AIUTO
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Numero d'incarto:
11.2001.37
Data decisione, Autorità:
05.11.2001, ICCA
Incarto n.
11.2001.00037
Lugano,
17 agosto
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ (divorzio su richiesta comune:
assistenza giudiziaria) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con
istanza del
3 novembre 2000 da
__________ __________,
__________. __________, e
__________ __________, nata __________ __________, __________
(patrocinati dall'avv. __________ __________,
__________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 2 marzo 2001 presentato da __________ __________ contro il
decreto di assistenza giudiziaria riguardante __________ __________ emesso il
20 febbraio 2001 dal Pretore del Distretto di Bellinzona e contro il giudizio
sulle spese contenuto nella sentenza di divorzio emanata dal Pretore quello
stesso giorno;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________ (1969) e la moglie __________ nata
__________ __________ (1973), cittadina spagnola, hanno introdotto una
richiesta comune del __________ novembre 2000 davanti al Pretore del Distretto
di Bellinzona per ottenere lo scioglimento del matrimonio da loro con__________
il 22 agosto 1997. La clausola n. 6 della convenzione sugli effetti del
divorzio prevedeva:
Tasse e spese a carico dello Stato,
ritenuto che alternativamente alla moglie o al marito venga concessa
l'assistenza giudiziaria; in caso contrario a carico del marito, il quale
corrisponderà alla moglie a titolo di provvigione ad litem l'importo di
fr. 2000.–.
La
medesima conclusione figurava nella domanda n. 3 della richiesta comune.
B. All'udienza
del 6 dicembre 2000 il Pretore, sentiti i coniugi separatamente e insieme, ha
accertato che la volontà di divorziare era frutto di una libera scelta e che la
convenzione prodotta poteva essere omologata. Ha impartito loro pertanto il
termine di riflessione di due mesi. Con lettere del 13 febbraio 2001 __________
e __________ __________ hanno poi confermato tanto loro volontà di divorziare
quanto il contenuto della convenzione.
C. Il
Pretore ha conferito a __________, il 20 febbraio 2001, l'assistenza
giudiziaria limitatamente all'esenzione dal pagamento di tasse e spese.
Statuendo nel merito il giorno stesso, egli ha pronunciato lo scioglimento il
matrimonio. La domanda di assistenza giudiziaria presentata da __________
__________ è stata definita – nei motivi della sentenza – “evasa con
l'esenzione dal pagamento di tasse e spese di giustizia, ritenuto che il marito
le corrisponderà la provvigione ad litem prevista nella convenzione”. La
clausola
n. 6
della convenzione sugli effetti del divorzio è stata omologata in un
dispositivo n. 2.5 così formulato:
Il marito corrisponderà alla moglie a
titolo di provvigione ad litem l'importo di fr. 2000.–.
Non sono
state prelevate tasse né spese. Le ripetibili sono state compensate (dispositivo
n. 3).
D. Contro
il decreto che riguarda l'assistenza giudiziaria della moglie e la sentenza del
20 febbraio 2001 __________ __________ è insorto a questa Camera il 2 marzo
2001. Egli insta perché, accordatogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria
in appello, il decreto in questione e il dispositivo n. 2.5 della sentenza
siano riformati nel senso di porre gli oneri processuali a carico dello Stato e
di concedere a entrambe le parti l'assistenza giudiziaria, annullando il
dispositivo n. 3. __________ __________ non ha inoltrato osservazioni all'appello.
Considerando
in diritto: 1. Il decreto con cui il Pretore ha ammesso __________ __________ al
beneficio dell'assistenza “limitatamente all'esenzione dal pagamento di tasse e
spese giudiziarie” non è stato impugnato dalla destinataria (art. 158 cpv. 2
CPC). Il marito non è leso personalmente nei suoi diritti e non ha alcun
interesse giuridicamente protetto a ricorrere. Nella misura in cui riguarda il
decreto, l'appello va dichiarato irricevibile.
-
In
caso di divorzio su richiesta comune lo scioglimento del matrimonio può essere
appellato soltanto per vizi della volontà o per violazione di norme federali di
procedura (art. 422c cpv. 1 CPC). A tale restrizione sfuggono i
dispositivi che omologano le conseguenze pattuite dai coniugi (I CCA, sentenza
del 26 luglio 2001 in re S., consid. 5). Nella misura in cui l'appellante
censura – per quanto lo concerne direttamente – il modo in cui è stata approvata
la clausola n. 6 relativa alla convenzione sugli effetti del divorzio, il
ricorso è quindi proponibile.
