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Numero d'incarto:
11.2002.103
Data decisione, Autorità:
22.09.2003, ICCA
Incarto n.
11.2002.103
Lugano
22 settembre
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
G. A. Bernasconi, presidente,
Giani e Walser
segretaria:
Chietti Soldati, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__
(divorzio su richiesta unilaterale) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con petizione del 19 maggio 2000 da
(patrocinato dall’avv. ______ ______)
contro
(patrocinata dall' avv.______ ______);
giudicando
ora sulla competenza per materia del giudice che ha
emanato la sentenza;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se
dev'essere accolto l'appello del 9 settembre 2002 presentato da __________
__________ contro la sentenza emessa il 26 agosto 2002 dal Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dall'appellante
il 18 ottobre 2002;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ il 16 ottobre 2002;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1946) e __________ __________ nata __________ (1966), entrambi
divorziati, si sono sposati a __________ il
- A quel momento la moglie aveva già __________, avuto il __________
__________ 1986 dal suo primo matrimonio. Dalle nuove nozze non sono nati
figli. Il 19 maggio 2000 __________ __________ ha introdotto davanti al Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 6, azione di divorzio per rottura del vincolo
coniugale. __________ __________ ha proposto di respingere la petizione; in
subordine essa ha dichiarato di aderire al divorzio, instando tuttavia per un
contributo alimentare di fr. 2500.– mensili, per il versamento di un importo
indeterminato in liquidazione del regime dei beni e per una quota imprecisata
della prestazione previdenziale d'uscita maturata dal coniuge durante il
matrimonio. Il marito si è opposto alle richieste della moglie. Nei successivi
allegati le parti hanno ribadito le loro domande. Esperita l'istruttoria,
l'attore ha postulato ancora una volta la pronuncia del divorzio, senza nulla
offrire alla moglie. Quest'ultima ha riproposto le sue domande, salvo ritenere
il regime dei beni già liquidato. Le parti hanno rinunciato al dibattimento
finale. Statuendo il 26 agosto 2002, il Pretore ha respinto la petizione, senza
prelevare oneri né assegnare ripetibili. Ambedue le parti sono state ammesse al
beneficio dell'assistenza giudiziaria.
B. Contro
la sentenza appena citata __________ __________ è insorto con un appello del 9
settembre 2002 nel quale chiede che la petizione sia accolta e il giudizio del
Pretore riformato di conseguenza. L'appello non è stato intimato a __________
. L'allora presidente della Camera, preso atto che la sentenza era
stata emanata da un magistrato passato il 1° giugno del 2002 a un'altra
sezione della Pretura, ha ordinato il 10 ottobre 2002 l'accertamento della
competenza per materia e ha convocato le parti a una discussione del 29
novembre 2002. In tale circostanza __________ __________ si è rimesso al giudizio
del tribunale, mentre __________ __________ ha dichiarato “che dal profilo
pratico sarebbe più sensato andare in direzione dell'economica processuale e
ritenere valida formalmente la sentenza”. Entrambe le parti hanno postulato il
beneficio dell'assistenza giudiziaria anche in appello. Quello stesso giorno il
giudice delegato della Camera, appurato che __________ __________ aveva
sottoposto al Pretore un'istanza volta alla modifica di misure provvisionali,
ha sospeso la procedura. Con decreto cautelare del 25 agosto 2003 il Pretore ha
parzialmente modificato l'assetto provvisionale dei coniugi. Un appello presentato
il 5 settembre 2003 da __________ __________ contro tale decreto è tuttora
pendente (inc. ..).
Considerando
in diritto: 1. Secondo
l'art. 423b cpv. 3 CPC la procedura di appello è sospesa quando è pendente
una procedura cautelare in prima sede. Il Pretore avendo statuito in concreto
il 25 agosto 2003 sull'istanza presentata dell'attore per ottenere la modifica
dell'assetto provvisionale, nulla osta più all'emanazione della sentenza.
