AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.2001.86
Data decisione, Autorità:
15.05.2002, ICCA
Incarto n.
11.2001.00086
Lugano,
15 maggio
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa __.__._(modifica
di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione del 20 marzo 2001 da
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________.
__________, __________)
contro
__________ __________ __________, __________
(patrocinata dall'avv. __________ __________,
__________),
giudicando
ora sul decreto cautelare (“sentenza”) del 19 giugno 2001 con cui il Pretore ha respinto un'istanza dell'attore volta a
sopprimere in via provvisionale il contributo di mantenimento per la convenuta;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto l'appello
del 5 luglio 2001 presentato da __________ __________ contro il decreto
cautelare (“sentenza”) emesso il 19 giugno 2001 dal Pretore della giurisdizione
di Mendrisio Nord;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
sentenza del 1° dicembre 1997 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord
ha sciolto per divorzio il matrimonio celebrato il 31 ottobre 1968 fra
__________ __________ (____________________1943) e __________ nata __________
(____________________1939). Dall'unione erano nati __________ (1969),
__________ (1970) __________ __________ (1973). La sentenza obbligava il
marito, che a quel momento era impiegato di banca, a versare alla moglie una rendita
d'indigenza (art. 152 vCC) di fr. 1800.– mensili indicizzati. Il 18 settembre
1998 __________ __________ si è risposato con __________ __________ (6 maggio
1962), dalla quale non ha figli, e il 31 ottobre 2000 è stato posto in
pensionamento anticipato per ristrutturazione dell'istituto bancario.
Attualmente egli percepisce rendite per complessivi fr. 4578.– lordi mensili.
La sua seconda moglie è proprietaria di un salone di fisioterapia e nell'ultima
dichiarazione d'imposta ha notificato un reddito netto di fr. 42 000.–
annui. __________ __________ __________, senza formazione professionale, non
esercita attività lucrativa e dal 1° marzo 2001 riceve un sussidio di fr. 300.–
mensili dall'assistenza pubblica.
B. Il
20 marzo 2001 __________ __________ ha convenuto l'ex moglie davanti al Pretore
della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere la soppressione del contributo
di mantenimento in favore di lei, formulando la medesima richiesta già in via
cautelare. L'11 maggio 2001 la convenuta ha instato per il beneficio dell'assistenza
giudiziaria e all'udienza del 22 maggio 2001, indetta per discutere la
cautelare, si è opposta a ogni riduzione del contributo. Esperita l'istruttoria
cautelare, le parti hanno confermato le loro domande in un memoriale
conclusivo, rinunciando al dibattimento finale. Con decreto (“sentenza”) del
19 giugno 2001 il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese, con una
tassa di giustizia di fr. 500.–, a carico di __________ __________, tenuto a
rifondere alla controparte fr. 900.– per ripetibili. Sull'assistenza
giudiziaria postulata dalla convenuta il Pretore non ha statuito.
C. __________
__________ è insorto contro il decreto appena citato con un appello del 5
luglio 2001 nel quale chiede che il contributo di mantenimento per l'ex moglie
sia ridotto in via cautelare a fr. 550.– mensili e che il giudizio impugnato
sia riformato di conseguenza. Nelle sue osservazioni del 26 luglio 2001
__________ __________ __________ propone di respingere l'appello e di
confermare il decreto del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. Il
Pretore ha ritenuto anzitutto che la modifica cautelare del contributo
stabilito nella sentenza di divorzio fosse subordinata ai requisiti cumulativi
dell'art. 376 cpv. 1 CPC (urgenza, notevole pregiudizio e parvenza di buon
fondamento insita nell'azione di merito). Ciò premesso, egli ha accertato che
l'istante, per rapporto al reddito di fr. 5829.50 netti mensili conseguito al
momento del divorzio, dopo il pensionamento anticipato a 57 anni percepisce
solo fr. 4578.– lordi mensili. Il primo giudice ha ritenuto nondimeno che da
lui si possa ragionevolmente pretendere, data l'età e l'esperienza
professionale, la ricerca di un nuovo lavoro, “quand'anche in forma ridotta”,
che gli consentisse di “guadagnare quantomeno alcune centinaia di franchi”
(decreto impugnato, pag. 4 verso il basso). A maggior ragione, egli ha
soggiunto, se si pensa che il giudice del divorzio aveva imputato alla convenuta
– allora cinquantottenne, senza formazione professionale e cagionevole di
salute – un reddito ipotetico di fr. 850.– mensili. Il Pretore ha ricordato
dipoi che, oltre alle entrate dell'istante, occorre considerare gli introiti
dalla seconda moglie, proprietaria di un salone di fisioterapia, che si
aggirano attorno ai fr. 42 000.– netti annui (fr. 3500.– mensili). Ne ha
dedotto, il Pretore, che la situazione finanziaria dell'istante non è
verosimilmente peggiorata dopo il divorzio. A suo parere, non si può pretendere
nemmeno che la convenuta accetti la soppressione cautelare del contributo,
fondato sull'art. 152 vCC, ove appena si pensi ch'essa “ha dovuto rivolgersi
all'assistenza sociale, non disponendo dei mezzi di sostentamento necessari”
(decreto, pag. 5 in alto). Quanto al pensionamento di lei, esso interverrà
solo nel 2003, mentre a una sua richiesta di prestazioni AI presentata il 27 giugno
2000 non è ancora giunta risposta. Onde, in sintesi, il rigetto dell'istanza.
