AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2002.51
Data decisione, Autorità:
07.07.2003, ICCA
Incarto n.
11.2002.51
Lugano
7 luglio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa _.__.
(protezione della personalità) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
2, promossa con petizione del 18 febbraio 1999 da
__________, ora in __________
__________, ora
in __________
__________ __________ (ora __________
__________ __________ in liquidazione), __________
(patrocinati dall'avv. __________
__________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti,
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 29 aprile 2002 presentato da __________ __________ __________
contro la sentenza emanata il 2 aprile 2002 dal Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 2;
-
Se
dev'essere accolto l'appello adesivo dell'11 giugno 2000 (recte: 2002) presentato
da __________ __________, __________ __________ __________ __________ e
__________ __________ __________ in liquidazione contro la medesima sentenza;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 16 dicembre 1998 è apparso sul quotidiano __________
__________, edito dalla omonima società di , un articolo
intitolato “ __________ __________ __________ __________ __________
__________ __________ __________ __________ __________ __________ ”. In esso si
affermava che __________ __________, cittadino svizzero di origine __________,
intendeva fondare una televisione di lingua , la __________
__________ () appartenente alla __________ __________ di __________,
di cui lo stesso __________ è presidente del consiglio di amministrazione.
L'articolo accennava, inoltre, a legami tra la __________ __________ __________
__________ di __________o, della quale __________ __________ è amministratore
unico, e la società pubblica __________ di __________, legata al regime di
__________ __________. L'articolo, firmato da __________ __________, è stato
tradotto in __________ sul quotidiano __________ __________ di
__________. Anche altri quotidiani, come __________ (di lingua
), __________ e, il
__________ __________ __________ e la __________ __________
__________ hanno accennato alla questione.
B. Il 18 febbraio 1999 __________ , __________ __________
__________ __________ e __________ __________ hanno convenuto la società
anonima __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione
2, perché fosse accertata l'illiceità delle affermazioni “dietro __________
__________ (), tra i cui promotori vi è __________ , vi è
il potere iugoslavo” e “ opera con __________, società di __________
”, contenute nel citato articolo, e perché fosse ordinato alla convenuta – già
in via cautelare – di astenersi dal pubblicare articoli dai quali potesse
trasparire un loro qualsiasi rapporto con la __________x, con le autorità
__________ o __________, così come l'implicazione di queste ultime autorità nel
progetto di creazione di una televisione di lingua __________. Essi hanno
chiesto inoltre che il dispositivo integrale della sentenza fosse pubblicato
sui quotidiani __________ __________, __________ __________, __________,
__________ __________ __________, __________ __________, __________
__________ __________, __________, __________ __________ __________,
__________ __________ e __________a, come pure che la convenuta
fosse obbligata a versare fr. 50 000.– a __________ __________, fr. 20 000.–
alla __________ __________ __________ e fr. 20 000.– alla __________ __________
per torto morale, oltre fr. 100 000.– a quest'ultima per mancati introiti
pubblicitari.
C. All'udienza
del 30 marzo 1999, indetta per la discussione, gli istanti hanno confermato la
loro domanda cautelare, alla quale si è opposta la convenuta. Esperita
l'istruttoria, il Pretore ha indicato, in calce al verbale del 22 aprile 1999,
che la discussione finale avrebbe avuto luogo solo su richiesta degli attori.
Una domanda in tale senso non è stata presentata.
D. Nel
merito, con risposta del 12 luglio 1999 la società anonima Le Temps ha postulato
il rigetto della petizione. Nei successivi allegati le parti hanno ribadito le
loro richieste. Chiusa l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento
finale, producendo memoriali conclusivi nei quali hanno riconfermato le loro
domande. Statuendo il 2 aprile 2002, il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione e ha accertato che le affermazioni “__________ __________ __________
(__________), tra i cui promotori vi è __________ , vi è il potere
__________ ” e “ opera con __________, società di __________ ”,
contenute nel noto articolo sono lesive della personalità degli attori e ha
ordinato alla convenuta – sotto comminatoria penale – di pubblicare a sue spese
il dispositivo della sentenza, secondo i modi indicati nei considerandi, sui
quotidiani __________ __________, __________ __________, __________,
__________ e __________ __________. Le indennità rivendicate per torto
morale e per danno materiali sono state respinte. Le spese, con una tassa di
giustizia di fr. 6000.–, sono state poste per un terzo a carico degli attori in
solido e per il resto a carico della convenuta, tenuta a rifondere alle controparti
fr. 6000.– per ripetibili.
E. Contro la sentenza predetta la società __________ __________ è
insorta con un appello del 29 aprile 2002 per ottenere che, in riforma del
giudizio impugnato, le richieste di pubblicazione del dispositivo siano
respinte e che gli oneri processuali siano ripartiti diversamente. Nelle loro
osservazioni dell11 giugno 2000 (recte: 2002) __________ __________i,
__________ __________ __________ __________ e __________ __________ (ora __________
__________ __________ in liquidazione) propongono di respingere l'appello e
con ricorso adesivo instano perché la convenuta sia tenuta a versare fr.
15 000.– a __________ __________ e fr. 5000.– ciascuno a __________
__________ __________ e __________ __________ __________ a tacitazione del
torto morale. Nelle sue osservazioni dell'8 agosto 2002 la convenuta postula la
reiezione dell'appello adesivo.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha accertato che le note affermazioni contenute nell'articolo
apparso il __________ 1998 da __________ __________ non solo ledevano la
personalità degli attori, ma erano state riprese anche da altri quotidiani. Ciò
posto, egli ha ordinato alla convenuta di far pubblicare a sue spese e sotto
comminatoria dell'art. 292 CP il dispositivo della sentenza su __________
__________, __________ __________, __________, __________ e
__________ __________. Inoltre egli ha imposto la pubblicazione di
un'introduzione, in modo che il dispositivo risultasse inserito nel contesto
della vicenda e, per i quotidiani albanesi, la traduzione del dispositivo in
quella lingua. Il Pretore ha respinto invece le domande di risarcimento per
torto morale, rilevando che gli attori ottengono una certa soddisfazione dalla
pubblicazione del dispositivo della sentenza e che essi non hanno dimostrato di
avere patito una particolare sofferenza morale. La pretesa di risarcimento del
danno presentata da __________ __________ è stata respinta, infine,
poiché non provata.
I. Sull'appello
principale
-
L'appellante
non contesta la violazione della personalità degli attori, ma sostiene che,
ordinando la pubblicazione del dispositivo su __________ __________, la
relativa traduzione sui due quotidiani __________ e stabilendo che il
dispositivo dovrà essere preceduto da un cappello introduttivo, il Pretore ha
giudicato oltre a quanto chiesto dagli attori. A suo parere poi la misura è
sproporzionata, poiché dopo oltre tre anni dall'apparizione dell'articolo la
pubblicazione del dispositivo non è suscettibile di far cessare la lesione
della personalità ma, se mai, di riproporla. Per l'appellante la pubblicazione
dovrebbe riguardare tutt'al più il suo solo quotidiano, non potendo esserle
imputate le lesioni della personalità commesse da altri, né può esserle imposta
una spesa esorbitante solo perché altri giornali hanno deciso di scrivere
articoli sugli attori. Per quanto riguarda gli altri quotidiani, singolarmente,
essa fa valere che __________ __________ non ha ripreso le affermazioni
lesive contenute nel suo articolo, ma si è limitato a riferirvisi circa i
colloqui intercorsi tra __________ __________ e __________ __________,
descrivendo poi la situazione di __________ in maniera autonoma. Quanto
alla __________, essa ha citato solo alcuni stralci dell'articolo, permettendo
a __________ __________ di esporre la sua posizione. __________ ha sviluppato
argomentazioni proprie, con un accenno puramente di scorcio al quotidiano romando
(per altro neppure citato). Infine su __________ __________ è apparsa
unicamente una traduzione di parte dell'articolo, sicché __________
__________ non può esserne ritenuto responsabile.
-
Giusta
l'art. 28a cpv. 2 CC chi è illecitamente leso nella sua personalità può
chiedere che una rettifica o la sentenza sia comunicata a terzi o pubblicata.
La pubblicazione può essere ordinata solo se l'attore l'ha postulata, se la
lesione della personalità è stata portata a conoscenza di terzi e se la misura
è idonea a raggiungere lo scopo prefisso, cioè l'eliminazione del pregiudizio (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité,
Zurigo 1984, pag. 136, n. 1005 segg.).
a) In concreto è pacifico che gli attori non hanno espressamente
chiesto di pubblicare il dispositivo su __________ __________, né di
tradurlo in __________, né di far precedere la pubblicazione da un testo
introduttivo, ed è vero altresì che in linea di principio il giudice deve
attenersi ai limiti delle domande (art. 86 CPC). In materia di protezione della
personalità, tuttavia, il principio non è assoluto (Tercier, op. cit., pag. 130, n. 951). Ove l'attore postuli la
pubblicazione del dispositivo, spetta poi al giudice, che gode di un ampio
margine di apprezzamento (DTF 126 III 217 consid. 5a), precisare quando, dove e
come ciò debba avvenire (Tercier,
op. cit., pag. 138, n. 1016; Riklin,
Die Urteilspublikation aus straf- und zivilrechtlicher
Sicht, in: Medialex 1997, pag. 29). Nella fattispecie
il quotidiano francese __________ __________ ha pubblicato __________
1999 un articolo sui contatti tra __________ __________, la __________ e
__________ (doc. 9). La pubblicazione del dispositivo dovendo raggiungere per
quanto possibile la medesima cerchia di destinatari che hanno avuto conoscenza
della lesione della personalità (DTF 126 III 216 consid. 5a), l'ingiunzione del
Pretore poteva senz'altro riferirsi anche a quel quotidiano (v. anche Meili in: Basler Kommentar, ZGB I, 2a
edizione, n. 10 ad art. 28a CC; Tercier,
op. cit., pag. 138, n. 1017). Sulla proporzionalità e l'adeguatezza dell'ordine
si tornerà in appresso. Per quel che concerne la traduzione in lingua
__________, vale la stessa regola. Del resto, solo così si permette di
raggiungere lo scopo della comunicazione per i lettori di quelle testate.
b) Quanto
all'ordine di far precedere la pubblicazione da un cappello introduttivo, l'art.
28a cpv. 2 CC offre una scelta tra vari modi comunicazione, che possono
finanche essere combinati o cumulati (DTF 126 III 216 consid. 5a; Meili, op. cit., n. 12 ad art. 28a
CC). Il giudice può quindi ordinare la pubblicazione integrale o parziale del
dispositivo o dei considerandi o, ancora, di un'altra sua dichiarazione (Tercier, op. cit., pag. 137,
n.
1011). Egli può pertanto adattare la pubblicazione al caso specifico, tenendo
conto dell'eco raggiunta dalla lesione della personalità (DTF 126 III 217 consid.
5a). In concreto, per eliminare l'impressione negativa suscitata nei lettori,
occorreva in effetti collocare il dispositivo nel suo contesto, sicché solo con
un preambolo si sarebbe conseguito lo scopo. Su questo punto l'appello è
destinato all'insuccesso.
- L'appellante censura l'ordine di far apparire il dispositivo
della sentenza su altri quotidiani. Ora, scopo della pubblicazione è di
eliminare gli effetti correlati alla lesione della personalità (DTF 126 III 216
consid. 5a con riferimenti; Pedrazzini/Oberholzer,
Grundriss des Personenrechts, 4a
edizione, Berna 1993, pag. 157; Bucher,
Personnes physiques et protection de la personnalité, 3a edizione, Basilea 1995, pag. 154, n.
582). E siccome la pubblicazione deve correggere la sfavorevole immagine suscitata
dall'articolo apparso sulla stampa, la comunicazione deve pervenire, se
possibile, a tutti coloro che hanno saputo della lesione (DTF 126 III 216 consid.
5a). Spetta al giudice stabilire la forma della comunicazione, che secondo la
cerchia dei destinatari può avvenire anche su vari giornali (Tercier, op. cit., pag. 138, n. 1017; Riklin, op. cit., pag. 29).
a) In
concreto, accertata la lesione della personalità, la pubblicazione del dispositivo
sul quotidiano che l'aveva commessa appare senza dubbio una misura idonea a
eliminarne le conseguenze. Poco importa che dall'apparizione dell'articolo siano
passati più di tre anni: il tempo trascorso dalla lesione della personalità
non ostacola la pubblicazione del dispositivo (DTF 126 III 217 consid. 5b).