- Il
giudice esamina d'ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti
processuali, tra cui la competenza per materia (art. 97 n. 3 CPC). Nella
fattispecie la sentenza impugnata, emessa dalla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 6 (come risulta dalla busta d'intimazione), è stata presa dal
Pretore avv. __________ __________. Tale magistrato è stato titolare della
sezione 6 fino al
31 maggio
2002 (Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. __________/__________pag.
__________) ed è stato sostituito il 12 giugno 2002 dall'avv. __________
__________ __________ (Foglio ufficiale del Cantone Ticino n.
__________/__________pag. __________), eletta il 29 maggio 2002 (Foglio ufficiale
del Cantone Ticino n. __________/__________pag. __________). Si pone dunque la
questione di sapere se il Pretore __________ __________ fosse ancora competente
per materia a statuire, il 26 agosto 2002, nel caso in esame.
-
Giusta
l'art. 7 cpv. 2 LOG nel Distretto di Lugano vi sono sei Pretori, tutti con residenza
nel capoluogo e con giurisdizione sull'intero Distretto. La loro competenza per
materia è fissata dal regolamento sull'organizzazione della Pretura del
Distretto di Lugano (____________________....).
Alla fattispecie si applica il regolamento del 21 agosto 1985, quello del 26
novembre 2002 essendo entrato in vigore solo il 1° gennaio 2003. Ora, la
sezione 6, in particolare, “esercita[va] per l'intero Distretto le attribuzioni
relative al diritto di famiglia e alle commissioni rogatoriali” (art. 1 lett. f
del regolamento in vigore fino al 31 dicembre 2002). Sotto questo profilo la
sentenza impugnata, che riguarda una causa di divorzio, emana senz'altro dalla
sezione competente. Il problema consiste nel fatto che, quel 26 agosto 2002, il
Pretore avv. __________ __________ non era più titolare di sezione 6, ma era
passato sin dal 1° giugno 2002 alla sezione 1, la quale non ha alcuna competenza
in materia di diritto di famiglia (art. 1 lett. a del regolamento).
-
I
Pretori che dirigono le singole sezioni sono designati dai Pretori stessi; il
presidente della Pretura provvede alla relativa pubblicazione sul Foglio
ufficiale (art. 2 del regolamento). Tale pubblicazione assicura, tra l'altro,
la regolare composizione del tribunale giudicante, in ossequio a quanto
garantisce l'art. 30 cpv. 1 della Costituzione federale (Hottelier, Les garanties de procédure,
in: Thürer/Aubert/Müller, Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001, pag. 816
in alto). Ora, il regolamento citato non prevedeva che il Pretore di una
sezione potesse subentrare al Pretore in carica di un'altra sezione – sia pure
con il di lui consenso – se non in caso di “impedimento legale del Pretore
competente e del suo Segretario assessore” (art. 3 del regolamento). Anche in
tali ipotesi di duplice impedimento, comunque sia, il Pretore della sezione 6
era supplito da quello della sezione 4, non da quello della sezione 1 (art. 3
lett. f). Né risulta che, nella fattispecie, il Pretore avv. __________
__________ sia stato chiamato dai colleghi a sostituire l'avv. __________
__________ __________– ammesso e non concesso che ciò fosse possibile
applicando per analogia il noto art. 2 del regolamento – nella causa in esame
o in altre, né tanto meno consta che una tale designazione sia mai stata
pubblicata sul Foglio ufficiale.
-
Ne
segue che il 26 agosto 2002 l'avv. __________ __________ non era più abilitato
a statuire come Pretore della sezione 6. Certo, la causa in esame è stata da
lui condotta sino al dibattimento finale. Proprio per tenere conto di simili
evenienze, nondimeno, l'art. 74 cpv. 2 LOG stabilisce che in casi del genere occorre
ripetere il dibattimento finale davanti al nuovo giudice, salvo diverso
accordo fra le parti. Il 1° gennaio 2003, come detto, è entrato in vigore un
nuovo regolamento sull'organizzazione della Pretura del Distretto di Lugano,
il cui art. 1 cpv. 5 dispone che il presidente della Pretura può derogare al
riparto dei compiti fra singoli Pretori disciplinato dall'art. 1 cpv. 2 ove “la
natura del procedimento, la sua connessione con altri procedimenti o con la
materia attribuita ad altre sezioni o la suddivisione del lavoro lo giustifichino”.
