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Numero d'incarto:
11.2002.49
Data decisione, Autorità:
07.06.2003, ICCA
Incarto n.
11.2002.49
Lugano
7 giugno 2003/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. -.____ –
/__ __ (rettifica del registro fondiario) del Dipartimento delle
istituzioni, Sezione del registro fondiario e di commercio quale autorità di
vigilanza che oppone
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________
__________, __________
Alla
Sezione del registro __________
e di __________
quale autorità di vigilanza sul registro __________
e all'
Ufficio
del registro fondiario del Distretto di Lugano;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso del 26 aprile 2002 presentato da __________
__________ contro la decisione emanata
il 12 aprile 2002 dalla Sezione del registro __________ e di __________ quale
autorità di vigilanza;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Sulla
base di un certificato ereditario rilasciato il 30 novembre 2000 dal Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4, dal quale risultava che unica erede di __________ __________
nata __________ (1962-1999) era la
sorella __________ __________ nata __________,
quest'ultima ha venduto
l'11
dicembre 2000 la particella n. __________
RFD di __________ a __________ __________.
In seguito a un'istanza presentata da __________
__________, assistito accessoriamente da
__________, __________ e __________ __________, con decreto cautelare del 5
dicembre 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha sospeso gli
effetti del certificato ereditario e ha ordinato all'ufficiale del registro
fondiario del Distretto di Lugano di iscrivere provvisoriamente come proprietari
del fondo “gli eredi fu __________ __________ ”.
B. Il 6
dicembre 2001 l'ufficiale ha ottemperato all'ordine, cancellando il nome di __________ __________.
Il 18 dicembre 2001 quest'ultimo ha introdotto all'Ufficio del registro
fondiario un'istanza di rettifica, chiedendo di figurare nuovamente quale
proprietario. Egli ha rimproverato all'ufficiale, in sostanza, di avere frainteso
l'ordine del Pretore e di avere iscritto la comunione ereditaria fu __________ __________
come proprietaria del fondo in via definitiva anziché provvisoria. Con
decisione del 19 dicembre 2001 l'ufficiale ha respinto l'istanza, affermando
di essersi limitato a eseguire l'ordine del giudice.
C. __________ __________
ha impugnato il 7 gennaio 2001 (recte: 2002) la decisione predetta davanti alla
Sezione del registro __________ e di __________ quale autorità di vigilanza, chiedendo
l'accoglimento dell'istanza. Nelle sue osservazioni del 25 gennaio 2002
l'ufficiale del registro fondiario ha confermato la propria posizione.
Statuendo il 12 aprile 2002, l'autorità di vigilanza ha respinto il ricorso e
ha posto la tassa di giustizia di fr. 200.– a carico del ricorrente.
D. Contro
la decisione appena citata __________ __________ è insorto a questa Camera con un
ricorso del 26 aprile 2002 nel quale chiede che la decisione impugnata sia
annullata e che sia ordinato all'ufficiale del registro __________ di procedere alla modifica richiesta. Nelle sue
osservazioni del 14 maggio 2002 la Sezione del registro __________ e di __________
propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
L'ufficiale del registro non ha presentato osservazioni.
E. In
pendenza di ricorso, il 12 dicembre 2002, questa Camera ha respinto un appello
presentato il 17 dicembre 2001 da __________
__________ contro il decreto pretorile
del 5 dicembre 2001. In accoglimento di un appello adesivo inoltrato da __________ __________,
__________ __________,
e __________ __________ essa ha invitato nondimeno l'ufficiale del registro
fondiario ad annotare provvisoriamente __________
__________, __________ __________, __________ __________,
__________ __________,
, __________ __________ e __________ __________
quali proprietari comuni della particella n. RFD
di __________ (inc. ../).
L'ufficiale ha proceduto in tal senso.
F. Invitato
dal giudice delegato a esprimersi sull'attribuzione di spese e ripetibili, il ricorso
del 26 aprile 2002 essendo divenuto senza oggetto, __________ __________ ha
chiesto di porre gli oneri processuali a carico dello Stato, rivendicando
congrue ripetibili.
Considerando
in diritto: 1. La
sentenza del 12 dicembre 2001 con cui questa Camera ha invitato l'ufficiale dei
registri ad annotare provvisoriamente __________
__________, __________ __________, __________ __________,
__________ __________,
__________, __________ __________ e __________ __________
quali proprietari comuni della particella n. __________ha
reso senza oggetto la causa amministrativa. L'iscrizione meramente provvisoria
dei citati eredi ha comportato in effetti la reinscrizione del ricorrente come
proprietario del fondo, finalità cui mirava il ricorso del 26 aprile 2002. Ora,
se una lite diventa priva d'oggetto o di interesse giuridico, il giudice, udite
le parti, stralcia la causa dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC). La giurisprudenza
ha già avuto modo di precisare che in tali casi si applica analogicamente – in
materia di spese e ripetibili – l'art. 72 della procedura civile federale (PC),
secondo cui il tribunale, udite le parti, ma senza ulteriore dibattimento,
dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle
spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del motivo che termina la
lite” (Rep. 1994 pag. 381, 1992 pag. 293).
-
Il
problema è di valutare sommariamente, ciò premesso, quale possibilità di buon
esito avrebbe avuto il ricorso del 26 aprile 2002 se questa Camera non avesse modificato
in esito all'altra causa (civile) il decreto cautelare del 5 dicembre 2001. In
concreto, stando all'autorità di vigilanza, l'ufficiale aveva eseguito
correttamente l'ordine del Pretore, intimatogli solo in estratto. Così com'era
formulato, in effetti, tale ordine doveva tradursi nell'iscrizione a libro
mastro e non in una semplice annotazione della restrizione della facoltà di
disporre. L'ufficiale del registro fondiario non poteva rettificare alcunché
giusta l'art. 977 CC. Spettava se mai al giudice di merito disporre la modifica
in applicazione dell'art. 975 CC. Il ricorrente ribadiva invece, nell'impugnazione
in esame, che iscrivendo gli eredi fu __________
__________ come proprietari del bene,
l'ufficiale del registro fondiario aveva eseguito un'operazione diversa da
quella ordinatagli. Un'iscrizione provvisoria potendo solo essere annotata,
l'ufficiale doveva trascrivere l'ordine del giudice come annotazione.
-
Sulla
fondatezza – nel merito – delle argomentazioni esposte dal ricorrente non giova
dilungarsi. La rettifica nel registro fondiario di iscrizioni, annotazioni e
cancellazioni inesatte o indebite sin dall'inizio è disciplinata dagli art. 975
e 977 CC. La prima norma riguarda l'ipotesi di operazioni eseguite senza causa
legittima, ovvero senza che ne fossero adempiute le condizioni sostanziali
(vizio nel titolo di acquisto o nella richiesta di iscrizione). La seconda si
riferisce all'ipotesi di operazioni eseguite “per isvista” (art. 98 cpv. 1
RRF), ovvero per inavvertenza dell'ufficiale, sicché l'iscrizione,
l'annotazione o la cancellazione non corrisponda ai documenti giustificativi,
di per sé validi e legittimi. Una via preclude l'altra (DTF 117 II 44 consid.
4b, confermata in DTF 123 III 349 consid. 1b).
-
Nella
fattispecie l'ufficiale dei registri ha eseguito l'iscrizione litigiosa
coscientemente e non per mera inavvertenza (vedi doc. F). Il ricorrente
medesimo riconosce, del resto, che l'ufficiale “ha modificato i termini e il
senso della decisione pretorile e ha eseguito un'operazione diversa da quella
richiesta dal giudice” (ricorso, pag. 6, punto 9). Una rettifica del registro
fondiario a norma dell'art. 977 CC era quindi esclusa. Certo, l'interessato
fondava la sua istanza del 18 dicembre 2001 anche sugli “art. 975 CC e 98 e
seg. ORF” (si veda l'intestazione). Nemmeno tali norme gli erano però di
sussidio, poiché – come detto (consid. 3) – la procedura civile dell'art. 975
CC preclude quella amministrativa degli art. 977 CC e 98 RRF (e viceversa). Il
ricorrente ha inoltrato la sua richiesta all'“Ufficio del Registro __________ Definitivo di __________ ”, esigendo una rettifica da parte
dall'ufficiale. Egli non ha inteso pertanto avviare un'azione di rettifica del
registro fondiario secondo l'art. 975 CC davanti al giudice civile, bensì una
procedura amministrativa in applicazione degli art. 977 CC e 98 RRF. In tali
circostanza l'appello sarebbe stato verosimilmente respinto.
-
Gli
oneri processuali vanno di conseguenza a carico del ricorrente (art. 28 cpv. 1
LPAmm), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili alla Sezione del
registro fondiario e di commercio, autorità di vigilanza, né all'ufficiale del
registro fondiario, i quali si sono limitati a intervenire nell'ambito delle
rispettive attribuzioni ufficiali (art. 159 cpv. 2 OG per analogia). Quanto
alla comunicazione dell'odierno giudizio, infine, essa deve avvenire anche all'Ufficio
federale di giustizia, come stabilisce l'art. 102 cpv. 2 RRF, seppure tale
prassi appaia oggi desueta in molti Cantoni (Deschenaux,
op. cit., vol. V/3,1, pag. 201 in alto).
Per questi motivi,
decreta: 1. Il ricorso è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata
dai ruoli.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv. __________
__________, __________;
– Sezione del registro __________ e di __________ quale autorità di __________
sul registro __________;
– Ufficio del registro
fondiario del Distretto di __________.
Comunicazione all'Ufficio federale di
giustizia.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso di diritto amministrativo
al Tribunale federale entro 30 giorni dall'intimazione (art. 97 segg. OG).
L'ammissibilità del ricorso è data unicamente per violazione del diritto federale.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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