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Numero d'incarto:
11.2003.83
Data decisione, Autorità:
02.07.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.83
Lugano,
2 luglio 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n.
. /..__________ (revoca di tutela
volontaria) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 22 agosto 2002 da
__________ __________ __________, ora in __________
per ottenere la revoca della tutela volontaria
istituita nei suoi confronti il 12 novembre 2001 dalla
Commissione tutoria regionale _, __________,
subordinatamente
per ottenere la sostituzione del tutore
avv.
__________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello presentato da __________ __________ __________ contro la decisione
emessa il 18 giugno 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 22 agosto 2002 __________ __________ __________ ha chiesto alla Commissione
tutoria regionale __________di revocare la tutela volontaria istituita nei
suoi confronti il 12 novembre 2001, subordinatamente di sostituire la persona
del tutore, avv. __________ __________;
che con
decisione del 6 febbraio 2003 la Commissione tutoria ha confermato sia
l'interdizione sia la persona del tutore, non senza porre a carico dell'istante
una tassa di giustizia di fr. 50.–;
che
contro tale decisione __________ __________ __________ ha ricorso il 12
febbraio 2003 alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle
tutele, definendo ingiustificato il mantenimento dell'interdizione;
che
l'autorità di vigilanza ha sentito il ricorrente in persona il 13 maggio 2003;
che in
pendenza di ricorso, il 19 maggio 2003, la Commissione tutoria ha autorizzato
__________ __________ __________ a trasferirsi da __________ a __________;
che in un
rapporto del 30 maggio 2003, commissionato dall'autorità di vigilanza, due
medici dell'Organizzazione socio-psichiatrica __________ hanno dichiarato “essenziale”
il mantenimento della tutela;
che,
statuendo il 18 giugno 2003, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso,
senza prelevare tasse né spese;
che il 23
giugno 2003 __________ __________ __________ ha inviato a questa Camera e
all'autorità di vigilanza un suo scritto del 20 giugno 2003 in cui, oltre a contestare
la necessità di qualsivoglia tutore, così conclude: “vista l'importanza per me
vitale e terapeutica, chiedo che venga incaricato qualcuno di fare in modo che
un uomo mi venga trovato al più presto”;
che
l'atto non ha formato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che
nel Cantone Ticino l'unico rimedio esperibile contro decisioni prese
dall'autorità di vigilanza sulle tutele è l'appello (art. 48 della legge
sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8
marzo 1999, cui rinvia l'art. 39 LAC);
che lo
scritto in esame, tempestivo, deve dunque essere trattato come appello;
che in
concreto il cambiamento di domicilio da parte dell'interdetto in pendenza di
ricorso nulla muta alla competenza per territorio, l'autorità al domicilio
originario del richiedente conservando la propria giurisdizione (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques
et tutelle, 4ª edizione, pag. 393 n. 1036 con riferimento al n. 892a di pag.
348);
che, nel
merito, la revoca di una tutela volontaria “può solo avvenire quando ne sia
cessata la causa” (art. 438 CC);
che, come
risulta dal citato rapporto del 30 maggio 2003 redatto dall'Organizzazione
socio-psichiatrica __________ (act. 13), l'interessato – soggetto a crisi acute
di tipo paranoide con possibili comportamenti ad alto rischio – nelle fasi
precedenti gli scompensi psichici non possiede “alcuna critica della propria
malattia”, la quale ha potuto essere contenuta solo grazie all'autorevolezza e
all'intraprendenza del tutore, onde l'assoluta necessità di mantenere
l'interdizione;
che nelle
circostanze descritte l'autorità di vigilanza ha deciso giustamente di non
revocare la tutela volontaria;
che per
quanto riguarda l'eventuale sostituzione del tutore, la richiesta era già stata
lasciata cadere dal ricorrente dinanzi all'autorità di vigilanza;
che, a
prescindere da ciò, al tutore l'appellante muove in sostanza due rimproveri:
quello di non essere intervenuto presso un datore di lavoro a __________, il
quale lo avrebbe licenziato dopo essere venuto a conoscenza della tutela, e
quello di non avergli saputo trovare un uomo capace di prodigargli affetto continuo;
che la
prima doglianza, foss'anche vera, si ritorce contro lo stesso appellante, il quale
non avrebbe dovuto accettare un impiego senza il consenso del tutore (art. 410
CC) né tanto meno sottacere al datore di lavoro la necessità di tale consenso
(art. 411 CC);
che il
secondo biasimo non può seriamente essere preso in considerazione, non
potendosi pretendere che un tutore possa trovare relazioni affettive
all'interdetto, per altro capace di discernimento, come se si trattasse di
reperire beni liberamente disponibili sul mercato;
che, ciò
posto, nella fattispecie non si ravvisano nemmeno da lungi le premesse per
rimuovere il tutore dall'ufficio (art. 445 CC);
che,
manifestamente destituito di consistenza, l'appello è destinato all'insuccesso;
che gli
oneri processuali andrebbero posti a carico dell'appellante (art. 148 cpv. 1
CPC), ma che le particolarità del caso inducono a soprassedere, né si
giustifica di assegnare ripetibili, l'appello non essendo stato oggetto di
intimazione;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
-
Intimazione:
– __________ __________, __________;
– avv. __________ ______________________________;
– Commissione tutoria regionale __, __________.
Comunicazione
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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