Caso mai spetta all'attore valutare se la pubblicazione sia idonea a produrre
l'effetto contrario di quello voluto (Tercier,
op. cit., pag. 137, n. 1007). Del resto le moderne tecniche di archiviazione
elettronica permettono la consultazione di articoli anche a distanza di tempo,
sicché gli effetti di affermazioni lesive della personalità possono perdurare a
distanza d'anni (DTF 127 III 485 consid. 1c aa). Ne segue che la decisione del
Pretore di ordinare la pubblicazione su __________ __________ merita
tutela.
b) Quanto
a __________ , nel suo articolo dell' 1999 (doc. 9)
sono stati invero sottolineati i legami della __________ con la __________, che
però non riguardano la creazione di una televisione di lingua __________.
L'accenno a __________ __________ si riferisce unicamente ad azioni
giudiziarie minacciate da __________ __________ contro il giornale per avere
rivelato i suoi incontri con __________ __________. Ora, a prescindere dal
fatto che tali colloqui sono ammessi, la convenuta vi ha fatto menzione solo in
un articolo successivo, apparso il __________ 1999 (doc. M). Le affermazioni
lesive della personalità contenute nell'articolo del __________ 1998 non sono
state riprese né ribadite dal quotidiano __________. Poco giova che, come pretendono
gli appellanti, l'articolo sia stato ispirato da __________ __________.
Decisivo è che il pezzo non contenga le affermazioni incriminate. Non occorre
quindi correggere l'impressione negativa suscitata. La pubblicazione del dispositivo
di una sentenza che accerta la lesione della personalità degli attori (uno dei
quali nemmeno menzionato nell'articolo) non appare pertanto una misura adeguata.
Su questo punto l'appello è fondato.
c) L'articolo
apparso il __________ 1998 su __________ (doc. Z) riporta le affermazioni
lesive della personalità degli attori contenute nell'articolo pubblicato il
giorno prima da __________ __________. La pubblicazione del dispositivo
della sentenza risulta quindi un mezzo adeguato per eliminare la falsa
impressione che la pubblicazione lesiva della personalità ha suscitato nei
lettori di quel quotidiano. Certo, il pezzo riporta anche la presa di posizione
di __________ __________, ma ciò non è determinante. La comunicazione è
ammissibile anche nel caso in cui il giornale pubblichi una risposta a norma dell'art.
28g segg. CC (DTF 104 II 5) e l'interesse degli attori alla
pubblicazione sarebbe potuto venire meno in caso di ritrattazione dal parte
dell'editore, ciò che per altro non si è verificato in concreto. Su questo
punto l'appello si rivela quindi privo di buon diritto.
d) Il
giornale di lingua __________ __________ __________ ha praticamente tradotto
l'articolo comparso su __________ __________, menzionando, in calce al
brano, la fonte e il nome del giornalista che l'aveva scritto (doc. F e M). La
pubblicazione del dispositivo della sentenza, tradotto in __________, appare senz'altro
una misura adeguata. È possibile che la pubblicazione non sia garantita, anche
perché a giornali che non sono parti in causa tale obbligo non può essere
imposto (Tercier, op. cit., pag.
139, n. 1027; Meili, op. cit., n.
9 ad art. 28a CC; Bucher, op. cit., pag. 155, n. 585; Riklin, Schweizerisches Presserecht,
Berna 1996, pag. 223), ma ciò non significa che la convenuta debba vedersi esonerare
dall'ingiunzione. Quanto alle spese di pubblicazione, esse non possono
presumersi eccessive. Per tacere del fatto che si cercherebbe invano un accenno
qualsiasi all'ammontare dei costi, l'onere imposto all'interessata non appare
in manifesta sproporzione con la lesione della personalità subita dagli attori.
e)
Per quel che concerne l'altro giornale di lingua __________, __________ ha invero
evocato la prospettata creazione di una televisione di lingua __________, ma
l'argomento è stato sviluppato diversamente (doc. G e N). È vero che il pezzo accenna
a una notizia apparsa su una “prestigiosa rivista svizzera” circa il fatto che
__________ è un progetto serbo e che il suo finanziatore (____________________)
è collaboratore di esso. Tale genericità non permette però di ricondurre la lesione
della personalità alla convenuta, sicché la pubblicazione del dispositivo della
decisione non appare una misura necessaria né idonea a eliminarne le
conseguenze. Su questo punto l'appello merita accoglimento.
- L'appellante censura infine la suddivisione degli oneri processuali
di prima sede, che chiede di porre per tre quarti – o, in caso di accoglimento
dell'appello, per quattro quinti – a carico degli attori e non, come ha deciso
il Pretore, in ragione di due terzi a suo carico. Ora, nella
determinazione e nel riparto delle spese e delle ripetibili il Pretore fruisce
di ampia latitudine. Entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili la
sua valutazione è censurabile solo per eccesso o per abuso del potere di apprezzamento
(Rep. 1996 pag. 171).
a) L'azione
a protezione della personalità e quella intesa al risarcimento del danno (e
alla riparazione del torto morale) sono distinte. La prima, contrariamente alla
seconda, non ha carattere pecuniario, come quella intesa alla pubblicazione del
dispositivo (Tercier, op. cit.,
pag. 108, n. 773 seg. e pag. 237, n. 1788).
Dottrina e giurisprudenza ritengono inoltre che, ove una contestazione verta
sia su un diritto di carattere pecuniario sia su un diritto di carattere non
pecuniario, il ricorso per riforma al Tribunale federale sia ammissibile senza
riguardo a questioni di valore se le due azioni sono strettamente connesse e
se la pretesa pecuniaria è accessoria a quella non pecuniaria (DTF 80 II 30 consid.
1, 78 II 290 consid. 1; Poudret/Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1990, n. 1.4 ad
art. 44). Nella fattispecie la petizione aveva duplice natura. Quanto alle richieste
pecuniarie in riparazione del torto morale e in risarcimento del danno, esse
erano non solo strettamente legate, ma anche chiaramente accessorie all'azione
di accertamento, ove appena si pensi che dipendevano dal formale accoglimento
di quest'ultima (e non solo da un accertamento meramente pregiudiziale circa la
natura illecita della lesione). Non a caso, del resto, le pretese di
risarcimento e di torto morale erano fatte valere in second'ordine, dopo la
domanda di accertamento. Ciò posto, la causa promossa in concreto dagli attori
andava equiparata ai processi senza valore litigioso (nel senso dell'art. 14
CPC).
b) In
concreto gli attori sono risultati vittoriosi sull'accertamento della lesione
della personalità e, parzialmente, sulla richiesta di pubblicazione del
dispositivo della sentenza, ma sono usciti sconfitti sulle richieste di
vietare la pubblicazione di nuovi articoli, sulle richieste di indennità per
torto morale e risarcimento dei danni, come pure sulle richieste formanti
oggetto della procedura cautelare. Nel ritenere la convenuta soccombente per
due terzi, il Pretore non ha solo emanato un giudizio discutibile, ma è caduto
in un eccesso di apprezzamento. Se è vero infatti che la lesione della
personalità degli attori è stata accertata, è altrettanto vero che le domande
apparivano palesemente esagerate. Tutto sommato, in concreto non si vede
ragionevolmente come si sarebbe potuto giustificare una decisione che si
scostasse dal riparto a metà delle spese e dalla compensazione delle
ripetibili, pur tenendo conto della latitudine di giudizio che competeva al
primo giudice. Ne segue che l'appello va accolto entro tali limiti.
II. Sull'appello
adesivo
-
Gli attori insorgono contro la mancata assegnazione di un'indennità
per torto morale, che rivendicano per la sofferenza inferta loro dall'infamante
accusa di collaborazione con il regime di __________ __________ e dal pericolo
di essere esposti a rappresaglie. Pur rinunciando a gran parte della somma
chiesta con la petizione (complessivamente fr. 90 000.–), essi reputano che un
indennizzo di fr. 15 000.– per __________ __________ e di fr. 5000.– per
ciascuna delle società attrici sia pur sempre ragionevole e commisurato alla
gravità dell'offesa. Il Pretore ha respinto la domanda appunto perché gli
attori non avevano dimostrato di avere provato una particolare sofferenza e
perché con la pubblicazione del dispositivo sui giornali che avevano dato risalto
alla notizia essi ottenevano sufficiente soddisfazione. Donde, in sintesi, i
mancati estremi dell'art. 49 CO.
