Withdrawal of divorce appeal and costs/ legal aid

11.2002.107Übriges Gericht03.11.2003Withdrawn

Zusammenfassung

The husband withdrew his appeal against the divorce judgment of the Locarno Campagna Pretura. The Court of Appeal took note of the withdrawal and struck the appeal from the docket. It ordered the appellant to pay the appellate costs and party compensation to the respondent. The husband's request for legal aid was refused because the appeal no longer had any prospect of success and the statutory requirements were not met. The wife's request for legal aid was granted with free legal representation, subject to later proof that the awarded compensation cannot be collected.

Regest

Art. 352 CPC; withdrawal of an appeal and consequences for costs and legal aid. The withdrawal of an appeal is equivalent to desistance and terminates the proceedings with res judicata effect; the appellate court must take note and strike the case from the roll (consid. 1). As a rule, the withdrawing appellant bears the procedural costs and owes equitable party compensation to the respondent; where no merits judgment is rendered, the court may reduce the judicial fee accordingly (consid. 2). Legal aid must be denied when the proceeding has been deprived of any reasonable prospect of success by the appellant's own withdrawal and the other statutory conditions are not met; conversely, legal aid may still be granted to the respondent despite a modest surplus if the relevant child-related needs absorb that margin and collection of compensation is unlikely (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.2002.107

Data decisione, Autorità: 03.11.2003, ICCA

Incarto n. 11.2002.107

Lugano, 3 novembre 2003/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

G. A. Bernasconi, presidente, Giani e Walser

segretario:

I. Bernasconi, vicecancelliere

sedente per giudicare nella causa _.__. (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 7 agosto 2001 da


(patrocinato dall' avv. __________ __________)

Contro


(patrocinata __________ __________);

esaminati gli atti;

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 23 agosto 2002 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha pronunciato il divorzio tra __________ (1965) e __________ nata __________ (1970), affidando i figli __________ (1993) e __________ (1996) alla madre, riservato il diritto di vi­sita del padre;

che __________ è stato condannato a versare un contributo indicizzato per la moglie di fr. 800.– mensili fino al 31 ottobre 2007 e di fr. 400.– fino al 31 ottobre 2012, come pure un contributo indicizzato per ciascun figlio di fr. 800.– mensili fino al 12° compleanno e di fr. 1000.– fino alla maggiore età, “rispettiva­men­te fino all'indipendenza economica”;

che alle parti è stato dato atto di avere già liquidato il regime dei beni matrimoniali, mentre ciascuna di esse si è vista riconoscere il diritto alla metà della prestazione d'uscita accumu­lata dall'altra durante il matrimonio presso il rispettivo istituto di previdenza, gli atti dovendo ancora essere trasmessi al Tribunale cantonale del­le assicurazioni per definire la somma esatta da far pervenire a __________;

che la tassa di giustizia di fr. 900.– e le spese di fr. 60.– sono state poste per un terzo a carico della convenuta e per il resto a carico dell'attore, tenuto a rifondere a __________ – ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria – un'indennità di fr. 2000.– per ripetibili ridotte;

che contro tale sentenza __________ è insorto con un appello del 17 settembre 2002 in cui ha chiesto – previa concessione dell'assistenza giudiziaria – di sopprimere il contributo per l'ex moglie e di negare a quest'ultima l'assistenza giudiziaria, assegnando a lui medesimo un'indennità di fr. 3000.– per ripetibili;

che nelle sue osservazioni dell'8 ottobre 2002 __________ ha proposto di respingere l'appello, salvo rimettersi al giudizio di questa Camera sulla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'ex marito, e ha postulato a sua volta l'assistenza giudiziaria per la causa in appello;

che con ordinanza del 18 settembre 2003 il giudice delegato di questa Camera ha assegnato alle parti un termine di dieci giorni per determinarsi sull'ammontare e la durata del contributo alimentare in favore dei figli, specificando chi avrebbe assunto le spese per la cura e l'educazione, chi avrebbe sopportato i costi per l'alloggio e quali motivi giustificassero la fissazione di tali contributi oltre la maggiore età dei ragazzi;

che __________ si è espresso al riguardo in un memoriale del 22 settembre 2003 e __________ ha fatto altrettanto in un memoriale del 1° ottobre successivo;

