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Numero d'incarto:
11.2002.77
Data decisione, Autorità:
24.07.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00077
Lugano
24 luglio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.______ (completazione
di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con petizione del 9 ottobre 2001 da
__________ -__________, __________,
con
__________ e __________
__________, __________
(patrocinati dall'avv. __________
__________ __________, __________)
Contro
, __________ ()
(patrocinato dalle avvocate __________ __________, __________ in __________,
e __________ __________, __________);
giudicando
ora sul decreto cautelare del 21 marzo 2002 con cui
il Pretore ha statuito sull'autorità parentale e sui contributi dovuti ai figli;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 21 giugno 2002 presentato da __________ __________
contro il decreto cautelare emesso il 21 marzo 2002 dal Pretore della
giurisdizione di Locarno Campagna;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante
il 1° luglio 2002;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
(1965), cittadino __________, e __________ __________
(1968), cittadina , si sono
sposati a __________ () __________
1999;
che al
momento del matrimonio essi avevano già i figli __________
(nata il __________ 1997) e __________ (nato il __________ 1998);
che i
coniugi si sono separati all'inizio del 2000, quando la moglie ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ per trasferirsi
in __________, dove risiede dal 1°
dicembre 2000 a __________;
che il 31
gennaio 2001 __________ __________ ha promosso azione di divorzio davanti
__________ di __________ in __________;
che il 9
ottobre 2001 __________ __________ __________
con i figli __________ e __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione
di __________ __________ per ottenere l'autorità parentale sui figli medesimi,
riservato il diritto di visita del padre, e un contributo alimentare scalare
per ciascun figlio;
che in
via provvisionale essa ha formulato le medesime richieste, chiedendo un contributo
alimentare di fr. 500.– mensili per ciascun figlio;
che
all'udienza del 15 marzo 2002, indetta per la discussione, gli istanti hanno
ribadito le loro domande, mentre il convenuto – regolarmente citato per
rogatoria – non è comparso;
che con
decreto cautelare del 21 marzo 2002 il Pretore ha attribuito l'autorità parentale
alla madre, riservato il diritto di visita del padre, e ha obbligato
quest'ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 600.– mensili per
ciascun figlio;
che
contro il citato decreto è insorto __________
__________ con un appello (Rechtsmittel)
del 21 giugno 2002, redatto in __________,
in cui conclude per la reiezione dell'istanza;
che
l'appello non è stato oggetto di intimazione;
che, nel
frattempo, con sentenza del 24 gennaio 2002 il tribunale __________ ha pronunciato il divorzio tra i
coniugi;
e considerando
in diritto: che
la richiesta del 1° luglio 2002 intesa all'assegnazione di un breve termine per
completare l'appello non può essere accolta, la completazione dei motivi dopo
la scadenza del termine per appellare essendo inammissibile (Rep. 1968 pag. 70;
v. anche Cocchi/Trezzini, Codice
di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 308);
che ci
può domandare se l'appello, datato 21 giugno 2002 e giunto alla Pretura il 24
giugno successivo, sia tempestivo, dagli atti non evincendosi quando il
giudizio impugnato sia stato notificato per rogatoria al convenuto;
che la
questione può nondimeno rimanere indecisa, l'impugnazione rivelandosi – come si
vedrà in appresso – senza possibilità di buon esito;
che ci si
può parimenti chiedere se l'appello, redatto in tedesco e firmato da un legale
germanico non abilitato al patrocinio nel Cantone Ticino, sia ricevibile;
che il
quesito può nuovamente rimanere irrisolto, non senza ricordare che dal 1° giugno
2002 gli avvocati di uno Stato membro dell'Unione Europea possono esercitare la
rappresentanza, a titolo di prestazione di servizi, di concerto con un avvocato
iscritto nel registro cantonale degli avvocati (art. 21 segg. della legge
federale sulla libera circolazione degli avvocati: RU 2002 pag. 863 segg.);
che a
parere dell'appellante – in estrema sintesi – il Pretore non era competente per
statuire né sull'autorità parentale né sui contributi alimentari, poiché le due
questioni erano già state decise da un tribunale __________
d'intesa con le parti medesime;
che
tuttavia l'appellante, debitamente citato per rogatoria davanti al Pretore, non
è comparso all'udienza del 15 marzo 2002 né ha giustificato la propria assenza,
lasciandosi così precludere dalla lite;
che la
parte preclusa è legittimata ad appellare, ma deve limitarsi a far valere le
proprie ragioni o eccezioni, senza contestare i fatti accertati dal Pretore
sulla base delle prove offerte dalla controparte (Rep. 1982 pag. 108, 1989 pag.
147);
che
nell'appello l'interessato neppure si confronta – in diritto – con le
argomentazioni del Pretore, secondo cui la competenza per statuire
sull'autorità parentale è regolata dalla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre
1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia
di protezione dei minorenni (____________________...__________), il tribunale __________ non essendo stato investito per
altro del problema riguardante i contributi alimentari, mentre l'accordo tra le
parti non costituisce una sentenza;
che il
ricorso potrebbe quindi essere dichiarato d'acchito inammissibile per carenza
di motivazione (art. 309 cpv. 1 lett. f combinato con il cpv. 5 CPC);
che,
trattandosi di figli minorenni, tutto quanto li concerne è retto invero dalla
massima ufficiale e dal principio inquisitorio illimitato, sicché il giudice di
ogni grado non è vincolato alle richieste di giudizio, né alle allegazioni o
alle prove offerte e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa (DTF 122
III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c con rinvio, 118 II 94 consid. 1a;
Rep. 1996 pag. 119 consid. 7 e pag. 125 consid. 8);
che,
tuttavia, tale precetto è inteso alla tutela del pubblico interesse, ovvero a
proteggere il figlio da una condotta processuale manchevole da parte del
rappresentante (Hegnauer,
Grundriss del Kindesrechts, 5a edizione, pag. 104 n. 14.10);
che il
citato principio non esonera invece la parte in causa, in specie se patrocinata
da un legale, dal sostanziare per quanto possibile i fatti a sua conoscenza, né
impone al giudice di rimediare alla più totale insufficienza probatoria (DTF
123 III 329 in fondo; Rep. 1995 pag. 145 consid. 4, 1994 pag. 239 consid. 2b
con riferimenti);
che in
circostanze simili spettava al convenuto far valere tutte le sue argomentazioni
durante la procedura davanti al Pretore;
che,
visto il manifesto disinteresse del convenuto, assente ingiustificato
all'udienza del 15 marzo 2002, nulla impediva al Pretore di statuire in via
provvisionale sull'autorità parentale e sui contributi alimentari per i figli,
sia nell'ambito di un'azione di completazione della sentenza di divorzio sia in
modifica della stessa;
che,
dandosene gli estremi, il convenuto potrà sempre chiedere al primo giudice una
modifica delle misure adottate in via provvisionale;
che nelle
condizioni descritte l'appello dev'essere respinto;
che
l'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria deve pure
essere respinta, al gravame difettando sin dall'inizio il requisito –
cumulativo – della parvenza di buon esito (art. 157 CPC);
che gli
oneri processuali del giudizio odierno, volutamente ridotti per tenere conto
del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che non si
giustifica di assegnare ripetibili alle controparti, cui il ricorso non è stato
notificato e non ha quindi provocato alcun costo;
in applicazione dell'art. 313bis CPC e
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1.
Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato
è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione
a:
–
avv. __________ __________, __________;
–
avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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