AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2002.64
Data decisione, Autorità:
02.08.2004, ICCA
Incarto n.
11.2002.64
Lugano,
2 agosto 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa DI.2000.1 (divorzio
su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Vallemaggia promossa
con petizione del 4 gennaio 2000 da
(patrocinata dall'avv. dott. __________)
contro
(ora patrocinato dall'avv. __________),
sostituita
dalla causa DI.2000.25 (divorzio su richiesta comune con accordo parziale)
promossa dalle parti con istanza del 3 ottobre 2000,
giudicando
ora sul decreto cautelare del 16 maggio 2002 con
cui il Pretore ha disciplinato l'assetto provvisionale fra i coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 27 maggio 2002 presentato da __________ contro
il decreto cautelare (“sentenza”) emesso dal Pretore il 16 maggio 2002;
-
Se
dev'essere accolto l'appello adesivo del 4 luglio 2002 presentato da __________
contro il medesimo decreto;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1954) e __________ (1960) si sono sposati a __________
il 18 maggio 1985. Dal matrimonio sono nati __________, il
25
ottobre 1986, e __________, il 20 agosto 1988. Il marito è incorporato come
guardia delle fortificazioni, per la piazza d'armi __________, __________.
Durante il matrimonio la moglie non ha svolto attività lucrativa. I coniugi
vivono separati dal gennaio del 1996, quando il marito ha lasciato l'abitazione
coniugale di __________ per trasferirsi dai propri genitori a __________. Dal
1° ottobre 1998 egli vive in un appartamento a __________. Il 1° marzo 1999 la
moglie ha cominciato a lavorare come ausiliaria al 70% per la Clinica __________.
B. Un
primo tentativo di conciliazione tra i coniugi tenutosi davanti al Pretore del
Distretto di Bellinzona è decaduto senza esito il
24 marzo
1998 (inc. __________). Scaduto infruttuoso il termine di sei mesi, il marito
ha instato il 26 maggio 1999 per un secondo tentativo di conciliazione davanti
al Pretore della giurisdizione di Locarno Città (inc. __________), che ha
fissato l'udienza per il 13 luglio 1999. Nel frattempo, il 18 giugno 1999 __________
ha postulato l'emanazione di misure cautelari (inc. DI.1999.179). Con decreto
emesso il 15 luglio 1999 senza contraddittorio in luogo e vece del Pretore, il
Segretario assessore ha autorizzato i coniugi a vivere separati, ha attribuito
l'abitazione coniugale alla moglie, ha affidato i figli alla madre (riservato
il diritto di visita del padre) e ha fissato un contributo per moglie e figli
di fr. 1900.– mensili (oltre agli assegni familiari) dal 1° agosto 1999.
Divenuto incompatibile con il nuovo diritto del divorzio, tale procedimento è
stato stralciato dai ruoli il 3 gennaio 2000.
C. Il 4
gennaio 2000 __________ ha intentato un'azione unilaterale di divorzio davanti
al Pretore del Distretto di __________ (inc. OA.2000.1). In via provvisionale
essa ha chiesto l'autorizzazione a vivere separata, l'assegnazione
dell'alloggio coniugale, l'affidamento dei figli (riservato il diritto di
visita del marito), un contributo alimentare mensile indicizzato di fr.
1997.– per sé, di fr. 665.– per __________ e di fr. 580.– per __________,
l'attribuzione ai coniugi dell'autovettura da loro detenuta e il versamento di
una provvigione ad litem di fr. 20 000.–. Con decreto cautelare del 10
gennaio 2000, emanato senza contraddittorio, il Pretore ha obbligato il convenuto
a versare dal 1° gennaio 2000 un contributo alimentare di fr. 1900.– mensili
complessivi (oltre agli assegni familiari) per moglie e figli.
D. Alla
discussione cautelare del 3 febbraio 2000 __________ ha confermato l'istanza,
chiedendo inoltre che il marito restituisse ai figli fr. 80'658.70 oltre
interessi al 5% dal 31 dicembre 1991 depositati su conti bancari e pagasse le
imposte arretrate (federali, cantonali e comunali) del biennio 1997/98. __________
ha consentito all'assegnazione dell'alloggio coniugale alla moglie e all'affidamento
dei figli alla medesima (riservandosi il più ampio diritto di visita), come
pure all'attribuzione delle automobili e al contributo di complessivi fr.
1245.– mensili per i figli, ma ha proposto di respingere ogni altra domanda,
inclusa quella sul contributo alimentare per la moglie.
E. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato alla discussione finale, presentando
conclusioni scritte. Nel suo memoriale del
30 agosto
2000 __________ ha riaffermato le proprie richieste, salvo aumentare a fr.
2688.90 mensili il contributo alimentare preteso per sé e a fr. 1175.– quello
per ciascun figlio (compresi gli assegni familiari). Con il proprio memoriale
del 28 settembre 2000 __________ ha ribadito la sua posizione, portando nondimeno
a complessivi fr. 1450.– mensili (compresi gli assegni familiari) il contributo
mensile offerto ai figli e lasciando subordinatamente al Pretore la decisione
sull'entità dell'importo. Il 3 ottobre 2000, su invito del Pretore, le parti
hanno introdotto un'istanza di divorzio su richiesta comune con accordo
parziale (inc. DI.2000.25) in sostituzione della petizione presentata della moglie
il 4 gennaio 2000. La causa è tuttora pendente davanti a questa Camera (inc.
11.2002.94).
F. Statuendo il 16 maggio 2002 sull'assetto provvisionale, il
Pretore ha autorizzato i coniugi a sospendere la comunione domestica, ha
assegnato l'abitazione coniugale alla moglie (compresi i mobili e le
suppellettili), ha affidato i figli alla madre, ha regolato il diritto di
visita del padre, ha attribuito alle parti l'uso delle rispettive vetture, ha
fissato dal 1° gennaio 2000 un contributo alimentare per l'istante di fr.
509.65 mensili indicizzati al reddito del convenuto e uno per ciascun figlio di
fr. 1314.– mensili indicizzati nella stessa proporzione (in aggiunta agli
assegni familiari), respingendo la richiesta di provvigione ad litem.