-
L'appellante
rimprovera al Pretore di avere subordinato l'accoglimento dell'istanza alle
condizioni dell'art. 376 cpv. 1 CPC anziché a quelle dell'art. 137 CC.
Sottolinea che il pensionamento anticipato a 57 anni, non prevedibile al
momento del divorzio e indipendente dalla sua volontà, ha sminuito le sue
entrate al punto da esigere un'immediata riduzione del contributo per la
convenuta a fr. 550.– mensili. Ribadisce che il suo reddito attuale (fr. 4578.–
lordi mensili) non gli consente più di sovvenire al mantenimento dell'ex moglie
senza intaccare il proprio fabbisogno minimo, che è aumentato da fr. 3720.– a
fr. 3951.05 mensili. L'appellante critica inoltre il reddito ipotetico
imputatogli dal Pretore, sostenendo che alla sua età, dopo avere “passato una
vita alle dipendenze della banca svolgendo sempre lo stesso lavoro (responsabile
della sicurezza)”, non si può seriamente imporgli la ricerca di una nuova
attività (appello, pag. 9 in alto). Per quel che attiene al reddito della
seconda moglie, egli non contesta la cifra di fr. 3500.– mensili accertata dal
primo giudice, ma fa valere che l'interessata “ha pure debiti, così come
documentati e inviati con lettera 31 maggio 2001 alla Pretura” (pag. 9 nel
mezzo). Asserisce dipoi che, comunque sia, il guadagno di costei va “considerato
nell'ambito dell'economia domestica” (loc. cit.) e non semplicemente aggiunto
al proprio. L'appellante prende atto per finire che la situazione della
convenuta non è migliorata dopo il divorzio, tant'è ch'essa deve ricorrere alle
prestazioni dell'assistenza pubblica, ma invoca l'intangibilità del proprio
fabbisogno minimo. A suo avviso, tutto quanto si può pretendere da lui consiste
nella differenza tra il reddito effettivo conseguito e il citato fabbisogno
minimo, ossia fr. 550.– mensili.
-
La modifica di una sentenza di divorzio è retta dalla legge anteriore,
fatte salve le disposizioni relative ai figli e alla procedura (art. 7a
cpv. 3 tit. fin. CC). La riduzione o la soppressione di contributi alimentari
(art. 151 cpv. 1 vCC) o di rendite d'indigenza (art. 152 vCC) in favore dell'ex
coniuge continua a essere disciplinata perciò dall'art. 153 cpv. 2 vCC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar
Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 8 ad art. 7a-7b
tit. fin. CC). Tale norma stabiliva che il coniuge obbligato a fornire una
rendita a titolo di alimenti poteva domandarne la soppressione o la riduzione
quando il bisogno più non esistesse o fosse sensibilmente diminuito, come pure
quando le condizioni economiche del debitore più non corrispondessero all'importo
della rendita. Decisivo era che, dal profilo economico, le circostanze fossero
cambiate in modo ragguardevole, duraturo e non prevedibile rispetto al momento
in cui la rendita era stata fissata (DTF 117 II 363 consid. 3 in fine), sempre
che il cambiamento non si riconducesse a decisioni unilaterali del debitore
(DTF 121 III 299 consid. 3b). L'onere di allegare e dimostrare i fatti
determinanti incombeva – come di regola – a chi li invocava (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, n. 54 ad art.
153 vCC), il diritto federale non imponendo l'applicazione del principio
inquisitorio (Bühler/Spühler, op.
cit., n. 87 ad art. 153 vCC).
-
Introdotta
un'azione di modifica, le misure provvisionali non sono mai state regolate –
contrariamente a quanto reputa il Pretore – dall'art. 376 cpv. 1 CPC (Rep. 1974
pag. 58 in alto). Gli art. 376 segg. CPC disciplinano solo la procedura (art.
