AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.2001.27
Data decisione, Autorità:
09.10.2001, ICCA
Incarto n.:
11.2001.00027
Lugano
14 agosto
2001/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima
Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa
../.___(relazioni personali con il figlio) della Divisione degli
interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele,
promossa con istanza del 26 giugno 2000 da
__________ __________,
(patrocinata dall'avv. __________ __________
__________, __________)
e
__________ __________, __________
(patrocinato dall'avv. __________ __________,
__________)
riguardante il diritto di visita del padre alla
figlia __________ __________ (1999);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto
l'appello del 5 febbraio 2001 presentato da __________ __________ contro la
decisione emessa il 15 gennaio 2001 dalla Sezione degli enti locali quale autorità
di vigilanza sulle tutele;
-
Se
dev'essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all'appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1978) e __________ __________ (1972) hanno convissuto dall'ottobre
1998 al giugno 2000. Dalla loro relazione è nata __________, il 24 maggio 1999.
I genitori hanno sottoscritto nel novembre 1999 un contratto di mantenimento,
omologato il 22 novembre 1999 dalla Delegazione tutoria di __________, senza
regolare il diritto di visita del padre. In seguito all'avvenuta separazione
della coppia, il __________ __________ 2000 __________ __________ e __________
__________ si sono rivolti alla Delegazione tutoria perché fosse regolato tale
diritto di visita. Con risoluzione del 26 giugno 2000, la Delegazione tutoria
di __________ sentiti i genitori e preso atto di un certificato medico
rilasciato il 26 giugno 2000 dal dott. __________ __________, specialista in
medicina dell'infanzia, ha stabilito un diritto di visita settimanale, da
esercitare – salvo assenze della madre e della figlia per vacanze – la domenica
dalle ore 9 alle 11, oppure dalle ore 16.30 alle 18.30, come pure il martedì e
il giovedì dalle ore 19 alle 20.30. L'autorità tutoria ha previsto altresì di
rivedere le modalità di esercizio entro la fine di novembre 2000, al compimento
dei 18 mesi di età da parte di __________.
B. __________ __________ e __________ __________ sono insorti entrambi, il
17 luglio
2000, contro la decisione predetta. Il 26 settembre 2000 l'autorità di vigilanza
li ha sentiti personalmente. Chiusa l'audizione, essa ha fissato alle parti,
che hanno rinunciato a presentare osservazioni conclusive, un termine di dieci
giorni per formulare eventuali proposte di accordo sull'esercizio del diritto
di visita. I genitori hanno presentato le loro proposte, senza raggiungere
un'intesa.
C. Statuendo
il 15 gennaio 2001, l'autorità di vigilanza ha parzialmente accolto i ricorsi e
ha fissato il diritto di visita del padre in una volta la settimana, la
domenica dalle ore 9 alle 11 oppure il martedì o il mercoledì dalle ore 18.30
alle 20.30 fino al compimento del secondo anno di età, la prima e la terza
domenica di ogni mese (alternativamente il sabato) dalle ore 9 alle 18, la vigilia
di Natale 2001 e la Pasqua 2002, il Natale 2002 e la Pasqua 2003, il giorno del
compleanno del papà dal compimento del secondo anno di età fino al compimento
del quarto anno di età, un fine settimana ogni due dal venerdì alle ore 18 alla
domenica alle ore 18, due settimane in estate (le prime due di agosto) alternativamente
il giorno di Pasqua o Natale, il giorno del compleanno del papà, e ha fissato
un contatto personale tra padre e figlia il giorno del compleanno di
quest'ultima dopo il compimento del quarto anno di età. L'autorità di vigilanza
ha previsto il decadimento del diritto di visita in caso di malattia o impedimento
fisico della figlia comprovato da certificato medico e ha fatto obbligo ai genitori
di collaborare e di garantirsi reciproca assistenza nell'esercizio delle
relazioni personali. La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.–
sono stati posti a carico dei genitori in ragione di metà ciascuno. __________
__________ è stata ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella
misura del 75%.
