AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2002.144
Data decisione, Autorità:
23.12.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.144
Lugano
23 dicembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa _.__. (misure
provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione
6, promossa con istanza del 21 febbraio 2002 da
__________ __________, nata __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________)
contro
__________ __________, ora
in __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________
__________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 9 dicembre 2002 presentato da __________ __________ contro il
decreto cautelare emesso il 22 novembre 2002 in luogo e vece del Pretore dal
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A.
__________ __________ (__________1964) e __________ __________
(__________1970) si sono sposati a __________ il __________ 1990. Dal matrimonio
sono nati i figli __________ (__________1991) e __________ (__________1994). Il
marito lavora per la compagnia __________ Assicurazione a __________, la moglie
è impiegata d'ufficio al 60% per il garage __________ __________ di __________.
I coniugi vivono separati dalla primavera del 2000, quando il marito ha
lasciato l'abitazione coniugale di __________ per trasferirsi dai propri
genitori a __________.
B. Il
21 febbraio 2002 __________ __________ ha promosso azione di divorzio davanti
al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo l'affidamento dei
figli (riservato il diritto di visita del marito), un contributo alimentare
scalare per loro e uno da determinarsi per sé. In via provvisionale essa ha
postulato un contributo alimentare di fr. 800.– mensili per ciascun figlio e
uno indeterminato per sé. All'udienza del 24 aprile 2002 __________ __________
ha offerto un contributo di fr. 750.– mensili per ciascun figlio, opponendosi a
quello per la moglie. Esperita l'istruttoria, nelle rispettive conclusioni le
parti hanno riaffermato le loro domande, l'istante precisando in fr. 350.–
mensili il contributo chiesto in suo favore. La discussione finale ha avuto
luogo il 23 agosto 2002.
C. Statuendo in luogo e vece del Pretore, con decreto cautelare del 22
novembre 2002 il Segretario assessore ha imposto al convenuto un contributo
alimentare di fr. 713.– mensili per ciascun figlio dal 21 febbraio 2002 (oltre
all'assegno familiare, se percepito), senza contributi per la moglie. Le spese,
con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico delle parti
in ragione di un mezzo ciascuno, compensate le ripetibili. __________
__________ è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. __________
__________ è stato ammesso anch'egli al medesimo beneficio con successivo
decreto del 2 dicembre 2002.
D. Contro
il decreto appena citato è insorto __________ __________ con un appello del 9 dicembre
2002 nel quale chiede, previa concessione dell'assistenza giudiziaria, la
riduzione a fr. 567.– mensili del contributo di mantenimento per ciascun figlio.
L'appello non è stato intimato a __________ __________.
Considerando
in diritto: 1. L'art. 137 cpv. 2 prima frase CC stabilisce che, pendente causa di
divorzio o di separazione, il giudice decreta “le necessarie misure
provvisionali”. Il criterio per la definizione dei contributi di mantenimento
si fonda in tal caso, come nell'ordinamento anteriore (art. 145 cpv. 2 vCC),
sul riparto dell'eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno dei coniugi e dei figli (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 29 segg., in particolare
n. 36 ad
art. 137 CC; Sutter/Freiburghaus,
Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo 1999, n. 30 segg., in particolare n. 37 ad art. 137 CC).
-
Litigioso rimane, in appello, il contributo di mantenimento per i
figli. Il Segretario assessore ha accertato il reddito del marito in fr.
4292.15 netti mensili e il fabbisogno minimo di lui in fr. 2866.20 (minimo
esistenziale del diritto esecutivo fr. 1100.–, locazione fr. 700.–, premio
della cassa malati fr. 319.70, “franchigia” fr. 33.35, assicurazione RC
privata e dell'economia domestica fr. 20.15, assicurazione RC auto fr. 142.65,
imposta di circolazione fr. 36.90, leasing auto fr. 491.75, tassa militare fr.
21.70). Per quanto riguarda la moglie, egli ha imputato a quest'ultima un
reddito netto mensile di fr. 2457.40 e ha fissato il fabbisogno minimo di lei
in fr. 2697.50 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, locazione
fr. 700.–, premio della cassa malati fr. 314.05, “franchigia” fr. 19.15,
assicurazione mobilia domestica fr. 34.15, assicurazione RC privata fr. 34.15,
assicurazione RC auto fr. 83.55, imposta di circolazione fr. 35.85, leasing
auto fr. 376.60). Il fabbisogno in denaro dei figli è stato stabilito in fr.
1276.– mensili ciascuno. Constatato un ammanco, il primo giudice ha fissato il
contributo per i figli in fr. 713.– mensili ciascuno, senza nulla destinare
alla moglie.
-
I figli minorenni, prima che siano prese disposizioni al loro riguardo,
sono sentiti personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato,
a meno che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano (art. 144 cpv. 2
CC). Il principio vale, pendente una causa di separazione o di divorzio,
anche in sede provvisionale (DTF 126 III 497). In materia di contributi
alimentari, nondimeno, la misura si impone soltanto se eventuali inclinazioni e
interessi scolastici o professionali dei figli siano suscettibili di influire
apprezzabilmente sull'ammontare del contributo (Rumo-Jungo, Die Anhörung des Kindes, in: AJP 12/1999 pag.
1581). Per di più, sull'entità del contributo i figli non possono formulare
conclusioni né interporre rimedi giuridici, quand'anche assistiti da un
curatore (FF 1996 I __________in fondo). Nel caso specifico __________ e
__________, di 11 e 8 anni, non sono ancora in età di formulare progetti per le
loro future scelte scolastiche o professionali. Non risulta peraltro che
particolari inclinazioni o interessi dei ragazzi – come ad esempio attività
artistiche o sportive – possano incidere sul loro fabbisogno. Non è quindi il
caso di sottoporre i figli a una nuova audizione in sede di appello.
-
Per quanto riguarda il reddito del convenuto, il primo giudice si
è dipartito da uno stipendio mensile lordo di fr. 4009.–, ha dedotto gli oneri
sociali di complessivi fr. 485.50 e ha aggiunto la quota di tredicesima (fr.
293.65), il contributo versato dal datore di lavoro per la cassa malati (fr.
100.–), l'assegno per l'economia domestica (fr. 200.–) e il “bonus” annuo
erogato – sempre dal datore di lavoro – in base alle prestazioni fornite (in
media fr. 175.–), per un totale di fr. 4292.15 mensili. L'appellante sostiene
che il suo reddito va accertato in fr. 4279.70 mensili, poiché anche il “bonus”
annuo è soggetto alle trattenute usuali. Ora, dai conteggi agli atti risulta
che nell'aprile del 2002 l'appellante ha ricevuto
fr.
2099.80 quale “liquidazione del premio __________ ” (doc. 19, terzo foglio).
Tale gratifica annua è calcolata in base al raggiungimento di determinati
obiettivi stabiliti per anno civile (interrogatorio formale del convenuto
dell'11 luglio 2002, risposta n. 1) ed è effettivamente soggetta alle usuali
trattenute, di modo che la quota mensile non ammonta a fr. 175.– (come ha
calcolato il primo giudice), bensì a fr. 162.55. In linea di principio
l'appello è dunque fondato. Se non che, come si è appena detto, il “bonus” non
è fisso, ma dipende dal raggiungimento di determinati obiettivi. Ove essi siano
centrati, esso è pari a uno stipendio mensile netto (interrogatorio formale
del convenuto dell'11 luglio 2002, risposta 1). Chiamato a formulare una
prognosi per il futuro, il primo giudice ha stimato l'importo in circa fr. 10.–
oltre la media matematica dell'ultimo anno considerato. Ciò rientra nel quadro
del suo legittimo potere di apprezzamento. Verificandosi sostanziali
differenze, l'appellante potrà sempre chiedere la modifica delle misure
provvisionali e l'adeguamento del contributo alle nuove circostanze (Leuenberger, op. cit., n. 16 ad art.
137 CC).
- Il
ricorrente chiede inoltre che il suo fabbisogno minimo sia aumentato da fr.