376 cpv. 2 lett. d CPC con rinvio – oggi – all'art. 419c cpv. 1). Per
tale ragione il giudizio impugnato è un decreto cautelare (nel senso
dell'art. 290 lett. b CPC), non una sentenza. Comunque sia, l'erronea
denominazione dell'atto non ha causato pregiudizio alle parti ed è priva di
conseguenze (art. 143 cpv. 1 CPC). Per tornare ai presupposti delle misure
provvisionali, giovi rammentare che nelle azioni di modifica soggette al
vecchio diritto essi erano disciplinati, per analogia, dall'art. 145 cpv. 2 vCC
(Lüchinger/Geiser in: Kommentar
zum Schweizerischen Privatrecht, ZGB I, Basilea 1996, n. 30 ad art. 153 vCC con
richiami). In quelle rette dalla legge nuova essi soggiacciono, per analogia,
all'art. 137 cpv. 2 CC (Spühler, Neues Scheidungsverfahren, Zurigo 1999,
pag. 86 in basso), che riprende a sua volta il già citato art. 145 cpv. 2 vCC (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurigo
1999, n. 1 ad art. 137 CC). Criterio determinante per l'emanazione di misure
provvisionali in simili cause è, dunque, la necessità di intervenire con urgenza
(Leuenberger, op. cit., n. 3 ad
art. 137 CC con riferimenti). Tale è il caso, ad esempio, ove una chiara
situazione economica non permetta ragionevolmente di pretendere dall'obbligato
che continui a versare la rendita per la durata del processo (DTF 118 II 229
consid. 3b; Rep. 1989 pag. 131 in fondo). Ne segue che la soppressione o la
riduzione cautelare dell'importo fissato in una sentenza di divorzio è di per
sé possibile, ma solo a condizioni straordinarie, in via eccezionale, da valutare
con grande cautela (“in caso di urgenza e in presenza di circostanze
particolari”: DTF 118 II 228 in basso). Nel dubbio, la disciplina adottata dal
giudice del divorzio va mantenuta (Spühler,
op. cit., pag. 87 in alto).
-
Per
quanto si riferisce al reddito dell'appellante, il Pretore ha accertato – come
detto – che dopo il pensionamento anticipato avvenuto il 31 ottobre 2000 le
entrate dell'istante sono diminuite dai fr. 5829.50 netti mensili
stabiliti nella sentenza di divorzio a complessivi fr. 4578.– lordi mensili
(doc. C, foglio 2 verso il basso), pari a circa fr. 4500.– netti (petizione,
pag. 5 a metà). Egli ha ritenuto nondimeno che l'interessato possa trovare
un'attività, “quand'anche in forma ridotta” (decreto impugnato, pag. 4 verso il
basso). Ora, ci si può domandare se l'appellante, ormai prossimo ai sessant'anni,
sia effettivamente in grado di trovare un nuovo lavoro, pur a tempo parziale.
Dagli atti non risulta un solo elemento concreto che permetta di avvalorare
tale supposizione, non bastando al proposito il semplice rinvio alle
considerazioni esposte nella sentenza di divorzio sul reddito ipotetico della moglie.
Tanto meno ove si consideri che il decreto impugnato non indica concretamente né
l'attività che l'interessato potrebbe svolgere né il guadagno ch'egli potrebbe
ritrarre, genericamente quantificato in “alcune centinaia di franchi” (decreto
impugnato, loc. cit.). Ciò posto, la possibilità che l'appellante sia in grado
di garantirsi un reddito equivalente a quello conseguito prima del
pensionamento anticipato appare per lo meno incerta. Sia come sia, si
presumesse pure – nel dubbio – ch'egli non possa conseguire lo stesso reddito
di cui beneficiava fino al 31 ottobre 2000, l'appello è destinato ugualmente all'insuccesso,
come si vedrà in seguito.
-
Si
è accennato poc'anzi che, ai fini del giudizio, il Pretore ha reputato doversi
tenere conto non solo del reddito dell'istante, ma anche del guadagno della
seconda moglie, di fr. 42 000.– netti annui (fr. 3500.– mensili).
L'appellante obietta che tale introito non va semplicemente aggiunto al
proprio, ma “considerato nell'ambito dell'economia domestica” (appello, pag. 9
verso il basso). La censura è talmente vaga che potrebbe essere dichiarata
irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC combinato
con il cpv. 5). Giovi ricordare per vero che, in caso di nuovo matrimonio, il
coniuge del debitore alimentare ha il dovere di assistere quest'ultimo
nell'adempimento dei suoi doveri contributivi verso l'ex coniuge o i figli
(art. 159 cpv. 3 CC; SJ 114/1992 pag. 133 consid. 3 e/aa con riferimenti), al
punto da poter essere tenuto – dandosene le circostanze – a estendere o
riprendere a la propria attività lucrativa (DTF 127 III 72 consid. 3 con
rinvii). Sia come sia, si volesse pur prescindere dall'indeterminata motivazione
dell'appello, l'esito del giudizio non muterebbe per le considerazioni in appresso.
a) L'istante
riconosce che la sua seconda moglie è proprietaria di un salone di fisioterapia
e “all'ultima tassazione ha percepito un reddito netto dichiarato di fr.
