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Numero d'incarto:
11.2002.11
Data decisione, Autorità:
08.02.2002, ICCA
Incarto n.:
11.2002.00011
Lugano
8 febbraio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa ..___
(misure a protezione dell'unione coniugale) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 13 novembre 2000 da
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________
-__________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________),
giudicando ora sul decreto
cautelare del 31 gennaio 2002 (misure provvisionali);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se deve essere accolta
l'appellazione del 1° febbraio 2002 presentata da __________ __________ contro
il decreto emesso il 31 gennaio 2002 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezio-
ne
6;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che
__________ __________ (1946) e __________ __________ (1959) si sono sposati a
__________ __________ 1991 e dal matrimonio è nata il __________ __________
1991 la figlia __________;
che il 13
novembre 2000 __________ __________ __________ ha presentato al Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6, un'istanza di misure a protezione dell'unione
coniugale (con domande cautelari), chiedendo l'autorizzazione a vivere separata,
l'assegnazione dell'alloggio familiare e l'affidamento di __________ (con assegnazione
al marito di un termine per lasciare l'abitazione), un contributo alimentare di
fr. 3500.– per sé e di fr. 900.– per __________a, l'assunzione da parte del
convenuto di tutte le spese per l'abitazione e della retta dell'Istituto
__________ frequentato dalla figlia, oltre a una provvigione ad litem di
fr. 5000.–;
che
all'udienza del 21 dicembre 2000, indetta per la discussione, le parti hanno raggiunto
un'intesa sull'assetto familiare in attesa della perizia ordinata dal Pretore
sull'affidamento della figlia e sulle relazioni personali;
che il
Pretore ha emanato il 27 dicembre 2000, senza contraddittorio, un decreto cautelare
per regolare la situazione delle parti dal 27 dicembre 2000 al 2 gennaio 2001;
che nel
corso dell'istruttoria, con decreto del 2 maggio 2001, egli ha nominato a
__________ un curatore di rappresentanza;
che con
decreto 1° giugno 2001, sempre emanato senza contraddittorio, il Pretore ha
confermato l'obbligo di __________ __________ di versare a moglie e figlia un
contributo di mantenimento complessivo di fr. 6000.– mensili, oltre la retta
dell'Istituto __________;
che in
seguito alla presentazione della perizia, il Pretore ha statuito il 21 giugno
2001, sempre in via supercautelare, affidando la bambina alla madre, alla quale
ha assegnato anche l'abitazione familiare, ordinando al marito di lasciare
entro 15 giorni la casa con i suoi soli effetti personali e disponendo “una
messa a punto sull'evoluzione delle dinamiche relazionali tra le parti” nel
termine di sei mesi;
che
all'udienza dell'11 settembre 2001 i coniugi hanno raggiunto un'intesa sul
diritto di visita del padre e le relazioni personali tra la figlia e il
compagno della madre, che ha trovato consenzienti il Pretore e la curatrice
della bambina;
che con
ordinanza del 15 ottobre 2001 il Pretore, preso atto di alcuni scritti
inviatigli dal compagno di __________ __________ __________, ha disposto un
complemento di perizia;
che il 28
gennaio 2002 __________ __________ __________ ha comunicato al Pretore di
volersi recare con la figlia in __________ dal 1° febbraio al 23 marzo 2002,
ospite dalla propria madre, come negli anni precedenti;
che
__________ __________ ha comunicato al Pretore il 30 gennaio 2002 di opporsi al
viaggio in __________, chiedendo in sostanza che la figlia continui a frequentare
la scuola a __________ e inizi la psicoterapia suggerita dal perito;
che con decreto
cautelare del 31 gennaio 2002 il Pretore ha respinto l'opposizione;
che con
appello del 1° febbraio 2002 __________ __________ chiede – previa emanazione
di misure cautelari – che il decreto sia annullato e che sia vietato a
__________ __________ __________ di trasferirsi in __________
che il 4
febbraio 2002 __________ __________, preso atto dell'avvenuta partenza per il
__________, chiede di aggiungere alle domande di appello l'ordine all'appellata
di riportare al domicilio __________ affinché riprenda la scuola presso
l'Istituto __________, con la comminatoria dell'art. 292 CP;
che
l'appello non è stato notificato alla controparte;
e considerando
in diritto: che
nell'ambito delle misure a protezione dell'unione coniugale il giudice può emanare
misure cautelari in qualsiasi momento della procedura, prima della decisione, anche
senza contraddittorio (art. 371 CPC);
che le
misure provvisionali sono trattate con la procedura sommaria prevista dagli
art. 376 segg. CPC;
che
misure del genere possono essere appellate solo “dopo il contraddittorio” (art.
382 cpv. 1 CPC);
che per
contraddittorio non va intesa ogni discussione preliminare o interlocutoria tra
le parti, bensì la discussione finale (cfr. l'art. 395 CPC), tenuta dopo
l'istruzione della causa o dopo che il giudice abbia rifiutato le prove offerte
(Rep. 1983 pag. 280 consid. 1 con rinvii);
che tale
nozione di “contraddittorio” è sempre rimasta costante (Rep. 1983 pag. 280
consid. 1 con rinvii; Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1
ad art. 382 CPC; da ultimo: I CCA, sentenza del 26 settembre 2000 nella causa
F.);
che nella
fattispecie il Pretore ha statuito il 31 gennaio 2002 sulla lettera 30 gennaio
2002 di __________ __________, da lui trattata alla stregua di un'istanza,
respingendola senza discussione;
che il
decreto, manifestamente, è stato emanato senza contraddittorio, onde la manifesta
improponibilità dell'appello;
che, ciò
posto, l'appello può essere deciso con la procedura dell'art. 313bis
CPC, indipendentemente dalla questione di sapere se il principio dell'unità
dell'atto di appello renda irricevibile la completazione delle domande di
giudizio entro la scadenza del termine di ricorso;
che il
ricorso può nondimeno essere trattato come istanza di revoca e come tale trasmesso
al Pretore per l'indizione del contraddittorio e il giudizio sulle domande cautelari
(art. 126 combinato con l'art. 379 cpv. 3 CPC);
che gli
oneri dell'attuale sentenza, contenuti al minimo, seguono la soccombenza (art.
148 cpv. 1 CPC);
che non
si giustifica, per altro verso, di assegnare ripetibili alla controparte, la
quale non si è nemmeno vista notificare il ricorso e non ha quindi sopportato
alcun costo;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L'appello
è irricevibile.
-
Gli atti
sono ritrasmessi al Pretore del Distretto di Lugano, sezio-ne 6, perché tratti
l'appello come istanza di revoca ed esamini la domanda di provvedimenti
cautelari.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 80.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
130.–
sono
posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________, __________;
– avv.
__________ __________ -__________, __________;
– avv. __________ __________ __________, __________
di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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