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Numero d'incarto:
11.2003.63
Data decisione, Autorità:
19.05.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.63
Lugano,
19 maggio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..__________ (divisione ereditaria)
della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza del 9 giugno 2000 da
__________, nata __________,
__________, __________, e
__________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________
__________, __________);
giudicando
ora sul decreto dell'8 aprile 2003 con cui il
Pretore ha tassato la nota professionale emanata il 1° aprile 2003 del notaio
divisore __________ __________ __________, __________;
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 28 aprile 2003 presentato da __________ __________, __________
__________ e __________ __________ contro il decreto emesso l'8 aprile 2003 dal
Pretore del Distretto di Riviera;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il __________ 2000 è deceduto __________ __________ (1912), domiciliato a
__________, vedovo, i cui eredi legittimi sono i quattro figli __________
__________ (1942), __________ __________ (1944), __________ __________ (1947) e
__________ __________ (1951);
che
__________ __________, __________ __________ e __________ __________ si sono
rivolti il 9 giugno 2000 al Pretore del Distretto di Riviera perché ordinasse
la divisione dell'eredità e designasse un notaio divisiore;
che,
statuendo il 17 luglio 2000, il Pretore ha accolto l'istanza e ha nominato in
qualità di notaio divisore l'avv. __________ __________ __________;
che il
notaio ha ultimato la confezione dell'inventario il 10 ottobre 2001 (brevetto
n. __________) e l'indomani ha trasmesso gli atti al Pretore, tutti gli eredi
avendo mosso contestazioni al riguardo;
che,
accertato l'avvio di trattative fra le parti, il Pretore non ha assegnato agli
eredi le cui pretese erano contestate il termine di 20 giorni per promuovere
azione di accertamento con rito accelerato (art. 479 cpv. 1 CPC), ma ha
lasciato la procedura di divisione informalmente sospesa;
che il 18
marzo 2003 __________ __________, __________ __________ e __________ __________
hanno chiesto al notaio divisore di indicare l'onorario da egli maturato fino a
quel momento;
che il
notaio ha inviato al Pretore, il 1° aprile 2003, una nota professionale di complessivi
fr. 12 230.15 (fr. 1815.– per prestazioni notarili, fr. 5550.– per prestazioni
legali, fr. 4180.– per spese e fr. 685.15 di IVA);
che con
decreto dell'8 aprile 2003 il Pretore ha tassato la nota
in
complessivi fr. 10 223.40 (fr. 1000.– per prestazioni notarili,
fr.
4500.– per prestazioni legali, fr. 4180.– per spese e fr. 543.40 di IVA);
che
contro il decreto in questione __________ __________, __________ __________ e
__________ __________ sono insorti con un appello del 28 aprile 2003 nel quale
propongono di annullare la tassazione e di invitare il Pretore a procedere in
tal senso solo “quando le operazioni divisionali potranno essere ritenute
concluse”;
che
l'appello non è stato intimato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che
la decisione con cui un Pretore tassa, nell'ambito di una divisione ereditaria,
la nota professionale del notaio divisore è impugnabile mediante appello (art.
486 cpv. 1 CPC);
che
l'intera divisione ereditaria è governata da parte sua – come rilevano gli appellanti
– dalla procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 segg. CPC, cui
rinvia l'art. 475);
che il
termine per appellare nell'ambito di tale procedura è di 10 giorni (art. 370
cpv. 2 CPC);
che per
converso, diversamente da quanto reputano gli appellanti, “la trattazione delle
vertenze di camera di consiglio non è sospesa dalle ferie” (art. 369 cpv. 3
CPC);
che nella
fattispecie il decreto di tassazione è stato intimato dal giudice al solo notaio
divisore il 10 aprile 2003, “con invito a trasmetterne copia ai coeredi, menzionando
le vie di ricorso” (dispositivo n. 2);
che il
notaio ha fatto seguire la tassazione pretorile al patrocinatore degli
appellanti il 14 aprile 2003 (doc. E);
che il
patrocinatore degli appellanti riconosce di avere ricevuto tale atto il 15
aprile successivo (appello, pag. 2 in alto; si veda anche la stampiglia con la
data sull'intestazione del doc. E);
che,
consegnato alla posta il 28 aprile 2003, l'appello in esame si rivela dunque
tardivo;
che v'è
da domandarsi invero se l'intimazione del decreto agli eredi non dovesse
avvenire direttamente per opera del Pretore, la procedura ticinese non
prevedendo casi in cui la comunicazione di decisioni appellabili sia delegata a
terzi, ancorché ausiliari del giudice;
che,
comunque sia, si volesse pur ravvisare in concreto un'inosservanza di norme
formali, ciò non basterebbe – contrariamente a quanto sembra evincersi dal
testo apodittico dell'art. 124 cpv. 7 CPC – per definire nulla l'intimazione;
che per
diritto federale nulla è soltanto, infatti, un'intimazione viziata al punto da
ledere in modo irrimediabile i diritti delle parti, le quali non devono subire
invece alcun pregiudizio dall'irregolarità (Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, pag. 360 nota 427 con riferimento a
DTF 122 I 99 in alto);
che nel
caso specifico gli istanti hanno ricevuto il decreto in questione, foss'anche
in modo irrito, per posta il 15 aprile 2003 e nulla risulta avere loro impedito
di ricorrere tempestivamente a questa Camera;
che nelle
circostanze descritte l'eventuale irregolarità dell'intimazione non ha dunque
recato agli appellanti alcun danno irrimediabile;
che gli
oneri del pronunciato odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma
la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'appello non potendo essere
giudicato nel merito (art. 21 LTG), né si giustifica – per altro – di
attribuire ripetibili a __________ __________, cui l'appello non è stato
intimato e non ha cagionato costi presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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