Appeal against order for psychiatric expert opinion dismissed

11.2003.34Übriges Gericht07.04.2003Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

In an interdiction proceeding, the cantonal guardianship supervisory authority ordered a psychiatric expert opinion concerning the affected person. She appealed, arguing that the measure was disproportionate, unfounded, and abusive. The appellate court held that the appeal was inadmissible insofar as it challenged a procedural order commissioning expert evidence. In any event, serious doubts about the person's mental state justified the expert opinion under Art. 374(2) CC, and the measure could be ordered even against her will. The appeal was therefore dismissed and the order confirmed. The court waived fees and did not award compensation to the guardianship commission, which had not been served and had incurred no apparent costs.

Omnilex-Regeste

Art. 374 cpv. 2 CC; art. 19 cpv. 2 LPAmm i.v.m. art. 21 LTC; appellabilità dell'ordine di perizia nell'ambito dell'interdizione: l'ordinanza che dispone un complemento istruttorio sotto forma di perizia è, per sua natura, decisione procedurale inappellabile; in ogni caso, la relazione peritale può essere ordinata non appena l'autorità disponga di seri dubbi sullo stato mentale dell'interdicendo. L'esecuzione della perizia non integra di regola una grave lesione della libertà personale e può essere disposta anche contro la volontà dell'interessato (consid. 1-2).

Gesamter Gesetzestext

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2003.34

Data decisione, Autorità: 07.04.2003, ICCA

Incarto n. 11.2003.34

Lugano 7 aprile 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. ._ (interdizione: mandato peritale) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 27 settembre 2002 dalla

Commissione tutoria regionale __________, __________

nei confronti di

__________ __________, __________ (patrocinata dall'avv. __________ __________ __________, __________);

giudicando ora sulla “decisione” del 4 marzo 2003 con cui l'autorità di vigilanza sulle tutele ha ordinato l'esecuzione di una perizia;

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 17 marzo 2003 presentata da __________ __________ contro la “decisione” emessa il 4 marzo 2003 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 27 settembre 2002 la Commissione tutoria regionale __________ha presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione fondata sull'art. 369 CC nei confronti di __________ __________ (1977);

che nelle sue osservazioni del 18 ottobre 2002 __________ __________ si è opposta alla domanda;

che la Sezione degli enti locali ha commissionato il 4 marzo 2003 al Servizio psico-sociale di __________ una perizia sullo stato di __________ __________;

che con appello del 17 marzo 2003 __________ __________ è insorta contro tale decisione;

che l’atto non è stato notificato alla Commissione tutoria regionale;

e considerando

in diritto: che l'appellante definisce la perizia un provvedimento sproporzionato, infondato e finanche abusivo;

che giusta l'art. 374 cpv. 2 CC l'interdizione per infermità o debolezza di mente può essere decretata solo dietro relazione di periti, “i quali dovranno pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima l'interdicendo”;

che secondo l'art. 19 cpv. 2 LPAmm (applicabile per il rinvio dell'art. 21 LTC) l'assunzione delle prove avviene in applicazione analogica delle norme della procedura civile;

che nell'ambito di una causa civile la “decisione” con cui il giudice ordina l'esecuzione di una perizia è un'ordinanza, come tale inappellabile (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 248);

che, di conseguenza, nelle circostanze descritte l'appello potrebbe essere dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina (analogamente: I CCA, sentenza ..__________ del 13 gennaio 2003 in re S.; RDAT II-2002 pag. 45);

che, si volesse da ciò prescindere, la “relazione” medica prevista dall'art. 374 cpv. 2 CC può sempre essere disposta non appena l'autorità nutra seri dubbi sullo stato mentale di una persona (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 91 ad art. 374 CC; Stettler in: Droit civil, Représentation et protection de l'adulte, 4a edizione, pag. 182, n. 397);

che in concreto simili dubbi sussistono (allegati 3 e 4);

che l'esecuzione di una perizia non costituisce nemmeno una grave violazione della libertà personale e può essere ordina­ta, dandosi il caso, anche contro la volontà del peritando (DTF 124 I 40 consid. 2c e 48 consid. 5; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a edizione, pag. 353, n. 903a; Riemer, Grundriss des Vormundschafts­rechts, 2a edizione, § 4 n. 11);

che, ciò posto, l'appello dovrebbe essere respinto nel merito quand'anche fosse proponibile;

che di per sé gli oneri del giudizio odierno andrebbero a carico dell'interessata (art. 148 cpv. 1 CPC);

che, data la particolarità della fattispecie, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di spese;

che non è il caso di assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale, la quale non si è vista notificare il ricorso e non ha sopportato costi presumibili;

in applicazione dell'art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la “decisio­ne” impugnata è confermata.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione:

– avv. __________ __________ __________, __________; – Commissione tutoria regionale __________, __________.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

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Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the order commissioning an expert opinion is admissible.

Extrahierter Entscheid

To the extent the appeal was directed against the expert-opinion order, it was not admissible because such an order is an interlocutory procedural measure and not appealable as a civil-court ordinance.

Extrahierte Begründung

The court held that proof-taking by expert opinion follows civil-procedure analogies and that an order commissioning an expert opinion is, by its nature, an unappealable procedural ordinance.

Kernrechtsfrage

Whether the order for an expert opinion should be overturned on the merits.

Extrahierter Entscheid

Even if admissible, the appeal would fail because serious doubts about the person's mental condition justified the expert opinion, which could be ordered even against her will.

Extrahierte Begründung

Under Art. 374(2) CC, an interdiction for mental illness or weakness requires expert input; the authority may order such an opinion as soon as serious doubts arise, and the measure does not amount to a grave violation of personal liberty.

Kernrechtsfrage

Costs and party compensation

Extrahierter Entscheid

No court fees or expenses were charged, and no compensation was awarded to the guardianship commission because it had not been served and had incurred no presumable costs.

Extrahierte Begründung

Although costs would normally follow the losing party, the particular circumstances justified waiving fees and denying costs compensation.

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