che con lettera del 21 ottobre 2003 __________ dichiara ora di ritirare l'appello, invitando questa Camera a emet­tere il decreto di stralcio;

e considerando

in diritto: che la desistenza di una parte pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata (art. 352 cpv. 1 CPC);

che il giudice ne dà atto e stralcia la causa dal ruolo (art. 352 cpv. 2 CPC);

che in caso di desistenza, come in caso di transazione o di acquiescenza, la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili sono fissate e suddivise a richiesta di parte dal giudice adito (art. 151 CPC);

che, per principio, il ritiro di un appello equivale a desistenza, sicché il recesso da una lite comporta l'obbligo di sopportare gli oneri processuali e di rifondere alla controparte un'equa indennità per ripetibili (Rep. 1978 pag. 375 seg.);

che nella fattispecie non v'è motivo per scostarsi da tale regola, fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridot­ta, la causa in appello non terminando con un giudizio di merito (art. 21 LTG);

che la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta da __________ non può essere accolta, l'interessato medesimo avendo privato l'appello, con il ritiro, di ogni probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag);

che, del resto, l'appellante non ha mai presentato nemmeno – contrariamente alle assicurazioni fornite nell'appello (pag. 14 in fondo) – l'apposito certificato munito del relativo parere municipale (art. 4 cpv. 1 Lag);

che in ogni modo, secondo le sue stesse dichiarazioni, l'appellante risulta disporre di un agio mensile sul proprio fabbisogno minimo, una volta versati i contributi alimentari di complessivi

fr. 2400.– mensili per moglie e figli, di fr. 950.– (appello, pag. 6), sicché non può considerarsi “indigente” nel senso dell'art. 3 Lag;

che per quanto riguarda invece la richiesta di assistenza giudiziaria formulata da __________, essa merita accoglimento (come in prima sede) quand'anche l'interessata goda di un agio mensile di fr. 500.– sul proprio fabbisogno minimo, come asserisce l'appellante (memoriale, pag. 6), a cui si aggiunge il contributo alimentare di fr. 800.–;

che, in effetti, tale margine risulterebbe ampiamente assorbito dal fabbisogno in denaro dei figli a lei affidati, il contributo alimentare erogato da __________ non bastando con ogni verosimiglianza a coprire le necessità di loro, visto quanto prevedono le racco­mandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamen­to professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira da oltre un ventennio (tabella applicabile al momento in cui ha statuito il Pre­tore in: Rep. 1999 pag. 372);

che, d'altro lato, la resistenza della convenuta davanti a questa Camera non era senza probabilità di esito favorevole, tant'è che per finire l'attore ha ritirato l'appello;

che, a rigore, l'attribuzione di ripetibili alla convenuta renderebbe senza oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria (sentenza inc. 11.1999.125 del 6 novembre 2000, consid. 13);

che l'intervento dello Stato è, invero, puramente sussidiario rispetto alla possibilità di incassare ripetibili dalla controparte (cfr. Hausheer/Reusser/Geiser in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 15a ad art. 163 CC; Bräm in: Zürcher Kommentar, edizione 1993, n. 138 ad art. 159 CC; Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungs­recht, Basilea 2000, n. 53 ad art. 137 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 552 nota 5 con rinvii; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82);

che nella fattispecie, nondimeno, l'indennità per ripetibili assegnata alla convenuta appare di difficile riscossione, l'appellante dovendo già provvedere con la sua disponibilità mensile a tacitare il proprio legale per il patrocinio in entrambi i gradi di giudizio;

che ad ogni buon conto il patrocinatore della convenuta dovrà rendere attendibile, al momento in cui sottoporrà la nota professionale a questa Camera per l'approvazione (art. 7 cpv. 2 Lag), la ragionevole impossibilità di incassare ripetibili sufficienti;

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

decreta: 1. Si prende atto del ritiro dell'appello. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 150.–

b) spese fr. 50.–

fr. 200.–

sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1500.– per ripetibili.

  1. La richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante è respinta.


è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. __________.

  1. La Pretura curerà l'invio degli atti al Tribunale cantonale delle assi­curazioni conformemente al lemma del dispositivo n. 6 figuran­te nella sentenza di divorzio.

  2. Intimazione:

–; –__________. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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