-
Gli
appellanti deplorano – come detto – la gravità dell'accusa consistente nel
fatto di collaborare con un regime dittatoriale e criminoso come quello di
__________ __________, la quale ha leso l'immagine pubblica delle società
attrici e ancor più quella di __________ __________, la cui posizione è
ulteriormente aggravata dal fatto di essere originario del __________. Essi non
spendono una parola tuttavia per indicare quali elementi istruttori
avvalorerebbero non solo il loro sentimento di rabbia e sdegno, ma anche la
particolare sofferenza patita. Per volontà del legislatore “il pagamento di
una somma a titolo di riparazione morale può essere chiesto solo quando le
sofferenze subite superano per intensità quelle che, secondo le concezioni
attuali, una persona deve essere in grado di sopportare senza rivolgersi al giudice”
(FF 1982 II __________n. __________). Il versamento di un'indennità, in altri
termini, non è la regola: secondo il testo stesso dell'art. 49 cpv. 1 CO essa
si giustifica solo ove all'offesa non possa rimediarsi altrimenti (Schnyder in: Kommentar zum Schweizerischen
Privatrecht, OR II, 2ª edizione, n. 3 ad art. 49). Incombe al richiedente
perciò “allegare e provare le circostanze dalle quali si può dedurre, dalla
grave lesione oggettiva, la sua sofferenza morale” (DTF 120 II 98 consid. 2b).
Qualche
autore (citato da Meili op. cit.,
n. 17 ad art. 28a CC) reputa invero tale orientamento fin troppo
rigoroso. Comunque si opini al riguardo, resta il fatto che in concreto gli
attori hanno dimostrato la gravità dell'offesa, ma nulla hanno allegato circa
una qualunque sofferenza personale. Bastasse ciò per assegnare un indennizzo,
qualsiasi grave offesa giustificherebbe automaticamente la corresponsione di
una somma in denaro, in antitesi alla volontà del legislatore e all'indirizzo
della giurisprudenza. Si aggiunga che nella sentenza citata dagli appellanti
questa Camera aveva riconosciuto un'indennità per torto morale poiché dopo la
pubblicazione di articoli di stampa denigratori la persona lesa aveva
dimostrato l'insorgenza di disturbi psicofisici (I CCA, sentenza del 14 giugno
1999 in re. F., consid. 6b in fine), ciò che non è lontanamente il caso in
esame. Ne segue che l'appello adesivo, destituito di fondamento, dev'essere
respinto.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- Gli oneri del giudizio odierno, commisurati all'importanza del
litigio, seguono la vicendevole soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). La convenuta
ottiene di non pubblicare il dispositivo della sentenza su tutti i giornali
indicati dal Pretore e vince parzialmente sulla ripartizione degli oneri
processuali di prima sede. Si giustifica pertanto di porre la tassa di
giustizia e le spese a carico delle parti in ragione di metà ciascuno e di
compensare le ripetibili. Gli oneri dell'appello adesivo seguono la totale
soccombenza degli attori (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderanno alla convenuta
un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello principale è parzialmente accolto, nel senso che la
sentenza impugnata è così riformata:
1.2 È fatto ordine a __________ __________
__________, __________, di pubblicare a proprie spese il dispositivo integrale
della presente sentenza sui quotidiani __________ __________, __________
e __________ __________, nei modi indicati dai considerandi, entro dieci
giorni dal passaggio in giudicato della sentenza medesima.
- La
tassa di giustizia di complessivi fr. 6000.– e le spese, da anticipare dagli
attori, sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate
le ripetibili.
Per il
resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
II. Gli oneri
dell'appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1 200.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
III. L'appello
adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
IV. Gli oneri
dell'appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
600.–
sono
posti a carico degli appellanti adesivi in solido, che rifonderà alla
convenuta, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1500.– complessivi per
ripetibili.
V. Intimazione
a:
– avv. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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