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Numero d'incarto:
11.2002.102
Data decisione, Autorità:
26.11.2002, ICCA
Incarto n.
11.2002.102
Lugano
26 novembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa n. ._
(interdizione) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali quale
autorità di vigilanza sulle tutele, promossa con istanza del 30 ottobre 2001
dalla
Commissione tutoria regionale __________, __________
nei confronti di
Daniela __________,
già in __________
(già patrocinata dall'avv. dott. __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello presentato il 4 settembre 2002 da __________ contro la decisione
emessa il 4 agosto 2002 dalla Sezione degli enti locali quale autorità di
vigilanza sulle tutele;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 30 ottobre 2001 la Commissione tutoria regionale 12 ha instato
davanti alla Sezione degli enti locali, autorità di vigilanza, per
l'interdizione di __________ (1952) sulla base all'art. 369 CC. La Sezione
degli enti locali ha incaricato il Servizio psico-sociale di __________, il 16
novembre 2001, di allestire una perizia sullo stato di lei. Preso atto che
l'interessata non dava seguito alle convocazioni, il 15 febbraio 2002
l'autorità di vigilanza ha diffidato l'interdicenda a presentarsi al citato
Servizio il 28 febbraio 2002 per la perizia, con la comminatoria
dell'esecuzione forzata. Anche tale convocazione non ha avuto esito, sicché il
12 marzo
2002 essa ha ordinato la traduzione forzata di __________ alla Clinica psichiatrica cantonale di
__________.
B. Quando
un agente della polizia comunale e una responsabile del Servizio psico-sociale
si sono presentati al domicilio di __________ per il trasferimento coatto di
lei alla Clinica psichiatrica cantonale, l'interessata si è chiusa nell'appartamento
e gli incaricati del prelievo hanno rinunciato all'uso della forza. Resa edotta
di ciò, con risoluzione del 26 marzo 2002 la Commissione tutoria regionale 12
ha provvisoriamente privato __________ dell'esercizio dei diritti civili,
designandole come curatore l'avv. __________. Un ricorso presentato da
__________ contro tale decisione è stato dichiarato irricevibile dall'autorità
di vigilanza con decisione del 6 giugno 2002, confermata il 1° luglio 2002 da
questa Camera su appello dell'interessata (inc. __________).
C. Acquisita
agli atti una relazione del Servizio psico-sociale di __________, in cui il
dott. __________– che aveva avuto in cura l'interessata dal 1994 al 1999 – ha
rilevato come già a quei tempi la paziente soffrisse di una “chiara sindrome
delirante allucinatoria ad impronta persecutoria e nocumento”, ormai cronica,
con decisione del 2 agosto 2002 la Sezione degli enti locali ha accolto
l'istanza della Commissione tutoria regionale e ha interdetto __________ a
norma dell'art. 369 CC. Non sono state prelevate tasse né spese.
D. Contro
la predetta decisione __________ è insorta il 4 settembre 2002 con un appello,
nel quale chiede in via preliminare l'assunzione di una perizia sulle sue condizioni
psichiche e, nel merito, postula l'annullamento della decisione impugnata. La
Commissione tutoria regionale non ha presentato osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni prese dalla Sezione degli enti locali quale autorità
di vigilanza sulle tutele sono impugnabili entro venti giorni alla Camera
civile del Tribunale di appello (art. 48 LTC: RL 4.1.2.2). L'interdetto è
senz'altro legittimato a ricorrere e può farsi rappresentare da un
patrocinatore (Schnyder/Murer in:
Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 42 ad art. 397 CC, n. 114 seg. e n. 168 segg.
ad art. 373 CC). Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame è pertanto
ricevibile.
-
L'appellante
chiede che questa Camera disponga l'assunzione di una perizia. L'offerta di
nuove prove in appello è ammissibile (art. 424a cpv. 2 CPC), il diritto
tutelare essendo governato dal principio inquisitorio illimitato (Schnyder/Murer, op. cit., n. 123 ad
art. 373 CC). Se non che, come si vedrà in seguito, in concreto la domanda si
rivela senza oggetto, l'autorità di vigilanza dovendo già eseguire essa medesima
una perizia sullo stato di salute dell'appellante. Quanto alla nuova documentazione
prodotta in questa sede (relazioni di medici psichiatri), essa appare rilevante
ai fini del giudizio e merita di essere versata agli atti.
