attuale, l'appellante sostiene che in esso non va computato il supplemento per lavoro straordinario o “di picchetto”, che non solo è irregolare, ma che non dipende nemmeno dalla sua volontà e non può considerarsi garantito. Si volesse ugualmente tener conto di ciò – egli soggiunge – il contributo dovrebbe essere in parte fisso e in parte variabile, permettendo così di conguagliare alla fine di ogni anno le entrate supplementari da lui effettivamente conseguite.

a) Trattandosi di lavoratori dipendenti, il reddito determinante non è – come sembra credere il Pretore – quello medio, calcolato sull'arco di più anni, bensì lo stipendio netto conseguito al momento del giudizio (RtiD 2004-I pag. 595 n. 78c), cui si aggiungono la quota di tredicesima, le eventuali gratifiche, le indennità per lavori straordinari e gli abbuoni, se costituiscono un'entrata regolare (RtiD 2004-I pag. 596 n. 80c; Schwenzer in: FamKommentar Scheidung, Berna 2005, n. 14 e 17 ad art. 125 CC). In concreto l'appellante riceve dalla __________, oltre a uno stipendio base di fr. 6000.– lordi mensili, la tredicesima, una gratifica annua, indennità per “picchetti” e ore supplementari, ma non più assegni familiari. Relativamente al 2003 figurano agli atti due riassunti delle sue entrate con totali diversi, l'uno che attesta un reddito annuo di fr. 79 939.70 netti (doc. 1) e l'altro di fr. 77 710.55 (richiamo “IV”). Il certificato di salario allegato alla dichiarazione d'imposta riporta però un guadagno netto di complessivi fr. 80 498.– annui (richiamo “I”). Non vi sono ragioni per scostar­si da quest'ultimo documento, destinato a fini ufficiali. Il reddito dell'interessato risulta, in definitiva, di fr. 6708.– mensili netti.

b) Quanto al lavoro straordinario, dalle schede di stipendio 2000–2004 si desume che esso è svolto con regolarità (richiamo “IV”) e mal si comprende perché andrebbe ignorato. Che tali supplementi di stipendio siano di entità variabile e qualche mese manchino del tutto è pacifico, ma nulla muta alla relativa continuità con cui gli introiti sono stati conseguiti. Analogamente a quanto vale per la quota mensile di tredicesima, la media del supplemento va pertanto aggiunta al reddito fisso (sentenza del Tribunale federale 5P.172/2002 del

6 giugno 2002, consid. 2.2 con numerosi rimandi, pubblicata in: FamPra.ch 2002 pag. 809).

c) Dall'istruttoria esperita in questa sede risulta nondimeno che dal 1° dicembre 2004 l'appellante non è più chiamato – indipendentemente dalla sua volontà – a garantire servizi “di picchetto” (doc. 1 e 2 di appello) o ad assolvere ore supplementari (doc. 5 a 15 di appello) e che dal 1° gennaio 2005 egli non percepisce più neppure la gratifica (doc. 16 di appello). D'altro lato il suo stipendio di base è aumentato nel marzo del 2005 a fr. 6300.– mensili lordi (doc. 7 a 14 di appello). Se ne conclude che nel dicembre del 2004 il reddito

di lui ammontava a fr. 5813.– mensili netti (stipendio di base fr. 5090.85 + quota di tredicesima fr. 457.– + quota di gratifica fr. 265.–), che nel gennaio e febbraio del 2005 tale reddito è diminuito a fr. 5548.– mensili netti (stipendio di base fr. 5090.85 + quota di tredicesima fr. 457.–) e che dal marzo del 2005 in poi esso è lievitato a fr. 5665.– mensili netti (stipendio di base fr. 5187.55 + quota di tredicesima fr. 478.–).

  1. Il fabbisogno minimo dell'appellante calcolato dal Pretore non è contestato, ma il principio inquisitorio illimitato che regge la procedura odierna (sopra, consid. 1) impone due correttivi d'ufficio. Anzitutto per quanto riguarda il leasing dell'automobile, che il Pretore ha ammesso nel fabbisogno minimo del convenuto (fr. 570.35 mensili). La necessità per l'appellante di far capo a un veicolo privato per raggiungere il luogo di lavoro appare verosimile, essendo notoriamente disagevole percorrere la tratta __________ con i mezzi pubblici. Dagli atti risulta però che il contratto di leasing finirà nel febbraio del 2006 (doc. 5). Dopo di allora la relativa rata non può più dunque essere riconosciuta, ciò che riduce il fabbisogno minimo di lui a fr. 3765.– mensili (arrotondati).