Pur senza farne accenno dei dispositivi, egli ha spiegato altresì – nella
motivazione – di non ritenere giustificato né il pagamento di imposte arretrate
preteso dalla moglie né la pretesa restituzione ai figli, già in sede
cautelare, di fr. 80 658.70 con interessi a titolo di indebito arricchimento.
La tassa di giustizia di fr. 1500.– e le spese sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
G. Contro
il decreto cautelare (“sentenza”) è insorta __________ con un appello del 27
maggio 2002 nel quale ha chiesto che il contributo alimentare per sé sia
aumentato a fr. 2035.– mensili indicizzati al reddito del convenuto e quello
per ogni figlio ridotto a fr. 1175.– (compreso l'assegno familiare) indicizzato
nella medesima proporzione. Nelle sue osservazioni del 4 luglio 2002 __________
ha proposto di rigettare l'appello in ordine, subordinatamente nel merito. Con
appello adesivo egli postula inoltre la soppressione del contributo alimentare
per la moglie, oltre alla riduzione di quello per __________ a fr. 997.–
mensili dal 1° gennaio al 31 agosto 2000 e a fr. 1277.– dopo di allora, come
pure di quello per __________ a fr. 1277.– mensili dal 1° gennaio al 31 agosto
2000 e a fr. 1077.– dopo di allora, il tutto indicizzato alla stessa stregua
del proprio reddito. Egli insta altresì perché tre quarti degli oneri
processuali siano addebitati alla moglie, con obbligo per quest'ultima di
rifondergli fr. 5000.– a titolo di ripetibili ridotte. Nelle sue osservazioni
del 29 luglio 2002 __________ postula il rigetto dell'appello adesivo.
H. Il
presidente della Camera ha reso attenta l'appellante principale con lettera del
12 luglio 2004 che, per quanto riguardava il contributo alimentare in suo
favore, nelle circostanze concrete la sentenza si sarebbe anche potuta
risolvere in una reformatio in peius, nel senso che la somma a lei
destinata sarebbe potuta risultare inferiore a quella stabilita dal primo
giudice. Viceversa, i contributi in favore dei figli – di cui l'appellante
chiedeva la riduzione – si sarebbero potuti rivelare, in virtù del principio
inquisitorio illimitato, più alti di quelli fissati in prima sede.
L'interessata ha dichiarato il 19 luglio 2004 di ritirare l'appello.
Considerando
in diritto: I. Sull'appello principale
-
Il ritiro dell'appello rende la procedura caduca e comporta lo
stralcio della causa dai ruoli (art. 352 cpv. 1 e 2 CPC). Ai fini del giudizio
sugli oneri processuali e le ripetibili chi recede dalla lite è reputato
soccombente (Rep. 1978 pag. 375). Deve sopportare perciò la tassa di giustizia
e le spese, oltre che rifondere alla controparte un'adeguata indennità per le
spese di patrocinio (analogo principio vige sul piano federale: Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, n. 2 ad art. 153). L'art. 148
cpv. 2 CPC prevede nondimeno che, dandosi “giusti motivi”, il tribunale può
procedere a un diverso addebito degli oneri processuali. L'art. 77 cpv. 3 CPC
stabilisce a sua volta che in caso di ritiro le ripetibili possono essere
ridotte “per equità”. Giova esaminare pertanto se ragioni pertinenti giustifichino
di derogare in concreto al principio della soccombenza. Ciò impone di
verificare se la sentenza impugnata possa avere ragionevolmente indotto
l'interessata a piatire.
-
Nelle sue osservazioni del 4 luglio 2002 il convenuto proponeva
anzitutto di respingere l'appello in ordine per carenza di requisiti formali
(pag. 2, n. 2), rimproverando all'istante di non avere indicato con precisione
i punti del decreto cautelare dedotti in appello, contrariamente a quanto
prescrive l'art. 309 cpv. 2 lett. d CPC. La tesi era ai limiti del pretesto.
L'istante aveva specificato con chiarezza, nella prima pagina del memoriale,
che l'appello era diretto “contro il dispositivo 5 (cinque) della decisione
cautelare 16/17 maggio 2002 del Pretore di __________”. E nella richiesta di
giudizio essa chiedeva coerentemente di riformare quel dispositivo, modificando
l'ammontare dei contributi di mantenimento nel senso descritto (appello, pag.
2 in alto). Su questo punto l'assunto del convenuto era inconsistente.
-
L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC stabilisce che, pendente una
causa di divorzio o di separazione, un coniuge può chiedere l'emanazione delle
“necessarie misure provvisionali”, che il giudice decreta applicando per
analogia le disposizioni sulla tutela dell'unione coniugale (art. 137 cpv. 2
terza frase CC). I contributi di mantenimento possono essere sollecitati “per
il futuro e per l'anno che precede la presentazione dell'istanza” (art. 137
cpv. 2 quarta frase CC). Il loro ammontare si calcola, per principio, in base
al riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
complessivo della famiglia il fabbisogno dei coniugi e dei figli minorenni (DTF
121 III 302 consid. 5b, 123 III 1; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum
neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg. ad art. 137 CC, in particolare
n. 37; Leuenberger in: Schwenzer,
Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg. ad art. 137 CC, in particolare
n. 36). Quanto al fabbisogno di ogni coniuge, esso si
determina aggiungendo al minimo esistenziale del diritto esecutivo le spese
correnti della famiglia, in particolare il premio della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche, come pure – di norma – l'onere fiscale. Il fabbisogno dei figli
minorenni si valuta invece, per prassi costante di questa Camera, secondo le
raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento
professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso in virtù del principio
inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413
in alto).
-
I
figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo, sono
sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato,
a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2
CC). Il precetto vale, pendente una causa di separazione o di divorzio, anche
in sede provvisionale (DTF 126 III 498 consid. 4b). Il Pretore aveva disatteso
tale esigenza nella forma, ma aveva nondimeno ascoltato i ragazzi nella causa
di merito, prima di statuire il 16 maggio 2002 sull'assetto cautelare: __________
era stata sentita il 28 novembre 2001 (act. XXIII dell'inc. DI.2000.25) e __________
il 5 dicembre successivo (act. XXIV del medesimo carteggio). Gli atti di tale
causa trovandosi, come detto (sopra, lett. E in fine), dinanzi a questa Camera,
non sarebbe stato il caso di procedere a nuove audizioni.