-
L'autorità di
vigilanza ha interdetto l'appellante sulla base – come si è accennato – di una
relazione firmata il 28 giugno 2002 dal dott. __________, del Servizio
psico-sociale di __________. In quel referto lo psichiatra, che aveva avuto in
cura l'appellante dal 1994 al 1999, ha rilevato che già a quei tempi essa era
affetta da una “chiara sindrome delirante allucinatoria ad impronta persecutoria
e nocumento, ormai cronicizzata”. L'autorità di vigilanza ha accertato inoltre
che dall'incarto richiamato dall'Assicurazione Invalidità e dalle note dei
medici che si erano occupati dell'interdicenda emergevano altri elementi
attestanti un'insufficienza mentale tale da non consentire all'interessata di
provvedere ai propri interessi personali e gestionali. Donde la necessità di
una durevole protezione e assistenza e, per finire, l'accoglimento dell'istanza
di interdizione.
-
Sulla scorta di
certificati rilasciati dal prof. __________ l'appellante obietta di essere non
solo perfettamente in grado di intendere e di volere, ma anche di non denotare
alterazioni psicopatologiche di sorta, ciò che smentisce quanto ha accertato
l'autorità di vigilanza. Essa afferma di non essere pericolosa né per sé né per
gli altri, di modo che la misura adottata nei suoi confronti è inadeguata e
sproporzionata. L'appellante lamenta inoltre una violazione dei suoi diritti
e, in particolare, la mancata esecuzione di una perizia sulle sue condizioni di
salute.
-
Secondo
l'art. 374 cpv. 1 CC una persona non può essere interdetta per prodigalità,
abuso di bevande spiritose, scostumatezza o cattiva amministrazione senza
essere sentita. L'interdizione per infermità o debolezza di mente, inoltre, può
essere decretata solo dietro relazione di periti, i quali devono pronunciarsi
anche sull'opportunità di udire prima l'interdicendo (cpv. 2). Tale norma
federale di procedura è imperativa, nel senso che un'interdizione pronunciata
senza perizia va annullata (Schnyder/Murer
op. cit., n. 88 ad art. 374 CC). Nella fattispecie la Sezione degli enti
locali ha incaricato il Servizio psico-sociale di __________, il 16 novembre
2001, di allestire una perizia e di rispondere a determinati quesiti (doc. 6).
Il 15 febbraio 2002 l'autorità medesima, preso atto che le convocazioni
andavano deserte, ha diffidato l'interdicenda a presentarsi al Servizio
psico-sociale il 28 febbraio 2002 per l'esecuzione della perizia, con la
comminatoria dell'esecuzione forzata (doc. 18). Constatato che pure la diffida
era rimasta infruttuosa, l'autorità di vigilanza ha ordinato il 12 marzo 2002
la traduzione forzata di __________ alla Clinica psichiatrica cantonale di
__________ (doc. 23). Il 25 marzo 2002 un agente della polizia di __________ e
__________ si è presentato al domicilio dell'interessata, la quale però ha
rifiutato di aprire. Su consiglio della dott. __________, del Servizio
psico-sociale, l'agente ha rinunciato a forzare la porta (doc. 27). Visto il
comportamento dell'interessata, l'autorità di vigilanza ha chiesto allora al
dott. __________, che aveva avuto in cura l'interdicenda nel 1999, un rapporto
riassuntivo circa gli elementi diagnostici e prognostici riscontrati a suo
tempo (doc. 36), ciò che il medico ha fatto il 28 giugno 2002 (doc. 45).
-
Contrariamente
a quanto sostiene l'appellante, dagli atti traspaiono indizi sufficienti per
dubitare del suo stato mentale. Certo, stando alla documentazione prodotta in
questa sede essa risulterebbe in grado di intendere e di volere (doc. H e I).
Il dott. __________ ha avuto modo di rilevare tuttavia che __________ è affetta
da una psicosi cronica (doc. 2) e lo psichiatra __________ pato ha dichiarato
di avere notato nel 1999 “un rilevante peggioramento della salute psichica
individuabile in un'evoluzione psicotica a connotazione delirante-allucinatoria
ad impronta persecutoria e di nocumento” (attestato del 7 luglio 1999, allegato
al doc. 33). In circostanze siffatte, palesandosi seri dubbi sullo stato
mentale dell'interessata, l'autorità di vigilanza doveva imperativamente far
eseguire la relazione prevista dall'art. 374 cpv. 2 CC, (Schnyder/Murer op. cit., n. 91 ad art.
374 CC; Stettler in: Droit civil,
Représentation et protection de l'adulte, 4a edizione, pag. 182, n.
397). È vero che l'interdicenda ha sempre ignorato le convocazioni del Servizio
psico-sociale, ma ciò non toglie che la tutela costituisca una grave
restrizione della libertà personale, mentre l'esecuzione una perizia psichiatrica
non lede tale libertà e può essere ordinata anche contro la volontà del
soggetto (DTF 124 I 43 consid. 2c e 47 consid. 5; Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4a
edizione, pag. 353, n. 903a; Riemer,
Grundriss des Vormundschaftsrechts, 2a edizione, § 4 n. 11). L'esecuzione forzata consiste,
in tal caso, nel temporaneo ricovero in un istituto (DTF 124 I 43 consid. 2c
con riferimenti; Geiser in:
Basler Kommentar, ZGB I, 2a edizione, n. 17 ad art. 374 CC; Riemer, op. cit., loc. cit.).
-
In concreto l'autorità di vigilanza, vista la renitenza di
__________, ha ordinato il trasferimento forzato di lei alla Clinica
psichiatrica cantonale. Ciò che era perfettamente legittimo, proporzionato e
non violava la libertà personale dell'interessata, la perizia non essendo
affatto pericolosa per la salute di lei. Dopo la rinuncia del noto agente di
polizia a forzare la porta, tuttavia, l'autorità di vigilanza non ha più
intrapreso alcunché per far rispettare quell'ordine. Il che non la abilitava a
statuire senza perizia, tanto meno ove si pensi che agli atti non figurano
referti assimilabili alla relazione prevista dall'art. 374 cpv. 2 CC. Il rapporto
del dott. __________, in particolare, si limita al periodo intercorso fra il
1994 e il 1999. Nelle circostanze descritte l'autorità di vigilanza avrebbe
dovuto perseverare e far tradurre l'interessata dallo psichiatra con altri
mezzi coercitivi che non fossero quelli di forzare – per altro in maniera plateale
– l'ingresso dell'appartamento. Che non vi fossero altri modi per accompagnare
coattivamente __________, del resto, non è preteso né risulta dagli atti.
-
Ne
deriva, in ultima analisi, che la sentenza impugnata va annullata e gli atti
rinviati all'autorità di vigilanza perché faccia eseguire la perizia. Non
spetta a questa Camera farsi carico di tale incombenza e giudicare come se
fosse un'autorità di primo grado, togliendo all'interessata ogni possibilità di
ricorso sul piano cantonale. Quanto agli oneri del giudizio odierno, essi
seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La Commissione regionale
tutoria non può tuttavia essere considerata soccombente, avendo rinunciato a
postulare la reiezione dell'appello (cfr. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4). In
linea di principio non può nemmeno essere tenuta, quindi, al pagamento di spese
o alla corresponsione di ripetibili. Ciò si giustifica a maggior ragione nel
caso specifico, ove con il suo comportamento l'interessata medesima ha indotto
l'autorità di vigilanza a rinunciare alla perizia, salvo poi dolersi in questa
sede che non sono stati compiuti necessari accertamenti sul suo stato di
salute. Condannare la Delegazione tutoria regionale, in simili circostanze, a
versare ripetibili non sarebbe né giusto né equo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L'appello
è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità
di vigilanza per integrazione dell'istruttoria e nuovo giudizio nel senso dei
considerandi.
-
Non si
riscuotono tasse o spese né si attribuiscono ripetibili.
-
Intimazione
a:
–
__________, __________, __________.
– Commissione tutoria regionale __________,
__________.
Comunicazione
a:
– Sezione
degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– avv.
__________, __________.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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