A parte il fatto però che al momento in cui il Pretore ha statuito quel regolamento
non era ancora stato emanato, che il vecchio regolamento prevedeva solo la
ripartizione delle cause “in entrata” (art. 5 cpv. 1) e che nemmeno è dato di
sapere se la deroga al riparto ordinario prevista dal nuovo art. 1 cpv. 5 si
applichi anche a cause giunte al dibattimento finale, in concreto la causa di
divorzio è stata regolarmente assegnata alla sezione 6. Non si pone quindi, in
concreto, problema di riparto.
-
Rimane il fatto, ciò posto, che nella fattispecie la sentenza è stata
emanata da un Pretore incompetente per materia. Ora, come si è ricordato
(consid. 2), la competenza per materia è un presupposto processuale e gli atti
di procedura che difettano di un presupposto processuale sono nulli (art. 142
cpv. 1 lett. a CPC). Tale vizio va rilevato d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). È
vero che, trattandosi di una sentenza (e non di un semplice atto processuale),
la sanzione della nullità va applicata con cautela, nel rispetto della
sicurezza giuridica, sicché la nullità di una sentenza “contro la quale è dato
il rimedio dell'appello o della cassazione può essere proposta soltanto nei limiti
e secondo le forme stabilite per questi mezzi di impugnazione” (art. 146 CPC).
Se non che, nella fattispecie la sentenza è stata regolarmente appellata. Deve
dunque esserne accertata la nullità.
-
Quanto
all'invito a ritenere valida la sentenza “per motivi di economia processuale”,
è appena il caso di rilevare che il rispetto dei presupposti processuali non dipende
da tale criterio. E il rispetto dei presupposti processuali trascende nel
formalismo eccessivo solo qualora l'ossequio della forma si tradurrebbe in un
vuoto esercizio di giurisdizione, nel senso che il nuovo giudizio sanato nella
forma risulterebbe necessariamente uguale, nella sostanza, a quello annullato.
Nel caso specifico nulla suffraga un'ipotesi del genere, poiché il Pretore
competente conserva tutta la sua libertà di giudizio e non è vincolato in alcun
modo a quanto ha deciso il suo predecessore. Spetterà al Pretore che dirige la
sezione 6, davanti al quale la causa è ripristinata, convocare le parti a un
nuovo dibattimento finale sulla domanda formante oggetto del dispositivo n. 2 –
salvo rinuncia degli interessati (art. 74 cpv. 2 LOG) – e statuire nuovamente
al riguardo.
-
Gli
oneri processuali seguirebbero il principio della soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). Considerata l'eccezionalità del caso, si giustifica nondimeno di
soprassedere al prelievo di tasse o spese e all'assegnazione di ripetibili
(art. 148 cpv. 2 CPC). Del resto, l'appellante ottiene causa vinta sul
principio, ma è impossibile prevedere quale sarà l'esito della petizione
davanti al Pretore competente. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria
presentata dall'appellante, essa non può essere accolta. Con un reddito
complessivo di fr. 4756.– mensili e un fabbisogno di
fr.
2864.– (cfr. decreto del 25 agosto 2002), l'interessato dispone di un agio
mensile di fr. 1892.–. Quand'anche fosse tenuto a versare un contributo
alimentare di fr. 1020.– mensili, come chiede la moglie nell'appello contro il
decreto cautelare, la disponibilità di fr. 872.– mensili gli permette
senz'altro di far fronte al pagamento delle spese di causa. L'analoga domanda
presentata dalla moglie merita invece accoglimento, l'indigenza di lei risultando
con sufficiente verosimiglianza dagli atti, mentre il diritto di riscuotere il
contributo alimentare non può darsi – allo stato attuale delle cose – come
acquisito.
Per questi motivi,
pronuncia: 1.
L'appello è accolto, nel senso che la sentenza impugnata è dichiarata nulla.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
-
La domanda
di assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
-
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria presentata con il
gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________. __________.
- Intimazione
a:
–_______ ______
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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