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Numero d'incarto:
11.2002.69
Data decisione, Autorità:
21.06.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2002.00069
Lugano
21 giugno
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. /
(revoca dell'interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 6
aprile 2001 da
__________ __________ __________, ora in __________
riguardo al figlio __________ de __________
(__________), __________;
giudicando ora sulla domanda di riesame presentata dall'istante il 10 giugno 2002
con riferimento alla sentenza emessa il 13 maggio 2002 da questa Camera nei
suoi confronti (inc. ..__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolta la
domanda di riesame;
-
Se
dev'essere accolta la domanda di restituzione in intero contro il lasso del termine
per l'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
il 6 aprile 2001 __________ __________ __________
ha chiesto alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele,
la revoca dell'interdizione riguardante il figlio __________
__________ __________i,
pronunciata il 21 dicembre 1998;
che la
Sezione degli enti locali ha assegnato all'istante, il 9 aprile 2001, un
termine di 15 giorni – sotto comminatoria dello stralcio dell'istanza – per
presentare “una concisa esposizione dei fatti con l'indicazione dei mezzi di
prova richiesti”, “una sufficiente motivazione” e “i documenti probatori a sua
disposizione”;
che __________ __________
__________ ha presentato il 26 aprile
2001 un reclamo contro l'assegnazione del termine al Consiglio di Stato, che lo
ha trasmesso il 30 aprile successivo all'autorità di vigilanza;
che
l'autorità di vigilanza, statuendo l'11 maggio 2001, ha dichiarato irricevibile
l'istanza del 6 aprile 2001, senza prelevare spese;
che
contro tale decisione dell'autorità di vigilanza __________
è insorta al Consiglio di Stato con un “ricorso” dell'11 giugno 2001;
che con
risoluzione del 22 agosto 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso
irricevibile per incompetenza, senza riscuotere oneri processuali;
che con
ricorso dell'11 settembre 2001 __________
ha chiesto a questa Camera, previa nomina di un difensore d'ufficio e
concessione del gratuito patrocinio, l'accoglimento della sua istanza e la
revoca dell'interdizione;
che, in
parziale accoglimento dell'appello (”ricorso”), il 13 maggio 2002 questa Camera
ha annullato la decisione emessa l'11 maggio 2001 dall'autorità di vigilanza,
cui ha rinviato gli atti per un complemento di istruttoria e perché statuisse
sulla domanda di assistenza giudiziaria e sulla designazione di un
patrocinatore d'ufficio postulata dall'interessata (inc. ..__________);
che il 10
giugno 2002 __________ __________ __________
ha introdotto a questa Camera un'istanza “di petizione – di riesame (legge e
diritto)”, con la quale chiede il “riesame della sentenza e causa contestata
(legge e diritto)”, la “restituzione in intero del termine di ricorso al __________ (legge e diritto)”, “il ripristino
della legalità di legge e di diritto” e “la nomina di un difensore d'ufficio
(legge e diritto)”;
che in
sostanza la richiedente afferma di rifiutare la sentenza del 13 maggio 2002 e
lamenta un vilipendio della Costituzione cantonale;
che la
domanda in questione non è stata notificata all'autorità di vigilanza;
e considerando
in diritto: che
le sentenze emesse in materia di interdizione dalla Camera civile di appello, ultimo
grado di giurisdizione cantonale, sono suscettibili in sede cantonale solo di revisione
o di interpretazione (art. 333 e 340 CPC);
che una
domanda di revisione o di interpretazione è proponibile, in ogni modo, solo per
i motivi esplicitamente enunciati dagli stessi art. 333 e 340 CPC;
che il
Codice di procedura civile ticinese non prevede, invece, la possibilità di riesaminare
sentenze definitive;
che in
concreto la richiedente chiede il “riesame” della sentenza 13 maggio 2002,
adducendo che questa sarebbe “di comodo e illegale”;
che tale
motivazione esula manifestamente dai titoli di revisione previsti dall'art. 340
CPC, di modo che la domanda di riesame è d'acchito irricevibile;
che le
richieste di “restituzione del termine di ricorso al __________ (legge e diritto)”, “nomina di un difensore
d'ufficio” e “ripristino della legalità di legge e di diritto” sono divenute
prive di oggetto con l'emanazione della sentenza del 13 maggio 2002;
che
l'istanza del 10 giugno 2002, priva di consistenza, può essere decisa pertanto
con la procedura dell'art. 313bis CPC;
che,
vista la particolarità della fattispecie, si soprassiede al prelievo di tasse e
spese;
pronuncia: 1. L'“istanza
di petizione e di riesame” è irricevibile.
-
Non si riscuotono
tasse né spese.
-
Intimazione
a:
– __________ __________
__________, __________;
– Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Comunicazione
al Consiglio di __________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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