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Numero d'incarto:
11.2002.27
Data decisione, Autorità:
17.03.2004, ICCA
Incarto n°
11.2002.27
Lugano
17 marzo 2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretario:
I. Bernasconi, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa DI.2001.56 (azione
possessoria) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud promossa con istanza
del 16 maggio 2001 da
(già
patrocinati dal lic. iur. __________,
studio legale __________)
contro
(ora patrocinati dall'avv. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 18 marzo 2002 presentato da __________ contro la sentenza emessa
il 15 febbraio 2002 in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della
giurisdizione di __________;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
e __________ sono proprietari della particella n. __________ RFD di __________,
sulla quale sorge una casa d'abitazione. Il fondo confina a nord con la
particella n. __________, proprietà di __________ e __________, anch'essa edificata.
L'accesso comune alle due proprietà è garantito da un passaggio lastricato che
fiancheggia il confine tra le particelle, delimitato da una rete metallica. Nel
giugno del 2000 __________ e __________ hanno acquistato un cucciolo di pastore
tedesco, che di solito tengono libero all'interno del loro giardino. __________
e __________ si sono rivolti il 16 maggio 2001 al Pretore della giurisdizione
di __________ con un'azione possessoria, chiedendo che fosse ordinato ad
__________ e __________– già in via cautelare – di confinare il cane in una porzione
determinata del loro giardino, lamentandosi del fatto che l'animale era solito
abbaiare, ergersi sulle zampe posteriori e sporgersi dalla cinta verso chi
percorre l'accesso alla loro abitazione. Alla discussione del 17 luglio 2001
__________ e __________ hanno postulato il rigetto dell'azione.
B. Accertato
che nel frattempo i convenuti avevano ottenuto la licenza edilizia per posare
una cinta metallica alta 2 m a confine con la particella degli istanti, con
decreto emesso il 24 agosto 2001 in luogo e vece del Pretore il Segretario
assessore ha respinto la domanda cautelare. Nel medesimo atto egli ha ammesso
talune delle prove notificate dagli istanti e ha rinviato la decisione sugli
oneri del decreto cautelare al giudizio di merito. Esperita l'istruttoria, le
parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti con
i quali hanno sostanzialmente ribadito le loro richieste, i convenuti chiedendo
addirittura che l'azione fosse dichiarata irricevibile. Statuendo con sentenza
del 15 febbraio 2002, il Segretario assessore ha respinto l'istanza. La tassa
di giustizia di fr. 400.– e le spese sono state suddivise a metà, compensate le
ripetibili.
C. Con
appello del 18 marzo 2002 __________ e __________ chiedono che la tassa di
giustizia e le spese fissate dal Segretario assessore siano poste a carico
degli istanti, con obbligo per questi ultimi di rifondere loro fr. 1500.– a
titolo ripetibili. Nelle loro osservazioni del 19 aprile 2002 __________ e
__________ propongono di respingere l'appello e di confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in diritto: 1. Le
azioni possessorie sono trattate con la procedura contenziosa di camera di consiglio
(art. 361 segg. CPC, cui rinvia l'art. 374). La sentenza del Pretore – o del Segretario
assessore – è quindi appellabile nel termine di 10 giorni, senza riguardo al
valore litigioso (I CCA, sentenze del 26 settembre 1991 in re S., consid. 6, e
del 28 aprile 2003 in re A., consid. 1). In concreto il giudizio impugnato è
stata notificato ai convenuti il 7 marzo 2002 (appello, pag. 3 in alto).
Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
-
In
questa sede rimane litigiosa la questione degli oneri processuali e delle
ripetibili (dispositivo n. 3 della sentenza impugnata). Il Segretario
assessore li ha posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
ravvisando in concreto “giusti motivi” per prescindere dalla soccombenza degli
istanti. Egli ha rilevato, in specie, che “l'esito della vertenza è stato
sostanzialmente determinato dal modificarsi della situazione in corso di causa,
segnatamente dall'innalzamento della rete divisoria tra i fondi”, e che al
momento in cui era stata introdotta l'azione possessoria non poteva dirsi priva
di fondamento (sentenza impugnata, consid. 7.1). Prima che fosse posata la recinzione
più alta, in effetti, il comportamento del cane – il quale era solito abbaiare,
ergersi sulle zampe posteriori e sporgersi dalla cinta verso chi percorre l'accesso
all'abitazione degli istanti – costituiva un'immissione di carattere psichico
sul fondo dei vicini che integrava una turbativa del possesso a norma dell'art.
928 CC. E tale disturbo era riconducibile, in ultima analisi, ai convenuti.
-
Gli
appellanti sostengono che l'innalzamento della rete metallica, al quale gli
istanti si sono sempre opposti, non figurava fra le richieste di giudizio
contenute nell'istanza, motivo per cui essi contestano qualunque soccombenza.
Essi negano inoltre che la posa di una cinta divisoria più alta si sia rivelata
decisiva per l'esito della causa, mal comprendendosi altrimenti perché
l'istruttoria sarebbe continuata anche dopo l'esecuzione dell'opera. A loro
avviso non sono date quindi le premesse, nel caso specifico, per derogare al
principio della soccombenza. Donde la richiesta di porre gli oneri processuali
a carico degli istanti, con obbligo per questi ultimi di rifondere loro fr.
1500.– a titolo di ripetibili.
-
Il
giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all'altra le tasse, le spese
giudiziarie e le ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC), ma può scostarsi da tale
principio ove soccorrano “giusti motivi” (art. 148 cpv. 2 CPC). Nella
determinazione degli oneri processuali e del loro riparto egli fruisce altresì
di ampio potere di apprezzamento, appellabile solo per eccesso o per abuso
(Rep. 1996 pag. 171). Nella fattispecie gli interessati non contestano che, al
momento in cui era stata inoltrata, l'azione possessoria fosse provvista di
buon diritto. Già per questo motivo ci si potrebbe domandare se l'appello non
sia irricevibile per insufficienza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC
in combinazione con il cpv. 5). Sia come sia, l'interrogativo può rimanere
aperto, dato che – come si vedrà in appresso – le censure degli appellanti si
dimostrano inconsistenti.
-
In
una causa civile disciplinata dal principio dispositivo il giudice emana la
propria sentenza, di massima (per tacere cioè di fatti notori e ammissioni),
sulla base dello stato di fatto che l'attore
riesce a
dimostrare (Olgiati, Le norme
generali per il procedimento civile nel Canton Ticino, Zurigo 2000, pag. 179).
Se il giudice accerta, al momento di statuire, che lo stato di fatto si è modificato
in pendenza di procedura, che tale cambiamento toglie legittimità all'azione e
che inizialmente la causa non era sprovvista di buon diritto, può tenere conto
di ciò ai fini delle spese e delle ripetibili (“giusti motivi”: art. 148
cpv. 2 CPC), soprattutto ove il nuovo stato di fatto si riconduca al
comportamento della parte convenuta.
-
Nel
caso in esame il Segretario assessore ha constatato, al momento di statuire,
che la situazione di fatto si era nettamente mo-dificata rispetto quella
descritta nell'istanza. La rete metallica divisoria che originariamente era
alta circa un metro (istanza, pag. 3, punto 1, non controverso) era stata
sostituita infatti da una rete alta il doppio, ciò che toglieva – a suo parere
– legittimità alla possessoria. Ai fini delle spese e delle ripetibili
egli si è domandato pertanto se il cambiamento si riconducesse al comportamento
dei convenuti. E siccome la nuova recinzione era opera loro, egli ha ritenuto
che costoro avessero concorso a rendere priva di fondamento un'azione
inizialmente non destituita di legittimità (circostanza, quest'ultima, che –
come detto – gli appellanti non contestano). Donde il riparto a metà delle
spese e la compensazione delle ripetibili. Perché tale valutazione dovrebbe
configurare un abuso o un eccesso di apprezzamento non è dato a divedere.
-
L'apprezzamento
del primo giudice riesce ancor meno censurabile ove si pensi che, qualora
l'azione non fosse stata sprovvista di buon diritto (fatto – si ripete – non controverso),
soccorrevano finanche le premesse per porre a carico dei convenuti le
spese e le ripetibili nel loro insieme. Optando per una suddivisione a metà,
il Segretario assessore dimostra di avere considerato proprio quanto gli
appellanti criticano nel ricorso, ovvero che gli istanti hanno persistito nelle
loro richieste di giudizio (insistendo per la continuazione dell'istruttoria)
nonostante l'intervenuto cambiamento di situazione. Prospettare un abuso o un eccesso
di apprezzamento in simili condizioni non è serio.
-
Gli oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza degli appellanti
(art. 148 cpv. 1 CPC). Gli istanti, che hanno formulato osservazioni
all'appello per il tramite di un legale, hanno diritto a un'equa indennità per
ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– per ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________;
– lic. iur. __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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