AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.57
Data decisione, Autorità:
29.07.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2002.00057
Lugano
29 luglio 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. .__
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________ , __________ -
Alla
Commissione tutoria regionale __________, __________;
esaminati
gli atti,
posti i
seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello (“querela”) del 2 aprile 2001 (recte: 2002) presentato da __________ __________
contro la decisione emanata il 23 aprile 2001 dalla Divisione degli interni,
Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il
6 dicembre 2000 __________ , cittadino svizzero domiciliato a , ha chiesto alla Delegazione
tutoria di __________ - di essere designato tutore del
padre __________ __________ (1917), cittadino __________
domiciliato a __________ -, producendo un certificato medico
del 28 novembre 2000 in cui il dott. __________
__________ attestava che l'interessato
non era più in grado di intendere né di volere. Con decisione del 1° febbraio
2001 la Commissione tutoria regionale __________,
assunte le informazioni del caso, ha privato provvisoriamente __________ __________
dei diritti civili, designandogli un rappresentante provvisorio nella persona
del figlio __________. Il 12 febbraio
2001 essa ha poi presentato alla Divisione degli interni, Sezione degli enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, una domanda di interdizione
fondata sull'art. 369 CC. Esperita l'istruttoria, nel corso della quale il
dott. __________ __________ del Servizio psico-sociale di __________ ha consegnato una perizia psichiatrica del 9 aprile
2001, il 23 aprile 2001 l'autorità di vigilanza ha pronunciato l'interdizione.
La decisione è stata intimata a __________
__________, al figlio __________ __________
e alla Commissione tutoria regionale __________.
B. Il
12 novembre 2001 la Commissione tutoria regionale ha invitato la moglie dell'interdetto,
__________ __________,
con i figli residenti in Svizzera (____________________e
-__________), a esprimersi entro il 26
novembre 2001 sulla possibilità di designare come tutrice __________ __________
-r, persona estranea alla
famiglia. __________ __________ -
si è opposta alla nomina il 22 novembre 2001, facendo valere che come amica
della madre costei le avrebbe impedito contatti con il padre, e ha proposto
come tutore __________ . Con lettera del 12 dicembre 2001,
preso atto delle opposizioni formulate dalla madre e dal fratello a
quest'ultima proposta, essa ha chiesto di essere designata lei medesima come
tutrice del padre, asserendo di essere l'unica persona in grado di occuparsene.
Con decisione dell'8 gennaio 2002 la Commissione tutoria regionale ha revocato
la misura di rappresentanza provvisoria e in favore di __________ __________ ha
istituito una tutela, designando come tutrice __________
__________ -.
C. Contro
la nomina predetta __________ __________ -__________
ha inoltrato opposizione il 25 gennaio 2002 alla Commissione tutoria regionale,
chiedendo di essere designata in qualità di tutrice. Lo stesso giorno essa ha
presentato ricorso alla Sezione degli enti locali sia contro la decisione di
interdizione del 23 aprile 2001 sia contro la decisione emanata l'8 gennaio
2002 dalla Commissione tutoria regionale. L'autorità di vigilanza sulle tutele
ha trasmesso a questa Camera il ricorso, che è stato dichiarato irricevibile
con sentenza dell'8 marzo 2002 (inc. ..__________).
D. Da parte sua __________ __________ ha inviato all'Autorità di
vigilanza un atto del 2 aprile 2001 denominato “querela”, scritto in __________ con allegata una traduzione in
italiano. L'autorità di vigilanza ha considerato tale scritto alla stregua di
un appello e lo ha trasmesso a questa Camera. Il documento non è stato intimato
alla Commissione tutoria regionale. Il 24 maggio 2002 l'Ufficio di vigilanza
sulle tutele ha fatto pervenire alla Camera, su richiesta di __________ ,
un esposto da lui presentato durante un'audizione tenutasi nell'ambito della
procedura di opposizione alla nomina di __________
__________ - come tutrice. __________
__________ ha inviato a sua volta, il 26
giugno 2002, il citato esposto di __________
__________ con copia del verbale di
audizione del 28 maggio 2002.
Considerando
in diritto: 1. Le
decisioni prese dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera civile del
Tribunale di appello (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in
materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999: RL 4.1.2.2). In concreto la
decisione di interdizione è stata emanata il 23 aprile 2001. Si pone dunque il
quesito di sapere se l'atto in questione, datato 2 aprile 2001 e pervenuto il
10 aprile 2002 all'autorità di vigilanza, sia tempestivo.
-
L'appellante
e __________ __________ hanno trasmesso a questa Camera varia documentazione
anche dopo l'introduzione dell'appello, datato 2 aprile 2001. In particolare
essi hanno fatto pervenire, direttamente o tramite l'autorità di vigilanza, il
citato esposto del 28 maggio 2002 e il verbale dell'audizione tenutasi lo
stesso giorno davanti all'autorità di vigilanza. Ora, l'appellante non può
integrare le motivazioni del ricorso dopo la scadenza del termine di
impugnazione (Rep. 1968 pag. 70; v. anche Cocchi/Trezzini,
CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 2 ad art. 308). I memoriali
prodotti dopo la presentazione dell'appello non possono di conseguenza essere
considerati ai fini del giudizio, poiché –come si vedrà in appresso – a quel momento
il termine d'impugnazione era ormai scaduto.
-
L'autorità
di vigilanza ha notificato la decisione di interdizione il giorno stesso della
sua emanazione, 23 aprile 2001, per lettera raccomandata all'interdetto, alla
Commissione tutoria e al figlio, che aveva chiesto l'intervento dell'autorità,
come risulta dalla fotocopia dell'invio postale prodotto in questa sede. Il
gravame, presentato quasi un anno dopo l'intimazione della decisione impugnata,
si rivela quindi manifestamente tardivo e come tale dev'essere dichiarato
irricevibile.
-
L'appellante
chiede di inviare tutte le comunicazioni a lui destinate all'indirizzo della
figlia, che conosce la lingua italiana. La figlia, nondimeno, non è la
rappresentante legale del padre, al quale l'autorità tutoria ha designato una
tutrice di lingua madre polacca e che conosce la lingua italiana (decisione
della Commissione tutoria del 14 gennaio 2002, doc. 8). La tutrice designata è
tenuta a gestire la tutela anche durante la procedura di contestazione della
sua nomina (art. 389 CC), di modo che il presente giudizio deve essere a lei
notificato.
-
Gli
oneri processuali del giudizio odierno, eccezionalmente ridotti per tenere
conto del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Non
si giustifica di attribuire ripetibili alla Commissione tutoria regionale, alla
quale il ricorso non è nemmeno stato intimato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
- Intimazione
a:
– __________ ,
__________ -;
– __________ __________
-__________, __________;
–
Commissione tutoria regionale __________,
__________.
Comunicazione
alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster