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Numero d'incarto:
11.2002.24
Data decisione, Autorità:
14.03.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00024
Lugano,
14 marzo 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
..__________ (protezione dell'unione coniugale) della Pretura della giurisdizione di
Mendrisio Nord promossa con istanza del 12 aprile 2001 da
__________ __________, nata
__________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________)
contro
__________ __________,
____________________ (patrocinato dall'avv. __________ __________ __________,
__________),
giudicando
ora sul decreto cautelare del 19 febbraio 2002 con
cui il Pretore ha modificato l'assetto provvisionale fra le parti;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 4 marzo 2002 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il 19 febbraio 2002 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
__________ __________ (__________1969) e __________ nata __________
(__________1965)
si sono sposati ad __________ il __________ 1996 e che dal matrimonio è nato
__________ (__________1997);
che la
moglie ha anche un figlio avuto in prime nozze, __________ __________
(__________1992), affidato al padre;
che il 12
aprile 2001 __________ __________ si è rivolta al Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord con un'istanza a protezione dell'unione coniugale per ottenere
l'attribuzione dell'alloggio familiare, l'affidamento del figlio __________, un
contributo alimentare di fr. 4500.– mensili per sé e uno di fr. 1000.– per il
figlio, come pure una provvigione ad litem di fr. 5000.–;
che in
via provvisionale essa ha formulato le medesime richieste;
che
all'udienza del 4 maggio 2001, indetta per discutere l'istanza a protezione
dell'unione coniugale, __________ __________ ha proposto di respingere tutte le
domande;
che con
decreto emanato seduta stante “in via supercautelare” il Pretore ha attribuito
l'alloggio familiare alla moglie, cui ha affidato __________, condannando il
marito a versare per il mese di maggio 2001 un contributo alimentare di fr.
1700.– per la moglie e uno di fr. 700.– per il figlio, aumentato dal 1° giugno
2001 a complessivi fr. 3350.– mensili;
che la
discussione dell'istanza è continuata il 20 giugno 2001 e a tale udienza entrambe
le parti hanno offerto prove;
che il 21
dicembre 2001, in pendenza di istruttoria, __________ __________ ha sollecitato
una riduzione retroattiva dei contributi provvisionali, dal maggio 2001, a fr.
1200.– mensili per la moglie e a fr. 600.– mensili per il figlio;
che con
decreto emesso il 19 febbraio 2002 “in via supercaute-
lare” il
Pretore ha parzialmente accolto l'istanza, riducendo dal
1°
gennaio 2002 i contributi provvisionali a fr. 1450.– mensili per la moglie e a
fr. 700.– mensili per il figlio;
che
contro tale decreto __________ __________ è insorta con un appello del
4 marzo
2002 nel quale chiede – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di
annullare il giudizio impugnato, subordinatamente di fissare il contributo
provvisionale in “un importo complessivo di fr. ..., di cui fr. ... a favore
della moglie e fr. ... a favore del figlio”;
che
l'appello non è stato intimato a __________ __________;
e considerando
in diritto: che
le misure a protezione dell'unione coniugale (art. 172 segg. CC) sono trattate
con la procedura contenziosa di camera di consiglio (art. 361 CPC, cui rinviano
l'art. 4 n. 5 e l'art. 5 LAC);
che
nell'ambito di tale procedura il giudice può decretare provvedimenti cautelari
in qualsiasi momento, “anche prima della discussione” (art. 371 CPC);
che i
provvedimenti cautelari sono emanati secondo gli art. 376 segg. CPC e possono
dunque essere appellati solo “dopo il contraddittorio” (art. 382 cpv. 1 CPC);
che per
contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria fra
le parti, bensì la discussione finale, tenuta dopo l'istruttoria o dopo che il
giudice ha rifiutato le prove offerte (Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con
rinvii);
che tale
nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante nella giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato,
Lugano 2000, n. 1 ad art. 382);
che nella
fattispecie non è stato tenuto alcun “contraddittorio” sul decreto impugnato,
esplicitamente designato – del resto – come “supercautelare”;
che di
conseguenza l'appello in esame si rivela già di primo acchito improponibile;
che nelle
circostanze descritte giova appena rilevare come le domande subordinate
contenute nel memoriale sarebbero ad ogni modo inammissibili, in litigi
pecuniari le conclusioni dovendo essere cifrate e non lasciate semplicemente a
beneplacito del giudice (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 8 e 9 ad art. 309 CPC; identico principio vale sul piano federale:
Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9);
che
quanto precede non impedisce, comunque sia, di considerare l'appello alla
stregua di una richiesta di discussione davanti al Pretore, il quale deve
concedere a __________ __________ la facoltà di esprimersi sulla modifica
dell'assetto provvisionale postulata dal marito il 21 dicembre 2001 (art. 84
CPC);
che di
conseguenza il memoriale va rinviato al Pretore perché dia all'interessata la
possibilità di essere sentita e statuisca poi con un decreto “di convalida”
(sulla specificità dei decreti emanati “nelle more istruttorie” v. Cocchi/Trezzini, op. cit., pag. 846 nota
907, fermo restando invece che il formalismo della nota 908 non può lontanamente
essere condiviso);
che gli
oneri processuali del giudizio odierno, volutamente ridotti per tenere conto
del caso particolare, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che il
conferimento dell'assistenza giudiziaria non può entrare in linea di conto, poiché
l'appello risultava sprovvisto sin dall'inizio di qualsiasi possibilità di
esito favorevole (art. 157 CPC);
che non
si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso
non è stato notificato e non ha quindi provocato alcun costo;
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
-
Gli atti
sono rinviati al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord perché statuisca
sull'assetto provvisionale dopo avere conferito a __________ __________ la possibilità
di esprimersi sulla modifica postulata da __________ __________.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 100.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
150.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria è respinta.
-
Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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