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Numero d'incarto:
11.2002.35
Data decisione, Autorità:
23.04.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00035
Lugano
23 aprile
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ._._____
(esecuzione civile) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna
promossa con opposizione del 18 febbraio 2002 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
avv. __________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 2 aprile 2002 presentato da __________ __________ contro il
decreto emesso il 20 marzo 2002 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata con l'appello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 7 settembre 2001 il Pretore della giurisdizione di
Locarno Campagna ha sciolto per divorzio su richiesta comune il matrimonio tra
__________ __________ (1954) e __________ nata __________ (1956). Non essendo
intervenuto accordo sulle conseguenze del divorzio, salvo per quanto riguardava
l'affidamento alla madre della figlia minorenne __________ (1985), l'esercizio
congiunto dell'autorità parentale e il diritto di visita del padre, il Pretore
ha fissato contributi alimentari per moglie e figlia, prevedendo inoltre quanto
segue:
L'abitazione coniugale di Via __________
__________ ad __________ è assegnata a __________ __________, conformemente
all'art. 121 cpv. 1 CC, con attribuzione a lui soltanto di diritti e obblighi
risultanti dal contratto di locazione.
§ __________
__________ è tenuta a mettere a disposizione di __________ __________ l'abitazione
coniugale entro la fine del terzo mese successivo alla crescita in giudicato di
questa sentenza.
Un appello
presentato il 1° ottobre 2001 da __________ __________ contro l'entità dei
contributi alimentari è tuttora pendente (inc.
../). Un successivo appello inoltrato
da __________ __________ il 4 ottobre 2001 contro i contributi stessi e l'assegnazione
dell'alloggio coniugale al marito è stato stralciato dai ruoli per mancato
versamento dell'anticipo con decreto del 13 novembre 2001 (inc.
../).
B. L'8
febbraio 2002 __________ __________ ha intimato ad __________ __________ un
precetto esecutivo civile, chiedendo la riconsegna dell'abitazione coniugale.
L'escussa ha presentato opposizione il
18
febbraio 2002 al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, che ha indetto
il contraddittorio per il 28 febbraio 2002. A tale udienza le parti hanno
mantenuto le loro posizioni. Statuendo il 20 marzo 2002, il Pretore ha
rigettato l'opposizione e ha addebitato le spese, con una tassa di giustizia di
fr. 200.–, ad __________ __________, tenuta a rifondere alla controparte fr.
500.– per ripetibili.
C. Contro
la decisione appena citata __________ ____________________ ha introdotto un
appello del 2 aprile 2002 nel quale chiede che, previa concessione dell'effetto
sospensivo al ricorso e conferimento a sé medesima dell'assistenza giudiziaria,
l'opposizione al precetto esecutivo sia confermata. L'appello non è stato
intimato a __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. La decisione con cui un Pretore statuisce sull'opposizione a un
precetto esecutivo civile è emanata mediante procedura di camera di consiglio
(art. 493 CPC). Esperito nel termine di 10 giorni dalla notifica del giudizio
impugnato, l'appello in esame è ammissibile senza riguardo al valore litigioso
(art. 308 cpv. 1 CPC; Rep. 1979 pag. 352 consid. 1).
-
Il Pretore ha rimosso l'opposizione al precetto esecutivo con l'argomento
che il noto dispositivo della sentenza 7 settembre 2001 era passato in
giudicato al momento in cui questa Camera aveva stralciato dai ruoli l'appello
dell'escussa. Né il dispositivo era nullo, giacché la moglie era stata
debitamente rappresentata in giudizio e aveva avuto la possibilità di esporre
tutte le sue argomentazioni, oltre che di far esperire tutte le prove
necessarie. La precettata ribadisce in questa sede che la sentenza di divorzio
è nulla poiché il Pretore, pur avendo concesso l'autorità parentale congiunta,
non ha sentito né fatto sentire la figlia. Inoltre, vista la conflittualità tra
i genitori, il giudice avrebbe dovuto nominare un curatore per tutelare gli
interessi della ragazza.
-
In concreto è vero che nella procedura di divorzio, contrariamente
a quanto prescrive l'art. 144 cpv. 2 CC, la figlia __________ non è stata
sentita né dal Pretore né da un terzo incaricato. Ed è vero altresì che nulla
giustificava tale omissione, tanto meno ove si consideri che neppure un accordo
apparentemente conforme all'interesse del figlio dispensava il giudice
dall'audizione (Manaï, Prendre les droits de l'enfant au sérieux: le nouveau droit du divorce, in: De l'ancien au nouveau droit du
divorce, Berna 1999, pag. 110 seg.; Stettler, Les
nouvelles dispositions du Code civil concernant le sort des enfants dans le
divorce de leur parents, in: Il nuovo diritto del
divorzio, Lugano 2002, pag. 152). Ciò non basta tuttavia perché la sentenza di
divorzio sia considerata nulla. La nullità di una sentenza contro la quale è
dato il rimedio dell'appello o della cassazione può essere accertata soltanto
nei limiti e secondo le forme stabilite per tali mezzi d'impugnazione (art. 146
CPC; Rep. 1994 pag. 367). Da tale principio è lecito scostarsi unicamente ove
il sistema dei mezzi d'impugnazione non garantisca una protezione sufficiente
(DTF 122 I 99 consid. 3a con riferimento). Nella fattispecie l'interessata
aveva bensì appellato la sentenza di divorzio, ma oltre a lasciar decorrere
infruttuoso il termine per il versamento dell'anticipo, nemmeno aveva
censurato di nullità il dispositivo.
-
La
nullità di una sentenza può essere accertata, invero, anche al di fuori di un
formale rimedio di diritto
(Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato,
Lugano 2000, n. 2 ad art. 146), ma ciò è possibile solo in casi eccezionali,
nei quali il vizio sia grave e manifesto, sicché l'accertamento della nullità
non metta a repentaglio la sicurezza giuridica (esempi in: DTF 122 I 99 consid.
3a; Vogel/Spühler, Grundriss des
Zivilprozessrechts, 7a edizione, pag. 237 n. 24 e 25). Nel caso in
esame né l'affidamento della figlia alla madre né l'autorità parentale congiunta
né il diritto di visita del padre appaiono contrari al bene della figlia.
Tutt'al più è stato violato il diritto – strettamente personale – della ragazza
di esprimersi. Ma proprio per parare a casi del genere l'art. 419d cpv.
4 CPC conferisce al minorenne capace di discernimento il diritto di appellare
il dispositivo della sentenza relativo all'autorità parentale, alle relazioni
con i genitori o a eventuali misure di protezione del figlio. Tant'è che la sentenza
gli va intimata personalmente (art. 419f cpv. 2 lett. b CPC). Si
aggiunga che la nomina di un rappresentante non è automatica, ma avviene solo
ove sia chiesta dal figlio capace di discernimento (art. 146 cpv. 3 CC) oppure
nel caso di esercizio in comune dell'autorità parentale (Gardaz, L'autorité
parentale conjointe après divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Losanna 2000,
pag. 182 seg.). D'altro lato non è dato di capire – né l'appellante indica –
quali situazioni conflittuali o problematiche sulla posizione della figlia,
insorte nella causa di divorzio, avrebbero giustificato una tale misura.
-
L'appellante
sostiene che, al momento in cui è entrato in vigore il nuovo diritto, le parti,
d'accordo sul principio del divorzio, hanno demandato al giudice la decisione su
alcune conseguenze accessorie, senza formulare domande però in merito all'assegnazione
dell'abitazione coniugale, sicché il giudice ha statuito oltre le domande. A
torto. All'udienza del 24 febbraio 2000 i coniugi, dopo avere dichiarato di
concordare sull'attribuzione dei figli alla madre con esercizio congiunto
dell'autorità parentale e custodia alla sola madre, hanno demandato al Pretore
la decisione in merito alle conseguenze accessorie sulle quali sussisteva
disaccordo, indicando, certo, solo l'ammontare dei contributi di mantenimento e
la liquidazione del regime dei beni (doc. D). Ciò tuttavia non è determinante.
Il giudice del divorzio deve pronunciare con un sindacato unico su tutte le
conseguenze accessorie (principio dell'unità della sentenza di divorzio), tra
le quali rientra anche l'assegnazione dell'alloggio coniugale (v. anche l'art.
121 CC). Del resto, entrambe le parti, nel rispettivo memoriale conclusivo,
postulavano l'assegnazione dell'abitazione coniugale, di modo che il Pretore
era tenuto a dirimere la controversia.
-
L'appellante
afferma infine che l'assunzione probatoria è stata condotta in modo irregolare
dal Pretore, poiché l'udienza di discussione prevista dall'art. 422b
cpv. 2 CPC si è tenuta prima dello spirare del termine di riflessione di due
mesi e non dopo, come dispone l'art. 422b cpv. 1 CPC. Ora, si conviene
al riguardo che il Pretore non si è attenuto al Codice di procedura, ma ciò non
basta per rendere nulla la sentenza (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1–3 ad art.
101). L'interessata avrebbe senz'altro potuto dolersi dell'irregolarità
nell'appello introdotto a suo tempo. Per altro non risulta – né è preteso – che
essa si sia vista precludere diritti fondamentali di procedura o abbia subìto
un danno giuridico irreparabile. Ne discende che pure su questo punto l'appello
si rivela palesemente infondato.
-
L'emanazione
del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo
contestuale al ricorso. Quanto agli oneri processuali, essi seguono la soccombenza
(art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all'appellato,
cui il ricorso non è nemmeno stato trasmesso. La domanda di assistenza
giudiziaria presentata con l'appello non può per il resto essere accolta,
giacché al ricorso mancava sin dall'inizio ogni seria possibilità di successo
(art. 157 CPC).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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