-
L'appellante
fa valere di avere offerto alla moglie la nota provvigione ad litem di
fr. 2000.– (clausola n. 6 della convenzione) solo in subordine, nell'ipotesi in
cui l'assistenza giudiziaria fosse stata negata a tutt'e due. Se non che, egli
rileva, in concreto la moglie ha parzialmente fruito di tale beneficio, essendo
stata liberata dal pagamento della tassa di giustizia e delle spese, mentre per
quel che lo riguarda personalmente il Pretore neppure ha giudicato
sull'assistenza giudiziaria, condannandolo semplicemente a versare la
provvigione. Sta di fatto – egli continua – che con un reddito di appena fr.
1217.80 mensili non gli è data la possibilità di erogare un simile importo.
Donde la richiesta di riformare il dispositivo n. 2.5 della sentenza impugnata
e, di riflesso, il dispositivo n. 3 in cui il Pretore si è limitato a
prescindere dalla riscossione di oneri processuali, compensando le ripetibili.
-
L'obbligo
di corrispondere una provvigione ad litem in favore del coniuge che non
ha i mezzi per sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio
discende per alcuni autori dall'art. 163 cpv. 1 CC (doveri di mantenimento),
per altri dall'art. 159 cpv. 3 CC (doveri di mutua assistenza). Comunque si
opini al proposito (v. Hausheer/Reusser/Geiser
in: Berner Kommentar, edizione 1999, n. 38 ad art. 159 e n. 15 ad art. 163 CC),
tale obbligo costituisce una misura provvisionale a norma dell'art. 137 cpv. 2
CC (Leuenberger in: Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht,
Basilea 2000, n. 53 ad art. 137), non una conseguenza del divorzio. E così era,
del resto, anche nel vecchio diritto (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 259 ad art. 145 vCC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 554; Czitron, Die vorsorglichen Massnahmen während des Scheidungsprozesses, tesi, San Gallo 1995, pag. 116). Ne segue che il dispositivo n.
2.5 della sentenza impugnata, con cui il Pretore ha condannato l'appellante a
stanziare la citata provvigione di fr. 2000.–, non riguarda il merito, ma ha
semplice natura provvisionale.
-
Le
misure provvisionali in cause di separazione o di divorzio sono emanate con la
procedura degli art. 376 segg. CPC (art. 419c cpv. 1 con richiamo
all'art. 376 cpv. 2 lett. d CPC), nella quale il Pretore statuisce con decreto
(art. 290 lett. b seconda frase CPC) appellabile entro dieci giorni (art. 308
cpv. 1 CPC). Poco importa che nella fattispecie il Pretore abbia statuito sulla
provvigione ad litem insieme con il merito. È vero che ciò fuorvia e
pregiudica la sicurezza giuridica sui termini di impugnazione, ridotti a 10
giorni per rapporto ai 20 della procedura ordinaria, ma non sarebbe ammissibile
che le parti ottenessero termini di ricorso più lunghi su dispositivi d'indole
cautelare (come nel caso specifico) solo perché il Pretore emana un sindacato
unico. Ciò non toglie che in concreto il giudizio impugnato, intimato il 20
febbraio 2001, sia stato notificato al più presto il 21 febbraio 2001, sicché
il termine di 10 giorni non è decorso prima del 5 marzo successivo (il 3 marzo
2001 cadeva di sabato). La tempestività dell'appello non fa quindi dubbio
nemmeno sotto questo profilo.
-
Gli
oneri di una causa di separazione o di divorzio sono per principio a carico
dell'unione coniugale. L'assistenza gratuita dello Stato è puramente
sussidiaria (Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., n. 15a ad art. 163 CC; Bräm
in: Zürcher Kommentar, edizione 1993, n. 138 ad art. 159 CC; Leuenberger in: op. cit., n. 53 ad art.
137 CC; Hinderling/Steck, op.
cit., pag. 552 nota 5 con rinvii; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82). Le parti devono
quindi far fronte da sé – con il loro reddito e la loro sostanza – ai costi di
patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive
causate dal processo (trasferte, traduzioni ecc.). Internamente, il coniuge che
non è in grado di sopperire a tali necessità ha il diritto di ottenere in via
provvisionale un adeguato sussidio all'altro coniuge. Tutto ciò presuppone
tuttavia che l'unione coniugale sia dotata di mezzi sufficienti,
rispettivamente che un coniuge sia in grado di sovvenzionare l'altro. Nella
fattispecie l'appellante contesta tale circostanza, invocando la documentazione
(compreso il certificato municipale per l'ammissione all'assistenza
giudiziaria) da egli sottoposta al Pretore il 13 febbraio 2001. La questione è
di sapere, nelle condizioni descritte, se l'appellante sia in grado di versare
fr. 2000.– provvisionalmente alla moglie e di retribuire, per quanto lo concerne,
il patrocinatore comune.