D. Contro
la decisione predetta __________ __________ è insorta con un appello del 5
febbraio 2001 nel quale chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo, la
riforma del provvedimento nel senso di limitare il diritto di visita del padre
a qualche ora la settimana presso il domicilio di lei, di ordinare una perizia
sullo stato di salute di __________ e sulle capacità del padre di gestire
responsabilmente il diritto di visita e di riconoscerle l'assistenza giudiziaria
al 100%. Postula inoltre il medesimo beneficio in appello. Nelle sue
osservazioni del 22 febbraio 2001 __________ __________ propone di respingere
l'appello e di confermare la decisione impugnata, rimettendosi al giudizio
della Camera per quanto concerne l'assistenza giudiziaria in questa sede.
E. La
presidente della Camera ha dichiarato senza oggetto la domanda di effetto sospensivo
con decreto del 12 febbraio 2001. Essa ha acquisito agli atti la cartella clinica
di __________ e un certificato medico particolareggiato, redatto il 21 marzo
2001 dal pediatra dott. __________ __________. Il 9 maggio 2001, sentiti personalmente
i genitori, essa ha acquisito agli atti un nuovo certificato del pediatra, del
7 maggio 2001, e ha dichiarato chiusa l'istruttoria. Le parti, che hanno potuto
esprimersi sui nuovi documenti, hanno rinunciato al dibattimento finale.
Considerando
in diritto: 1. Le
decisioni delle autorità tutorie sono impugnabili entro 10 giorni all'autorità
di vigilanza (art. 420 cpv. 2 CC, art. 42 della legge sull'organizzazione e la
procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999), ossia alla
Divisione degli interni, Sezione degli enti locali, che statuisce con decisione
appellabile entro 20 giorni a questa Camera (art. 424 cpv. 3 CPC e 48 LRT).
Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.
-
Il
genitore che non ha l'autorità parentale o la custodia del figlio nonché il
figlio minorenne hanno reciprocamente il diritto di conservare le relazioni
personali indicate dalle circostanze (art. 273 cpv. 1 CC). Nella fissazione del
diritto di visita non è prioritario trovare un equilibrio tra gli interessi dei
genitori, bensì disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse
di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo
le circostanze; gli interessi dei genitori passano in secondo piano (DTF 123
III 451 consid. 3b). Tra le circostanze da tenere in considerazione per fissare
la durata e la frequenza degli incontri si annoverano – ad esempio – l'età del
figlio, lo stato di salute di lui e del genitore titolare del diritto alle
relazioni personali, la distanza dai rispettivi domicili, le esigenze del
figlio (frequentazione della scuola, di corsi ecc.), i desideri espressi dal
figlio capace di discernimento e così via (Hegnauer
in: RDT 1998 pag. 174; Berner Kommentar, note 65 segg. ad art. 273 CC). Tale diritto
può essere limitato, negato o finanche revocato (art. 274 cpv. 2 CC) se il bene
del figlio appare concretamente esposto a pericolo, in particolare in caso di
negligenze o di violenze fisiche o psichiche (cfr. DTF 122 III 407 consid. 3b).
-
L'autorità
di vigilanza, preso atto dell'età di __________ (20 mesi a quel momento) e del
suo stato di salute, ha disposto un diritto di visita settimanale del padre di
2 ore e mezzo fino al compimento del secondo anno di età della bambina, da
esercitare al domicilio della madre, mentre per il periodo dal secondo al
quarto anno di età ha stabilito un diritto di visita di un giorno intero, la
domenica, senza limitazioni e senza sorveglianza. Fondandosi sull'istruttoria
compiuta e sull'audizione dei genitori, l'autorità di vigilanza ha ritenuto che
la malattia della bambina era compatibile con uscite anche prolungate dal
domicilio in compagnia del padre.
L'appellante
afferma che il diritto di visita del padre dev'essere limitato, dal secondo al
quarto anno di età, a tre ore settimanali la domenica dalle ore 8.30 alle 11.30
e a una sera la settimana dalle ore 19 alle 20.30, al domicilio della bambina.
Essa ribadisce che sarebbe oggettivamente impensabile per il padre occuparsi
della figlia tutta una giornata, dal momento che se n'era sempre occupato
pochissimo e non sapeva come dare alla piccola le cure e le attenzioni
richieste dal precario stato di salute, peggiorato dopo il gennaio del 2001.
