Appeal against order for psychiatric expert opinion dismissed

11.2002.17Übriges Gericht07.03.2002Dismissed

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

The regional tutelary commission sought interdiction of the interested person. The vigilance authority ordered a psychiatric expert report, and the person appealed. The appellate court held that the appeal was, in any event, unsuccessful: the order for the expert report was a non-appealable procedural order, and the preconditions for ordering the report were met because serious doubts existed as to the person’s mental condition. The court also held that such an examination may be ordered even against the will of the person concerned. The appeal was dismissed insofar as it was admissible, the challenged decision was confirmed, and no costs or party compensation were awarded.

Omnilex-Regeste

Art. 374 cpv. 2 CC; art. 19 cpv. 2 LPAmm in relation with art. 21 LTC; appealability of an order commissioning an expert report in interdiction proceedings. The order by which the authority directs the taking of evidence through an expert report is a procedural order and, by analogy with civil procedure, is not appealable. In any event, an expert report under Art. 374 cpv. 2 CC may be ordered whenever the authority harbors serious doubts about the person’s mental condition; the measure does not constitute a grave interference with personal liberty and may be imposed even against the examinee’s will. The decisive criterion is the existence of substantiated doubts, not a prior conclusive assessment of incapacity (consid. 2).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2002.17

Data decisione, Autorità: 07.03.2002, ICCA

Incarto n. 11.2002.00017

Lugano 7 marzo 2002/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Ambrosini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa n. ..___(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 5 ottobre 2001 dalla

Commissione tutoria regionale __________, __________

nei confronti di

__________ __________,


(patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

giudicando ora sulla “decisione” del 18 gennaio 2002 con cui l'autorità di vigilanza sulle tutele ha ordinato l'esecuzione di una perizia (art. 374 cpv. 2 CC);

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev'essere accolta l'appellazione del 5 febbraio 2002 presentata da __________ __________ contro la “decisione” emessa il 18 gennaio 2002 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 5 ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale __________ha presentato alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza sulle tutele, un'istanza di interdizione fondata sull'art. 369 CC nei confronti di __________ __________ (1979);

che a sostegno della richiesta essa ha fatto proprie le indicazioni del dott. __________ __________ e della psicologa __________ __________, secondo cui l'interessato, “debile che a tratti presenta ideazioni di tipo delirante, necessita di misure di protezione per poterlo curare da un punto di vista psichico e per poter riorganizzare la sua vita sociale e lavorativa”;

che con le sue osservazioni del 7 novembre 2001 __________ __________ si è opposto all'istanza;

che il 18 gennaio 2002 l'autorità di vigilanza ha incaricato il Servizio psico-sociale di __________ di allestire una perizia sulle condizioni dell'interessato;

che con scritto del 5 febbraio 2002, redatto personalmente, __________ __________ è insorto contro la predetta decisione;

e considerando

in diritto: che l'appellante si oppone alla perizia perché l'autorità “non ha tenuto conto di quanto comunicato nella lettera 07.11. 2001 spedita dall'avv. __________ __________ ”;

che giusta l'art. 374 cpv. 2 CC l'interdizione per infermità o debolezza di mente può essere decretata solo dietro relazione di periti, “i quali dovranno pronunciarsi anche sulla convenienza di udire prima l'interdicendo”;

che secondo l'art. 19 cpv. 2 LPAmm (applicabile per il rinvio stabilito dall'art. 21 LTC) l'assunzione delle prove avviene in applicazione analogica delle relative norme della procedura civile;

che nell'ambito di una causa civile la decisione con cui il giudice ordina l'esecuzione di una perizia è un'ordinanza, come tale inappellabile (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 248);

che, per il resto, la “relazione” dell'art. 374 cpv. 2 CC può sempre essere disposta, non appena l'autorità nutra seri dubbi sullo stato mentale di una persona (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, 3a edizione, n. 91 ad art. 374 CC; Stettler in: Droit Civil, Représentation et protection de l'adulte, 4a edizione, pag. 182, n. 397), dubbi che sussistono in concreto (doc. D, allegato al doc. 1);

che, in ogni modo, l'esecuzione di una perizia non costituisce una grave violazione della libertà personale dell'interessato e può essere ordinata, dandosi il caso, anche contro la volontà del peritando (DTF 124 I 40 consid. 2c e 48 consid. 5; Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a edizione, pag. 353, n. 903a; Riemer, Grundriss des Vormundschafts­rechts,

2a edizione, § 4 n. 11);

che quindi, si volesse anche prescindere dalla sua inammissibilità, l'appello si rivela destinato all'insuccesso;

che, data la particolarità della fattispecie, si giustifica nondimeno di rinunciare al prelievo di spese;

che non è il caso di assegnare ripetibili alla Commissione tutoria regionale, la quale non si è nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato alcun costo;

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la “decisio­ne” impugnata è confermata.

  1. Non si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– __________ __________, __________;

– Commissione tutoria regionale __________, __________.

Comunicazione alla Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Schlagwörter

interdictionexpert reportmental capacityappealabilityprocedural orderpersonal libertytutelary supervisioncosts

Von Omnilex extrahiert

Kernrechtsfrage

Whether the appeal against the order commissioning an expert report was admissible

Extrahierter Entscheid

The order commissioning the expert report was an interlocutory procedural order and therefore not appealable in this setting.

Extrahierte Begründung

Under the applicable procedural rules, evidence-taking follows civil-procedure analogies. In civil matters, an order to obtain an expert report is a non-appealable procedural order.

Kernrechtsfrage

Whether the order for an expert report under Art. 374(2) CC should be overturned on the merits

Extrahierter Entscheid

The order was justified because there were serious doubts about the person's mental condition, and an expert report may be ordered even against the person's will.

Extrahierte Begründung

Art. 374(2) CC requires a medical report before interdiction for mental illness or weakness. The court found existing doubts sufficient and held that the examination does not seriously infringe personal liberty.

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