-
Litigiosi
rimanevano, in appello, i contributi provvisionali per moglie e figli. A tal
fine il Pretore aveva accertato il reddito del marito in fr. 7140.70 netti
mensili (senza assegni familiari), per rapporto a un fabbisogno minimo di fr.
3064.60 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr.
1000.–, premio della cassa malati fr. 72.60, spese d'automobile fr. 350.–,
indennità per pasti fuori casa fr. 242.–, imposte fr. 300.– stimati), e il reddito
della moglie in fr. 3381.40 netti mensili a fronte di un fabbisogno minimo di
fr. 2952.60 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, onere
ipotecario fr. 718.70, spese di riscaldamento fr. 80.– stimati, spese
manutenzione del bruciatore fr. 32.50, spese di acqua potabile fr. 42.90, tassa
dei rifiuti fr. 12.50, tassa d'uso della fognatura fr. 20.40, premio della
cassa malati fr. 280.–, assicurazione RC privata, stabili ed economia domestica
fr. 123.40, assicurazione stabili per “casa vecchia” fr. 42.20, spese
d'automobile fr. 300.–, imposte fr. 200.– stimati). Il fabbisogno in denaro di __________
e __________ era stato fissato dal Pretore in fr. 1314.– mensili ciascuno.
Constatata un'eccedenza di fr. 1876.90, il primo giudice aveva stabilito il
contributo per la moglie in fr. 509.65 mensili.
-
Il
reddito del marito calcolato dal Pretore in fr. 7140.70 netti mensili constava
del guadagno da attività lavorativa (fr. 6230.– senza gli assegni familiari) e
del provento di sostanza mobiliare (fr. 910.70) accertata dal primo giudice in
complessivi fr. 485 726.50 (decreto impugnato, consid. 4), così articolati:
conto risparmio presso la Cassa di
risparmio
del
personale federale (15 maggio 2000) fr. 24 152.25
conto
risparmio UBS, Lugano,
n.
247-474167M1V (19 giugno 2000) fr. 107 906.—
conto privato
__________,
n.
255 773-20 (23 maggio 2000) fr.
17 162.—
conto
risparmio __________,
n.
252 773-20-1 (23 maggio 2000) fr.
156 838.25
deposito
titoli al __________,
n.
252 773-25 (23 maggio 2000) fr.
179 668.—.
a) Il reddito da attività lucrativa era stato determinato dal Pretore
in fr. 6230.– netti mensili deducendo dallo stipendio lordo del marito, oltre
agli oneri sociali, gli assegni familiari (fr. 183.– per ogni figlio: decreto
impugnato, consid. 4). Così facendo, tuttavia, il Pretore avrebbe dovuto
dedurre l'ammontare di tali assegni anche dalla spettanza dei figli, dato che i
contributi alimentari fissati secondo le raccomandazioni dell'Ufficio della
gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo comprendono già le
eventuali prestazioni di terzi in favore dei minorenni (assegni familiari,
rendite complementari AVS o AI, rendite da casse pensioni, da assicurazioni
contro gli infortuni o contro la responsabilità civile: Empfehlungen zur
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 9
in alto e 15 in alto). Per finire, siffatta operazione si sarebbe risolta in
una partita di giro, sicché ai fini del presente giudizio la Camera si sarebbe
dipartita, per semplicità, dal reddito del marito con gli assegni familiari (in
concreto fr. 6596.– mensili: doc. I) e avrebbe fissato i contributi per i figli
già comprensivi di tali assegni.
b) Per
quanto si riferiva al reddito da capitale, l'appellante sosteneva che il saldo
del deposito titoli n. __________ presso il __________ andava accertato fondandosi
non su quello del 23 maggio 2000 (come aveva fatto il Pretore), bensì su un
saldo precedente, del 1° febbraio 2000 (fr. 381 215.–: doc. 2), il marito non
essendosi curato di spiegare come mai l'avere di tale conto fosse diminuito di
ben fr. 201 547.– in meno di quattro mesi (memoriale, n. 4.13 in principio). Il
marito obiettava che la distinta del 1° febbraio 2000 menzionata dall'appellante
riportava in realtà il saldo di tutte le sue relazioni bancarie presso il __________,
compreso quindi il conto privato n. 252 773-20 e il conto di risparmio
n. 252 773-20-1
(osservazioni, pag. 6 in fondo). A un esame di mera verosimiglianza come quello
che disciplina l'emanazione di misure provvisionali (Rep. 1991 pag. 431) la
giustificazione sarebbe apparsa pertinente. Il doc. 2 di cui si prevaleva
l'appellante era un “sommario per categorie d'investimento” suddiviso in
liquidità, obbligazioni e azioni. E il saldo delle liquidità (fr.
197 920.–)
corrispondeva sostanzialmente alla somma degli averi, il 1° febbraio 2000, sul
conto privato n. 252 773-20
(fr.
22 930.85:
estratto in act. VI) e sul conto di risparmio n. 252 773-20-1 (fr. 174 838.25: loc. cit.).
Una
distinta analoga al doc. 2, aggiornata al 29 marzo 2000, figurava del resto
nella rubrica “Documenti richiamati al sig. __________” (3° foglio). Anche in
tal caso la categoria “liquidità”, che presentava un saldo di fr. 175 657.–, corrispondeva
per l'essenziale al totale degli averi, il 27 marzo 2000, sul conto privato n.
252 773-20
(fr. 15 818.90: estratto in doc. VI) e sul conto di risparmio n. 252 773-20-1 (fr. 159 838.25: loc. cit.).
Il saldo del conto deposito titoli su cui si era fondato il Pretore ai fini del
giudizio (fr. 179 668.– il 23 maggio 2000) figurava in una distinta analoga alle due
precedenti, ma senza la categoria “liquidità” (in doc. VI, distinta del 30
maggio 2000). Contrariamente a quanto asseriva l'appellante, il saldo del
conto deposito titoli non risultava quindi essere diminuito di fr. 201 547.– in meno di
quattro mesi. Semplicemente, la distinta del saldo il 23 maggio 2000 non
includeva più gli attivi degli altri due conti bancari, che per altro il
Pretore non aveva mancato di considerare (e sui cui ammontari non v'era
discussione). Al proposito l'appello non aveva perciò inconsistenza.
c) Affermava
l'appellante che il tasso d'interesse medio (2¼%) applicato dal Pretore per
calcolare il provento della sostanza mobiliare (fr. 910.70 mensili complessivi:
decreto impugnato, consid. 4 in fine) andava aumentato almeno al 3%, per un
reddito medio complessivo di fr. 1718.20 (memoriale, n. 4.13 in fine), tanto
più che il marito investe regolarmente in titoli. Ora, fino al 2001 questa
Camera si dipartiva, per determinare i redditi da capitale, da un tasso medio
presunto del 3½% (sentenze del 16 aprile 1997 in re C., consid. 2; del 20 maggio
1997 in re P., consid. 7c; del 5 gennaio 1998 in re B., consid. 5b; del 12
gennaio 1998 in re M., consid. 4). Nel 2001, viste le altalenanti proiezioni
congiunturali, tale valutazione è stata prudentemente ricondotta al 3%
(sentenze del 18 luglio 2001 in re L., consid. 3d; del 28 dicembre 2001 in re
D., consid. 6; del 10 aprile 2002 in re P., consid. 15; del 5 luglio 2002 in re
A., consid. 10; del 6 novembre 2003 in re B., consid. 4g). Il Tribunale
federale ha poi avuto modo di confermare che il tasso medio del 3% è conforme
al diritto federale, anche l'interesse minimo sugli averi di vecchiaia giusta
l'art. 12 OPP 2 essendo stato ridotto, il 1° gennaio 2003, dal 4 al 3¼% (DTF
129 III 481, consid. 4.3 non pubblicato). A ragione l'appellante faceva valere
perciò che il Pretore avrebbe dovuto dipartirsi da un saggio d'interesse medio
del 3 e non solo del 2¼%. Il provento da capitale nei redditi del marito andava
portato quindi da fr. 910.70 a fr. 1214.30 mensili. Sta di fatto che, dal 1°
gennaio 2004, il Consiglio federale ha ulteriormente ridotto l'interesse minimo
sugli averi di vecchiaia giusta l'art. 12 OPP dal 3¼ al 2¼% (RU 2003 pag.
3523). Dopo il 1° gennaio 2004 non vi sarebbe quindi stata ragione per scostarsi
dall'interesse medio del 2¼% calcolato dal Pretore. Su questo punto l'appello
sarebbe apparso in parte provvisto di buon diritto.
- Per
quanto atteneva al fabbisogno minimo del marito, accertato dal Pretore in fr.
3064.60 mensili (sopra, consid. 5), l'appellante contestava l'indennità di fr.
242.– ammessa dal Pretore per pasti fuori casa (memoriale, n. 4.4). Essa non
negava però che il marito si trovi nell'impossibilità di rientrare a domicilio
durante la pausa di mezzogiorno. Sosteneva invero che il Pretore era incorso in
un errore di calcolo, l'indennità di fr. 9.– moltiplicata per 22 giorni non
giustificando un rimborso più elevato di fr. 198.– mensili. L'argomentazione
sarebbe potuta essere condivisa solo fino al 31 dicembre 2000. Dal 1° gennaio
2001, in effetti, la tabella dei minimi esistenziali del diritto esecutivo
riconosce per pasti fuori domicilio un'indennità sino a fr. 11.– giornalieri
(FU 2/2001 pag. 76 cifra II n. 4b). Che poi il Pretore non avesse tenuto conto
delle settimane di vacanza e dei giorni festivi infrasettimanali poteva
senz'altro ritenersi compensato dai costi d'automobile, riconosciuti al marito
nella sola misura di fr. 350.– mensili quantunque il tragitto che separa il
domicilio di lui dal posto di lavoro sia di almeno il 40% più lungo rispetto a
quello che deve affrontare l'appellante (sotto, consid. 8d). A torto, perciò,
quest'ultima chiedeva di ridurre a fr. 300.– mensili i costi d'automobile
riconosciuti nel fabbisogno minimo del coniuge (memoriale, n. 4 e 5).
Per quel
che era delle imposte figuranti nel fabbisogno minimo del marito (fr. 300.–
mensili, riconosciuti dal Pretore), l'appellante sembrava postularne la
diminuzione a fr. 150.– mensili (memoriale, n. 5), ma non dava alcuna
spiegazione al proposito. Ne sarebbe seguita su questo punto l'irricevibilità
dell'appello (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC con rinvio al cpv. 5). Andava
rettificato d'ufficio, invece, il minimo esistenziale del diritto esecutivo per
persona sola, che fino al 31 dicembre 2000 non era di fr. 1100.–, bensì di soli
fr. 1025.– mensili (Rep. 1993 pag. 267 cifra 3.3). Di ciò sarebbe occorso tener
calcolo applicando debitamente le norme contenute nella tabella dei minimi di
esistenza emanata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello.
Nelle sue osservazioni del 4 luglio 2002 il marito lamentava, a sua volta, che
il Pretore gli avesse stralciato dal fabbisogno minimo il premio di fr. 90.–
mensili da lui pagato per un'assicurazione sulla vita in favore dei figli
(memoriale, ad 4.3). Se non che, in mancanza di appello da parte sua, questa
Camera non avrebbe potuto sindacare la doglianza senza esulare dai limiti del
giudizio.
- L'appellante contestava il fabbisogno minimo riconosciutole dal
Pretore (fr. 2952.60 mensili), sostenendo ch'esso ammontava in realtà a fr.
4335.80 mensili (memoriale, n. 5). Le censure relative alle varie voci
sarebbero state da esaminare singolarmente.
a) Affermava
l'appellante che per determinare l'onere ipotecario a suo carico il Pretore
aveva applicato a torto un tasso d'interesse del 4%, il quale vige solo dal 1°
febbraio 2002, mentre in precedenza valevano i saggi del 4¼% (dal 1° luglio
2001 al 1° febbraio 2002), rispettivamente del 4½% (fino al 1° luglio 2001),
onde una media del 4¼%, per un onere mensile di fr. 763.60 (memoriale, n. 4.5).
L'assunto si esauriva in mere asserzioni. L'unico documento agli atti che riguardasse
il carico ipotecario gravante l'abitazione coniugale attestava un'ipoteca fissa
del 4% su un mutuo di fr. 220 000.– (conteggio 15 giugno 1999 della Banca Raiffeisen Maggia e
Valli, nella rubrica doc. III richiamati). La stessa appellante ammetteva che
il mutuo si era ridotto nel frattempo a fr. 215 600.– (memoriale, nota 3 in
fondo a pag. 4). Gli interessi ipotecari di fr. 718.70 mensili calcolati dal
Pretore al 4% su un capitale, appunto, di fr. 215 600.– (decreto impugnato,
consid. 3) erano quindi assolutamente corretti.
b) L'appellante
chiedeva che le fosse riconosciuta una spesa di fr. 125.– mensili per il
riscaldamento dell'alloggio coniugale, esborso che il Pretore aveva stimato in
fr. 80.– mensili (memoriale, n. 4.6). Invano si sarebbe cercato tuttavia nel fascicolo
processuale un elemento qualsiasi che rendesse attendibile l'ammontare della
pretesa. L'appellante si limitava a evocare “le considerevoli dimensioni” della
casa, ma ciò non bastava lontanamente a rendere attendibile un costo medio di
fr. 125.– mensili. Nulla giustificava di scostarsi, perciò, dal cauto apprezzamento
del primo giudice.
c) Neppure
il costo di fr. 150.– mensili asseritamente destinato alla manutenzione della
casa trovava un benché minimo riscontro agli atti (motivo per cui non era
stato riconosciuto dal Pretore). L'appellante fondava la necessità della spesa
sulla “comune esperienza della vita” (appello, n. 4.7), affermando che per
rapporto alle dimensioni della casa e del giardino la cifra richiesta era
addirittura scarsa. Ora, pur supponendo che i costi di manutenzione di uno
stabile possano reputarsi fatti notori (art. 184 cpv. 3 CPC) e che in concreto
essi ammontassero a fr. 1800.– annui, non era sicuramente notoria la
circostanza che tali costi fossero effettivamente assunti dall'interessata.
Ancora una volta il giudizio del Pretore sarebbe resistito quindi alla critica.
d) L'appellante
chiedeva che le spese d'automobile riconosciutele dal Pretore (fr. 300.–
mensili) fossero portate a fr. 352.– mensili, facendo valere che la sola trasferta
da Maggia a Orselina e ritorno (32 km) ripetuta 22 volte ogni mese alla modica
tariffa di fr. –.50/km giustificava l'esborso (memoriale, n. 4.8 in principio).
In realtà l'appellante dimenticava che le 22 trasferte mensili non tenevano
conto né delle settimane di vacanza né dei giorni festivi infrasettimanali. La
spesa equitativamente stimata dal Pretore sfuggiva dunque a censura, tanto più
nel segno della parità di trattamento, ove si considerasse che il marito, pur
dovendo affrontare una trasferta più lunga di almeno il 40% rispetto a quella
dell'appellante (46 km, da Minusio a Mezzovico e ritorno), si era visto riconoscere
nel fabbisogno minimo una spesa di fr. 350.– mensili. Anche al proposito
l'appello era destinato perciò all'insuccesso.
e) Nel
suo fabbisogno minimo l'appellante includeva la rata mensile di fr. 355.85 da
lei pagata per il leasing dell'automobile (memoriale, n. 4.8), scartata dal
Pretore perché documentata tardivamente (solo con l'allegato conclusivo) e perché
le spese professionali da inserire nel fabbisogno minimo non comprendono eventuali
ammortamenti di debito (decreto impugnato, consid. 3.5 in fine). Ora, che una
rata di leasing sia destinata anche a finanziare l'acquisto del bene cui si riferisce
(e ad aumentare così la sostanza dell'interessato) è indubbio. A parte il fatto
però che in caso di divorzio lo scioglimento del regime matrimoniale “si ha per
avvenuto il giorno della presentazione dell'istanza” (art. 204 cpv. 2 CC), sicché
poco importa quanto accade in seguito (cfr. DTF 123 III 289), mal si capiva
come in concreto l'appellante avesse potuto conseguire il reddito che il
Pretore le imputava senza disporre di un mezzo privato. Per tacere del fatto
che una quota di leasing può figurare – se giustificata – anche nel minimo esistenziale
di un debitore escusso (FU 2/2001 pag. 75 cifra II n. 7), nemmeno il marito
pretendeva che l'appellante potrebbe abitare a Maggia e lavorare a Orselina
facendo capo ai soli mezzi pubblici. Quanto all'eventuale nolo di un veicolo,
esso sarebbe riuscito già a prima vista ben più oneroso di un leasing da fr.
355.85 mensili.
Del
resto, l'appellante non risultava avere contanti per procurarsi un veicolo in
altro modo, né l'automobile in questione (una Renault “Clio 1.4 RT”: doc. F1)
era inutilmente dispendiosa, né il parallelo uso del veicolo per diporto
appariva di rilievo (il Pretore non aveva riconosciuto all'appellante più di
fr. 300.– mensili per i costi d'automobile). Certo, l'appellante aveva documentato
la spesa di fr. 355.85 mensili solo con l'allegato conclusivo. Sin dalla
discussione cautelare tuttavia essa aveva dichiarato di essere stata costretta
a cambiare automobile, la vecchia abbisognando di troppa manutenzione (act.
III: verbale del 3 febbraio 2000, 8° foglio, n. 19), e all'interrogatorio
formale aveva affermato di pagare sin dall'aprile del 1999 un leasing di fr.