-
L'art.
285 cpv. 1 lett. e CPC dispone che le sentenze e i decreti devono
contenere, “a pena di nullità”, l'esposizione dei motivi. Tale esigenza
coincide essenzialmente con i requisiti formali che l'art. 4 vCost. poneva alla
motivazione dei giudizi in genere (DTF 122 IV 14 consid. 2c, 121 I 57 consid.
2c con rinvii, 119 Ia 269 consid. 4d). Al destinatario dev'essere dato modo, in
altri termini, di sapere perché il giudice ha deciso in un senso piuttosto che
in un altro, di capire perché le sue argomentazioni non siano state condivise e
di valutare con conoscenza di causa se deferire il caso all'autorità superiore,
la quale deve poter esercitare a sua volta il proprio controllo
giurisdizionale. Il rispetto di simili premesse costituisce un imperativo
d'ordine (lo stesso art. 285 cpv. 1 lett. e CPC commina la sanzione della
nullità, che a norma dell'art. 142 cpv. 2 CPC va rilevata d'ufficio): un
giudicato carente di motivazione, di conseguenza, deve essere dichiarato nullo
indipendentemente dalla sua fondatezza (cfr. DTF 116 Ia 54 consid. 2, 115 Ia
305 consid. 6b).
-
Nel
caso precipuo si cercherebbe invano di sapere perché, contrariamente a quanto
si pretende nell'appello, l'appellante abbia risorse sufficienti per versare la
provvigione ad litem di fr. 2000.– e di pagare la propria quota degli
oneri di patrocinio. Il dispositivo n. 2.5 della sentenza non è corredato della
benché minima motivazione, l'unico accenno riferendosi alla domanda di
assistenza giudiziaria presentata dalla moglie. Certo, l'appellante propone che
questa Camera statuisca essa medesima in luogo e vece del Pretore sulla sua
richiesta di assistenza. Non spetta però a questa Camera sostituirsi al giudice
naturale, tanto meno ove si consideri che, dandosi atti nulli, il rinvio degli
atti in prima sede è esplicitamente previsto anche dall'art. 326 lett. a CPC.
Ne deriva che il consid. 2.5 della sentenza impugnata va dichiarato nullo (art.
285 cpv. 1 lett. e CPC) e la causa ritornata al Pretore perché statuisca
sull'assistenza giudiziaria postulata dall'appellante, rispettivamente motivi
l'obbligo di versare la provvigione ad litem.
-
L'originale
della convenzione sugli effetti del divorzio versata agli atti (doc. D) reca
invero svariate manipolazioni a matita. La prima parte della clausola n. 6, in
particolare, risulta barrata da tratti orizzontali che lasciano solo la frase
“Il marito corrisponderà alla moglie a titolo di provvigione ad litem
l'importo di fr. 2000.–”. Chi abbia praticato siffatte modifiche non è dato di
sapere. Il verbale dell'udienza tenutasi il 6 dicembre 2000 non allude ad alcun
cambiamento del testo originale, né agli atti risultano altri documenti che
giustifichino tali interventi, né consta che il marito abbia mai rinunciato
all'assistenza giudiziaria. Non è il caso per altro di approfondire simili
perplessità, il dispositivo n. 2.5 della sentenza dovendo essere annullato indipendentemente
dalle predette manipolazioni. Il Pretore non tollererà ad ogni modo, in futuro,
che alcuno apporti modifiche ad atti di causa senza che ciò trovi puntuale riscontro
nel verbale.
-
L'appellante
chiede infine che, oltre al dispositivo n. 2.5, si annulli anche il dispositivo
n. 3 della sentenza impugnata (“Non si prelevano tasse né spese, ripetibili compensate”).
Non se ne vede il motivo. Nella misura in cui il Pretore ha rinunciato a riscuotere
oneri processuali, l'appellante non subisce alcun pregiudizio. Quanto alle
ripetibili, egli non pretende che la moglie debba versargliene. Per quel che è
infine dell'assistenza giudiziaria, essa non esonera il giudice dallo statuire
sugli oneri e le ripetibili. Al riguardo l'appello manca di consistenza.
-
Gli
oneri del giudizio odierno seguono la parziale soccombenza dell'appellante
(art. 148 cpv. 2 CPC), il quale ottiene causa vinta – ma solo sul principio –
per quanto riguarda il dispositivo n. 2.5 della sentenza impugnata. Anche a
tale proposito nondimeno l'esito dell'appello rimane incerto, il Pretore non
essendo tenuto né a concedere all'interessato assistenza giudiziaria né a soprassedere,
statuendo con decreto motivato, alla provvigione ad litem. Tutto ben
ponderato, si giustifica dunque di addebitare all'appellante metà degli oneri
processuali, senza diritto a ripetibili, visto appunto il grado di soccombenza.
Quanto all'altra metà degli oneri processuali, se ne prescinde dall'incasso,
__________ __________ essendosi astenuta dal postulare la reiezione dell'appello
(cfr. Rep. 1997 pag. 137 consid. 4).
-
Per
quanto riguarda l'assistenza giudiziaria postulata dall'appellante nell'attuale
sede, la domanda merita accoglimento. Intanto perché il gravame si dimostra,
almeno in parte, provvisto di buon diritto (art. 157 CPC). Inoltre perché la
ristrettezza economica dell'appellante appare manifesta (art. 155 CPC): con un
reddito fiscalmente accertato di fr. 28 000.– lordi annui, pari a fr. 2333.–
mensili (tassazione 1999/2000 allegata alla richiesta di assistenza
giudiziaria), egli deve far fronte invero al proprio minimo esistenziale del
diritto esecutivo (fr. 1025.– mensili al momento della tassazione), al canone
di locazione (fr. 1300.– mensili), al premio della cassa malati (fr. 171.10
mensili), a quello dell'assicurazione domestica (fr. 29.90 mensili) e a quello
dell'assicurazione contro la responsabilità civile (fr. 16.95 mensili), per complessivi
fr. 2542.95 mensili (documenti allegati alla citata richiesta di assistenza
giudiziaria, del 13 febbraio 2001). Un'altra questione è sapere se l'appellante
non potesse chiedere alla moglie un'adeguata provvigione ad litem,
l'assistenza giudiziaria essendo – come si è spiegato (sopra, consid. 6) – un
beneficio meramente sussidiario. Data la particolarità del caso, in cui apparentemente
nessuna delle parti ha contribuito a provocare la nullità del dispositivo n.
2.5, una soluzione del genere offenderebbe tuttavia il sentimento di equità.
Non è il caso pertanto di vagliarla oltre.
-
Si
aggiunga nondimeno, a scanso di equivoci, che quanto si è appena detto non
precorre in alcun modo la decisione del Pretore. Statuendo sull'assistenza
giudiziaria postulata dal marito nella causa di divorzio egli dovrà domandarsi
in effetti se, prima di sollecitare il gratuito patrocinio dello Stato, il
marito non dovesse chiedere una provvigione ad litem alla moglie. Essa
ha un reddito fiscalmente accertato di fr. 39 325.– lordi annui (tassazione
1999/2000 allegata alla richiesta di assistenza giudiziaria del marito), pari a
circa fr. 2900.– netti mensili (certificato municipale della moglie per
l'ammissione all'assistenza giudiziaria, primo foglio in fondo). Tenuto conto
del minimo esistenziale del diritto esecutivo (fr. 1025.– mensili a quel momento),
del canone di locazione (fr. 750.– mensili), del premio della cassa malati (fr.
211.20 mensili), di quello per l'assicurazione domestica (fr. 8.75 mensili) e
di un'indennità di trasferta di fr. 150.– mensili (certificato predetto,
secondo foglio in alto), si ottiene un totale di fr. 2150.– mensili
arrotondati. Anche cumulando un aggravio fiscale di fr. 300.– mensili, la somma
non eccede fr. 2450.– mensili, donde una disponibilità di circa fr. 450.–
mensili (arrotondati). Certo, la moglie espone spese di automobile per complessivi
fr.
520.25 mensili (rimborso del debito fr. 248.10, assicurazione fr. 222.15,
imposta di circolazione fr. 50.–), ma non ha reso verosimile alcuna necessità
di usare il veicolo a scopo professionale. Non è fuori luogo domandarsi
pertanto se tali spese debbano ritenersi prioritarie per rapporto ai costi
dovuti alla causa di divorzio. Sia come sia, non spetta a questa Camera
anticipare il giudizio del Pretore, il quale statuirà liberamente anche a tale
riguardo.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è diretto contro il decreto di assistenza giudiziaria riguardante
__________ __________, l'appello è irricevibile.
-
Nella
misura in cui è diretto contro la sentenza di merito, l'appello è parzialmente
accolto, nel senso che il dispositivo n. 2.5 della sentenza è dichiarato nullo
e gli atti sono rinviati al Pretore per nuovo giudizio nel senso dei
considerandi. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
-
Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
sono
posti per metà a carico dell'appellante. Non si riscuote l'altra metà degli
oneri processuali né si assegnano ripetibili.
-
__________ è ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________a.
- Intimazione:
– avv.
__________ __________, __________;
–
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d'appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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