AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.61
Data decisione, Autorità:
14.04.2004, ICCA
Incarto n.
11.2003.61
Lugano,
14 aprile
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani ed Epiney-Colombo
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. 180.2002/R.38.2002
(filiazione: diritto di visita) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
(patrocinata dall'avv. __________)
a
(patrocinato dall'avv. __________)
riguardo
alla figlia __________ (1998);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 5 maggio 2003 presentato da __________ contro
la decisione emessa l'11 aprile 2003 dalla Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1970) ha dato alla luce il 27 gennaio 1998 la figlia
__________, che è stata riconosciuta da __________ (1967). I contributi
alimentari per la piccola sono stati disciplinati da un contratto di
mantenimento firmato dai genitori durante la convivenza, che è cessata pochi
mesi dopo la nascita della bambina, rimasta poi con la madre. Sul diritto di
visita i genitori hanno inizialmente trovato un'intesa. Nel gennaio del 2001
__________ si è sposata con __________, dal quale ha avuto un figlio,
__________, nato il 22 aprile 2001. A quel momento, il 16 aprile 2001,
__________ si è rivolto alla Commissione tutoria regionale 16, con sede a
__________ (allora la bambina era domiciliata a __________), perché fossero regolate
le sue relazioni personali con la figlia, perché il contributo alimentare a suo
carico fosse ridotto e perché l'autorità parentale fosse attribuita
congiuntamente a entrambi i genitori.
B. Con
decisione del 15 maggio 2002 la Commissione tutoria regionale ha confermato
l'autorità parentale della madre e l'entità dei contributi alimentari stipulati
a suo tempo per convenzione. Il diritto di visita alla bambina è stato così
stabilito:
– due
fine settimana mensili, dalle ore 18 del venerdì alle ore 18 della domenica;
– alternativamente
7 giorni, compreso il sabato e la domenica, in concomitanza con le feste natalizie
e pasquali, e alternativamente in concomitanza con le vacanze di carnevale e di
Ognissanti;
– due
settimane durante il periodo di ferie estive. Fino al raggiungimento dell'età
scolastica le due settimane saranno esercitate separatamente e in maniera non
consecutiva.
La
Commissione tutoria regionale non ha riscosso oneri né ha attribuito
ripetibili.
C. Contro
la decisione appena citata __________ è insorta il 27 maggio 2002 alla Sezione
degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, chiedendo che il diritto
di visita fosse ricondotto a:
– due
fine settimana mensili, dalle ore 9 del sabato mattina alle ore 18 della
domenica;
– due
settimane sull'arco dell'anno: una durante le vacanze invernali e una durante
le vacanze estive.
ha proposto di respingere il ricorso. Analoga conclusione ha formulato la
Commissione tutoria regionale.
D. Sentiti
i genitori, l'autorità di vigilanza ha statuito l'11 aprile 2003 fissando il
diritto di visita come segue, salvo diverso accordo tra genitori:
– due fine settimana mensili, dalle ore 9
del sabato mattina alle ore 18 della domenica;
– due
settimane durante le vacanze estive e/o invernali, oltre una settimana
alternativamente a Natale e a Pasqua. Fino al raggiungimento dell'età scolastica
le due settimane saranno esercitate separatamente e in maniera non consecutiva.
Non
sono state prelevate tasse né spese. Le ripetibili sono state compensate.
E. __________
ha impugnato la decisione predetta con un appello del 5 maggio 2003 per
ottenere che, tolto al gravame effetto sospensivo (in modo da rendere
esecutiva in pendenza di appello quanto meno la regolamentazione adottata
dall'autorità di vigilanza), il diritto di visita sia ripristinato così come
l'aveva fissato la Commissione tutoria regionale, salvo diverso accordo tra genitori.
Con decreto del 15 maggio 2003 la presidente di questa Camera ha dichiarato
irricevibile la richiesta intesa alla soppressione dell'effetto sospensivo.
Nelle sue osservazioni del 6 giugno 2003 __________ propone di respingere
l'appello e di confermare la decisione impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le
decisioni emesse dall'autorità di vigilanza sulle tutele, comprese quelle che disciplinano
il diritto di visita dei genitori (art. 275 cpv. 1 CC), sono appellabili nel termine
di venti giorni a questa Camera (art. 48 della legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia l'art.
39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità
dell'art. 424a CPC. Tempestivo, l'appello in esame è dunque ricevibile.
-
I
genitori che non sono detentori dell'autorità parentale o della custodia nonché
il figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni
personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Tanto il padre
quanto la madre può pretendere inoltre che il suo diritto all'esercizio delle
relazioni personali sia regolato (art. 273 cpv. 3 CC). Decisivo per la
concessione, l'estensione e la regolamentazione di tale diritto è il bene del figlio,
inteso non solo in senso fisico, ma anche psichico, morale e spirituale.
L'autorità valuta ogni singolo caso in base alle circostanze concrete, tenendo
conto dell'età del figlio, del suo sviluppo fisico e psichico, dell'opinione di
lui, del suo legame con il genitore non affidatario, del carattere di quest'ultimo,
della distanza tra le abitazioni dei genitori, dei desideri espressi dai
genitori medesimi, di eventuali conflitti interni e così via (Schwenzer in: Basler Kommentar, ZGB I,
2ª edizione, n. 10 e 11 ad art. 273 con numerosi richiami; DTF 123 III 451
consid. 3b con rinvio). Nel suo apprezzamento essa non è vincolata, in virtù
del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né
alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro offerte (DTF 122 III 408
consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1).
-
Trattandosi
di ragazzi in età scolastica, nel Cantone Ticino il diritto di visita comprende
almeno un fine settimana su due, una settimana alternativamente a Natale e
Pasqua, oltre a due settimane durante le vacanze estive (FamPra.ch 2000 pag.
324 consid. 12). Nel 1999 questa Camera ha definito abituale, nondimeno, un
fine settimana su due, più una settimana a Natale, una settimana
alternativamente a Pasqua o a carnevale e tre settimane durante le ferie estive
(loc. cit.). Nella Svizzera romanda la prassi è di lasciare che il figlio
trascorra dal genitore non affidatario un fine settimana su due e la metà di
tutte le vacanze scolastiche (DTF 123 III 450 consid. 3a). Nella Svizzera
tedesca si è affermato recentemente un uso analogo, sempre che il diritto di
visita non sia litigioso (Schwenzer,
op. cit., n. 15 ad art. 273 CC con richiami).
La
tendenza attuale è finanche, a livello svizzero, quella di trattare
paritariamente i genitori per rapporto al loro tempo libero. Ove sorgano
divergenze, il diritto di visita è generalmente limitato, anche per evitare al
figlio conflitti di lealtà. Nella Svizzera tedesca esso può ridursi, nel caso
di bambini piccoli, sino a due mezze giornate mensili e, nel caso di ragazzi in
età scolastica, sino a un fine settimana ogni mese, più due o tre settimane di
vacanza (Schwenzer, loc. cit. con
riferimenti). Tali criteri costituiscono, con ogni evidenza, orientamenti di
principio: il diritto di visita va poi disciplinato in ogni singolo caso
secondo le particolarità della fattispecie, ponderando i vari elementi cui si è
accennato nel considerando che precede.
- In
concreto la Commissione tutoria regionale non aveva ravvisato “estremi per scostarsi
da una regolamentazione minima del diritto alle relazioni personali fra
__________ e il genitore non affidatario usualmente applicato nel Cantone
Ticino, ritenuta oltretutto la dichiarata disponibilità della madre a che la
bambina trascorra con il padre il resto della giornata del venerdì una volta
terminati gli impegni prescolastici, rispettivamente scolastici”. “Sintanto che
__________ non avrà raggiunto l'età scolastica – essa ha soggiunto – si può
semmai prevedere che, proprio in considerazione della sua tenera età, le sue
settimane di vacanza estive con il padre siano separate, in maniera da non
essere esercitate in maniera consecutiva” (decisione del 15 maggio 2002, pag. 2
in fondo).
L'autorità
di vigilanza ha sostanzialmente condiviso tale valutazione. “Sebbene __________
non sia ancora in età scolastica – essa ha rilevato – non vi sono elementi che
facciano pensare che il diritto di visita usualmente applicato in Ticino non
sia adeguato alle concrete circostanze”. “Ciò nondimeno – ha continuato –
proprio in considerazione dell'età della bambina, appare opportuno applicare la
prassi minima consolidata, ovvero un fine settimana su due, a partire dal sabato
mattina, e due settimane durante le vacanze, oltre una settimana
alternativamente a Natale e a Pasqua. Non appena più grande e nella misura in
cui anche in futuro non appaiano giustificate particolari restrizioni, le
relazioni personali dovranno essere ampliate in ossequio all'evoluzione della
prassi che tende ad estendere, proprio in considerazione del bene del figlio,
le relazioni personali fra il figlio ed il genitore non affidatario” (decisione
impugnata, consid. 11 in fine).
-
Davanti
all'autorità di vigilanza __________ ha dichiarato che __________ ha sempre
avuto incontri regolari con il padre. Sin da piccola essa ha ricevuto visite
più o meno tutte le settimane e dall'età di due anni rimane da lui anche una
notte. La bambina non le ha mai detto di non recarsi volentieri dal genitore.
Anzi, con il padre ha trascorso felicemente una settimana di vacanza nel giugno
del 2002. Quanto ai suoi rapporti con l'appellante, __________ ha ammesso una
mancanza di comunicazione, sostenendo di non essere mai stata d'accordo che la
figlia si recasse dal padre già il venerdì sera, a meno di ridurre la cadenza
delle visite quindicinali a una ogni tre settimane. Essa ha finito per
riconoscere, tuttavia, che il ritmo quindicinale è appropriato, mentre giudica
eccessivo che la bambina passi quattro settimane di vacanza con il padre (act.
7). L'appellante ha dato atto da parte sua, davanti all'autorità di vigilanza,
che con __________ egli non riesce a comunicare, confermando nondimeno di avere
sempre potuto incontrare regolarmente la figlia, con cui ha un rapporto
costante (act. 8). Egli è di professione educatore, a quanto risulta con formazione
specifica nel settore dell'infanzia.
-
Nel
caso in esame il diritto di visita invalso di un fine settimana su due, non contestato,
risulta aver dato buona prova. Per il bene dei figli, del resto, la cadenza
quindicinale non dovrebbe essere rallentata – secondo dottrina – nemmeno trattandosi
di bambini piccoli (Schwenzer,
op. cit., n. 14 ad art. 273 CC). Litigioso è, nella fattispecie, il momento in
cui tale diritto debba cominciare: se il sabato mattina alle ore 9, come ha
stabilito l'autorità di vigilanza, o già il venerdì sera alle ore 18, come
chiede l'appellante. Nella citata sentenza del 1999 (sopra, consid. 3) questa
Camera aveva fatto decorrere il diritto di visita quindicinale dalle ore 8 del
sabato, ma ciò non è di sussidio poiché in quel caso l'inizio del diritto di
visita non era in discussione. Ora, dall'istruttoria della fattispecie odierna
non si evincono elementi specifici che depongano per il bene di __________ a
favore del venerdì o del sabato. Nemmeno constano esigenze oggettive che
facciano propendere per l'una o l'altra soluzione (come eventuali impegni dei
genitori o del figlio il venerdì sera o il sabato mattina, oppure la necessità
di garantire alla bambina le ore di sonno necessarie o altro ancora). La
questione va risolta perciò secondo criteri giuridici.
-
È
noto ed è rammentato anche dall'autorità di vigilanza che attualmente, per il
bene del figlio, il diritto di visita del genitore non affidatario tende viepiù
ad allargarsi (Schwenzer, op.
cit., n. 15 ad art. 273 CC). Data la comunione di destini insita nella relazione
fra genitori e figlio, infatti, il rapporto di quest'ultimo con entrambe
le figure parentali è essenziale e può svolgere un ruolo decisivo nel processo
che coinvolge il figlio alla ricerca della propria identità (DTF 123 III 452
consid. 3c). Tra due soluzioni ugualmente praticabili sull'estensione del
diritto di visita, ove non sussistano svantaggi particolari quella più ampia
merita dunque di prevalere. Che nel caso specifico __________, casalinga, non
sia in grado di preparare la figlia per il diritto di visita quindicinale entro
le ore 18 del venerdì non consta. Né risultano particolari conflitti sul
diritto di visita. Sussiste, è vero, una mancanza di comunicazione fra i
genitori, ma ciò non ha finora impedito loro di comportarsi in modo fondamentalmente
corretto e responsabile per il bene della bambina, la quale del resto ha compiuto
i sei anni in pendenza di appello. Nel segno di un più stretto e proficuo rapporto
personale tra padre e figlia, il diritto di visita quindicinale del padre va
tutelato perciò nella sua forma più estesa.
-
Analogo principio vale per quanto riguarda il diritto di visita durante
le vacanze. Questa Camera ha già avuto modo di ritenere abituale, come detto
(consid. 3), che il figlio trascorra dal genitore non affidatario una settimana
a Natale, una settimana alternativamente a Pasqua o a carnevale e tre
settimane durante le ferie estive. In concreto lo stesso appellante chiede un
diritto di visita circoscritto a due settimane complessive durante le vacanze
d'estate e in proposito non v'è motivo di scostarsi dalla sua domanda. Ma, per
il resto, non è dato a divedere quali motivi specifici, in specie quali
possibili ripercussioni sfavorevoli sulla figlia potrebbero indurre a essere
restrittivi su questo punto. Certo, __________ ha da poco compiuto i sei anni e
non risulta avere trascorso con il padre – finora – più di una settimana
consecutiva. Ciò impone un ragionevole riserbo iniziale e una relativa gradualità
nella disciplina del diritto di visita, di modo che fino al raggiungimento
dell'età scolastica la cautela dimostrata dall'autorità di vigilanza appare
legittima. Non si deve dimenticare tuttavia che nel settembre di quest'anno
__________ sarà chiamata alla scuola dell'obbligo. E la regolamentazione del
diritto di visita è una misura durevole, che deve tenere conto dell'evoluzione
prevedibile a medio termine (DTF 123 III 452 in alto). Perché in concreto il
diritto di visita durante le vacanze dovrebbe rimanere più limitato di quello
abituale anche al momento in cui la ragazza frequenterà la scuola dell'obbligo
non si comprende, né l'autorità di vigilanza spiega. E nel novero delle vacanze
scolastiche vanno incluse anche quelle di Ognissanti, che finora la
giurisprudenza non ha considerato, ma che non v'è ragione di ignorare oltre.
-
Se
ne conclude, in ultima analisi, che il diritto di visita quindicinale
dell'appellante va fissato dalle ore 18 del venerdì alle ore 18 della
domenica. Quello durante le vacanze va confermato, fino all'età scolastica
della figlia, come l'ha articolato l'autorità di vigilanza, ma con la
precisazione terminologica che le “due settimane durante le vacanze estive e/o
invernali” consistono in “due settimane annue, non consecutive, durante le
ferie estive”, mentre per quanto riguarda le vacanze invernali la questione è
ormai senza oggetto. Al momento in cui __________ andrà a scuola il diritto di
visita durante le vacanze si articolerà poi secondo i periodi abitualmente
riconosciuti da questa Camera in casi analoghi (tranne le vacanze estive,
limitate a due settimane: sopra, consid. 8), cui va aggiunta ogni biennio la
settimana di Ognissanti. Contrariamente a quanto aveva deciso a suo tempo la
Commissione tutoria regionale, per converso, le vacanze scolastiche pasquali
(contrariamente alle vacanze scolastiche natalizie, che durano due settimane)
non devono rientrare ogni anno nel diritto di visita, salvo offendere la parità
di trattamento fra genitori.
-
La
tassa di giustizia e le spese del giudizio odierno seguono il principio della
vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene
sostanzialmente causa vinta, tranne per quanto riguarda il diritto di visita
durante le ferie sino al momento in cui la figlia avrà raggiunto l'età
scolastica. __________, che ha proposto di respingere l'appello, deve quindi
essere chiamata a sopportare equitativamente tre quarti degli oneri
processuali, con obbligo di rifondere all'appellante un'indennità per
ripetibili ridotte. Quanto ai costi di seconda sede (ov'erano in discussione anche
le spese straordinarie legate al mantenimento della figlia), l'autorità di
vigilanza non ne ha riscossi e ha compensato le ripetibili. L'appellante
rivendica bensì un'indennità per quest'ultimo titolo, ma a prescindere dal
fatto che non spende una parola di motivazione, egli nemmeno quantifica la
pretesa. Come la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, però, in caso
di contestazioni pecuniarie l'appellante non può limitarsi a richieste indeterminate
(Rep. 1993 pag. 228 consid. b, 1985 pag. 95 consid. 1; analogamente, sul piano
federale: Poudret, op. cit., vol.
II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). Ciò vale anche in materia di
ripetibili (riferimenti in: Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 309). Del tutto carente,
su questo punto l'appello si rivela quindi, già di primo acchito, irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. e CPC con richiamo al cpv. 5).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e il dispositivo
n. 1, secondo lemma, della decisione impugnata è così riformato:
Il
dispositivo n. 3 della decisione impugnata è modificato nel senso che, salvo
diverso accordo fra genitori, il diritto alle relazioni personali di __________
con la figlia __________ è disciplinato come segue:
a) Fino
all'inizio della scuola dell'obbligo da parte della figlia:
– un fine settimana su due, dalle ore 18
del venerdì alle ore 18 della domenica;
– due settimane annue non consecutive
durante le vacanze estive.
b) Dopo
l'inizio della scuola dell'obbligo da parte della figlia:
– un fine settimana su due, dalle ore 18
del venerdì alle ore 18 della domenica;
– due settimane annue durante le vacanze
scolastiche estive;
– una settimana annua durante le vacanze
di Natale;
– una settimana annua alternativamente
durante le vacanze scolastiche di Pasqua e di carnevale;
– una settimana ogni biennio durante le
vacanze scolastiche di Ognissanti.
Per
il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
300.–
sono
posti per un quarto a carico dell'appellante e per il rimanente a carico di
__________, che rifonderà all'appellante fr. 750.– per ripetibili ridotte.
- Intimazione:
– avv. __________;
– avv. __________.
Comunicazione:
–
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele;
–
Commissione tutoria regionale __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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