- La
perizia medica sullo stato di salute di __________, la perizia sull'idoneità
del padre a gestire il diritto di visita, come pure l'audizione del medico
curante della bambina, chieste dall'appellante in questa sede, sono ammissibili
in virtù del principio inquisitorio illimitato e della massima ufficiale che
governano il diritto di filiazione (DTF 122 III 404, 120 III 231 consid. 1;
Rep. 1995 pag. 143, 1994 pag. 237). Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di
precisare che, in linea di principio, una parte ha diritto all'assunzione delle
prove offerte, tanto in una causa civile quanto in un procedimento penale o
amministrativo, ma che l'autorità può rinunciare ad assumere quei mezzi
istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo
(“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 124 I 211 consid. 4, 122 V 162
consid. 1d, 121 I 306 consid. 1b, 106 Ia 162 consid. 2b). L'autorità non è
tenuta perciò a esperire tutte le prove notificate dalle parti, ma se le
rifiuta – tutte o anche solo alcune – deve indicare perché queste
risulterebbero superflue o inidonee a recare chiarimenti di rilievo (DTF 119 Ib
492 consid. 5b/bb con rinvii).
a) Nella
fattispecie la madre chiede l'allestimento di una perizia medica sulla bambina,
l'accertamento delle “reali capacità del padre di gestire il diritto di visita”
e l'audizione del pediatra dott. __________ __________, prova quest'ultima rifiutata
dall'autorità di vigilanza. Sostiene che il precario stato di salute della
piccola, determinato da una malattia congenita ai reni, è incompatibile con
l'esercizio del diritto di visita fuori del domicilio materno, viste le
continue cure necessarie (alimentazione speciale, abbigliamento adeguato,
somministrazione di antibiotici) e l'incapacità del padre di occuparsi un
giorno intero della figlia. La presidente di questa Camera ha chiesto al
pediatra di produrre la cartella clinica della bambina e un certificato medico
aggiornato sullo stato della bambina, con indicazione della terapia in corso e
delle modalità di assunzione dei farmaci prescritti, e sulla compatibilità di
un diritto di visita esercitato fuori dell'abitazione materna. Il dott.
__________ __________ ha risposto inviando copia della cartella clinica e un
particolareggiato certificato medico del 21 marzo 2001, sui quali le parti
hanno potuto esprimersi. Non vi è pertanto motivo di allestire una perizia
sullo stato di salute, gli atti essendo sufficientemente completi anche sulle
cure necessarie.
b) La
perizia sulle “reali capacità del padre a gestire con piena responsabilità il diritto
di visita” appare superflua, da un lato perché l'appellante nemmeno sostiene
che il padre sia inaffidabile e dall'altro perché – come si vedrà in appresso –
l'appellato è stato informato dal pediatra delle cure e delle attenzioni da
fornire alla figlia, invero semplici e alla portata di qualsiasi persona di
buona volontà, anche se sprovvista di cognizioni sanitarie. In simili
circostanze, sottoporre il padre a una perizia costituirebbe un'inutile
vessazione. Nella fattispecie non vi è pertanto ragionevole motivo di assumere
le prove chieste dall'appellante, la situazione clinica della bambina essendo
stata chiarita a sufficienza con la produzione della cartella clinica e dei
certificati medici particolareggiati inviati dal medico curante. Né è il caso
di sentire la bambina stessa, che ha appena compiuto due anni il 24 maggio 2001
(art. 314 n. 1 CC).
- La
madre reputa che il precario stato di salute della bambina non sia compatibile
con un diritto di visita esercitato fuori del suo domicilio e senza la sua
presenza, viste le cure e le attenzioni imposte dalla malattia. La tesi non
trova riscontro oggettivo. Il pediatra ha esposto nei particolareggiati
certificati del 21 marzo e del 7 maggio 2001 che __________ soffre di una
malformazione congenita dei reni, ma che è in ottima salute generale, anche se
richiede particolari attenzioni (alimentazione regolare e adeguata, adattamento
dell'abbigliamento alle condizioni atmosferiche interne ed esterne,
tranquillità relazionale). A detta del pediatra, tali esigenze sono ampiamente
compatibili con un diritto di visita di “un padre che sa dimostrare una minima
responsabilità paterna” (certificato del 21 marzo 2001). Il medico ha riferito
altresì che la presenza regolare della figura paterna è importante per la
figlia, la quale però vive “in modo ansiogeno” le visite di lui quan-do
avvengono fuori delle mura domestiche, fatto questo che provoca ansia e
malessere nella madre (certificato del 7 maggio 2001, prodotto all'udienza del
9 maggio 2001).
