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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.92
Data decisione, Autorità:
29.07.2003, ICCA
Incarto n.:
11.2003.92
Lugano
29 luglio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Pellegrini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera,
sedente per statuire nella causa .__/.__.____
(relazioni personali con il figlio) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con
istanza del 28 marzo 2002 da
__________, __________
nei confronti di
__________ __________, __________
(già patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
riguardante il diritto di visita alla figlia __________
__________ (1997);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 24 giugno 2003 presentato da __________ __________ contro la
decisione emessa il 6 giugno 2003 dalla Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 25 giugno 1997 __________ __________ (1967) ha dato alla luce
la figlia __________, avuta da __________ __________ (1959);
che i
genitori hanno sottoscritto il 10 ottobre 1997 un contratto di mantenimento,
omologato dalla Delegazione tutoria di __________ __________ __________, il
quale garantiva al padre “il più ampio diritto di visita”;
che in
seguito a difficoltà insorte sul diritto di visita, __________ __________ si è
rivolto il 28 marzo 2002 alla Commissione tutoria regionale __________ per chiedere
che le sue relazioni personali con __________ fossero regolate;
che con
risoluzione del 10 luglio 2002 la Commissione tutoria regionale, sentiti i genitori,
ha fissato il diritto di visita ogni settimana dalle ore 14.00 alle ore 18.00
della domenica pomeriggio, come pure dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica
alle ore 18.00 di un fine settimana ogni mese;
che
__________ __________ è insorta il 22 luglio 2002 contro la decisione predetta,
chiedendo l'audizione della bambina, l'allestimento di una perizia sulla
capacità genitoriale di __________ __________ e la sospensione del diritto di
visita durante l'istruttoria;
che
contestualmente al ricorso __________ __________ ha postulato il beneficio
dell'assistenza giudiziaria, producendo il 13 agosto 2002 il relativo
certificato municipale;
che
l'autorità di vigilanza ha regolato provvisoriamente i rapporti personali tra
padre e figlia con decisione del 26 agosto 2002, stabilendo un diritto di
visita sorvegliato settimanale, la domenica dalle ore 14.00 alle ore 16.00
presso il punto d'incontro della __________ __________. __________ a
__________, dando particolareggiate istruzioni ai genitori sulle modalità di
consegna e riconsegna di __________;
che,
sentiti i genitori, il 18 settembre 2002 essa ha sospeso la procedura in attesa
di ricevere i rapporti della __________ __________. __________ sui diritti di
visita sorvegliati e i risultati della mediazione alla quale i genitori hanno
accettato di partecipare;
che,
ricevuto un rapporto 29 settembre 2002 della __________ __________. __________,
l'autorità di vigilanza ha modificato il diritto di visita con decisione
provvisionale del 17 ottobre 2002 e ha riconosciuto a __________ __________ un
diritto di visita settimanale non sorvegliato, sempre da esercitare la domenica
pomeriggio, dalle ore 13.45 alle ore 17.45, adeguando le istruzioni ai genitori
per le modalità di consegna e riconsegna della bambina;
che,
acquisiti agli atti ulteriori rapporti della __________ _. __________ e sentiti
nuovamente i genitori il 21 marzo 2003, l'autorità di vigilanza ha respinto il
ricorso e ha stabilito un passaggio graduale del diritto di visita di
__________ __________ a cadenza quindicinale, da esercitare dal sabato mattina
alle ore 9.00 alla domenica sera alle ore 18.00;
che per
tenere conto dell'interruzione dei contatti tra padre e figlia verificatisi nel
corso dell'istruttoria, nella decisione stessa l'autorità di vigilanza ha
istituito in favore di __________ __________ una curatela a norma dell'art. 308
CC per la sorveglianza del diritto di visita, ha respinto la domanda di
assistenza giudiziaria di __________ __________ e ha posto la tassa di
giustizia di fr. 200.– e le spese a carico di lei, con obbligo di rifondere a
__________ __________ un'indennità di fr. 300.– per ripetibili;
che
contro tale decisione __________ __________ è insorta con un ricorso del 24
giugno 2003 volto a ottenerne la riforma nel senso di vedersi conferire
l'assistenza giudiziaria;
che
l'appello non è stato intimato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che
contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere
entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag);
che sotto
questo profilo l'indicazione dei rimedi giuridici contenuta nella decisione
impugnata è incompleta e può indurre in errore, non menzionando essa il diverso
termine di ricorso contro la decisione sull'assistenza giudiziaria rispetto a
quello per appellare il merito della lite;
che,
nondimeno, il ricorso risulta tempestivo come tale ricevibile;
che la
ricorrente fa valere la propria situazione di indigenza e la necessità di far capo
a un legale, vista la complessità e la delicatezza della vertenza;
che
stando al certificato municipale per l'ammissione al beneficio dell'assistenza
giudiziaria la ricorrente può considerarsi “indigente” nel senso dell'art. 3
cpv. 1 Lag (sulla nozione: DTF 124 I 98 consid. 3b), vista anche la tassazione
allegata al ricorso, attestante la sua esenzione da imposta;
che,
nondimeno, la grave ristrettezza non basta – da sé sola – per ottenere il beneficio
dell'assistenza giudiziaria: occorre altresì che l'azione non sembri senza
probabilità di esito favorevole (art. 14 lett. a Lag);
che in
concreto l'autorità di vigilanza ha motivato il rifiuto dell'assistenza
giudiziaria proprio con la mancanza di esito favorevole del ricorso, i
rimproveri della ricorrente al padre della bambina essendosi rivelati fondati
su mere impressioni soggettive;
che
l'interessata ribadisce in questa sede le proprie difficoltà finanziarie, ma
non spende una parola sull'argomentazione dell'autorità di vigilanza circa l'improbabilità
di buon esito dell'impugnazione;
che,
sprovvisto di motivazione, il ricorso potrebbe essere dichiarato irricevibile
senza ulteriore disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC);
che
comunque sia, anche volendo da ciò prescindere, la decisione dell'autorità di
vigilanza resiste alla critica, l'istruttoria della causa, e in specie i
particolareggiati rapporti della __________ __________. __________ (doc. 16, 17
e 18) dimostrando come i rimproveri di incapacità genitoriale mossi dalla ricorrente
al padre di __________ fossero senza riscontro oggettivo, sicché non vi era
ragione per limitare il diritto di visita;
che a
giusto titolo quindi l'autorità di vigilanza ha rifiutato alla ricorrente il
beneficio dell'assistenza giudiziaria, onde la legittimità della decisione
impugnata;
che gli
oneri del giudizio odierno andrebbero a carico della soccombente, ma che le
condizioni difficili in cui essa versa giustificano un'eccezione al principio
(art. 148 cpv. 2 CPC);
che, in
ogni modo, non è il caso di attribuire ripetibili al convenuto, cui l'appello
non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– __________ __________, Via __________ __________,
__________;
– __________ __________, __________;
– Commissione tutoria regionale __________, Via
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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