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Numero d'incarto:
11.2003.64
Data decisione, Autorità:
18.06.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.64
Lugano,
18 giugno
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
..__________ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Città promossa con istanza del 18 aprile 2003 da
__________ __________, nata __________, __________
contro
__________ __________, __________;
giudicando
ora sull'istanza di ricusazione presentata da __________
nei confronti del Pretore e del Segretario assessore;
esaminati
gli atti,
posti i
seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'istanza di ricusazione;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
18 aprile 2003 __________ __________ si è rivolta al Pretore della
giurisdizione di Locarno Città con un'istanza a protezione dell'unione
coniugale, chiedendo di essere autorizzata a sospendere la comunione
domestica e postulando la pronuncia della separazione dei beni. Essa ha
avanzato entrambe le domande già in via provvisionale, allo scopo di ottenere
una decisione immediata. Con ordinanza del 22 aprile 2003 il Pretore ha
citato l'istante insieme con il marito __________ __________ all'udienza del 6
maggio successivo per il contraddittorio.
B. Il
29 aprile 2003 è giunta alla Pretura la seguente lettera (senza data), firmata
da __________ __________:
Signori,
Prendo atto
delle volontà di mia moglie __________ riguardo alla nostra unione matrimoniale
e non mi oppongo in nessuna maniera.
Ciò malgrado
e viste le sentenze precedenti emanate dal Pretore __________ nei miei
confronti (vedi ad esempio quella vergognosa, insostenibile ed indegna di
qualsiasi Stato di diritto che mi vedeva opposto ad __________ __________ e
che, oltre allo sfratto mi costringe a pagare l'affitto per un anno) non sono
per nulla d'accordo di farmi giudicare nuovamente dal pretore citato.
Pertanto e
per i motivi sovraesposti ricuso il Pretore __________ e comunico che non
presenzierò, per nessuna ragione, all'udienza del 6 maggio se questa sarà
presieduta dal pretore __________ o da un suo segretario.
C. Nelle
circostanze descritte il Pretore ha assegnato il 30 aprile 2003 a __________
__________ un termine di 5 giorni per esprimersi sulla ricusa. Con la medesima
ordinanza egli ha sospeso inoltre la causa e ha annullato l'udienza del 6
maggio 2003. Accertato dipoi che __________ __________ era rimasta silente, il
9 maggio 2003 egli ha trasmesso gli atti alla Camera civile di appello con un
suo memoriale di osservazioni in cui dichiara di non ravvisare motivi di ricusa
nei suoi confronti.
D. Con
ordinanza del 12 maggio 2003 il giudice delegato di questa Camera ha convocato
le parti all'udienza del 28 maggio 2003 per la discussione sull'istanza di
ricusa, precisando che se nessuno sarebbe comparso la decisione sarebbe seguita
sulla base degli atti. Il contraddittorio del 28 maggio 2003 è andato deserto.
Nulla osta pertanto all'emanazione del giudizio.
Considerando
in diritto: 1. La cognizione dei motivi di ricusazione e di esclusione del Pretore
spetta alla Camera civile di appello, mentre quella del Segretario assessore
compete “al giudice da cui dipende”, cioè al Pretore rispettivo (art. 30 cpv.
1 CPC). Nella misura in cui l'interessato postula non solo l'astensione del Pretore,
ma anche quella del Segretario assessore, la domanda va dichiarata quindi irricevibile.
Competerà se mai al Pretore, dandosi il caso, trattare la ricusazione del
Segretario assessore nelle forme previste dalla legge (art. 30 cpv. 3 CPC).
-
Le
parti possono ricusare il giudice, oltre che nei casi di esclusione, qualora
sussista grave inimicizia tra il giudice stesso e una delle parti o qualora si
diano – più in generale – “gravi ragioni” (art. 27 CPC). In concreto nemmeno
l'interessato allude, per avventura, a ipotetiche cause di esclusione (art. 26
CPC). Né consta alcuna particolare ostilità personale fra il Pretore a
__________ __________. L'unico motivo di ricusazione invocato da quest'ultimo
si riconduce, per vero, alle “sentenze precedenti emanate dal Pretore
__________ nei miei confronti”. La questione è di sapere, ciò premesso, se
nella fattispecie si scorgano “gravi ragioni” che sorreggano una ricusa a
norma dell'art. 27 CPC.