All'udienza
del 9 maggio 2001 la madre ha riferito di essere preoccupata per l'esercizio
del diritto di visita senza il suo controllo perché in diverse occasioni ha
avuto dubbi sullo stato di salute del padre, che non le sembrava essere in
condizioni abituali. Essa paventa pure un passaggio troppo brusco dal diritto
di visita attuale, limitato a due ore, a una giornata intera e auspica
un'estensione graduale dello stesso, dichiarandosi disponibile per un tentativo
di accordo sull'estensione di tale assetto. Il padre ha esposto, dal canto suo,
che un diritto di visita di due ore non gli consente di approfondire il legame
con la figlia. Egli ha ammesso di avere avuto un periodo di depressione
reattiva dopo la separazione, durante il quale ha perso quindici chili, ma ha
addotto che tale fase è ormai superata. Nulla gli impedisce quindi di occuparsi
in modo conveniente della figlia anche per tutta la giornata, seguendo le indicazioni
del pediatra, al quale si è impegnato a rivolgersi per avere informazioni specifiche
sul modo di occuparsi della bambina nell'ipotesi in cui ottenesse l'estensione
del diritto di visita. A detta del padre, per contro, una soluzione negoziata
non è possibile, visto il fallimento dei tentativi messi in atto dai loro
legali con l'aiuto del pediatra.
-
All'audizione
delle parti davanti alla giudice delegata è emersa una totale incomunicabilità
e aggressività reciproca. Se a ciò si aggiunge la diffidenza che la madre nutre
verso il padre, da lei ritenuto incapace di capire i problemi della figlia, la
sua ansia per la malattia della bambina e la parallela insofferenza del padre,
che non tollera più continui controlli e verifiche prima e dopo ogni diritto di
visita, le possibilità di un accordo tra i genitori appaiono illusorie. Dagli
atti, in particolare dalla cartella clinica e dalle particolareggiate
informazioni del dott. __________ __________, non risulta un'assoluta necessità
che il diritto di visita sia esercitato al domicilio della madre e alla sua
presenza (certificati 21 marzo e 7 maggio 2001). Se ciò poteva essere indicato
quando la bambina aveva 13 mesi, come consigliava lo stesso pediatra nel
certificato del 26 giugno 2000, tale esigenza non sussiste più, né lo specialista
ritiene incompatibile con lo stato di salute della sua paziente il diritto di
visita fuori delle mura domestiche. Lungi dall'essere precario come afferma
l'appellante, lo stato di salute generale della bambina è ottimo (certificato
del 21 marzo 2001): le infezioni urinarie ricorrenti dovute alla malformazione
renale congenita sono tenute sotto controllo con adeguata terapia farmaceutica
mediante la somministrazione giornaliera di antibiotici e richiedono solo una
cura particolare nell'alimentazione e nell'abbigliamento, per evitare
infreddature. L'ostacolo all'estensione del diritto di visita, come emerge
dalle constatazioni del pediatra (certificato del 7 maggio 2001), risiede non
nello stato di salute fisico della bambina, ma solo nello stato di ansia quando
le visite avvengono fuori del domicilio materno e nello stato di malessere in
cui si trovano entrambi i genitori, che vivono molto male la situazione.