La seconda rettifica concerne la rata per il rimborso di un mutuo (fr. 500.– mensili) destinata alla restituzione di un prestito acceso dall'appellante in relazione alla sua precedente attività professionale di indipendente (risposta scritta del 4 febbraio 2004, pag. 4). Il sostentamento dei figli è prioritario rispetto ai debiti verso terzi (cfr. DTF 127 III 292 in alto). Si può nondimeno presumere che il debito fosse stato contratto durante il matrimonio, figurando già nel fabbisogno minimo dell'interessato al momento del divorzio (doc. N nell'inc. DI.2000.212, richiamo “II”). Resta il fatto che nel giugno del 2006 l'impegno scadrà (doc. 8 e interrogatorio formale convenuto del 21 aprile 2004, risposta n. 8). Dal 1° luglio 2006 il fabbisogno minimo dell'appellante diminuirà pertanto a fr. 3265.– mensili.

  1. Tutto ciò posto, fino al 30 novembre 2004 (giorno in cui questa Camera ha aggiornato i dati sul guadagno del convenuto: consid. 5c) i redditi e i fabbisogni minimi accertati dal Pretore, finanche favorevoli all'appellante, resistono alla critica. Il metodo adottato dal Pretore, visto il cambiamento rilevante e duraturo della situazione (sopra, consid. 4 in fine), per calcolare il nuovo contributo a carico del padre (riparto del fabbisogno in denaro del figlio in proporzione al margine disponibile di ogni genitore) non è in discussione, né appare contrario ai precetti di giustizia ed equità. Ne segue che per il lasso di tempo fino al 30 novembre 2004 la sentenza impugnata merita conferma. Dopo di allora il contributo di mantenimento a carico dell’appellante risulta invece il seguente:

Dicembre del 2004

reddito del padre (consid. 5) fr. 5813.–

fabbisogno minimo (non contestato) fr. 4335.–

disponibilità fr. 1478.– mensili

reddito della madre (non contestato) fr. 3367.–

fabbisogno minimo (non contestato) fr. 2685.–

disponibilità fr. 682.– mensili

disponibilità complessiva fr. 2160.– mensili

fabbisogno in denaro di AO 1 fr. 1880.– mensili

contributo a carico del padre:

(1880 x 1478 : 2160) fr. 1285.– mensili.

Gennaio e febbraio del 2005

reddito del padre (consid. 5) fr. 5548.–

fabbisogno minimo (non contestato) fr. 4335.–

disponibilità fr. 1213.– mensili

reddito della madre (non contestato) fr. 3367.–

fabbisogno minimo (non contestato) fr. 2685.–

disponibilità fr. 682.– mensili

disponibilità complessiva fr. 1895.– mensili

fabbisogno in denaro di AO 1 fr. 1880.– mensili

contributo a carico del padre fr. 1200.– mensili.

Da marzo del 2005 a febbraio del 2006

reddito del padre (consid. 5) fr. 5665.–

fabbisogno minimo (non contestato) fr. 4335.–

disponibilità fr. 1330.– mensili

reddito della madre (non contestato) fr. 3367.–

fabbisogno minimo (non contestato) fr. 2685.–

disponibilità fr. 682.– mensili

disponibilità complessiva fr. 2012.– mensili

fabbisogno in denaro di AO 1 fr. 1880.– mensili

contributo a carico del padre fr. 1240.– mensili.

Dal marzo al giugno del 2006

reddito del padre (consid. 5) fr. 5665.–

fabbisogno minimo ((consid. 6a) fr. 3765.–

disponibilità fr. 1900.– mensili

reddito della madre (non contestato) fr. 3367.–

fabbisogno minimo (non contestato) fr. 2685.–

disponibilità fr. 682.– mensili

disponibilità complessiva fr. 2582.– mensili

fabbisogno in denaro di AO 1 fr. 1880.– mensili

contributo a carico del padre fr. 1385.– mensili.

