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Numero d'incarto:
11.2003.10
Data decisione, Autorità:
02.08.2004, ICCA
Incarto n.
11.2003.10
11.2004.28
Lugano
2 agosto 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2000.447
(divisione ereditaria) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, promossa
con istanza del 30 giugno 2000 da
AP1
cui è subentrata il 30 dicembre 2002
C__________ (2000)
(rappresentata dalla
madre __________, __________
e patrocinata dall'avv. RA4)
contro
CC1
(patrocinata da RA1)
S__________
(patrocinata __________, __________) e
F__________
(patrocinato
__________);
giudicando ora sui decreti dell'8 gennaio 2003 e del
19 febbraio 2004 con cui
il Pretore ha tassato le note professionali emanate il 21 novembre 2002
e 25 agosto 2003 dal notaio divisore __________
esaminati
gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 23 gennaio 2003 presentato da CC1 contro il decreto emesso l'8
gennaio 2003 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
-
Se
dev'essere accolto l'appello del 23 gennaio 2003 presentato da S__________
contro il medesimo decreto;
-
Se
dev'essere accolto l'appello del 3 marzo 2004 presentato da CC1 contro il
decreto emesso il 19 febbraio 2004 dal medesimo Pretore;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 20 dicembre 1987 è deceduto B__________ (1910), domiciliato a ,
coniugato, i cui eredi legittimi sono la moglie S (1929) con i tre
figli F__________ (1953), R__________ (1956) e CC1 (1959);
che
R__________ si è rivolto il 30 giugno 2000 al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, perché ordinasse la divisione dell'eredità e designasse un notaio
divisore;
che,
statuendo il 25 settembre 2000, il Pretore ha accolto l'istanza e ha nominato
in qualità di notaio divisore l'avv. __________;
che in
seguito al decesso di R__________, il 30 dicembre 2002, la figlia C__________
(2000), unica erede, è subentrata in causa;
che, nel
frattempo, durante la confezione dell'inventario, il notaio ha inviato al
Pretore due note professionali intermedie del 21 novembre 2002: la prima
“notarile” di complessivi fr. 54
856.60 (fr. 49 250.– di onorario, fr. 1732.– di spese e fr.
3874.60 di IVA) e la seconda “professionale” di complessivi fr. 2843.70 (fr.
2500.– di onorario, fr. 142.80 di spese e fr. 200.90 di IVA);
che con
decreto dell'8 gennaio 2003 il Pretore ha approvato la parcella “notarile”,
mentre ha dichiarato inammissibile la postulata tassazione di quella
“professionale”;
che
contro tale decreto S__________ e CC1 sono insorte con appelli del 23 gennaio
2003 nei quali chiedono, sostanzialmente, la riduzione della parcella tassata
(inc. 11.2003.10);
che in
esito a un'istanza dell'avv. __________ o, con decreto del 31 luglio 2003 il
Pretore ha esonerato il notaio dall'incarico;
che il 25
agosto 2003 il notaio ha trasmesso al Pretore una nota professionale finale di
complessivi fr. 70 110.60 (fr. 5377.– per prestazioni notarili, fr. 59 755.70 per prestazioni
legali e spese, fr. 27.90 di esborsi e fr. 4950.– di IVA);
che con decreto
del 29 febbraio 2004 il Pretore ha approvato la nota così come esposta;
che
contro il decreto appena citato CC1 è insorta con un appello del 3 marzo 2004
per ottenere la riduzione della parcella a fr. 36 701.30 (fr. 5377.– per
prestazioni notarili, fr. 27 000.– per prestazioni legali, fr. 1732 di spese, oltre l'IVA) o, in
subordine, l'annullamento della tassazione e il rinvio degli atti al Pretore
per nuovo giudizio;
che con
ordinanza del 29 marzo 2004 il giudice delegato di questa Camera ha sospeso la
causa;
che il 21
aprile e il 9 luglio 2004 CC1 ha comunicato di ritirare i propri appelli (inc.
11.2004.28, rispettivamente inc. 11.2003.10)
che il 23
luglio 2004 anche S__________ ha fatto altrettanto (inc. 11.2003.10);
e considerando
in diritto: che
la desistenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (art.
352 cpv. 1 CPC);
che il
giudice ne dà atto e stralcia la causa dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC);
che in
caso di desistenza, come in caso di transazione o di acquiescenza, la tassa di
giustizia, le spese e le ripetibili sono fissate e suddivise a richiesta di
parte dal giudice adito (art. 151 CPC);
che, per
principio, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da
una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere
alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);
che nella
fattispecie non v'è motivo per scostarsi da tale regola, fermo restando che le
tasse di giustizia vanno adeguatamente ridotte, le cause in appello terminando
senza sentenza (art. 21 LTG);
che non
si assegnano ripetibili alle controparti, nessuna delle quali ha presentato
osservazioni agli appelli;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro degli appelli. Le cause sono stralciate dai ruoli per desistenza.
- Gli oneri
degli appelli presentati da CC1, consistenti in:
a)
tassa di giustizia unica fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Gli oneri
dell'appello presentato da S__________, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
4 Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
terzi implicati
- PI1
1 rappr. da: RA2
- PI2
2 rappr. da: RA3
- PI3
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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