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Numero d'incarto:
11.2002.21
Data decisione, Autorità:
02.09.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.00021
Lugano,
2 settembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. ______________________________ (interdizione) della Divisione degli interni, Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con
istanza dell'11 maggio 2001 dalla
Commissione tutoria regionale __________, __________
nei confronti di
__________ __________, __________;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 21 febbraio 2001 (recte: 2002) presentato da __________ __________
contro la decisione emessa il 5 febbraio 2002 dalla Sezione degli enti locali
quale autorità di vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
con decisione del 5 febbraio 2002 la Sezione degli enti locali, autorità di
vigilanza sulle tutele, ha pronunciato su richiesta della Commissione tutoria
regionale __________ l'interdizione di __________ __________
per debolezza di mente;
che il 21
febbraio 2002 __________ __________ ha scritto alla Sezione degli enti
locali, dichiarando – tra l'altro – di ricorrere contro tale decisione;
che la
Sezione degli enti locali ha trasmesso la lettera, il 26 febbraio 2002, alla prima
Camera civile del Tribunale d'appello per competenza;
che la
Commissione tutoria regionale __________,
cui la lettera è stata notificata, non ha presentato osservazioni;
e considerando
in diritto: che
l'atto del ricorrente può essere trattato solo come appello, unico rimedio
giuridico esperibile contro le decisioni prese dall'autorità di vigilanza sulle
tutele (art. 48 LTC: RL 4.1.2.2);
che un
appello deve contenere, fra l'altro, le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 2
lett. e CPC), oltre ai “motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda” (art.
309 cpv. 2 lett. f CPC);
che in
materia di tutele, nondimeno, tali esigenze di forma vanno per certi versi attenuate:
trattandosi di un tutelato – o di un tutelando – che insorga personalmente contro
una decisione a lui sfavorevole, è sufficiente che le richieste di giudizio e i
motivi di impugnazione possano desumersi dall'insieme del ricorso (Geiser in: Kommentar zum
Schweizerischen Privatrecht, ZGB I/2, 1999, n. 41 ad art. 420);
che, ciò
premesso, nella fattispecie l'appellante può ragionevolmente intendersi postulare,
nonostante la mancanza di qualsiasi richiesta esplicita, la riforma della decisione
impugnata nel senso di respingere l'istanza di interdizione proposta dalla
Commissione tutoria regionale;
che, per
quanto attiene ai motivi del ricorso, la lettera in esame contiene due argomentazioni;
che
l'appellante fa valere anzitutto di non essere comparso alla discussione finale
davanti all'autorità di vigilanza perché, avendo egli “la corrispondenza in giacenza
presso la Posta di __________ ”, non
sarebbe stato “avvisato in tempo debito”;
che
simile argomentazione potrebbe essere idonea tutt'al più a ottenere un altro dibattimento
finale davanti all'autorità di vigilanza (e l'emanazione di una nuova decisione),
ma non necessariamente il rigetto dell'istanza di interdizione formulata dalla
Commissione tutoria;
che,
comunque sia, la giustificazione addotta dall'appellante non è accettabile, chi
ha un procedimento in corso non potendo semplicemente dare ordine alla posta
di trattenere la corrispondenza e prevalersi poi, davanti all'autorità, di
avere ignorato i termini fissatigli per raccomandata (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, n. 8 a 10 ad
art. 124, cui rinvia l'art. 14 cpv. 2 LPAmm, applicabile in virtù dell'art. 21
LTC);
che la
seconda argomentazione si esaurisce nella seguente frase: “Ritengo, come detto
in precedenza (ricorso del 08.06.2001) di essere in grado di amministrarmi
convenientemente”;
che tale
assunto cade nel vuoto, l'autorità di vigilanza avendo pronunciato la tutela
non per cattiva amministrazione (art. 370 CC), ma per debolezza mentale (art.
369 CC);
che,
invero, nel suo ricorso dell'8 giugno 2001 all'autorità di vigilanza
l'interessato avversava anche le risultanze della perizia specialistica
eseguita sulla sua persona per ordine del Ministero pubblico (il quale lo
sospettava di incendio intenzionale), sostenendo che “i medici della Clinica
Psichiatrica di __________ hanno
contestato il suo contenuto” (act. 3, secondo foglio);
che
l'autorità di vigilanza, proprio per tenere conto delle esitazioni (e non delle
contestazioni) del dott. __________. __________, capo della Clinica psichiatrica cantonale
di __________ e medico curante
dell'interessato, ha disposto un nuovo esame specialistico da parte dei dottori
__________. __________ e __________ __________, capo del Servizio psico-sociale di
__________;
che,
secondo tale referto, l'appellante risulta soffrire di una “psicopatologia
che si situa nelle cosiddette sindromi schizoaffettive, cioè di quei quadri
psicopatologici in cui c'è la compartecipazione di caratteristiche sia delle
forme schizofreniche che di quelle maniaco-depressive” (decisione impugnata,
pag. 8 in fondo);
che gli
stessi periti auspicano “la presenza di una figura ufficiale, costituita dal
tutore”, limitata non solo “al controllo e alla gestione degli interessi
economici del peritando, ma nella fattispecie anche e soprattutto al controllo
e all'intervento limitativo nella messa in atto dei comportamenti inadeguati
che invece il peritando continua a manifestare” (decisione impugnata, loc.
cit.);
che su
tale referto l'appellante non spende una parola, sicché non è dato di capire né
di intuire per quali ragioni occorrerebbe scostarsene;
che nelle
circostanze descritte l'appello, in quanto motivato, si rivela destinato all'insuccesso;
che gli
oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che in
concreto si può tuttavia prescindere – eccezionalmente – dal prelevare spese,
l'appellante risultando sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito
senza l'ausilio di un patrocinatore;
che non
si giustifica nemmeno di assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale,
la quale non ha formulato osservazioni e non ha quindi sopportato costi di rilievo;
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
–
__________ __________, __________;
–
Commissione tutoria regionale __________, __________.
Comunicazione
alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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