-
Non
vi sono dunque, nella fattispecie, ragioni oggettive per negare un ampliamento
del diritto di visita settimanale, né tanto meno per limitarne l'esercizio come
desidera la madre. La regolamentazione adottata in concreto dall'autorità di
vigilanza, per altro, tiene adeguatamente conto dell'età della bambina e
rientra, per estensione, nei parametri abituali del diritto di visita secondo
la prassi giudiziaria ticinese (FamPra.ch 2000 pag. 320). Su questi punti
l'appello si rivela manifestamente infondato. Si può invero comprendere
l'affanno dell'appellante per la salute della figlia, ma data la palese
discrepanza tra lo stato di salute della bambina evocato nell'appello e le
informazioni ottenute dal medico curante, il ricorso si pone ai limiti della
temerarietà. A un solo riguardo la preoccupazione della madre può essere condivisa,
visto lo “stato ansiogeno” della bambina e il malessere di tutti: quello di
disporre un'adeguata fase di transizione, nell'interesse della figlia, la quale
deve poter integrare la figura paterna nell'ambito di un'adeguata tranquillità
relazionale. L'incapacità dei genitori di discutere serenamente i problemi
della loro bambina ancora un anno dopo la fine della loro relazione e di
concordare in modo autonomo le modalità del diritto di visita, nonostante la
disponibilità e gli sforzi profusi dai patrocinatori e dal pediatra, si è
confermata chiaramente all'udienza del 9 maggio 2001. Tale atteggiamento si
riflette negativamente sulla figlia, che secondo il pediatra deve beneficiare
di tranquillità (certificato del 7 maggio 2001). In siffatte circostanze si
rende necessario designare in favore di __________ una curatela educativa per
vigilare sull'esercizio del diritto di visita (art. 308 cpv. 2 CC) e sulla sua
graduale estensione (FamPra.ch 2001 pag. 390).
-
Ciò
premesso, nei tre mesi successivi all'emanazione della presente sentenza il diritto
di visita del padre sarà esercitato ogni domenica, dalle 9.30 alle 12, anche
fuori dell'abitazione della madre e senza sorveglianza. Il curatore si
adopererà perché il padre abbia dal dott. __________ __________ le indicazioni
particolareggiate sulle cure e le precauzioni richieste dalla salute di
__________ e fungerà da tramite fra i genitori in caso di contestazioni
sull'osservanza di tali prescrizioni. Nei tre mesi successivi, salvo avviso
contrario del curatore, il diritto di visita sarà esteso a ogni domenica, dalle
ore 11 alle 16.Trascorsi con successo questi primi sei mesi, salvo avviso
contrario del curatore alla Commissione tutoria regionale, il diritto di visita
sarà esteso a un'intera giornata, la prima e la terza domenica di ogni mese
dalle 9 alle 18, con possibilità per il padre di telefonare alla figlia la
seconda e la quarta domenica, in un orario da concordare con il curatore e la
madre. In caso di avviso sfavorevole da parte del curatore, l'autorità tutoria
adotterà una nuova decisione sulle modalità di esercizio del diritto di visita,
dopo essersi informata dal pediatra. La disciplina testé stabilita ha carattere
sussidiario: ove il padre e la madre riuscissero – infine – a concordare essi
medesimi un diritto più esteso di quello previsto, si darà corso alla fase
successiva, tralasciando quella già superata. Il curatore verificherà alla fine
di ogni fase se non sia il caso di invitare la Commissione tutoria regionale a
modificare la frequenza o la durata del diritto e redigerà dopo 12 mesi un
rapporto affinché la l'autorità sia in grado di determinarsi sul futuro delle
relazioni personali tra __________ e il padre.
-
Per
quel che concerne l'assistenza giudiziaria in prima sede, l'autorità di
vigilanza ha ammesso l'appellante a tale beneficio nella sola misura del 75%,
argomentando che essa poteva in parte far fronte al proprio patrocinio con i
propri mezzi, vista la sua notifica di tassazione. L'interessata fa valere che
la sua situazione finanziaria si è degradata dopo il gennaio 2001 in seguito a
un cambiamento di lavoro imposto da problemi di salute (malattia professionale
allergica) e a comprova della modifica della sua situazione ha prodotto il
certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria e la
relativa documentazione. La situazione di indigenza è quindi dimostrata e non
vi è motivo per ridurre al 75% il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Su questo
punto l'appello è provvisto di buon diritto.
-
Gli
oneri processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC).