2866.20 a fr. 3296.20 mensili dal 1° ottobre 2002 per tenere conto della
pigione effettivamente pagata. Ci si può chiedere se tale richiesta, fondata su
fatti nuovi, sia ricevibile. Certo, l'art. 138 cpv. 1 CC (ripreso dall'art. 423b
cpv. 2 CPC) prevede che “fatti e mezzi di prova nuovi possono essere invocati
davanti all'istanza cantonale superiore”, ma tale facoltà riguarda solo le
cause di divorzio o di separazione, non le misure provvisionali (I CCA,
sentenza del 28 giugno 2000 nella causa K.P., pubblicata in: FamPra.ch 2001
pag. 127 n. 12). In sede cautelare continua ad applicarsi il divieto dell'art.
321 cpv. 1
lett. b
CPC. Nella fattispecie, poi, al momento di stipulare il contratto di locazione
(30 settembre 2002) l'interessato sapeva che non sarebbe più stato in grado di
versare il contributo offerto per i figli (fr. 1500.–: riassunto scritto del 19
agosto 2002, pag. 2 in fine). D'altro lato è vero che, trattandosi di
contributi per figli minorenni, vige il principio inquisitorio illimitato,
sicché il giudice non è vincolato alle richieste né alle allegazioni delle
parti (DTF 122 III 408 consid. 3d, 120 II 231 consid. 1c con rinvii, 118 II 93;
Rep. 1006 pag. 119 consid. 7, 125 consid. 8). Sia come sia, nella fattispecie
l'esito del giudizio non muta – come si vedrà in appresso – nemmeno tenendo
conto del nuovo canone di locazione.
- La
giurisprudenza ha già avuto più volte modo di precisare che in materia di
alloggio determinante non è tanto il costo effettivo a carico dell'interessato,
ma la spesa che all'interessato può essere riconosciuta se abitasse da solo (da
ultimo: I CCA, sentenza del 20 giugno 2002 in re P., consid. 8b). In concreto
la pigione di
fr.
1130.– mensili appare eccessiva per una persona singola, che nelle ristrettezze
in cui vive la famiglia non può permettersi un appartamento di tre locali (doc.
25). Non fa dubbio che nel caso specifico un appartamento più grande
agevolerebbe l'esercizio del diritto di visita. A prescindere dal fatto però
che per il pernottamento dei figli durante il fine settimana e le vacanze un
appartamento di due vani potrebbe essere sufficiente, il maggior costo dovuto
a un locale supplementare rientrerebbe in ogni modo nel fabbisogno in denaro
dei figli, non in quello del genitore. E in concreto le disponibilità familiari
non consentono di aumentare il fabbisogno della prole senza costringere
l'appellante a intaccare il suo fabbisogno minimo, che gli va garantito (DTF
127 III 70 consid. 2c con richiami di giurisprudenza). Per di più, la moglie
spende per il proprio alloggio fr. 700.– mensili (decreto impugnato, pag. 3).
Riconoscere fr. 1130.– mensili all'appellante per lo stesso titolo offenderebbe
già a prima vista la parità di trattamento. Anche su questo punto il decreto del
Segretario assessore sfugge pertanto alla critica.
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'istante, cui l'appello non è
stato intimato e non ha causato costi presumibili. La domanda di assistenza
giudiziaria presentata dall'appellante non può essere accolta, giacché al
ricorso mancava fin dall'inizio ogni seria possibilità di successo (art. 157
vCPC e art. 14 della legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria,
entrata in vigore il 30 luglio 2002). Per quanto riguarda gli oneri di prima
sede, è vero che il primo giudice ha statuito sulla richiesta di assistenza
giudiziaria presentata dal convenuto solo dopo l'emanazione del decreto impugnato.
Ciò non ha causato però alcun pregiudizio all'appellante. Non richiede dunque
alcuna modifica del dispositivo.
Per questi motivi,
in applicazione dell'art. 313bis CPC
e vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello è respinto e il decreto impugnato è
confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si attribuiscono ripetibili.
-
La
richiesta di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
Intimazione
a:
– avv. __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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