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Numero d'incarto:
11.2003.14
Data decisione, Autorità:
10.02.2003, ICCA
Incarto n.
11.2003.14
Lugano
10 febbraio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa _.__.
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 6 maggio 2002 da
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________. __________ __________, __________
(già patrocinato dall'avv. __________ __________.
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta
l'appellazione del 3 febbraio 2003 presentata da __________ __________ contro
la sentenza emessa il 15 gennaio 2003 in luogo e vece del Pretore dal
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________ __________ (1932) e __________ __________ (1933)
si sono sposati a __________ il __________ 1965 e dal matrimonio sono nati
__________ e __________, oggi maggiorenni;
che il 6
maggio 2002 __________ __________ si è rivolta al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per
ottenere, già in via cautelare, l'autorizzazione a vivere separata e l'assegnazione
dell'appartamento in via __________ __________ __________a __________ con il
permesso di cambiare il cilindro della serratura;
che alla
discussione del 3 luglio 2002 l'istante ha confermato le sue richieste, alle
quali __________ __________ si è opposto;
che con
decreto cautelare del 4 luglio 2002 emanato senza contraddittorio il Segretario
assessore ha assegnato all'istante il citato appartamento;
che
all'udienza del 25 settembre 2002, indetta per “incombenti”, il Segretario assessore,
preso atto della disponibilità manifestata dal convenuto, il quale dichiarava
di riconoscere l'uso dell'appartamento alla moglie a condizione di trovare un
accordo sulla ripartizione della mobilia domestica, ha sospeso il procedimento;
che in
una “memoria istruttoria con domanda riconvenzionale” del 25 settembre 2002
__________ __________ ha chiesto di “validare l'attribuzione dell'appartamento
di __________ all'attrice”, ma ha rivendicato l'assegnazione dei suoi beni
personali, la metà dei beni mobili di arredo (o del loro valore venale), il rimborso
o la metà della cauzione versata all'amministrazione, un'indennità per la
locazione di un altro appartamento e la riconsegna di preziosi detenuti dalla
moglie;
che
all'udienza del 14 gennaio 2003 l'istante, preso atto dell'acquiescenza del
marito sulle sue proprie domande, si è opposta alle richieste di lui,
definendole irrite e infondate;
che,
statuendo il 15 gennaio 2003 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore
ha stralciato l'intera procedura dai ruoli per acquiescenza, autorizzando le
parti a vivere separate e attribuendo il noto appartamento alla moglie;
che le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico del
convenuto, tenuto a rifondere all'istante fr. 800.– per ripetibili;
che
contro tale giudizio __________ __________ è insorto con un appello del 3
febbraio 2003 nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo,
l'assegnazione dei quadri “di cui si discute” e di ordinare alla moglie di
riconsegnarglieli;
che
l'appello non è stato notificato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che l'appellabilità di un decreto di stralcio, data per principio
solo in materia di spese e ripetibili (Rep. 1985 pag. 145 in fondo), è lecita
eccezionalmente anche per contestare l'esistenza del motivo di stralcio
(transazione, ritiro dell'azione, acquiescenza, sopravvenuta carenza d'oggetto,
mancanza di interesse giuridico: Rep. 1999 pag. 247 consid. 1), ma non i motivi
che hanno condotto alla fine del processo senza sentenza (censurabili solo
mediante restituzione in intero: art. 352 cpv. 3 CPC);
che
nell'appello il convenuto chiede di accogliere una domanda da lui formulata con
“memoria istruttoria con domanda riconvenzionale” del 25 settembre 2002;
che il
primo giudice ha ritenuto tali richieste improponibili (non essendo state presentate
contestualmente alla risposta), insufficientemente determinate, non urgenti e
anche infondate poiché attinenti al regime matrimoniale e quindi estranee alla
competenza del giudice delle misure di protezione dell'unione coniugale;
che ci si
può domandare anzitutto se l'appello, formulato contro i motivi a sostegno
della decisione, sia ricevibile;
che,
comunque sia, le presunte inadempienze del precedente patrocinatore, addotte
dall'appellante per giustificare l'irrituale presentazione della domanda
riconvenzionale, non bastano per sanare l'inammissibilità dell'atto
processuale;
che
l'appellante contesta inoltre di avere avanzato rivendicazioni generiche,
sottolineando di avere indicato i suoi quadri nel dettaglio in un documento da
lui prodotto il 21 agosto 2003 (recte: 2002);
che, così
argomentando, tuttavia, egli non spiega perché le motivazioni cumulative
addotte dal Segretario assessore sarebbero criticabili, sicché la censura
risulta irricevibile per insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC con rinvio al cpv. 5).
che nelle
circostanze descritte l'appello si rivela destinato all'insuccesso;
che
l'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la domanda di effetto
sospensivo contenuta nel ricorso;
che gli
oneri processuali, volutamente ridotti per tenere conto del caso specifico,
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non
si assegnano ripetibili alla controparte, cui l'appello non è stato intimato e
non ha quindi causato spese presumibili;
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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