Dal luglio del 2006 in poi

reddito del padre (consid. 5) fr. 5665.–

fabbisogno minimo (consid. 6b) fr. 3265.–

disponibilità fr. 2400.– mensili

reddito della madre (non contestato) fr. 3367.–

fabbisogno minimo (non contestato) fr. 2685.–

disponibilità fr. 682.– mensili

disponibilità complessiva fr. 3082.– mensili

fabbisogno in denaro di AO 1 fr. 1880.– mensili

contributo a carico del padre fr. 1465.– mensili.

Ne segue che l'appello va accolto entro tali limiti.

  1. Gli oneri e le ripetibili del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene una riduzione del contributo alimentare, ma solo dal novembre del 2004 al giugno del 2006 e non nella misura richiesta. In simili condizioni si giustifica di porre a suo carico tre quarti degli oneri di appello, con obbligo di rifondere alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. L'esito del giudizio odierno non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo relativo agli oneri e alle ripetibili di prima sede, che può restare invariato.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

L'istanza è parzialmente accolta, nel senso che la clausola n. 4 della convenzione sugli effetti del divorzio omologata con sentenza 21 dicembre 2000 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna è così modificata:

AP 1 è tenuto a versare all’ex moglie, entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento per il figlio AO 1:

fr. 1320.– dal 1° novembre 2003 al 31 gennaio 2004,

fr. 1450.– dal 1° febbraio al 30 novembre 2004,

fr. 1285.– dal 1° al 31 dicembre 2004,

fr. 1200.– dal 1° gennaio al 28 febbraio 2005,

fr. 1240.– dal 1° marzo 2005 al 28 febbraio 2006,

fr. 1385.– dal 1° marzo al 30 giugno 2006,

fr. 1465.– dal 1° luglio 2006 fino al termine della formazione.

Il resto la clausola n. 4 della convenzione rimane invariata.

Per il rimanente l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 500.–

b) spese fr. 50.–

fr. 550.–

da anticipare dall’appellante, sono posti per tre quarti a carico di quest'ultimo e per il resto a carico dell’istante, cui l'appellante rifonderà fr. 1500.– per ripetibili ridotte.

  1. Intimazione a:

–; .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

terzi implicati

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

child supportdivorce modificationchanged circumstancesincome assessmentminimum subsistenceinquisitorial principleproportional allocationappeal costs

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the child-support order from the divorce judgment had to be modified due to a substantial and lasting change in circumstances.

Extrahierter Entscheid

Yes. The economic situation of both parents had changed materially and durably, so a modification was justified.

Extrahierte Begründung

Art. 286(2) CC requires a relevant and lasting change in the circumstances existing at the time of the original decision. That threshold was met here.

Kernrechtsfrage

How the father's current income should be determined, including overtime, standby duty, and bonus payments.

Extrahierter Entscheid

The father's income had to include regularly received overtime and standby-duty compensation; the bonus was included only until it ceased. After the later changes, the income had to be recalculated month by month.

Extrahierte Begründung

For employed persons, the relevant income is the current net salary, plus regular thirteenth-month pay, bonuses and allowances that are recurring. The evidence showed regular extra payments initially, but later the standby/overtime ceased and the bonus ended, while base salary rose.

Kernrechtsfrage

Whether the father's minimum subsistence level should include car leasing and loan repayment items.

Extrahierter Entscheid

The car lease could be counted only until February 2006; the loan repayment remained relevant only until June 2006, after which the minimum subsistence level was reduced.

Extrahierte Begründung

The court corrected the lower court ex officio under the inquisitorial principle. Child support has priority over third-party debts, but concrete, time-limited obligations may temporarily be considered.

Kernrechtsfrage

What child-support amount the father had to pay for the different periods after recalculation.

Extrahierter Entscheid

The support had to be set at different monthly amounts depending on the period, from CHF 1320 to CHF 1465.

Extrahierte Begründung

The court apportioned the child's cash needs proportionally to the parents' respective disposable income for each period after the income and subsistence changes.

Kernrechtsfrage

Costs and party compensation on appeal.

Extrahierter Entscheid

Appeal costs were largely charged to the appellant, who also had to pay reduced compensation to the respondent.

Extrahierte Begründung

The parties succeeded only partially; the appellant obtained a reduction only for limited periods and less than requested.

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