AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2003.121
Data decisione, Autorità:
03.05.2004, ICCA
Incarto n.
11.2003.121
Lugano
3 maggio 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2002.647
(protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza del 18 settembre 2002 da
AP0 ,
(patrocinata dall' PA0)
contro
AO0
(patrocinato dall' PA0);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 16 settembre 2003 presentato da AP0 contro la sentenza emessa il
5 settembre 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. AO0 (1961) e AP0 (1961), divorziati, hanno contratto matrimonio a
__________ il 10 gennaio 1996. A quel momento il marito era già padre di
____________________ (1986), affidato alla prima moglie, mentre la sposa era
madre di A__________ (1989), nato da una precedente unione. Dal nuovo matrimonio
non sono nati figli. Il marito è venditore di automobili per __________,
__________. La moglie lavora alle dipendenze dell'Ospedale regionale di
__________, sede di , quale aiuto infermiera all'80%. A,
che è sempre vissuto nella nuova comunione domestica, frequenta la scuola media
all'Istituto __________ di __________. I coniugi si sono separati di fatto nel
settembre del 2002, quando il marito ha lasciato l'abitazione coniugale di
__________ per andare a vivere ad __________ con un'altra donna.
B. Il
18 settembre 2002 AP0 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
6, con un'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale per ottenere –
già in via cautelare – l'autorizzazione a vivere separata, l'attribuzione
dell'appartamento coniugale, l'assegnazione di una Ford “Focus”, il pagamento
di metà di una fattura per servizi della telefonia mobile, un contributo
alimentare per sé di fr. 1730.– mensili e una provvigione ad litem di
fr. 3000.– o, subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Con
decreto cautelare del 20 settembre 2002, emesso senza contraddittorio, il Pretore
ha fissato il contributo di mantenimento per la moglie in fr. 1300.– mensili.
C. All'udienza
del 22 ottobre 2002, indetta per la discussione dell'istanza, AO0 ha aderito
alla richiesta di vita separata, come pure all'assegnazione dell'appartamento coniugale
e dell'autovettura alla moglie, oltre che al pagamento della metà della citata
fattura, ma si è opposto al versamento di un contributo alimentare e alla
provvigione ad litem. Esperita l'istruttoria, al dibattimento finale del
10 giugno 2003 le parti hanno confermato le rispettive posizioni.
D. Statuendo
il 5 settembre 2003 dopo avere stralciato dai ruoli la procedura cautelare, il
Pretore ha autorizzato i coniugi a sospendere la comunione domestica, ha assegnato
l'appartamento coniugale e l'automobile alla moglie, ha fissato il contributo
per lei in fr. 520.– mensili dall'ottobre del 2002 e ha posto metà della
fattura per servizi di telefonia a carico del marito. Le richieste di
provvigione ad litem e di assistenza giudiziaria sono state respinte.
Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state addebitate alle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro
la sentenza appena citata AP0 è insorta con un appello del 16 settembre 2002
nel quale chiede che il contributo alimentare sia aumentato a fr. 1300.–
mensili dal 20 settembre 2002. Nelle sue osservazioni del 14 ottobre 2003 AO0
propone di respingere l'appello e di confermare il giudizio impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC)
sono emanate con la procedura sommaria contenziosa di camera di consiglio (art.
4 n. 5 LAC e art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 5 LAC), in esito alla quale
il Pretore statuisce con “sentenza” (art. 368 cpv. 2 CPC). L'esame dei fatti è
limitato alla verosimiglianza (Rep. 1991 pag. 432 consid. 4a). Tempestivo,
sotto questo profilo l'appello è dunque ricevibile.
-
L'art.
176 CC prevede che, ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica,
a istanza di uno dei coniugi il giudice stabilisce i contributi pecuniari dell'uno
in favore dell'altro (cpv. 1 n. 1), adottando le misure riguardanti
l'abitazione e le suppellettili domestiche (cpv. 1 n. 2). Il criterio per la
definizione dei “contributi pecuniari” fra i coniugi è disciplinato dal diritto
federale e riprende quello provvisionale dell'art. 137 cpv. 2 CC inerente alle
cause di stato. L'ammontare dei contributi si calcola quindi in base al riparto
dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito familiare il
fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF 121 III 302 consid. 5b, 123
III 1; Hausheer/ Reusser/Geiser in:
Berner Kommentar, edizione 1999, n. 26 ad art. 176 CC; Schwander in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione,
n. 4 ad art. 176). Quanto al fabbisogno dei coniugi, esso è determinato in base
al minimo esistenziale del diritto esecutivo, cui vanno aggiunte le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche, come pure gli oneri fiscali.
-
Litigioso
rimane in concreto il contributo di mantenimento per la moglie. A tal fine il
Pretore ha accertato il reddito netto del marito in fr. 4415.– mensili, per
rapporto a un fabbisogno minimo di fr. 2600.– (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 700.–, premio della cassa malati fr.
230.40, onere fiscale fr. 265.–, contributo alimentare per il figlio
M__________ fr. 300.–). Quanto al reddito della moglie, egli l'ha calcolato in
fr. 3585.– mensili a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 2810.– (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione e spese accessorie fr.
1025.–, assicurazione economia domestica e responsabilità civile fr. 29.35,
premio della cassa malati fr. 253.50, onere fiscale stimato fr. 250.–). Su tale
base il primo giudice ha fissato il contributo alimentare per la moglie in fr.
520.– mensili (fabbisogno minimo di fr. 2810.–, più la mezza eccedenza di fr.
1295.–, meno il reddito proprio di fr. 3585.–). Quanto alla decorrenza del
contributo, il Pretore l'ha fissata dall'ottobre del 2002, per il mese
precedente il marito avendo già fatto fronte a diverse spese familiari.
-
Per
quanto riguarda il contributo alimentare, il Pretore non ha inserito nel
fabbisogno dell'istante il contributo in favore del figlio A__________, né ha
riconosciuto la retta dell'Istituto __________ frequentato da quest'ultimo,
potendo la madre – a suo avviso – chiedere un aiuto finanziario al padre
naturale. L'appellante censura tale conclusione, sostenendo che nel suo
fabbisogno minimo va inserito quello del figlio, il quale viveva nell'economia
domestica comune. Chiede pertanto di includere nel proprio fabbisogno minimo
fr. 479.– mensili, corrispondenti all'importo di fr. 1920.– previsto dalle
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo per un ragazzo dell'età di A__________, dedotti
fr. 600.– (versati dal padre), fr. 200.– (“altri costi”, secondo le note raccomandazioni),
fr. 300.– (partecipazione alla cure e all'educazione, prestate parzialmente in
natura) e fr. 340.– (costo dell'alloggio, già compreso nel fabbisogno della
madre). L'appellante chiede inoltre di riconoscere la retta dell'Istituto
__________ (fr. 760.– mensili), che il figlio deve frequentare per esigenze
personali e educative.
-
I
coniugi si devono vicendevolmente adeguata assistenza nell'adempimento dell'obbligo
verso i figli nati prima del matrimonio (art. 278 cpv. 2 CC). Tale norma
concreta il dovere generale di assistenza sgorgante dall'art. 159 cpv. 3 CC e
sussiste nella misura in cui, a causa del matrimonio, il genitore biologico –
nella fattispecie l'appellante – non possa dedicarsi al mantenimento del figlio
come potrebbe fare, invece, se non fosse sposato (DTF 127 III 68; Breitschmid in: Basler Kommentar, ZGB
I, 2ª edizione, n. 4 e 6 ad art. 278 CC; Rep. 1994 pag. 302). Nel
caso in cui il figlio sia della moglie, in particolare, il patrigno adempie il
suo dovere di assistenza verso la moglie esonerando la medesima – nella misura
del necessario – dalla cura dell'economia domestica, in modo ch'essa possa
procurarsi il necessario per il sostentamento del figlio, oppure versando alla
moglie il guadagno che essa conseguirebbe se fosse adeguatamente sgravata dalle
mansioni di casa (Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, 5ª edizione, n. 20.14, pag. 145).
-
Nel
caso specifico il convenuto ha sempre assolto il proprio dovere di assistenza
verso la moglie, come patrigno, lasciando che durante la vita in comune la
consorte devolvesse parte del proprio guadagno al mantenimento del figlio.
Certo, essa sussidiava A__________ anche grazie anche al contributo alimentare
ricevuto dal padre naturale (interrogatorio formale del 9 gennaio 2003,
risposta n. 7), il quale contribuisce al mantenimento del figlio con fr. 600.–
mensili (v. anche doc. F, pag. 2 n. 2.1 della convenzione omologata). Il
convenuto provvedeva però a coprire l'ammanco (DTF 120 II 288 consid. 2b; Hegnauer, op. cit. n. 20.10 pag. 124).
Non v'è motivo, tanto meno in costanza di matrimonio, perché tale stato di cose
debba essere modificato (Hasenböhler
in: Basler Kommentar, op. cit., n. 17 ad art. 163 CC).
-
Per quel che riguarda il fabbisogno in denaro di A__________,
l'edizione 2003 delle note raccomandazioni (in: www:ajb.zh.ch) prevede per un
ragazzo dai 13 ai 18 anni un fabbisogno medio in denaro di fr. 1980.– mensili.
Dedotto quanto l'appellante stessa propone di detrarre (costo effettivo
dell'alloggio di fr. 340.– già compreso nel fabbisogno di lei, “altri costi”
ridotti di fr. 200.–, posta per cura e educazione ricondotta a fr. 300.–) e del
contributo alimentare versato dal padre biologico (fr. 600.– mensili), l'importo
di fr. 479.– mensili da lei rivendicato dall'interessata appare legittimo.
Quanto alla retta dell'Istituto __________, essa rientra senz'altro nel fabbisogno
del figlio (Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea
2000, n. 15 ad art. 285 CC). L'iscrizione a tale scuola è dovuta a problemi del
ragazzo (interrogatorio formale del convenuto del 9 gennaio 2003, risposta n.
- e non v'è motivo perché in costanza di matrimonio la situazione vada
modificata. Il convenuto del resto, oltre a finanziare le attività sportive di
A__________, ha sempre provveduto a pagare la retta dell'Istituto per cinque
anni (interrogatorio formale del 9 gennaio 2003, risposta n. 7). È vero
che incomberebbe prioritariamente al padre del ragazzo finanziare con un contributo
idoneo tale spesa, ma questi ha già aumentato il suo contributo mensile di €
100.00 (interrogatorio formale del 9 gennaio 2003, risposta n. 10) e non pare
in grado di contribuire maggiormente. Ciò posto, a ragione l'appellante chiede
di inserire 760.– mensili (doc. D) nel suo fabbisogno minimo. In definitiva, il
fabbisogno minimo di lei ammonta pertanto a fr. 4049.– mensili.
-
Quanto
alle necessità del marito, l'appellante chiede di ridurre il fabbisogno minimo
di lui a fr. 2292.40 mensili. Sostiene che nella misura in cui convive con
un'altra donna, egli non dev'essere ritenuto una persona sola per il calcolo
del minimo esistenziale del diritto esecutivo, sicché nel suo fabbisogno vanno
ammessi soltanto fr. 775.– mensili, corrispondenti alla metà del minimo esistenziale
del diritto esecutivo previsto per due persone che vivono in comunione
domestica. La censura è priva di fondamento. Secondo giurisprudenza invalsa,
analogamente a quanto avviene per le spese di alloggio, questa Camera riconosce
a ogni coniuge il fabbisogno minimo che gli andrebbe riconosciuto se vivesse da
sé solo, indipendentemente da un'eventuale coabitazione dalla quale non è
tenuto a trarre vantaggi né svantaggi (da ultimo: sentenza inc. 11.1999.126 del
13 agosto 2003, consid. 5a e 10a; v. anche Fam.Pra.1/2000 pag. 135). Al
riguardo il giudizio del Pretore è assolutamente corretto.
-
Ciò
posto, il quadro delle entrate e delle uscite coniugali si presenta come segue:
reddito del marito (non contestato) fr.
4415.—
reddito
della moglie (non contestato) fr. 3585.—
fr.
8000.— mensili
fabbisogno
minimo del marito (invariato ) fr. 2600.—
fabbisogno
minimo della moglie (sopra, consid. 5):
–
fabbisogno proprio fr. 2810.–
–
contributo al figlio A__________ fr. 1239.– fr. 4
049.—
fabbisogno
familiare fr. 6 649.—
mensili
eccedenza fr.
1351.— mensili
metà
eccedenza fr.
675.50 mensili
contributo
per la moglie:
fr.
4049.– + fr. 675.50 ./. fr. 3585.– = fr.
1139.50 mensili.
L'appello
deve essere accolto entro questi limiti.
-
L'appellante
chiede di far decorrere il contributo alimentare in suo favore dal 20 settembre
2002, data dell'istanza. Ora, i contributi pecuniari dell'art. 176 cpv. 1 n. 1
CC possono essere chiesti “per il futuro e per l'anno precedente l'istanza”
(art. 173 cpv. 3 CC;
Hausheer/Reusser/Geiser, in: Berner
Kommentar, edizione 1999, n. 28 ad art. 176 CC). Prima di fissare contributi
retroattivi, tuttavia, il giudice verifica che il coniuge debitore non abbia
già adempiuto l'obbligo. In concreto il Pretore ha condannato il marito a
versare il noto contributo dall'ottobre del 2002, tenendo conto del fatto che
per il mese precedente egli aveva ancora assunto varie spese familiari.
L'appellante non si confronta con tale argomentazione, di modo che su questo
punto l'appello appare d'acchito irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f. CPC con
rinvio al cpv. 5). Del resto, come risulta dagli atti, con ordine di pagamento
del 6 settembre 2002 il convenuto aveva pagato il leasing dell'automobile in
uso alla moglie, la retta scolastica per A__________, due fatture telefoniche
intestate alla moglie, il canone di locazione dell'appartamento coniugale e un
premio assicurativo (doc. 1). In simili circostanze il giudizio del Pretore va
esente da critiche.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 148 cpv. 2
CPC). L'appellante ottiene un aumento del contributo alimentare, ma non nella
misura richiesta. Appare equo pertanto porre a suo carico un quinto dei costi
del processo, mentre il resto va a carico del convenuto, che verserà all'appellante
un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Il pronunciato attuale impone
inoltre una modifica del dispositivo sulle spese di primo grado che, viste le
richieste di giudizio, si giustifica di porre per un terzo a carico
dell'istante e per il resto a carico del convenuto. Quanto alle ripetibili di
primo grado, l'appellante rivendica bensì una congrua indennità, ma non
quantifica la pretesa. Come la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire,
però, in caso di contestazioni pecuniarie essa non può limitarsi a richieste
indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b,
1985 pag. 95 consid. 1; analogamente, sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OG). Ciò
vale pure in materia di ripetibili, quand'anche il Pretore le compensi
(riferimenti in: Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 11 ad art. 309). Del tutto carente,
su questo punto l'appello si rivela quindi improponibile (art. 309 cpv. 2 lett.
e CPC con richiamo al cpv. 5).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata
è cosi riformata:
-
AO0
è tenuto a versare a AP0, anticipatamente entro il 5 di ogni mese dall'ottobre
del 2002, l'importo di fr. 1139.50 mensili a titolo di contributo di
mantenimento.
La tassa di giustizia di fr. 400.– e le spese sono poste per un terzo a carico
dell'istante e per il resto a carico del convenuto, compensate le ripetibili.
Per
il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
da
anticipare dall'appellante, sono posti a per un quinto a carico dell'appellante
medesima e per il resto a carico di AO0, che rifonderà all'appellante fr.
1200.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione
a:
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster