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Numero d'incarto:
11.2001.56
Data decisione, Autorità:
04.05.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00056
Lugano
4 maggio 2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .__.__
(rettifica del registro fondiario) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 4, promossa con petizione del 3 aprile 2001 da
__________ __________ -__________, __________ __________
__________ __________,
__________ __________,
__________ __________, e
__________ __________,
(patrocinati dall'avv. __________ __________
__________, __________)
contro
__________ __________,
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________);
giudicando ora sull'istanza di ricusazione presentata il 5 aprile 2001 dagli istanti
nei confronti del Pretore;
premesso che __________ __________ -__________,
__________ __________, __________ __________ e __________ __________ hanno
convenuto __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, chiedendo una rettifica del registro fondiario;
rilevato che gli attori hanno presentato, il 5 aprile
2001, un'istanza di ricusazione nei confronti del Pretore;
accertato che nelle sue osservazioni del 24 aprile
2001 __________ __________ propone di respingere la domanda;
osservato che il 25 aprile 2001 il Pretore ha trasmesso
gli atti a questa Camera, non riconoscendo nei motivi addotti alcun titolo di
ricusazione;
preso atto che il 25 aprile 2001 gli attori hanno
comunicato di ritirare l'istanza;
ricordato che il ritiro di una domanda equivale per
principio a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, di regola, l'addebito
di oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla
controparte un'equa indennità per ripetibili;
ritenuto che nella fattispecie non soccorrono ragioni
per scostarsi da tali principi;
stabilito che, in ogni modo, la tassa di giustizia va
adeguatamente ridotta, la causa non terminando con un giudizio di merito (art.
21 LTG);
considerato che nella commisurazione delle ripetibili
si deve tenere conto dell'impegno profuso dal legale del convenuto per la
preparazione e la redazione delle osservazioni all'istanza;
richiamato
l'art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L'istanza
di ricusazione è stralciata dai ruoli per desistenza.
- Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 50.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
100.–
sono
posti a carico degli istanti in solido, che rifonderanno alla controparte,
sempre con vincolo di solidarietà, fr. 250.– complessivi per ripetibili.
- Intimazione
a:
– avv.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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