350.– mensili (act. VII: verbale del 24 marzo 2000, pag. 4, n. 6). Che poi il
contratto fosse stato annesso solo al memoriale conclusivo nulla toglie al fatto
che il Pretore, imputando all'interessata un reddito da attività lucrativa al
70%, avrebbe anche dovuto domandarsi in che modo essa avrebbe potuto
conseguirlo. Ciò non toglie, ad ogni buon conto, che il leasing non potesse
riconoscersi senza limiti di tempo. Il contratto in questione era articolato su
49 rate mensili, dall'aprile del 1999 al maggio del 2003 (doc. F1). Dopo di allora
non risultava che l'appellante avesse dovuto riscattare il veicolo con
ulteriori versamenti di denaro. La posta di leasing non sarebbe potuta quindi
essere riconosciuta in seguito.
f) A
parere dell'appellante il Pretore avrebbe dovuto riconoscerle una spesa di almeno
fr. 650.– mensili per rimunerare un aiuto domestico (fr. 200.– più il costo del
vitto: memoriale, n. 4.9). Il Pretore aveva rigettato la pretesa, rilevando che
il costo di un aiuto domestico per la cura dei figli andava inserito se mai nel
fabbisogno in denaro di questi ultimi, non nel fabbisogno minimo della madre
(decreto impugnato, consid. 3.3). A tale argomento l'interessata non dedicava
una parola, limitandosi a rivendicare le spese cui avrebbe avuto diritto per un
aiuto domestico. Sprovvisto di motivazione, su questo punto l'appello andava
pertanto dichiarato irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato con il
cpv. 5). Si aggiunga, ad ogni modo, che la motivazione del Pretore era
pertinente, le spese destinate alla cura e all'educazione dei figli rientrando
nel fabbisogno in denaro dei figli medesimi, non in quello dei genitori (v.
anche Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, Zurigo
2000, pag. 13 nel mezzo).
g) Infine
l'appellante chiedeva di riconoscerle una spesa di fr. 85.65 mensili, dovendo
essa versare contributi di costruzione sull'arco di almeno un decennio
(memoriale, n. 4.11). Il Pretore aveva ritenuto la pretesa tardiva, poiché
fondata su documenti prodotti a istruttoria conclusa (decreto impugnato,
consid. 3.4). Sta di fatto che non solo i documenti erano stati allegati a
istruttoria chiusa, ma anche la pretesa era stata addotta per la prima volta
nel memoriale conclusivo (pag. 5 in fondo), dopo che le parti avevano
rinunciato entrambe al dibattimento finale. Ciò non era ammissibile.
L'appellante evocava per vero il principio inquisitorio illimitato, ma tale precetto
è inteso anzitutto alla tutela del pubblico interesse, ovvero a proteggere il
figlio da una manchevole condotta processuale da parte del rappresentante (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts,
5ª edizione, pag. 104 n. 14.10), rispettivamente a evitare che un genitore
assuma oneri esagerati. Non è destinato invece a tutelare le pretese pecuniarie
di un genitore, né esonera quest'ultimo dal sostanziare per quanto possibile
i fatti a sua conoscenza, né impone al giudice di rimediare alla più totale
insufficienza istruttoria (Rep. 1994 pag. 311 con riferimenti; v. anche DTF 123
III 329 in fondo). Su questo punto l'interessata avrebbe dovuto farsi carico
delle sue responsabilità processuali.
h) Due voci andavano per contro rettificate d'ufficio nel fabbisogno
minimo dell'appellante. Dapprima il minimo esistenziale del diritto esecutivo,
che il Pretore aveva calcolato in fr. 1100.– mensili. Fino al 31 dicembre
2000, in realtà, a una persona sola si riconoscevano unicamente fr. 1025.–
mensili (Rep. 1993 pag. 267 cifra 3.3). Per converso, dal 1° gennaio 2001 il
minimo esistenziale per una persona sola che vive con figli minorenni è passato
a fr. 1250.– mensili (FU 2/2001 pag. 74, cifra I n. 1 e 2). In secondo luogo
dovevano essere rettificati nel fabbisogno minimo dell'appellante i costi direttamente
correlati all'alloggio, un terzo dei quali andavano ritenuti inclusi nel
fabbisogno in denaro del primo figlio e un quarto nel fabbisogno del secondo
figlio (Empfehlungen zur Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag. 13 in alto). L'onere ipotecario (fr. 718.70), le
spese di riscaldamento (fr. 80.– stimati), le spese manutenzione del bruciatore
(fr. 32.50), le spese di acqua potabile (fr. 42.90), la tassa dei rifiuti (fr.
12.50) e quella d'uso della fognatura (fr. 20.40), per complessivi fr. 907.–,
andavano quindi suddivisi nella proporzione di 5/12 a
carico dell'appellante (fr. 377.90) e di 7/12 a carico
dei figli (fr. 529.10).
- L'appellante
criticava anche il fabbisogno in denaro dei figli, calcolato dal Pretore
calcolato in fr. 1314.– mensili ciascuno, sostenendo che nella fattispecie esso
non eccede fr. 1175.– (memoriale, n. 4.1). Di per sé la doglianza andava
dichiarata irricevibile, l'appellante rinviando semplicemente a motivazioni
esposte nel suo memoriale conclusivo di prima sede (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n.
21 ad art. 309). Nondimeno, ove il fabbisogno in denaro di figli minorenni
appaia insufficiente, il principio inquisitorio illimitato che governa il
diritto di filiazione impone di intervenire, senza riguardo alle richieste
delle parti e indipendentemente dalla volontà di queste ultime (cfr. DTF 128
III 413 in alto).
a) Come
si è accennato (sopra, consid. 3 in fine), il fabbisogno in denaro di figli
minorenni si valuta, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 pag. 298
consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e
dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, adattate al singolo caso (tabella
dell'edizione 2000, applicabile al momento in cui ha statuito il Pretore, in:
Rep. 1999 pag. 372). In concreto il Pretore aveva ridotto del 10% gli importi
figuranti nella tabella delle raccomandazioni per tenere conto del minor costo
della vita nel Ticino rispetto all'area urbana di Zurigo (decreto impugnato,
consid. 6.1). Se non che, le cifre indicate nella tabella dell'edizione 2000 –
diversamente da quelle che figuravano ancora nell'edizione 1996 – sono già
commisurate al costo delle economie domestiche su scala nazionale, in base per
di più a valori statisticamente medio-bassi, nel senso che tre quarti delle
economie domestiche dispongono a livello svizzero di un reddito familiare
superiore a quello su cui si fondano le raccomandazioni (Empfehlungen zur
Bemessung von Unterhaltsbeiträgen für Kinder, op. cit., pag.
10 in basso). I fabbisogni riportati corrispondono, in altri termini, a quelli
di ragazzi appartenenti a famiglie di ceto relativamente modesto (op. cit.,
pag. 11 in alto). Diminuzioni per rapporto alle cifre indicate nella
tabella sono possibili, ma devono giustificarsi alla luce di circostanze
specifiche (per esempio nel caso in cui il ragazzo fruisca di vitto o alloggio
a condizioni particolarmente favorevoli: op. cit., pag. 12 lett. C).
b) Nel gennaio del 2000, allorché l'istante aveva postulato l'emanazione
di misure provvisionali, __________ aveva 13 anni e rientrava già nella terza e
ultima fascia (dal 13° anno, ovvero dal 12° compleanno, fino al 18° anno)
prevista dalle note raccomandazioni. Il suo fabbisogno medio in denaro era
pertanto di fr. 1700.– mensili, compresi fr. 240.– per cura e educazione.
Lavorando al 70% (act. I, pag. 6 n. 10; act. III, pag. 7 n. 13; act. X, pag. 4
n. 5.2), l'appellante può prestare il 30% di tale posta in natura (criterio
definito “corretto” dal Tribunale federale: sentenza 5C.32/2002 del 13 marzo
2002, consid. 5b in fine). Inoltre andava adattato al caso specifico il costo
dell'alloggio, che non ammontava a fr. 285.– mensili (come prevede la
menzionata tabella), bensì a un terzo di fr. 907.–, ovvero a fr. 302.– mensili
(sopra, consid. 8h in fine). Ne segue che, in definitiva, il fabbisogno minimo
della ragazza ascendeva a fr. 1645.– mensili (arrotondati).
Nel
gennaio del 2000 __________ aveva 12 anni. Fino al 13° compleanno, il 20 agosto
successivo, il suo fabbisogno medio in denaro era dunque di fr. 1540.– mensili,
compresi fr. 360.– per cura e educazione. Dedotto il 30% prestato in natura
dalla madre e adattato il costo dell'alloggio al caso specifico (fr. 226.75 invece
dei fr. 305.– mensili previsti dalla tabella), risultava un fabbisogno in
denaro di fr. 1355.– mensili (arrotondati). Dopo il 20 agosto 2000 è entrato
anche __________, come __________, nella terza fascia d'età prevista dalle raccomandazioni.
Il suo fabbisogno in denaro era aumentato perciò a fr. 1700.– mensili, compresi
fr. 240.– per cura e educazione prestate in natura dall'appellante nella
proporzione del 30%. Adattato il costo dell'alloggio (fr. 226.75 in luogo dei
fr. 285.– contemplati dalla tabella), il suo fabbisogno è passato così a fr.
1570.– mensili (arrotondati).
c) Il
Pretore aveva precisato di avere inserito a titolo di cura e educazione, nel fabbisogno
in denaro dei figli, il compenso di fr. 200.– mensili che l'istante asseriva di
corrispondere alla sorella per la custodia dei ragazzi durante gli orari di
lavoro (decreto impugnato, consid. 6.1). Se non che, egli aveva calcolato il
predetto fabbisogno in fr. 1314.– mensili deducendo da quanto prevedono le
raccomandazioni l'intera posta per cura e educazione (decreto impugnato,
consid. 6 in principio). All'atto pratico, di conseguenza, egli non aveva riconosciuto
alcunché. In esito al presente giudizio la moglie avrebbe visto ammettere nel
fabbisogno in denaro dei figli, come detto, il 70% in denaro della posta per
cura e educazione (fr. 252.–, rispettivamente fr. 168.– mensili per ogni
figlio). L'indennità di fr. 200.– mensili complessivi che essa pretendeva di
versare alla sorella risultava quindi, comunque sia, ampiamente coperta.
- Da
tutto quanto precede sarebbe risultato, in sintesi, il seguente compendio delle
entrate e delle uscite familiari:
Dal 1° gennaio al 20 agosto 2000 (13 anni di __________)
Reddito del
marito (consid. 6) fr. 7 810.30
Reddito
della moglie fr. 3 381.40
fr.
11 191.70 mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 7) fr. 2 945.60
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 8) fr. 2 704.35
Fabbisogno
in denaro di __________ (consid. 9b) fr. 1 645.––
Fabbisogno
in denaro di __________ (consid. 9b) fr. 1 355.––
fr.
8 649.95 mensili
Eccedenza fr.
2 541.75 mensili
Metà
eccedenza fr. 1 270.90 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
2945.60 + fr. 1270.90 = fr. 4 216.50 mensili,
deve versare
alla moglie:
fr.
2704.35 + fr. 1270.90 ./. fr. 3381.40 = fr. 593.85
mensili,
alla figlia __________
(assegni familiari compresi) fr. 1 645.––
mensili
e
al figlio __________ (assegni familiari compresi) fr. 1 355.–– mensili.
Dal 21 agosto al 31 dicembre 2000 (nuovi minimi del diritto esecutivo)
Reddito del
marito fr. 7 810.30
Reddito
della moglie fr. 3 381.40
fr.
11 191.70 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 2 945.60
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 2 704.35
Fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1 645.––
Fabbisogno
in denaro di __________ (consid. 9b) fr. 1 570.––
fr.
8 864.95 mensili
Eccedenza fr.
2 326.75 mensili
Metà
eccedenza fr. 1 163.40 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
2945.60 + fr. 1163.40 = fr. 4 109.–– mensili,
deve versare
alla moglie:
fr.
2704.35 + fr. 1163.40 ./. fr. 3381.40 = fr. 486.35 mensili,
arrotondati a fr.
485.— mensili
alla figlia __________
(assegni familiari compresi) fr. 1 645.––
mensili
e
al figlio __________ (assegni familiari compresi) fr. 1 570.–– mensili.
