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Numero d'incarto:
11.2003.43
Data decisione, Autorità:
14.04.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.43
Lugano,
14 aprile
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
..__________ (azione di separazione) della Pretura della giurisdizione di
Locarno Città promossa con petizione del 24 maggio 2002 da
__________ __________, nata __________, __________
(già patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________)
Contro
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando
ora sul decreto del 13 marzo 2003 con cui il
Pretore ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria formulata
dall'attrice con la petizione;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 27 marzo 2003 presentato da __________ __________ contro il
decreto emesso il 13 marzo 2003 dal Pretore della giurisdizione di Locarno
Città;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 24 maggio 2002 __________ __________, nata __________ (1962),
ha introdotto nei confronti del marito __________ __________ un'azione di
separazione davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, postulando
in via provvisionale l'attribuzione dell'appartamento coniugale, l'affidamento
del figlio __________ (1992), un contributo alimentare di fr. 500.– mensili per
quest'ultimo (con trattenuta dallo stipendio del marito) e l'immediata
separazione dei beni;
che
contestualmente essa ha sollecitato il beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che
all'udienza del 21 giugno 2002, indetta per la discussione provvisionale, i
coniugi hanno raggiunto un'intesa, autorizzandosi vicendevolmente a vivere
separati, concordando l'attribuzione dell'appartamento coniugale alla moglie e
convenendo l'affidamento di __________ a quest'ultima, con obbligo per il
marito di versare un contributo alimentare di fr. 900.– mensili in favore del
figlio, esclusi gli assegni familiari percepiti direttamente dalla moglie;
che,
preso atto dell'accordo, il Pretore ha dichiarato chiuso il procedimento cautelare,
senza riscuotere tasse né spese e rinviando la decisione sulla richiesta di assistenza
giudiziaria al momento in cui l'interessata avesse prodotto il necessario certificato
municipale;
che il 3
luglio 2002 __________ __________ ha trasmesso al Pretore il certificato in
questione;
che,
statuendo il 5 luglio successivo, il Pretore ha concesso all'istante il
beneficio dell'assistenza giudiziaria per il procedimento cautelare;
che con
decreto dell'11 luglio 2002, inoltre, egli ha nominato a __________ __________–
infruttuosamente diffidato – un patrocinatore d'ufficio per la causa di merito,
il convenuto non avendo ancora presentato il memoriale di risposta;
che il 14
febbraio 2003 __________ __________ ha comunicato al Pretore di ritirare
l'azione di separazione, essendosi riconciliata con il marito;
che nelle
circostanze descritte il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli con decreto
del 17 febbraio successivo, senza prelevare tasse né spese e senza assegnare ripetibili;
che
sull'assistenza giudiziaria per il processo di merito il Pretore ha giudicato
il 13 marzo 2003, respingendo la richiesta per il motivo che, tornati a vivere
insieme, i coniugi dispongono di un'eccedenza mensile di fr. 642.– con cui
l'interessata può sopperire alle spese della lite e onorare quelle di patrocinio;
che
contro tale decreto __________ __________ è insorta con un appello del 27 marzo
2003 volto a ottenere la riforma del giudizio impugnato nel senso di vedersi
conferire l'assistenza giudiziaria;
che
l'appello non è stato intimato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che
contro il rifiuto dell'assistenza giudiziaria il richiedente può ricorrere
entro 15 giorni “all'autorità di seconda istanza” (art. 35 cpv. 4 Lag);
che,
tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è ricevibile;
che
l'attrice non contesta il calcolo del Pretore sulla disponibilità finanziaria
della famiglia, ma fa valere che la figlia primogenita __________, maggiorenne
(1983), frequenta la quarta liceo ed è totalmente a carico dei genitori, ciò di
cui il primo giudice non ha tenuto conto;
che ci si
può domandare, in effetti, se nelle condizioni descritte l'attrice non debba
ritenersi “indigente” nel senso dell'art. 3 cpv. 1 Lag (sulla nozione: DTF 124
I 98 consid. 3b);
che,
nondimeno, la grave ristrettezza non basta – da sé sola – per ottenere il beneficio
dell'assistenza giudiziaria: occorre altresì che l'azione non sembri senza
probabilità di esito favorevole (art. 14 lett. a Lag);
che in
concreto l'attrice stessa ha ritirato la causa di separazione, togliendo
all'azione qualsiasi possibilità di giungere a un risultato;
che
comunque sia, si volesse da ciò prescindere, in concreto la separazione chiesta
unilateralmente dall'attrice non appariva fondarsi né sul presupposto di una
separazione di fatto quadriennale (art. 114 CC, cui rinvia l'art. 117 cpv. 1)
né sugli estremi dell'art. 115 CC (cui rinvia, una volta ancora, l'art. 117
cpv. 1 CC), del resto nemmeno invocati;
che a simile
azione, per altro, il convenuto non ha mai aderito neppure sul principio;
che, ciò premesso, non si vede quale parvenza di buon diritto potesse avere la
petizione;
che a
giusto titolo quindi il Pretore ha rifiutato all'attrice il beneficio dell'assistenza
giudiziaria, onde la legittimità del decreto impugnato;
che gli
oneri del giudizio odierno andrebbero a carico della soccombente, ma che le
condizioni verosimilmente difficili in cui essa versa giustificano un'eccezione
al principio (art. 148 cpv. 2 CPC);
che, in
ogni modo, non è il caso di attribuire ripetibili al convenuto, cui l'appello
non è stato intimato e non ha cagionato costi presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L'appello
è respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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