L'appellante ottiene causa vinta solo per quel che concerne la gradualità
dell'estensione del diritto di visita, domanda per altro formulata solo in
occasione dell'audizione eseguita il 9 maggio 2001, e l'ammissione integrale
all'assistenza giudiziaria, ma per il resto si vede confermare la decisione
dell'autorità di vigilanza. Appare quindi equo che essa sopporti i quattro
quinti degli oneri processuali e che rifonda alla controparte un'equa indennità
per ripetibili ridotte di appello. La sua domanda di assistenza giudiziaria in
questa sede può essere accolta, vista la comprovata situazione di indigenza
(art. 155 CPC) e l'esito dell'appello, indipendentemente dai motivi addotti.
Nella tassazione della nota della patrocinatrice (art. 36 cpv. 3 LTG) si terrà
conto del fatto, nondimeno, che per l'essenziale l'appello non mancava di
leggerezza e che il suo parziale accoglimento si deve all'applicazione del
principio inquisitorio, non alle allegazioni dell'interessata. Le spese
processuali e le ripetibili di prima sede possono rimanere invariate, l'attuale
riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro
riparto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L'appello
è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così riformata:
- I ricorsi sono parzialmente accolti, nel senso
che la decisione emessa il 26 giugno 2000 dalla Delegazione tutoria di
__________ è modificata come segue:
1.1 A __________ __________
è riconosciuto il seguente diritto di visita alla figlia __________:
a) dal compimento del
secondo anno di età fino al compimento del quarto anno di età:
– ogni domenica dalle ore
9.30 alle 12.00, fuori dell'abitazione della madre e senza sorveglianza;
– trascorsi tre mesi, salvo
preavviso contrario del curatore, ogni domenica dalle ore 11.00 alle 16.00,
fuori dell'abitazione della madre e senza sorveglianza;
– trascorsi altri tre mesi,
salvo preavviso contrario del curatore, la prima e la terza domenica di ogni
mese dalle ore 9.00 alle 18.00, con possibilità di rapporti telefonici in
orario da concordare la seconda e la quarta domenica di ogni mese, il giorno di
Pasqua 2002, il 25 dicembre 2002 e il lunedì di Pasqua 2003, il giorno del compleanno
del papà (se cade in giorno lavorativo, dalle ore 17.00 alle 20.00);
– i diritti di visita caduti
per impedimento dei genitori sono da recuperare;
– il padre é tenuto a
esercitare personalmente il diritto di visita;
– il diritto di visita cade
in caso di malattia o impedimento medico di __________ (comprovata da
certificato medico);
b) dal compimento del quarto anno di
età in poi:
– un fine settimana ogni
due, dal venerdì alle ore 18.00 alla domenica alle ore 18.00; due settimane in
estate (le prime due di agosto), alternativamente il giorno di Pasqua e Natale,
il giorno del compleanno del papà;
– i genitori si impegnano a
organizzarsi il giorno del compleanno di __________; al padre deve in ogni caso
essere garantito un contatto personale con la figlia in questo giorno;
– i diritti di visita caduti
per impedimento dei genitori sono da recuperare;
– il padre é tenuto a
esercitare personalmente il diritto di visita;
– il diritto di visita cade
in caso di malattia o impedimento medico di __________ (comprovata da
certificato medico).
1.2 In favore di __________ __________ (24
maggio 1999) è istituita una curatela educativa giusta l'art. 308 cpv. 2 CC. Il
curatore avrà il compito di organizzare lo svolgimento del diritto di visita
nel senso dei considerandi e presenterà ogni anno un rapporto alla Commissione
tutoria regionale.
__________ __________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio dell'avv. __________ __________ __________.
Per il resto la decisione impugnata è confermata.
II. Gli oneri
processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 200.–
b)
spese fr. 125.–
fr.
325.–
sono
posti per quattro quinti a carico dell'appellante e per un quinto a carico di
__________ __________. __________ __________ rifonderà a Marco Conigliaro fr.
800.– per ripetibili ridotte di appello.
III. __________
__________ è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito
patrocinio dell'avv. __________ __________ __________.
IV. Intimazione
a:
– avv.
__________ __________ __________, __________;
– avv.
__________ __________, __________;
–
Commissione tutoria 13, __________.
Comunicazione
alla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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