Dal 1° gennaio 2001 al 31
maggio 2003 (fine del
contratto di leasing)
Reddito del
marito fr. 7 810.30
Reddito
della moglie fr. 3 381.40
fr.
11 191.70 mensili
Fabbisogno
minimo del marito (consid. 7) fr. 3 064.60
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 8h) fr. 2 929.35
Fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1 645.––
Fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1 570.––
fr.
9 208.95 mensili
Eccedenza fr.
1 982.75 mensili
Metà
eccedenza fr. 991.40
mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
3064.60 + fr. 991.40 = fr. 4 056.–– mensili,
deve versare
alla moglie:
fr.
2929.35 + fr. 991.40 ./. fr. 3381.40 = fr. 539.35 mensili,
arrotondati a fr.
540.— mensili,
alla figlia __________
(assegni familiari compresi) fr. 1 645.––
mensili
e
al figlio __________ (assegni familiari compresi) fr. 1 570.–– mensili.
Dal
1° giugno al 31 dicembre 2003 (nuovo saggio d'interesse rimuneratorio)
Reddito del
marito fr. 7 810.30
Reddito
della moglie fr. 3 381.40
fr.
11 191.70 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 3 064.60
Fabbisogno
minimo della moglie (consid. 8e) fr. 2 573.50
Fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1 645.—
Fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1 570.—
fr.
8 853.10 mensili
Eccedenza fr.
2 338.60 mensili
Metà
eccedenza fr. 1 169.30 mensili
Il marito può
conservare per sé:
fr.
3064.60 + fr. 1169.30 = fr. 4 233.90 mensili,
deve versare
alla moglie:
fr.
2573.50 + fr. 1169.30 ./. fr. 3381.40 = fr. 361.40
mensili,
alla figlia __________ (assegni
familiari compresi) fr. 1 645.–– mensili
e
al figlio __________ (assegni familiari compresi) fr. 1 570.–– mensili.
Dal
1° gennaio 2004 in poi
Reddito del
marito (consid. 6c) fr. 7 506.70
Reddito
della moglie fr. 3 381.40
fr.
10 888.10 mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 3 064.60
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 2 573.50
Fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1 645.—
Fabbisogno
in denaro di __________ fr. 1 570.—
fr.
8 853.10 mensili
Eccedenza fr.
2 035.–– mensili
Metà
eccedenza fr. 1 017.50 mensili
Il marito può conservare per sé:
fr.
3064.60 + fr. 1017.50 = fr. 4 082.10 mensili,
deve versare
alla moglie:
fr.
2573.50 + fr. 1017.50 ./. fr. 3381.40 = fr. 209.60
mensili,
alla figlia __________ (assegni familiari
compresi) fr. 1 645.–– mensili
e
al figlio __________ (assegni familiari compresi) fr. 1 570.–– mensili.
- Se ne
conclude che l'appellante principale sarebbe uscita sconfitta. Certo, essa si
sarebbe vista aumentare il contributo alimentare in suo favore dal 1° gennaio
al 20 agosto 2000 (di fr. 84.20 mensili, ossia fr. 645.55) e quello tra il 1°
gennaio 2001 e il 31 maggio 2003 (di fr. 30.35 mensili, ossia fr. 880.15)
rispetto a quanto stabilito dal Pretore. Tuttavia il contributo sarebbe diminuito
dal 21 agosto al 31 dicembre 2000 (di fr. 24.65 mensili, ossia fr. 106.80), dal
1° giugno al 31 dicembre 2003 (di fr. 148.65 mensili, ossia fr. 1037.75) e dal
1° gennaio 2004 in poi (di fr. 300.05 mensili, ossia fr. 2950.50 fino al 25
ottobre 2004, 18° compleanno di __________). Nel complesso essa avrebbe dunque
percepito fr. 2569.35 in meno. Inoltre l'appellante principale avrebbe visto
aumentare – contrariamente a quanto chiedeva – i contributi per i figli su
tutto l'arco di tempo considerato. Ne deriva che nella fattispecie non si
scorgono “giusti motivi” (a norma dell'art. 148 cpv. 2 CPC) né ragioni di
equità (a norma dell'art. 77 cpv. 3 CPC) che giustifichino una deroga al
principio della soccombenza o una riduzione delle ripetibili alla controparte.
Non si legittima nemmeno una moderazione della tassa di giustizia (art. 21
LTG), l'attuale decreto di stralcio avendo previamente comportato la necessità
di esaminare l'intero carteggio, dandone motivazione particolareggiata in
questa sede.
II. Sull'appello
adesivo
- Chi ritira un appello rende caduco l'eventuale appello adesivo,
il quale ha mero carattere accessorio (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 6 ad art. 314 CPC). In linea di massima egli deve quindi sopportare,
oltre agli oneri processuali e alle ripetibili dell'appello principale, anche
quelli dell'appello adesivo (per analogia: DTF 122 III 495). Giusti motivi o
ragioni di equità possono nondimeno legittimare – come si è spiegato (consid.
1 e 10) – una soluzione diversa. Ora, l'art. 419c cpv. 4 CPC (entrato in
vigore il 4 febbraio 2000) esclude in modo esplicito la possibilità di
appellare adesivamente misure provvisionali in pendenza di una causa di divorzio
o di separazione (art. 419c cpv. 1 CPC). Non sarebbe equo pertanto,
nella fattispecie, chiamare l'appellante principale ad assumere le spese di un
ricorso che mai avrebbe dovuto essere introdotto. La tassa di giustizia,
adeguatamente ridotta (art. 21 LTG), va quindi posta a carico dell'appellante
adesivo. L'appellante principale non può invece contare su ripetibili, intanto
perché un desistente non ne ha diritto e inoltre perché, in concreto, sarebbe
bastato da parte sua segnalare l'improponibilità dell'atto (irricevibilità di
cui, per altro, non si è avveduta).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. Si
prende atto del ritiro dell'appello principale. La causa è stralciata dai ruoli
per desistenza.
- Gli
oneri dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr.
600.–
sono
posti a carico dell'appellante principale, che rifonderà alla controparte fr.
2000.– per ripetibili.
-
L'appello
adesivo è dichiarato caduco.
-
Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia ridotta fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono
posti a carico dell'appellante adesivo. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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