-
La
ricusazione ha carattere eccezionale (DTF 116 Ia 19 consid. 4, 115 Ia 175 consid.
3). Appurarne i presupposti significa verificare se, dal profilo oggettivo, il
giudice ricusato offra le garanzie necessarie per escludere legittimi dubbi di
parzialità. A tal fine vanno considerati anche aspetti d'ordine funzionale e
organizzativo, non senza trascurare le apparenze (DTF 126 I 169 consid. 2a con
rinvii, 120 Ia 187 consid. 2b, 117 Ia 410 consid. 2a). Che certi atteggiamenti
di un magistrato possano essere avvertiti dal ricusante come espressioni di
parzialità poco importa. Decisivo è chiarire se tali impressioni soggettive
appaiano anche oggettivamente fondate (DTF 116 Ia 137 consid. 2a e 2b).
-
La
prassi invalsa del Tribunale federale non consente di ricusare un giudice per
il solo fatto che questi abbia già dato torto all'interessato in altre occasioni
(DTF 117 Ia 327 in basso con riferimenti). Fra le attribuzioni di un tribunale
rientra anche quella di dirimere contese delicate e complesse. Decisioni prese
da un magistrato nell'ambito del normale assolvimento del proprio ufficio non
sono idonee, da sé sole, a denotare prevenzione, nemmeno qualora si rivelino
erronee. Eventuali errori vanno censurati con i mezzi di impugnazione previsti
dall'ordinamento giuridico (DTF 116 Ia 20 consid. 5b con rinvio). Soltanto
sbagli particolarmente grossolani o ripetuti, tali da configurare violazioni
gravi dei doveri di funzione, possono destare oggettivi sospetti di parzialità.
Né spetta al giudice della ricusazione esaminare la conduzione della causa;
rimediare a vizi di procedura o a errori di merito tocca, come detto, all'autorità
di ricorso (DTF 116 Ia 138 consid. 3a con richiamo).
-
Nel
caso specifico l'interessato definisce “vergognosa, insostenibile ed indegna di
qualsiasi Stato di diritto” una sentenza emanata nei suoi confronti in esito a
una causa insorta con __________ __________. Come il Pretore sottolinea nelle osservazioni
all'istanza di ricusa, nondimeno, l'ultima sentenza emessa in ordine di tempo
nel contenzioso che ha visto __________ e __________ __________ opposti a
__________ e __________ del Pretore in tale frangente adombrerebbe prevenzione
verso __________ __________ non è dato di capire. Anche al proposito la ricusazione
manca di qualsiasi consistenza.
-
Altri
giudizi o atti processuali che dimostrerebbero sbagli particolarmente
grossolani o ripetuti del Pretore, tali da configurare violazioni gravi dei
doveri di funzione e destare oggettiva parvenza di parzialità sono lungi dal
ravvisarsi. A questa Camera risulta anzi che, dal 1995 in poi, l'interessato ha
ricorso in appello contro cinque sentenze emanate dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Città (inc. ..,
.., ..appena
citato, ..e ..).
Tutte sono state confermate, eccetto quella formante oggetto dell'inc.
.., divenuta esecutiva poiché __________
__________ ha ritirato l'appello. Ritenersi vittima in simili condizioni di una
giustizia “vergognosa, insostenibile ed indegna di qualsiasi Stato di diritto”
non è serio. Manifestamente infondata, l'istanza di ricusazione non merita
pertanto altra disamina.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguirebbero il principio della soccombenza (art.
148 cpv. 1 CPC). Data la notoria situazione economica in cui versa
l'interessato, conviene tuttavia soprassedere a ogni prelievo, che riuscirebbe
verosimilmente infruttuoso e che comporterebbe inutili spese per l'erario
cantonale. Non è il caso nemmeno di attribuire ripetibili a __________
__________, la quale non ha introdotto osservazioni all'istanza di ricusa.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è diretta contro il Segretario assessore, l'istanza di
ricusazione è irricevibile.
-
Nella
misura in cui è diretta contro il Pretore, l'istanza di ricusazione è respinta.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– __________ __________, __________;
– __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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