42 000.–” (interrogatorio formale, verbale del 30 maggio 2001, foglio 8,
risposte 1a e 1b). Già la portata di tale ammissione lascia perplessi. Per il
reddito di un lavoratore indipendente non fa stato in effetti il guadagno al
momento del giudizio, ma quello medio, conseguito sull'arco di più anni (Rep.
1995 pag. 141), di regola almeno tre (DTF inedita del 20 dicembre 2001 in re X,
inc. ./__________, consid. 3a con rinvii). L'importo deve ancorarsi inoltre al bilancio e
al conto perdite e profitti dell'azienda oppure, non esistendo contabilità, ai
dati che risultano dalle dichiarazioni fiscali (Sutter/Freiburghaus, op. cit., n. 42 ad art. 125 CC). L'appellante
non ha addotto elementi attendibili che permettano di valutare le entrate della
seconda moglie nel lasso di almeno tre anni. Ha prodotto solo una tassazione
comune del biennio 1999/2000, da cui risulta un reddito aziendale di fr.
46 704.– (doc. P). Ma ciò non basta per rendere verosimile il guadagno di
lei, il documento in questione non distinguendo le entrate dell'uno da quelle
dell'altro coniuge e attestando anzi redditi di varia natura (aziendale, del
lavoro, della sostanza e d'altra fonte) per quasi fr. 150 000.– annui. Per
di più, il guadagno netto di fr. 42 000.– annui dichiarato
“all'ultima tassazione” si fonda sulle sole affermazioni dell'istante e non
trova riscontro in alcun documento contabile o fiscale dell'incarto. Tutto si
ignora anzi sul modo in cui sarebbe calcolato il guadagno della moglie, né
risulta possibile determinare quali oneri siano stati dedotti dal reddito lordo
per giungere alla cifra prospettata dall'istante. Ciò non basta manifestamente
per rendere attendibile il reddito in questione.
b) Riguardo
al fabbisogno della seconda moglie, l'appellante sostiene che “dinanzi ad una
tale entrata [essa] ha pure debiti, così come documentati e inviati con lettera
31 maggio 2001 alla Pretura” (appello, pag. 9 nel mezzo). Se non che, i documenti
cui si riferisce l'istante (una dichiarazione del 26 novembre 1997 e una del 25
aprile 2001 di __________ __________, madre della seconda moglie) sono stati
prodotti dopo la discussione del 22 maggio 2001. Avrebbero quindi potuto essere
acquisiti agli atti solo previa restituzione in intero (art. 138 CPC) o
assunzione suppletoria di prove (art. 192 CPC). A parte ciò, da tali documenti
si evince unicamente l'esistenza di un debito della seconda moglie nei confronti
della madre, senza interessi, che il 1° gennaio 1997 ammontava a
fr.
50 000.– e due anni dopo, il 1° gennaio 1999, si era ridotto a fr.
40 000.–. Nulla è dato di sapere tuttavia sulla natura né sullo scopo del
debito, né tanto meno sulla sua scadenza. Invano si cercherebbe poi
nell'incarto qualsiasi elemento atto a stabilire – quanto meno
approssimativamente – gli oneri ricorrenti a carico della moglie
dell'appellante. Ciò rende impossibile valutare, ancorché nel quadro di una
procedura sommaria, il fabbisogno di costei.
c) In
definitiva l'appellante si è limitato a far valere un peggioramento della
propria situazione finanziaria, senza fornire però dati attendibili sulle
entrate né le spese della seconda moglie. Ciò non basta per un confronto
affidabile – fosse solo a livello di apparenza – tra la sua situazione al
momento del divorzio e quella attuale, e men che meno per integrare gli estremi
di circostanze straordinarie e urgenti a sostegno dell'istanza cautelare. Nel
suo risultato, a un esame sommario dei fatti come quello che presiede
all'emanazione di misure provvisionali, il decreto del Pretore resiste dunque
alla critica. Con ogni evidenza il giudizio odierno non pregiudica né anticipa
alcunché. Le entrate e i fabbisogni attuali delle parti, compresi quelli della
nuova famiglia dell'istante, come pure i confronti con i redditi e i fabbisogni
considerati dal giudice del divorzio, andranno verificati con pieno potere
cognitivo nella causa di merito.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'appellante
rifonderà inoltre alla convenuta un'equa indennità per ripetibili, commisurata
alla stringatezza delle osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è
confermato.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla convenuta fr. 700.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________. __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster