AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2003.132
Data decisione, Autorità:
15.10.2003, ICCA
Incarto no
11.2003.132
Lugano
15 ottobre
2003
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. .__.__
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Riviera promossa
con istanza del 6 novembre 2002 da
(patrocinata dall' __________ __________)
contro
(patrocinato __________ __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 22 settembre 2003 presentato da __________
__________ contro la sentenza emessa il
10 settembre 2003 dal
Pretore del Distretto di Riviera;
-
Se dev'essere accolta
la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1958) e
__________ __________ (1967) si sono sposati a __________ il __________
__________ 1988. Dal matrimonio sono nati i figli __________
(____________________1990) e __________ (____________________1994). Il marito,
al beneficio di una rendita d'invalidità, non svolge attività lavorativa. La
moglie lavora come donna delle pulizie a tempo parziale per il Comune di
__________. I coniugi si sono separati di fatto nell'ottobre del 2002, quando,
trovato un subentrante per l'abitazione coniugale e locati due altri
appartamenti, sempre a __________, la moglie e i figli sono andati a vivere per
conto loro.
B. Il 6 novembre 2002 __________ __________ si è rivolta al Pretore del
Distretto di Riviera con un'istanza di misure a protezione dell'unione
coniugale, per ottenere – già in via provvisionale – l'autorizzazione a vivere
separata, l'affidamento dei figli e un contributo alimentare di fr. 3000.–
mensili complessivi per sé e i ragazzi, assegni familiari compresi. Alla
discussione del 5 dicembre 2002 i coniugi hanno concordato un assetto
provvisorio che prevedeva l'affidamento di __________ al padre e di __________
alla madre (riservato il diritto di visita del coniuge non affidatario), un
contributo alimentare per la moglie e il figlio di fr. 1700.– mensili
complessivi e l'attribuzione dell'autovettura alla moglie. Ciò posto, ai fini
del giudizio __________ __________ si è confermata nella propria istanza,
mentre il marito, assecondata la richiesta di autorizzazione a vivere separati
e l'affidamento di __________ all'istante, ha chiesto l'affidamento di
__________, dichiarandosi disposto a corrispondere per il figlio un contributo
alimentare di fr. 1110.– mensili, ha sollecitato la regolamentazione del
diritto di visita e ha rivendicato l'automo-bile in uso.
C. Chiusa
l'istruttoria, nel suo memoriale conclusivo del 5 giugno 2003 __________
__________ ha chiesto una volta ancora l'autorizzazione a vivere separata e
l'affidamento del figlio __________, ha approvato l'affidamento di __________
al padre e ha postulato un contributo alimentare di fr. 800.– mensili per sé,
oltre a un contributo di fr. 1200.– mensili per __________ (compreso l'assegno
familiare), così come l'attribuzione dell'automobile. Nel proprio memoriale del
14
maggio 2003 __________ __________ ha aderito alla richiesta di vita separata e
all'attribuzione di __________ alla madre, ma ha sollecitato una disciplina del
diritto di visita, ha rifiutato qualsiasi contributo alimentare alla moglie, ha
offerto un contributo di fr. 755.40 mensili per __________, ha rivendicato l'automobile
in uso e si è riservato di far valere una pretesa imprecisata in liquidazione
del regime dei beni. Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
D. Con
sentenza del 10 settembre 2003 il Pretore ha autorizzato la sospensione della
comunione domestica, ha affidato __________ al padre e __________ alla madre,
ha disciplinato il diritto di visita di entrambi i genitori, ha posto a carico
di __________ __________ un contributo alimentare dal dicembre 2002 di fr.
800.– mensili per la moglie e di fr. 870.– mensili per __________, assegnando
in uso l'automobile alla moglie. La tassa di giustizia di fr. 120.– e le spese
di fr. 380.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà
ciascuno. Con ordinanza dello stesso 10 settembre 2002 il Pretore ha ammesso
entrambi i coniugi al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 22
settembre 2003, chiedendo – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di
riformare il giudizio impugnato nel senso di ridurre il contributo alimentare
per il figlio a
fr.
564.– mensili, riservata una diminuzione del contributo alimentare per la
moglie “a seconda delle risultanze relative al guadagno attuale” di lei, e di
non assegnare l'uso della vettura a nessun coniuge. L'appello non è stato
oggetto di intimazione.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della
comunione domestica, a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i
contributi pecuniari dell'uno in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), emana le
misure riguardanti l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2) e
adotta i provvedimenti necessari per i figli minorenni secondo le disposizioni
sugli effetti della filiazione (cpv. 3). Il criterio per la definizione dei
“contributi pecuniari” fra coniugi è disciplinato dal diritto federale e riprende
quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC inerente alle cause di stato.
L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto dell'eccedenza
– di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno dei
coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 II 302 consid. 5b, 123 III 1; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I,
2ª edizione, n. 4 ad art. 176;
Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad
art. 176 CC). In caso di ammanco, il debitore del contributo ha diritto di
conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 127 III 70 consid.
2c con rinvii).
Quanto
al fabbisogno dei coniugi, esso si determina in base al minimo esistenziale del
diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti della famiglia, in
particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche, come
pure gli oneri fiscali. Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito invece,
per prassi costante di questa Camera, in base alle raccomandazioni pubblicate
dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton
Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del principio inquisitorio illimitato
che governa il diritto di filiazione (DTF 127 III 72 consid. 3).
- In
questa sede rimangono litigiosi i contributi di mantenimento per la moglie e il
figlio __________, come pure l'attribuzione in uso dell'automobile.
a) Il Pretore ha
accertato le entrate del marito in fr. 5087.40 mensili, costituiti dalla
pensione FFS e dalla rendita AI, e il relativo fabbisogno minimo in fr. 2271.–
(recte: fr. 2281.–: minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione
fr. 801.–, premio della cassa malati fr. 190.–, assicurazione dell'economia domestica
fr. 28.–, della tassa raccolta rifiuti
fr. 12.–).
L'appellante sostiene che il proprio reddito ammonta a fr. 4774.75 mensili. Se
non che, gli introiti accertati dal primo giudice sono quelli risultanti dagli
atti e ammessi dal convenuto nel memoriale conclusivo (act. XXV, pag. 3 in
alto). Certo, quest'ultimo fa valere nell'appello che la diminuzione del
reddito risulta da un estratto del proprio conto corrente postale al 30 giugno
2003 (act. XXVI). A prescindere dal fatto però che tale documento è stato
prodotto solo dopo il memoriale conclusivo, senza che l'interessato abbia
preteso alcuna diminuzione delle entrate e senza nemmeno che la controparte
abbia avuto modo di esprimersi al riguardo, l'estratto in questione non è
sufficiente per rendere verosimile quanto l'appellante afferma. Che nel giugno
del 2003 egli abbia ricevuto dalla cassa pensione e dall'AI solo fr. 3074.55
(già dedotta la somma di fr. 1700.– spettante a moglie e figlio) ancora non
significa, in effetti, che il suo reddito sia diminuito a fr. 4774.75 (recte:
fr. 4774.55) mensili. Al proposito l'appello manca finanche di serietà.
b) L'appellante
asserisce che il proprio fabbisogno minimo è di fr. 2677.– mensili in luogo dei
fr. 2271.– calcolati dal Pretore. Per giungere a tale risultato egli include
tuttavia nella somma l'intero canone di locazione, compresa la quota che
rientra invece nel fabbisogno in denaro della figlia __________. Quanto al non
meglio precisato “aiuto domestico” (fr. 100.– mensili), esso non risulta lontanamente
reso verosimile. Ora, già togliendo questi due importi, il fabbisogno minimo
calcolato dallo stesso appellante ammonterebbe a fr. 2242.– mensili, meno di
quanto accertato dal primo giudice. Anche su questo punto l'appello denota
perciò tutta la sua inconsistenza.
c) Il
Pretore ha stabilito il reddito della moglie in fr. 506.80 mensili e il di lei
fabbisogno minimo in fr. 2485.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr.
1250.–, locazione fr. 745.–, spese accessorie fr. 200.–, premio della cassa
malati fr. 190.–, spese d'automobile fr. 100.–). Secondo l'appellante tale fabbisogno
minimo va ridotto a fr. 1993.20 mensili (memoriale, pag. 7 in alto), dovendosi dedurre
da quello calcolato dal Pretore l'importo di fr. 100.– per le spese dell'auto,
l'interessata abitando e lavorando a Claro. Una simile motivazione non basta
manifestamente, però, a giustificare la cifra prospettata dall'appellante.
Quanto all'indennità di fr. 100.– per l'uso dell'automobile, l'esito del
giudizio non muta – come si vedrà in appresso – nemmeno riconducendo il
fabbisogno minimo dell'interessata a fr. 2385.– mensili.
d) Quanto
al fabbisogno in denaro dei figli, il Pretore l'ha stimato in base alle note
raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale
del Canton Zurigo (edizione 2003), fissandolo per __________ in fr. 1755.– e
per __________ in fr. 1331.– mensili (sentenza, consid. 4.5). In realtà __________
ha compiuto 13 anni il __________ __________ 2003. Prima di allora essa
rientrava ancora nella fascia d'età che le citate raccomandazioni prevedono dai
7 ai 12 anni, il cui fabbisogno ammonta a fr. 1820.– compresi fr. 435.– per
cura e educazione. Il padre affidatario prestando cura e educazione in natura
(egli non esercita alcuna attività lavorativa), fino al 21 giugno 2003 il
fabbisogno in denaro della ragazza ammontava a fr. 1385.– mensili. Dal 22
giugno 2003 tale fabbisogno è aumentato a fr. 1670.– mensili (fascia d'età dai
13 ai 18 anni). Nel caso di __________ la situazione è diversa, poiché la madre
affidataria lavora approssimativamente al 20% (29 ore mensili: distinta nel
doc. F). Essa può fornire, di conseguenza, solo l'80% della cura e dell'educazione
in natura. Dal dicembre 2002 il fabbisogno in denaro del figlio ascende perciò
a fr. 1472.– mensili (fr. 1820.– ./. l'80% di fr. 435.–).
- Ricordato che nella fattispecie la decorrenza dei contributi alimentari
(1° dicembre 2002) non è litigiosa, nelle condizioni descritte il quadro delle
entrate e delle uscite familiari si presenta come segue:
Periodo
dal 1° dicembre 2002 al 21 giugno 2003 (13 anni di __________)
reddito del
marito fr. 5087.40
reddito
della moglie fr.
506.80
fr. 5594.20 mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2281.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2385.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1385.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1472.—
fr. 7523.— mensili.
Dandosi
ammanco (il reddito coniugale è insufficiente per coprire il fabbisogno familiare),
tutti i contributi vanno decurtati in proporzione, l'uno non essendo
prioritario rispetto all'altro (I CCA, sentenza inc.
..__________ del 7 ottobre 2002, consid. 10; v. anche
sentenza del Tribunale federale ./__________ del 27 giugno
2002, consid. 3.2.2 con rimandi), l'obbligato avendo il diritto di conservare
l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (sopra, consid. 1). Ne risulta
quanto segue:
somma mensile a disposizione del marito:
fr.
5087.40 (reddito proprio) ./. fr. 2281.– (fabbisogno minimo) = fr. 2806.40
scoperto
mensile di moglie e figli:
fr.
1878.80 (reddito proprio ./. fabbisogno minimo) + fr. 1385.– () + fr.
1472.– () = fr. 4735.20
contributo
alimentare che spetterebbe alla moglie:
fr.
1878.80 x (2806.40 : 4735.20) = fr. 1113.50 mensili.
La
moglie avendo limitato le sue pretese a fr. 800.– mensili, la differenza va
proporzionalmente a beneficio dei figli, con il risultato in appresso:
contributo per __________:
fr. 1385.– x
(2006.40 : 2857.–) = fr. 972.65 mensili
contributo
per __________:
fr. 1472.– x
(2006.40 : 2857.–) = fr. 1033.75 mensili.
Periodo dal 22 giugno 2003 in poi
reddito del
marito fr. 5087.40
reddito
della moglie fr.
506.80
fr. 5594.20 mensili
fabbisogno
minimo del marito fr. 2281.—
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2385.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1670.—
fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1472.—
fr. 7808.— mensili.
somma mensile a disposizione del marito:
fr.
5087.40 (reddito proprio) ./. fr. 2281.– (fabbisogno minimo) = fr. 2806.40
scoperto
mensile di moglie e figli:
fr.
1878.80 (reddito proprio ./. fabbisogno minimo) + fr. 1670.– () + fr.
1472.– () = fr. 5020.80
contributo
alimentare che spetterebbe alla moglie:
fr.
1878.80 x (2806.40 : 5020.80) = fr. 1050.15 mensili.
La
moglie avendo limitato le sue pretese a fr. 800.– mensili, la differenza va
proporzionalmente a beneficio dei figli, con il risultato in appresso:
contributo per __________:
fr. 1670.– x
(2006.40 : 3142.–) = fr. 1066.40 mensili
contributo
per __________:
fr. 1472.– x
(2006.40 : 3142.–) = fr. 940.– mensili.
-
Se ne conclude che i contributi alimentari stabiliti dal Pretore riescono
addirittura favorevoli all'appellante. Quanto all'attribuzione dell'automobile
in dotazione alla famiglia, non si può semplicemente abbandonarla a sé stessa,
senza che nessuno ne possa disporre, solo perché “né il marito né la moglie ne
hanno bisogno” (appello, pag. 8). Il Pretore l'ha data in uso alla moglie, che
ha modo di usarla a scopo professionale – sia pure nel Comune di residenza – e
per cercare un lavoro suscettibile di migliorare il suo grado d'occupazione
(sentenza, pag. 10 in alto). È una decisione ragionevole, che non presta
lontanamente il fianco alla critica.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non è il caso di attribuire ripetibili alla controparte, cui l'appello non è
stato intimato e non ha quindi causato spese presumibili. La richiesta di
assistenza giudiziaria formulata dall'appellante non può essere accolta.
Quand'anche l'interessato versi in gravi ristrettezze finanziarie, per vero,
l'appello non solo mancava in partenza di qualsiasi probabilità di successo
(art. 14 Lag), ma risultava introdotto con leggerezza sin dall'inizio.
Per questi motivi,
in applicazione
dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese la
tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
-
La
domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è
respinta.
-
Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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